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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 18170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18170 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
MUNDO GABRIELE presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Pietro Castellino
n.88
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 12.12.2012 e che precedentemente al matrimonio erano nati due figli: ( 5.07.2009) e ( 24.09.2012), rappresentavano la volontà di Per_1 Per_2
separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la pag. 1 di 4 loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM e dopo alcuni rinvii resi necessari per consentire alle parti di integrare le pattuizioni accessorie, all'udienza del 20.03.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente modificate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre;
2. assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che ci vivrà con i propri figli minori;
Parte_1
3. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, fermo restando la possibilità per il padre di poter vedere i figli in qualsiasi momento della giornata, previo accordo con la madre e tenute in considerazione le esigenze di studio e ludiche, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i Controparte_1
figli nei week-end a fine settimana alternati, del sabato dalle ore 10 – 00 sino alla domenica sera ore 20-
00 e durante la settimana nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 16-00 alle ore 20-00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. porre a carico del Sig. un assegno mensile e/o bonifico bancario da effettuarsi Controparte_1
sul c/c intestato alla Sig.ra al seguente IBAN: ********, o anche con consegna in Parte_1
contante di € 500,00= (cinquecento/00) a titolo di mantenimento dei figli, e nulla per la Sig.ra Parte_1
in quanto autosufficiente economicamente, tenendo in considerazione che il Sig.
[...] CP_1 provvederà a pagare il mutuo che insiste sull'immobile relativo alla casa coniugale, mutuo
[...]
intestato ad entrambi i coniugi, di € 600,00=;
5. l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice I.S.T.A.T.;
6. porre a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1
per i minori purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: abbigliamento per la minore, arredo casa per la minore, libri scolastici e altri strumenti di studio;
mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico – sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal S.S.N;
7. la Sig.ra incasserà l'Assegno Unico al 100%; Parte_1
8. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.91 , parte I, s. S.I reg. Atti Matrimonio anno 2012 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18170 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
MUNDO GABRIELE presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Pietro Castellino
n.88
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 12.12.2012 e che precedentemente al matrimonio erano nati due figli: ( 5.07.2009) e ( 24.09.2012), rappresentavano la volontà di Per_1 Per_2
separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la pag. 1 di 4 loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM e dopo alcuni rinvii resi necessari per consentire alle parti di integrare le pattuizioni accessorie, all'udienza del 20.03.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente modificate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre;
2. assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che ci vivrà con i propri figli minori;
Parte_1
3. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, fermo restando la possibilità per il padre di poter vedere i figli in qualsiasi momento della giornata, previo accordo con la madre e tenute in considerazione le esigenze di studio e ludiche, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i Controparte_1
figli nei week-end a fine settimana alternati, del sabato dalle ore 10 – 00 sino alla domenica sera ore 20-
00 e durante la settimana nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 16-00 alle ore 20-00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. porre a carico del Sig. un assegno mensile e/o bonifico bancario da effettuarsi Controparte_1
sul c/c intestato alla Sig.ra al seguente IBAN: ********, o anche con consegna in Parte_1
contante di € 500,00= (cinquecento/00) a titolo di mantenimento dei figli, e nulla per la Sig.ra Parte_1
in quanto autosufficiente economicamente, tenendo in considerazione che il Sig.
[...] CP_1 provvederà a pagare il mutuo che insiste sull'immobile relativo alla casa coniugale, mutuo
[...]
intestato ad entrambi i coniugi, di € 600,00=;
5. l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice I.S.T.A.T.;
6. porre a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1
per i minori purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: abbigliamento per la minore, arredo casa per la minore, libri scolastici e altri strumenti di studio;
mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico – sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal S.S.N;
7. la Sig.ra incasserà l'Assegno Unico al 100%; Parte_1
8. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.91 , parte I, s. S.I reg. Atti Matrimonio anno 2012 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4