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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 376 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bono, via Controparte_2 C.F._2
Roma n. 3, presso lo studio del difensore;
attore-opponente
contro
C.F. , rappresentata dalla mandataria Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. , a sua volta rappresentata dalla Controparte_4 P.IVA_2
procuratrice speciale (C.F. , ciascuna Controparte_5 P.IVA_3
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luigi
COLUCCINO (C.F. ), elettivamente domiciliata a Nuoro, Piazza Italia C.F._3
n. 7, presso lo studio dell'avv. Marco BASOLU (C.F. ); C.F._4
1 convenuta-opposta
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_4
tempore, con il patrocinio dell'avv. Pierfrancesco LOI (C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliato a Sassari, via Cavour n. 88, presso lo studio del difensore;
chiamato in causa
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.11.2024):
“In via preliminare dichiarare l'improcedibilità ex art.
1-bis D. Lgs 28/2010 del D.I. opposto con conseguente revoca per l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità della procedura di mediazione de quo poiché avente oggetto, contenuto e valore diversi da quelli ordinati dal Giudice;
il tutto con vittoria di competenze professionali, spese ed accessori di legge
Nel merito
In via principale
A. accogliere la presente opposizione e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il Decreto
Ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre Controparte_7
maggiorazione forfettaria e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In via Subordinata
B. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di cui al superiore capo A, dichiarare inesistente il credito vantato dalla odierna convenuta/opposta in ragione del rapporto n. 30135017 e nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere provata l'esistenza del contratto n. 03050199 tra l'odierno attore opponente e il
Banco di Sardegna S.p.A., ed esclusivamente in ragione di tale rapporto, rideterminare il quantum debeatur alla luce dei versamenti effettivamente eseguiti dal sig. e al CP_1
pagamento della garanzia 5.000,00 effettuata dal il terzo chiamato Controparte_6
Il tutto con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, oltre maggiorazione forfettaria e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
2 Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
27.11.2024):
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, … nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
258/2022 - N.R.G. 142/2022); - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda degli opponenti, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
Nell'interesse del chiamato in causa (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.11.2024):
“1) contrariis reiectis;
2) rigettare la domanda formulata nei confronti della in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro tempore in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in espositiva mandando assolta la stessa da ogni avversa pretesa;
3) con vittoria di competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 23.2.2022 nella cancelleria di questo
Tribunale, la a chiesto decreto ingiuntivo di 23.326,94 euro Controparte_3
– oltre agli interessi “interessi di mora maturati e maturandi successivamente al deposito
del presente ricorso, così come convenzionalmente pattuiti sulla sola sorte capitale,
decorrenti dalla data di scadenza del pagamento delle singole rate fino all'effettivo ed
integrale soddisfo, nonché spese, competenze ed onorari del presente procedimento
monitorio” – a carico di , esponendo quanto segue: Controparte_1
a. il credito azionato con la domanda monitoria corrispondeva al saldo debitore complessivo derivante da due rapporti, rispettivamente, 14.835,53 euro relativi al contratto 3050199 (conto corrente) e 8.491,41 euro in riferimento al contratto n.
3 0005.30135017 (mutuo chirografario) – somme entrambe comprensive di capitale e interessi convenzionali già maturati – stipulati dal con la BANCO DI CP_1
SARDEGNA S.P.A.;
b. essa ricorrente aveva acquistato detto credito in data 13.4.2016 dalla BANCO DI
SARDEGNA S.P.A. in virtù di un'operazione di cessione pro soluto e in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., cessione pubblicata nella G.U. – Foglio delle Inserzioni – Parte Seconda n. 68 del
14.6.2018;
c. nonostante la comunicazione con cui era stato diffidato al pagamento e costituito in mora, il debitore non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 258/2022, emesso il 20.12.2022, nel procedimento n. 142/2022 RAC, dell'importo di 23.326,94 euro, gli interessi “calcolati come da domanda fino al saldo effettivo” e “le spese di questa
procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi e in € 145,00 per spese
esenti, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi imponibili e le ulteriori
spese necessarie”.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati il 2.2.2023 a
, la quale, con atto di citazione notificato via PEC il 14.3.2023, ha Controparte_1
proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, così difendendosi:
a. ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b. ha contestato la fondatezza della domanda monitoria formulata dalla
[...]
sostenendo quanto segue: Controparte_3
i. il 19.12.2008 esso attore aveva sottoscritto con la Controparte_8
(non già con la BANCO DI SARDEGNA S.P.A.) contratto di
[...]
mutuo, dell'importo di 10.000,00 euro, da rimborsare in 60 rate mensili
4 ii.
iii.
iv.
(scadenti nel periodo compreso tra il 18.1.2009 e il 18.12.2013) – “da far
valere sul rapporto 3050199 aperto dalla parte mutuataria presso la
medesima filiale del in data 19.12.2008” – Controparte_8
obbligazione garantita per la metà degli importi dovuti dal
[...]
, rapporto dal quale non era derivata alcuna esposizione CP_6
debitoria, poiché:
o nella diffida del 10.11.2020 era indicata la maggior somma di
23.326,94 euro, in relazione al rapporto n. 74156395, senza alcuna specificazione sui crediti che la convenuta assumeva di avere acquistato dalla BANCO DI SARDEGNA S.P.A.;
o nella certificazione del credito versata a corredo del ricorso monitorio il debito di 14.835,52 euro era riferito al rapporto n.
70442764 – estraneo al giudizio – cui si riferiva la dichiarazione di cessione del credito del 20.6.2022;
riguardo al rapporto di mutuo chirografario n. 005.30135017:
o esso opponente non aveva mai sottoscritto detto contratto;
o nel ricorso monitorio era invero citato due volte il rapporto n.
3050199 non era menzionato nella lettera di diffida del 10.11.2020;
o la certificazione del credito e la dichiarazione di cessione prodotte dalla convenuta menzionavano l'esposizione debitoria di 8.491,41
euro, senza tuttavia fornire specificazioni, né riscontri in proposito;
non vi era prova della cessione dei crediti dalla Controparte_8
in favore della BANCO DI SARDEGNA S.P.A.;
[...]
nella fase monitoria non era stata dimostrata la stipulazione dei due contratti, né a esso cliente era stata consegnata una copia dei medesimi;
5 v. i crediti difettavano, quindi, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
c. ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Controparte_6
, avverso la quale intendeva formulare domanda riconvenzionale
[...]
subordinata di manleva, entro i limiti della garanzia sussidiaria prestata, in ipotesi di condanna di esso attore al pagamento di somme in relazione al rapporto n.
03050199.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 19.5.2023, la ha CP_3 Controparte_3
chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (del quale ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione) – o, in via subordinata, la condanna dell'opponente a pagarle la minor somma accertata in corso di causa – contestando la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate da , in particolare: Controparte_1
a. la BANCO DI SARDEGNA S.P.A. era succeduta nelle posizioni attive – tra le quali i due rapporti oggetto di causa – facenti capo alla Controparte_8
in virtù del contratto di cessione di ramo d'azienda in data 20.5.2016;
[...]
b. il tentativo di mediazione avrebbe dovuto essere esperito in seguito alla decisione del Tribunale sull'istanza ex art. 648 c.p.c.;
c. l'istanza di chiamata in causa del era inammissibile, Controparte_6
sia perché la garanzia avrebbe eventualmente coperto solo la metà dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo, sia perché essa convenuta non era a conoscenza delle clausole regolanti il predetto rapporto;
d. nella fase monitoria essa odierna convenuta aveva fornito documentazione idonea a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare, l'estratto conto certificato relativo ai due rapporti oggetto di causa, documentazione comunque integrata nella presente fase, con la produzione del contratto di conto corrente originario sottoscritto il 7.1.2000 e degli estratti conto relativi all'intera durata del
6 rapporto di conto corrente;
e. l'opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione sulla determinazione dell'esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento,
mentre le doglianze in ordine al rapporto di conto corrente n. 3050199 muovevano dall'erroneo presupposto del riferimento n. 70442764 contenuto nella diffida del
2020, il quale corrispondeva invero al NDG identificativo del debitore, mentre il contratto di finanziamento recava il n. 0005-30135017;
f. ricorrevano quindi i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 4.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 5.9.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice:
a. ha autorizzato l'opponente a chiamare in causa il;
Controparte_6
b. ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta, assegnando a quest'ultima il termine di legge per presentare la domanda di mediazione obbligatoria.
6. Con comparsa di risposta, depositata il 18.12.2023, il : Controparte_6
a. si è rimesso al Tribunale in relazione alla valutazione sulla fondatezza della domanda monitoria:
b. ha contestato la fondatezza della domanda di manleva formulata dall'opponente nei suoi confronti, sostenendo che:
i. la garanzia prestata riguardava un rapporto di conto corrente, non già
l'invocato rapporto di finanziamento;
ii. la garanzia sussidiaria era stata stipulata tra esso chiamato in causa e la e, pertanto, l'opponente non era titola di Controparte_8
azione diretta sul punto;
7 iii. in ogni caso, esso chiamato in causa e la cessionaria del credito avevano stipulato un accordo transattivo, in virtù del quale a quest'ultima erano stati versati complessivi 325.000,00 euro, con contestuale liberazione da tutte le garanzie sussidiarie concesse (nei confronti della Banca), ivi compresa quella accessoria ai rapporti intestati a (NDG 74156359). Controparte_1
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 9.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 10.1.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, atteso l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 17.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
9. Attesa la sostituzione dell'udienza fissata per la data odierna 3.12.2024, nelle rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 4.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
10. L'eccezione pregiudiziale di nullità della procedura di mediazione, sollevata dall'opponente, è infondata, laddove, nonostante l'erronea indicazione del valore della causa nell'istanza di mediazione e l'omesso deposito del verbale di chiusura della procedura con esito negativo:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La condizione di procedibilità
della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le
controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto
8 (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è
realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo
incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass.
n. 18485/2024);
b. è incontestato tra le parti che vi sia stato l'incontro dinanzi al mediatore, come affermato dall'opponente sia nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., sia nella comparsa conclusionale, ove si legge che “In sede di primo incontro, chiesti
chiarimenti in ordine al valore indicato, atteso che la in fase monitoria CP_3
ha chiesto e ottenuto l'emissione del Decreto Ingiuntivo del valore di € 23.326,94,
parte avversa ha insistito con la richiesta di pagamento della somma di €
69.711,98 senza peraltro addurre giustificazione contabile in merito. Ciò ha
compromesso irrimediabilmente il diritto di difesa in capo all'odierno attore
pregiudicando la possibilità di addivenire ad un accordo sereno. La procedura si
chiudeva, pertanto, con un verbale di mancato accordo”;
c. in disparte la questione del valore – la quale ben potrebbe essere frutto di un mero errore materiale (così come l'indicazione di n. 375/2023 quale R.G. del presente procedimento, in luogo del corretto n. 376/2023) – l'opponente non ha neppure allegato che il tentativo di mediazione abbia avuto ad oggetto rapporti o questioni giuridiche differenti rispetto a quelli oggetto di causa e, pertanto, non è ravvisabile il lamentato vulnus al diritto di difesa.
11. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta.
11.1 È noto, in linea generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della
pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
9 contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta
al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di
tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass.
03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera
dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a
sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto
ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento
della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non
contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia
esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su
circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371)” (Cass.
n. 20597/2022, n. 13240/2019).
11.2 In tema di rapporti obbligatori, è consolidato l'insegnamento secondo cui “il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione,
ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di
informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
10 quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (SS.UU. n. 13533/2001, orientamento confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, a titolo esemplificativo, Cass. n. 1743/2007, n. 9351/2007, n. 26953/2008, n. 15677/2009 e n.
826/2015).
11.3 Chiariti tali profili di carattere generale – a prescindere dalle allegazioni contenute nel ricorso monitorio, non propriamente perspicue riguardo ai due rapporti oggetto di causa,
dei quali non era stata neppure specificata la natura (mutuo, conto corrente etc.) –
occorre osservare quanto segue:
a. in ordine al rapporto di conto corrente n. 3050199:
i. con specifico riguardo a tale tipologia di rapporto bancario, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la banca che si pretenda
creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in
presenza di un rapporto regolato in conto corrente, produrre i relativi
estratti conto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con
riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti
invertite per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi
avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di
conto (cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5478
del 2024; Cass. n. 22585 del 2023; Cass. n. 27362 del 2022; Cass. n.
28945/ del 2017; n. 20693 del 2016); ii) costituisce indirizzo ermeneutico
consolidato che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna
inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di
opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del
quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere
11 della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo
formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso
sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso
di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n.
5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena
prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5478 del 2024; Cass. n.
14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n.
5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). Ne consegue che, ove
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo di un conto
corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato) ma sostanziali, nel giudizio a cognizione
piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla
cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre la
documentazione attestante l'andamento del rapporto e fornire, così, la
piena prova della propria pretesa” (Cass. n. 10712/2024);
qualora manchi una parte degli estratti conto, “l'accertamento del dare
e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a
fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo
maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le
ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che,
con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia
maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere
impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il
12 ii.
iii.
periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando
pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in
mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta” (tra le tante, Cass.
n. 22290/2023);
il condivisibile insegnamento riportato nel capoverso che precede trova tuttavia applicazione solo qualora la documentazione alternativa (invero,
non prodotta dall'opposta) consenta di colmare, all'esito di una ricostruzione attendibile, le lacune dei periodi in relazione ai quali non sono stati prodotti gli estratti conto periodici, non già nelle ipotesi in cui la parte creditrice non abbia prodotto neppure un estratto conto;
nel caso in esame, la parte convenuta si è limitata a sostenere la debenza della somma ingiunta, richiamando la documentazione prodotta, ossia l'originario contratto di conto corrente n. 03/50199/4 del 7.1.2000 –
sostituito dal nuovo contratto n. 0009/3050199 del 19.12.2008 (doc. 6
comparsa di risposta) – nonché l'estratto di saldaconto alla data del
7.6.2018 ed alcuni estratti conto e riassunti scalari relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2010 (rispettivamente, documenti 7 e 8
comparsa);
trattasi di allegazioni e corredo documentale del tutto insufficienti a giustificare l'accoglimento della domanda monitoria, poiché:
o la convenuta non ha neppure allegato l'avvenuta chiusura del conto corrente – circostanza peraltro non appurabile, né dall'estratto di saldaconto, né dagli estratti conto prodotti – richiamato sul punto l'insegnamento secondo cui “Nel contratto di conto corrente
bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827,
13 1831 e 2697, c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole
voci del suo avere (nella specie per le sole anticipazioni bancarie
collegate al conto di corrispondenza) senza prima aver proceduto
alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo
a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo” (Cass. n.
22506/2021);
o in disparte il profilo sopra menzionato, in alcuno dei suoi scritti difensivi l'opposta ha fornito la benché minima specificazione sulla composizione del credito, omettendo di indicare partitamente le somme pretese a titolo di capitale, interessi, commissioni e spese varie;
o sul piano documentale, vi è peraltro un'evidente discrasia tra l'estratto di saldaconto, il rapporto è individuato con il codice
70442764, con n. NDG 74156395, mentre nella dichiarazione di cessione del 20.6.2022 (doc. 8, versato il 2.9.2022 dall'odierna convenuta a corredo della nota integrativa depositata nel procedimento monitorio) è rinvenibile il riferimento al rapporto n.1114667-514-1-70442764, senza alcun riferimento al n. 3050199
(il mutuo chirografario è invece ivi individuato con il corretto n.
30135017);
o quand'anche non si tenesse conto del profilo menzionato nel punto che precede, il rilevato deficit assertivo e probatorio non consente di ricostruire, neppure parzialmente, l'andamento del rapporto e,
quindi, di accertare la sussistenza di qualsivoglia credito in capo alla cessionaria;
14 b. in ordine al contratto di finanziamento n. 0005-30135017 – a prescindere dalla radicale infondatezza della linea difensiva articolata sulle prime dall'opponente, il quale ha contestato di avere stipulato tale contratto, senza tuttavia disconoscere le sottoscrizioni apposte alle copie prodotte dalla convenuta sia nella fase monitoria,
sia nella presente fase di opposizione – si osserva che:
i. analogamente al contratto di conto corrente, l'opposta non ha specificato alcunché sulla composizione del credito (capitale, interessi corrispettivi e di mora, eventuali spese e penali), né tantomeno sull'andamento del rapporto, con particolare riferimento al numero di rate scadute e non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine, né tantomeno la data di quest'ultima (in riferimento alla quale, non è neppure noto se sia stata invocata quella legale ex art. 1186 c.c. o quella convenzionale);
ii. non è stato prodotto il piano di ammortamento, né la stampa integrale dei movimenti contabili del rapporto;
iii. le carenze assertiva e probatoria sopra indicate non consentono neppure di accertare l'eventuale debenza di somme a titolo di capitale.
12. All'accoglimento dell'opposizione consegue l'assorbimento della domanda riconvenzionale subordinata di manleva, formulata dall'opponente nei confronti del chiamato in causa . Controparte_6
13. Nel rapporto processuale tra e la in Controparte_1 Controparte_3
ragione dell'insussistenza del credito vantato da quest'ultima:
a. le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento monitorio n. 142/2022 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla
[...]
debbono restare a suo carico. Controparte_3
b. le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate
15 secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della non ravvisandosi Controparte_3
ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti;
alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra
5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in relazione al credito oggetto della domanda monitoria, pari a 23.326,94 euro, oltre ad interessi convenzionali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), con riduzione della metà
per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità
della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, nella quale la parte opponente ha depositato due soli documenti, non formulando istanze istruttorie;
- per la fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'opponente si è limitata ad insistere nelle medesime istanze ed eccezioni già formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
14. Le spese processuali relative alla chiamata in causa del Controparte_6
debbono essere poste interamente a carico di , in virtù del criterio Controparte_1
di soccombenza virtuale, poiché:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di rigetto della domanda
principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria
devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e
giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in
causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente
16 arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei
confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (tra le
altre: Cass. n. 23123/2019; Cass. n. 10364/2023)” (Cass. n. 25040/2024, n.
34375/2023);
b. nel caso in esame – in cui la chiamata in causa è stata effettuata dall'attore-
formale/convenuto sostanziale, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo – la domanda riconvenzionale subordinata di manleva formulata dall'opponente si appalesava manifestamente infondata, poiché:
i. nell'art. 7 del contratto di finanziamento si legge che “Le obbligazioni tutte
derivanti dal presente contratto sono altresì garantite dalla Garanzia
sussidiaria del Consorzio C.F. nella misura del CP_6 P.IVA_4
50%”;
ii. non essendo stata prodotta da alcuna delle parti la convenzione stipulata tra l'originaria creditrice e il Parte_1 [...]
, l'opponente non ha assolto all'onere di dimostrare la CP_6
sussistenza di qualsivoglia obbligazione assunta dall'odierna chiamata in causa nei suoi confronti, tale da attribuirle un'azione diretta nei confronti del medesimo garante;
a conclusioni analoghe si sarebbe addivenuti, peraltro, qualora l'opponente avesse chiamato in causa , fideiussore in Controparte_9
virtù del medesimo art. 7 del contratto di mutuo, trattandosi di obbligazione accessoria derivante dall'accordo tra creditore e fideiussore,
non già di patto di manleva, laddove quest'ultimo “ha per contenuto il
dovere di sollevare altri dalle conseguenze di un fatto dannoso e, quindi,
realizza una assunzione di garanzia da parte dell'obbligato. Esso si
17 distingue dalla fideiussione, in quanto, mentre l'obbligazione di manleva e
eventuale e condizionata, il fideiussore normalmente si obbliga negli stessi
termini del debitore principale;
inoltre, a differenza della fideiussione, la
quale riguarda un Obbligo assunto dal garante verso il creditore e non già
verso l'obbligato principale, l'obbligazione di manleva e assunta nei
confronti e a beneficio del debitore garantito” (sul punto, la risalente,
tuttavia, mai superata, Cass. n. 1543/1980).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro (determinato in ragione della somma oggetto della domanda riconvenzionale subordinata di manleva, pari alla metà del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente in relazione al contratto di mutuo, ossia a (8.491,41/2=) 4.470,70 euro,
oltre ad interessi convenzionali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.),
con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, nella quale il chiamato in causa non ha depositato documenti, né
ha formulato istanze istruttorie;
- per la fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica il chiamato in causa si è limitata ad insistere nelle medesime istanze,
eccezioni e conclusioni già formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Controparte_1
18 il decreto ingiuntivo n. 258/2022, emesso da questo Tribunale il 20.12.2022, nel procedimento n. 142/2022 RAC;
b. rigetta la domanda di pagamento formulata dalla Controparte_3
c. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 142/2022 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla restino a suo Controparte_3
carico;
d. condanna la a rimborsare a Controparte_3 Controparte_1
le spese di lite del presente procedimento di opposizione, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 2.684,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
e. condanna a rimborsare al le Controparte_1 Controparte_6
spese di lite, così liquidate:
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.276,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 20.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 376 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bono, via Controparte_2 C.F._2
Roma n. 3, presso lo studio del difensore;
attore-opponente
contro
C.F. , rappresentata dalla mandataria Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(C.F. , a sua volta rappresentata dalla Controparte_4 P.IVA_2
procuratrice speciale (C.F. , ciascuna Controparte_5 P.IVA_3
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luigi
COLUCCINO (C.F. ), elettivamente domiciliata a Nuoro, Piazza Italia C.F._3
n. 7, presso lo studio dell'avv. Marco BASOLU (C.F. ); C.F._4
1 convenuta-opposta
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_4
tempore, con il patrocinio dell'avv. Pierfrancesco LOI (C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliato a Sassari, via Cavour n. 88, presso lo studio del difensore;
chiamato in causa
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.11.2024):
“In via preliminare dichiarare l'improcedibilità ex art.
1-bis D. Lgs 28/2010 del D.I. opposto con conseguente revoca per l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità della procedura di mediazione de quo poiché avente oggetto, contenuto e valore diversi da quelli ordinati dal Giudice;
il tutto con vittoria di competenze professionali, spese ed accessori di legge
Nel merito
In via principale
A. accogliere la presente opposizione e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il Decreto
Ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre Controparte_7
maggiorazione forfettaria e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In via Subordinata
B. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di cui al superiore capo A, dichiarare inesistente il credito vantato dalla odierna convenuta/opposta in ragione del rapporto n. 30135017 e nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse ritenere provata l'esistenza del contratto n. 03050199 tra l'odierno attore opponente e il
Banco di Sardegna S.p.A., ed esclusivamente in ragione di tale rapporto, rideterminare il quantum debeatur alla luce dei versamenti effettivamente eseguiti dal sig. e al CP_1
pagamento della garanzia 5.000,00 effettuata dal il terzo chiamato Controparte_6
Il tutto con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, oltre maggiorazione forfettaria e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
2 Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
27.11.2024):
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, … nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
258/2022 - N.R.G. 142/2022); - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda degli opponenti, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare
l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
Nell'interesse del chiamato in causa (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.11.2024):
“1) contrariis reiectis;
2) rigettare la domanda formulata nei confronti della in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro tempore in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in espositiva mandando assolta la stessa da ogni avversa pretesa;
3) con vittoria di competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 23.2.2022 nella cancelleria di questo
Tribunale, la a chiesto decreto ingiuntivo di 23.326,94 euro Controparte_3
– oltre agli interessi “interessi di mora maturati e maturandi successivamente al deposito
del presente ricorso, così come convenzionalmente pattuiti sulla sola sorte capitale,
decorrenti dalla data di scadenza del pagamento delle singole rate fino all'effettivo ed
integrale soddisfo, nonché spese, competenze ed onorari del presente procedimento
monitorio” – a carico di , esponendo quanto segue: Controparte_1
a. il credito azionato con la domanda monitoria corrispondeva al saldo debitore complessivo derivante da due rapporti, rispettivamente, 14.835,53 euro relativi al contratto 3050199 (conto corrente) e 8.491,41 euro in riferimento al contratto n.
3 0005.30135017 (mutuo chirografario) – somme entrambe comprensive di capitale e interessi convenzionali già maturati – stipulati dal con la BANCO DI CP_1
SARDEGNA S.P.A.;
b. essa ricorrente aveva acquistato detto credito in data 13.4.2016 dalla BANCO DI
SARDEGNA S.P.A. in virtù di un'operazione di cessione pro soluto e in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del T.U.B., cessione pubblicata nella G.U. – Foglio delle Inserzioni – Parte Seconda n. 68 del
14.6.2018;
c. nonostante la comunicazione con cui era stato diffidato al pagamento e costituito in mora, il debitore non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 258/2022, emesso il 20.12.2022, nel procedimento n. 142/2022 RAC, dell'importo di 23.326,94 euro, gli interessi “calcolati come da domanda fino al saldo effettivo” e “le spese di questa
procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi e in € 145,00 per spese
esenti, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi imponibili e le ulteriori
spese necessarie”.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati il 2.2.2023 a
, la quale, con atto di citazione notificato via PEC il 14.3.2023, ha Controparte_1
proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, così difendendosi:
a. ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b. ha contestato la fondatezza della domanda monitoria formulata dalla
[...]
sostenendo quanto segue: Controparte_3
i. il 19.12.2008 esso attore aveva sottoscritto con la Controparte_8
(non già con la BANCO DI SARDEGNA S.P.A.) contratto di
[...]
mutuo, dell'importo di 10.000,00 euro, da rimborsare in 60 rate mensili
4 ii.
iii.
iv.
(scadenti nel periodo compreso tra il 18.1.2009 e il 18.12.2013) – “da far
valere sul rapporto 3050199 aperto dalla parte mutuataria presso la
medesima filiale del in data 19.12.2008” – Controparte_8
obbligazione garantita per la metà degli importi dovuti dal
[...]
, rapporto dal quale non era derivata alcuna esposizione CP_6
debitoria, poiché:
o nella diffida del 10.11.2020 era indicata la maggior somma di
23.326,94 euro, in relazione al rapporto n. 74156395, senza alcuna specificazione sui crediti che la convenuta assumeva di avere acquistato dalla BANCO DI SARDEGNA S.P.A.;
o nella certificazione del credito versata a corredo del ricorso monitorio il debito di 14.835,52 euro era riferito al rapporto n.
70442764 – estraneo al giudizio – cui si riferiva la dichiarazione di cessione del credito del 20.6.2022;
riguardo al rapporto di mutuo chirografario n. 005.30135017:
o esso opponente non aveva mai sottoscritto detto contratto;
o nel ricorso monitorio era invero citato due volte il rapporto n.
3050199 non era menzionato nella lettera di diffida del 10.11.2020;
o la certificazione del credito e la dichiarazione di cessione prodotte dalla convenuta menzionavano l'esposizione debitoria di 8.491,41
euro, senza tuttavia fornire specificazioni, né riscontri in proposito;
non vi era prova della cessione dei crediti dalla Controparte_8
in favore della BANCO DI SARDEGNA S.P.A.;
[...]
nella fase monitoria non era stata dimostrata la stipulazione dei due contratti, né a esso cliente era stata consegnata una copia dei medesimi;
5 v. i crediti difettavano, quindi, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
c. ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il Controparte_6
, avverso la quale intendeva formulare domanda riconvenzionale
[...]
subordinata di manleva, entro i limiti della garanzia sussidiaria prestata, in ipotesi di condanna di esso attore al pagamento di somme in relazione al rapporto n.
03050199.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 19.5.2023, la ha CP_3 Controparte_3
chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (del quale ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione) – o, in via subordinata, la condanna dell'opponente a pagarle la minor somma accertata in corso di causa – contestando la fondatezza di tutte le eccezioni sollevate da , in particolare: Controparte_1
a. la BANCO DI SARDEGNA S.P.A. era succeduta nelle posizioni attive – tra le quali i due rapporti oggetto di causa – facenti capo alla Controparte_8
in virtù del contratto di cessione di ramo d'azienda in data 20.5.2016;
[...]
b. il tentativo di mediazione avrebbe dovuto essere esperito in seguito alla decisione del Tribunale sull'istanza ex art. 648 c.p.c.;
c. l'istanza di chiamata in causa del era inammissibile, Controparte_6
sia perché la garanzia avrebbe eventualmente coperto solo la metà dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo, sia perché essa convenuta non era a conoscenza delle clausole regolanti il predetto rapporto;
d. nella fase monitoria essa odierna convenuta aveva fornito documentazione idonea a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare, l'estratto conto certificato relativo ai due rapporti oggetto di causa, documentazione comunque integrata nella presente fase, con la produzione del contratto di conto corrente originario sottoscritto il 7.1.2000 e degli estratti conto relativi all'intera durata del
6 rapporto di conto corrente;
e. l'opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione sulla determinazione dell'esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento,
mentre le doglianze in ordine al rapporto di conto corrente n. 3050199 muovevano dall'erroneo presupposto del riferimento n. 70442764 contenuto nella diffida del
2020, il quale corrispondeva invero al NDG identificativo del debitore, mentre il contratto di finanziamento recava il n. 0005-30135017;
f. ricorrevano quindi i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 4.9.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 5.9.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice:
a. ha autorizzato l'opponente a chiamare in causa il;
Controparte_6
b. ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta, assegnando a quest'ultima il termine di legge per presentare la domanda di mediazione obbligatoria.
6. Con comparsa di risposta, depositata il 18.12.2023, il : Controparte_6
a. si è rimesso al Tribunale in relazione alla valutazione sulla fondatezza della domanda monitoria:
b. ha contestato la fondatezza della domanda di manleva formulata dall'opponente nei suoi confronti, sostenendo che:
i. la garanzia prestata riguardava un rapporto di conto corrente, non già
l'invocato rapporto di finanziamento;
ii. la garanzia sussidiaria era stata stipulata tra esso chiamato in causa e la e, pertanto, l'opponente non era titola di Controparte_8
azione diretta sul punto;
7 iii. in ogni caso, esso chiamato in causa e la cessionaria del credito avevano stipulato un accordo transattivo, in virtù del quale a quest'ultima erano stati versati complessivi 325.000,00 euro, con contestuale liberazione da tutte le garanzie sussidiarie concesse (nei confronti della Banca), ivi compresa quella accessoria ai rapporti intestati a (NDG 74156359). Controparte_1
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 9.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 10.1.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, atteso l'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 17.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
9. Attesa la sostituzione dell'udienza fissata per la data odierna 3.12.2024, nelle rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, con provvedimento reso il 4.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
10. L'eccezione pregiudiziale di nullità della procedura di mediazione, sollevata dall'opponente, è infondata, laddove, nonostante l'erronea indicazione del valore della causa nell'istanza di mediazione e l'omesso deposito del verbale di chiusura della procedura con esito negativo:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La condizione di procedibilità
della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le
controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto
8 (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è
realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo
incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass.
n. 18485/2024);
b. è incontestato tra le parti che vi sia stato l'incontro dinanzi al mediatore, come affermato dall'opponente sia nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., sia nella comparsa conclusionale, ove si legge che “In sede di primo incontro, chiesti
chiarimenti in ordine al valore indicato, atteso che la in fase monitoria CP_3
ha chiesto e ottenuto l'emissione del Decreto Ingiuntivo del valore di € 23.326,94,
parte avversa ha insistito con la richiesta di pagamento della somma di €
69.711,98 senza peraltro addurre giustificazione contabile in merito. Ciò ha
compromesso irrimediabilmente il diritto di difesa in capo all'odierno attore
pregiudicando la possibilità di addivenire ad un accordo sereno. La procedura si
chiudeva, pertanto, con un verbale di mancato accordo”;
c. in disparte la questione del valore – la quale ben potrebbe essere frutto di un mero errore materiale (così come l'indicazione di n. 375/2023 quale R.G. del presente procedimento, in luogo del corretto n. 376/2023) – l'opponente non ha neppure allegato che il tentativo di mediazione abbia avuto ad oggetto rapporti o questioni giuridiche differenti rispetto a quelli oggetto di causa e, pertanto, non è ravvisabile il lamentato vulnus al diritto di difesa.
11. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta.
11.1 È noto, in linea generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della
pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
9 contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta
al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di
tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass.
03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera
dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a
sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto
ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento
della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non
contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia
esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su
circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371)” (Cass.
n. 20597/2022, n. 13240/2019).
11.2 In tema di rapporti obbligatori, è consolidato l'insegnamento secondo cui “il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione,
ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di
informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
10 quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (SS.UU. n. 13533/2001, orientamento confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, a titolo esemplificativo, Cass. n. 1743/2007, n. 9351/2007, n. 26953/2008, n. 15677/2009 e n.
826/2015).
11.3 Chiariti tali profili di carattere generale – a prescindere dalle allegazioni contenute nel ricorso monitorio, non propriamente perspicue riguardo ai due rapporti oggetto di causa,
dei quali non era stata neppure specificata la natura (mutuo, conto corrente etc.) –
occorre osservare quanto segue:
a. in ordine al rapporto di conto corrente n. 3050199:
i. con specifico riguardo a tale tipologia di rapporto bancario, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la banca che si pretenda
creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in
presenza di un rapporto regolato in conto corrente, produrre i relativi
estratti conto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con
riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti
invertite per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi
avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di
conto (cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5478
del 2024; Cass. n. 22585 del 2023; Cass. n. 27362 del 2022; Cass. n.
28945/ del 2017; n. 20693 del 2016); ii) costituisce indirizzo ermeneutico
consolidato che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna
inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di
opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del
quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere
11 della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo
formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso
sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso
di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n.
5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena
prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5478 del 2024; Cass. n.
14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n.
5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). Ne consegue che, ove
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo di un conto
corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato) ma sostanziali, nel giudizio a cognizione
piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla
cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre la
documentazione attestante l'andamento del rapporto e fornire, così, la
piena prova della propria pretesa” (Cass. n. 10712/2024);
qualora manchi una parte degli estratti conto, “l'accertamento del dare
e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a
fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo
maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le
ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che,
con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia
maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere
impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il
12 ii.
iii.
periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando
pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in
mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta” (tra le tante, Cass.
n. 22290/2023);
il condivisibile insegnamento riportato nel capoverso che precede trova tuttavia applicazione solo qualora la documentazione alternativa (invero,
non prodotta dall'opposta) consenta di colmare, all'esito di una ricostruzione attendibile, le lacune dei periodi in relazione ai quali non sono stati prodotti gli estratti conto periodici, non già nelle ipotesi in cui la parte creditrice non abbia prodotto neppure un estratto conto;
nel caso in esame, la parte convenuta si è limitata a sostenere la debenza della somma ingiunta, richiamando la documentazione prodotta, ossia l'originario contratto di conto corrente n. 03/50199/4 del 7.1.2000 –
sostituito dal nuovo contratto n. 0009/3050199 del 19.12.2008 (doc. 6
comparsa di risposta) – nonché l'estratto di saldaconto alla data del
7.6.2018 ed alcuni estratti conto e riassunti scalari relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2010 (rispettivamente, documenti 7 e 8
comparsa);
trattasi di allegazioni e corredo documentale del tutto insufficienti a giustificare l'accoglimento della domanda monitoria, poiché:
o la convenuta non ha neppure allegato l'avvenuta chiusura del conto corrente – circostanza peraltro non appurabile, né dall'estratto di saldaconto, né dagli estratti conto prodotti – richiamato sul punto l'insegnamento secondo cui “Nel contratto di conto corrente
bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827,
13 1831 e 2697, c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole
voci del suo avere (nella specie per le sole anticipazioni bancarie
collegate al conto di corrispondenza) senza prima aver proceduto
alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo
a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo” (Cass. n.
22506/2021);
o in disparte il profilo sopra menzionato, in alcuno dei suoi scritti difensivi l'opposta ha fornito la benché minima specificazione sulla composizione del credito, omettendo di indicare partitamente le somme pretese a titolo di capitale, interessi, commissioni e spese varie;
o sul piano documentale, vi è peraltro un'evidente discrasia tra l'estratto di saldaconto, il rapporto è individuato con il codice
70442764, con n. NDG 74156395, mentre nella dichiarazione di cessione del 20.6.2022 (doc. 8, versato il 2.9.2022 dall'odierna convenuta a corredo della nota integrativa depositata nel procedimento monitorio) è rinvenibile il riferimento al rapporto n.1114667-514-1-70442764, senza alcun riferimento al n. 3050199
(il mutuo chirografario è invece ivi individuato con il corretto n.
30135017);
o quand'anche non si tenesse conto del profilo menzionato nel punto che precede, il rilevato deficit assertivo e probatorio non consente di ricostruire, neppure parzialmente, l'andamento del rapporto e,
quindi, di accertare la sussistenza di qualsivoglia credito in capo alla cessionaria;
14 b. in ordine al contratto di finanziamento n. 0005-30135017 – a prescindere dalla radicale infondatezza della linea difensiva articolata sulle prime dall'opponente, il quale ha contestato di avere stipulato tale contratto, senza tuttavia disconoscere le sottoscrizioni apposte alle copie prodotte dalla convenuta sia nella fase monitoria,
sia nella presente fase di opposizione – si osserva che:
i. analogamente al contratto di conto corrente, l'opposta non ha specificato alcunché sulla composizione del credito (capitale, interessi corrispettivi e di mora, eventuali spese e penali), né tantomeno sull'andamento del rapporto, con particolare riferimento al numero di rate scadute e non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine, né tantomeno la data di quest'ultima (in riferimento alla quale, non è neppure noto se sia stata invocata quella legale ex art. 1186 c.c. o quella convenzionale);
ii. non è stato prodotto il piano di ammortamento, né la stampa integrale dei movimenti contabili del rapporto;
iii. le carenze assertiva e probatoria sopra indicate non consentono neppure di accertare l'eventuale debenza di somme a titolo di capitale.
12. All'accoglimento dell'opposizione consegue l'assorbimento della domanda riconvenzionale subordinata di manleva, formulata dall'opponente nei confronti del chiamato in causa . Controparte_6
13. Nel rapporto processuale tra e la in Controparte_1 Controparte_3
ragione dell'insussistenza del credito vantato da quest'ultima:
a. le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento monitorio n. 142/2022 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla
[...]
debbono restare a suo carico. Controparte_3
b. le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate
15 secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della non ravvisandosi Controparte_3
ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti;
alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra
5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in relazione al credito oggetto della domanda monitoria, pari a 23.326,94 euro, oltre ad interessi convenzionali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), con riduzione della metà
per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità
della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, nella quale la parte opponente ha depositato due soli documenti, non formulando istanze istruttorie;
- per la fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'opponente si è limitata ad insistere nelle medesime istanze ed eccezioni già formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
14. Le spese processuali relative alla chiamata in causa del Controparte_6
debbono essere poste interamente a carico di , in virtù del criterio Controparte_1
di soccombenza virtuale, poiché:
a. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di rigetto della domanda
principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria
devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e
giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in
causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente
16 arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei
confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (tra le
altre: Cass. n. 23123/2019; Cass. n. 10364/2023)” (Cass. n. 25040/2024, n.
34375/2023);
b. nel caso in esame – in cui la chiamata in causa è stata effettuata dall'attore-
formale/convenuto sostanziale, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo – la domanda riconvenzionale subordinata di manleva formulata dall'opponente si appalesava manifestamente infondata, poiché:
i. nell'art. 7 del contratto di finanziamento si legge che “Le obbligazioni tutte
derivanti dal presente contratto sono altresì garantite dalla Garanzia
sussidiaria del Consorzio C.F. nella misura del CP_6 P.IVA_4
50%”;
ii. non essendo stata prodotta da alcuna delle parti la convenzione stipulata tra l'originaria creditrice e il Parte_1 [...]
, l'opponente non ha assolto all'onere di dimostrare la CP_6
sussistenza di qualsivoglia obbligazione assunta dall'odierna chiamata in causa nei suoi confronti, tale da attribuirle un'azione diretta nei confronti del medesimo garante;
a conclusioni analoghe si sarebbe addivenuti, peraltro, qualora l'opponente avesse chiamato in causa , fideiussore in Controparte_9
virtù del medesimo art. 7 del contratto di mutuo, trattandosi di obbligazione accessoria derivante dall'accordo tra creditore e fideiussore,
non già di patto di manleva, laddove quest'ultimo “ha per contenuto il
dovere di sollevare altri dalle conseguenze di un fatto dannoso e, quindi,
realizza una assunzione di garanzia da parte dell'obbligato. Esso si
17 distingue dalla fideiussione, in quanto, mentre l'obbligazione di manleva e
eventuale e condizionata, il fideiussore normalmente si obbliga negli stessi
termini del debitore principale;
inoltre, a differenza della fideiussione, la
quale riguarda un Obbligo assunto dal garante verso il creditore e non già
verso l'obbligato principale, l'obbligazione di manleva e assunta nei
confronti e a beneficio del debitore garantito” (sul punto, la risalente,
tuttavia, mai superata, Cass. n. 1543/1980).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro (determinato in ragione della somma oggetto della domanda riconvenzionale subordinata di manleva, pari alla metà del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente in relazione al contratto di mutuo, ossia a (8.491,41/2=) 4.470,70 euro,
oltre ad interessi convenzionali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.),
con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, nella quale il chiamato in causa non ha depositato documenti, né
ha formulato istanze istruttorie;
- per la fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica il chiamato in causa si è limitata ad insistere nelle medesime istanze,
eccezioni e conclusioni già formulate nei suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Controparte_1
18 il decreto ingiuntivo n. 258/2022, emesso da questo Tribunale il 20.12.2022, nel procedimento n. 142/2022 RAC;
b. rigetta la domanda di pagamento formulata dalla Controparte_3
c. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 142/2022 RAC di questo Tribunale, anticipate dalla restino a suo Controparte_3
carico;
d. condanna la a rimborsare a Controparte_3 Controparte_1
le spese di lite del presente procedimento di opposizione, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 2.684,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
e. condanna a rimborsare al le Controparte_1 Controparte_6
spese di lite, così liquidate:
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 1.276,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 20.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
19