Ordinanza collegiale 30 gennaio 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 06/06/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04324/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2022, proposto da
LL UE, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco RTno e Stefano RTno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Francesco RTno in Napoli, via F. Coletta n.12;
contro
Comune di Solopaca, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
Ministero della cultura, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di RT e EV, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a - del provvedimento a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Solopaca (Bn) n. 8689 del 22.11.2021, e notificato in pari data, recante diniego dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 167 del D.lg.vo 42/2004 richiesta dall’attuale ricorrente il 29.3.2021; b - del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di RT e EV, RT, n. prot. MIC/MIC_SABAP-CE_U07- 10.11.2021.0020052-P in merito alla suddetta istanza, notificato in uno all’atto sub a); c - di tutti gli atti antecedenti, connessi e conseguenti, comunque lesivi della posizione dell''interessata, e segnatamente: i) del preavviso del provvedimento negativo contenuto nella nota soprintendentizia n. 0018265-p del 14.10.2021; ii) della missiva del predetto organo statale n. 0012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di RT e EV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe e, in particolare, il parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di RT e EV (d’ora in avanti Soprintendenza) in relazione alla sua richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167 del d.lg. n. 42/2004 degli interventi edilizi realizzati presso il fabbricato sito nel Comune di Solopaca alla via Bebiana n. 4 consistenti in “uno stenditoio aperto su tre lati ed una scala esterna di collegamento”.
Segnatamente, l’amministrazione statale con il preavviso di rigetto inviato con nota del 14 ottobre 2021 ha evidenziato che: <<il fabbricato in esame [ricadente in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del PTP Ambito Massiccio del Taburno], sebbene sia stato oggetto di due provvedimenti concessori da parte del Comune di Solopaca, non risulta oggetto di pareri, pur dovuti, da parte di questa Soprintendenza>>, pertanto, <<un parere da parte di quest’Ufficio, competente per zona, su una sola porzione di fabbricato peraltro in sanatoria, non può essere contemplata ai fini della corretta applicazione dei dispositivi vincolistici già vigenti all’epoca degli atti concessori>>; la Soprintendenza con il parere impugnato ha poi rappresentato, in esito alle osservazioni di parte ricorrente circa la realizzazione del fabbricato in data antecedente all’apposizione del vincolo, che <<l’obbligo di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 della l. 47/1985, sussiste anche nei casi in cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta in data successiva al completamento dei lavori>> e <<le due concessioni edilizie in sanatoria (n. 134 del 16 agosto 1990 e n. 1077 del 20 febbraio 2020 [rectius 2007]) sono state emesse in regime di vincolo>>.
Premette la ricorrente di essere proprietaria di un fabbricato sito alla Via Bebiana n. 4 del Comune di Solopaca e che:
- per detto immobile venivano rilasciati due provvedimenti di sanatoria, ossia, la concessione edilizia n. 134 del 16 agosto 1990 (che ha interessato il foglio 10, p.lla 21) e il permesso di costruire n. 1077 del 20 febbraio 2007 (che ha attinto il foglio 10, p.lla 312), che insieme costituiscono un unico immobile;
- nel maggio 2020 l’immobile era oggetto di un intervento edilizio consistente nella sostituzione del tetto esistente con uno stenditoio aperto su tre lati (comprendente una scala esterna di collegamento con il piano sottostante), al quale conseguiva, in data 29 marzo 2021, la richiesta di rilascio di un titolo autorizzativo in sanatoria, previo accertamento della relativa conformità edilizia e paesaggistica;
- la Commissione paesaggistica comunale dava il proprio parere favorevole alla sanatoria come da verbale n. 6 del 27 maggio 2021;
- con nota del 20 agosto 2021 la Soprintendenza, al fine di valutare correttamente l’intervento, richiedeva al Comune i seguenti documenti: a) i titoli edilizi e le relative autorizzazioni paesaggistiche (qualora i fabbricati fossero stati realizzati dopo il 28 marzo 1985); b) la descrizione dettagliata delle opere da sanare; c) il verbale di accertamento comunale prot. 3366 del 13.5.2020; d) i chiarimenti normativi/tecnici sulla fattibilità di uno “stenditoio” (con una superficie coperta di mq. 152 ed h. di 2,95 m. con sovrastante solaio) e dell’annessa scala di accesso;
- in esito a tale richiesta trasmetteva in data 27 agosto 2021 la seguente documentazione: a) una dichiarazione secondo la quale le opere esistenti, ad eccezione di quelle oggetto di richiesta di sanatoria, erano state realizzate dal (defunto) coniuge CA TT nell’anno 1979, ed erano state oggetto di una duplice sanatoria della quale possedeva soltanto i titoli concessori; b) le ordinanze comunali datate 13 maggio 2020 e 6 luglio 2020, rispettivamente contenenti sospensione lavori e demolizione opere abusive, consistenti nello stenditoio e nella rampa di collegamento allo stesso; c) il decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di EV per il suddetto abuso; d) una articolata relazione tecnica;
- in particolare, quest’ultima chiariva che a) l’intervento edilizio già precedentemente sanato, veniva riportato nell’aerofotogrammetria del P.T.P. Ambito Massiccio del Taburno approvato nel 1996 che ha tenuto conto che l’area in esame era intensamente interessata da dette opere “ed ha creato una sacca di area CAF all’interno dell’area CIF”; b) le opere da sanare consistevano nella sostituzione del sottotetto di copertura con lo stenditoio;
- con nota n. 18265 del 14 ottobre 2021 la Soprintendenza comunicava al Comune un preavviso di provvedimento negativo, perché: a) i due precedenti titoli edilizi comunali non erano stati oggetto dei dovuti pareri soprintendentizi; b) non è consentita l’emissione di un parere limitato ad una porzione di fabbricato (peraltro in sanatoria);
- pertanto, con missiva del 25 ottobre 2021, l’interessata chiariva ulteriormente la propria posizione, precisando (nuovamente) che le costruzioni erano state realizzate prima del vincolo (risalente al 1996), e richiedendo comunque espressamente una valutazione globale dell’immobile (ossia riferito sia alle opere precedentemente assentite sia allo stenditoio) da parte del predetto organo statale;
- ciò, nondimeno, la Soprintendenza emetteva il parere negativo impugnato.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato mentre non si è costituito il Comune di Solopaca.
Con l’ordinanza n. 768 del 30 gennaio 2024 la Sezione ha chiesto alle parti di depositare tutta la documentazione in loro possesso relativa al procedimento di cui è causa.
Con successive memorie la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Oggetto della presente controversia è il parere negativo reso dalla Soprintendenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167 del d.lg. n. 42/2004 per la realizzazione di uno stenditoio aperto su tre lati e una scala esterna di collegamento interessante un fabbricato ricadente nel perimetro del PTP Ambito Massiccio del Taburno.
Segnatamente, l’organo statale ha evidenziato in motivazione che le due (precedenti) concessioni edilizie in sanatoria legittimanti l’immobile (n. 134 del 16 agosto 1990 e n. 1077 del 20 febbraio 2007) non risultano essere state mai sottoposte al vaglio della Soprintendenza con conseguente impossibilità di esprimersi solo su una porzione dello stesso.
In punto di fatto, anche dopo la disposta istruttoria, deve darsi per assodato che per l’edificazione del manufatto non è stata mai rilasciata l’autorizzazione paesaggistica mediante l’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Altrettanto pacifica la sussistenza del regime vincolistico, vigente (per lo meno, se non si considera il DM 28 marzo 1985, pure evocato dalla Soprintendenza) dal 30 settembre 1996 data di approvazione con DM del PTP Ambito Massiccio del Tarburno.
Con un primo ordine di censure parte ricorrente deduce la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto la Soprintendenza non avrebbe considerato che il fabbricato sarebbe stato realizzato prima dell’apposizione del vincolo e che lo stesso è stato assentito con due titoli rilasciati in sanatoria dal Comune di Solopaca (CE n. 134/1990 e PdC n. 1077/2007).
Osserva il Collegio che dagli atti di causa risulta che la Concessione edilizia n. 134/1990 è stata rilasciata nell’ambito di una procedura di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 mentre il permesso di costruire in sanatoria n. 1077/2007, interessante l’intero immobile, è stato rilasciato ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Ebbene, per lo meno l’ultimo dei titoli edilizi (avente ad oggetto “lavori di costruzione di un fabbricato”) non è sicuramente idoneo a legittimare l’intervento dal punto di vista paesaggistico.
La giurisprudenza (cfr. C.d.S. n. 2441/2022) ha, infatti, da tempo affermato che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico – edilizio (tanto che secondo la giurisprudenza l'accertamento di conformità, preordinato ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, non è suscettibile di trovare applicazione laddove l'intervento, che incide su un'area gravata da vincolo paesaggistico, è realizzato in assenza di una autorizzazione paesaggistica, in quanto l'art. 36, d.P.R. n. 380/2001, disciplina una modalità di regolarizzazione formale dell'abuso espressamente limitata alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia – cfr. tra le tante C.d.S. n. 8859/2022).
Da quanto precede la Soprintendenza ha correttamente ritenuto non dimostrato lo stato legittimo del manufatto in quanto manchevole della necessaria autorizzazione paesaggistica.
In particolare, non rileva che l’immobile sia stato edificato prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, in quanto nel 2007, quando è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, era stato già adottato il DM 30 settembre 1996 di approvazione del PTP (sul punto va rammentato il consolidato principio a mente del quale la valutazione della compatibilità dell'opera da sanare, rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo paesaggistico al fine di verificare l'effettiva tutela del bene protetto, deve essere valutata alla data dell'esame della domanda di sanatoria. Pertanto, l'esistenza del vincolo va valutata al momento dell'esame della domanda di sanatoria, con il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se in ipotesi l'edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione; cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8246).
D’altra parte, va osservato che nel 2007 era già entrato in vigore l’art. 167 del d.lg. n. 42/2004 (introdotto dal d.lg. n. 157 del 2006) che ha dato vita al nuovo rigoroso regime di divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per gli interventi comportanti la realizzazione di nuovi volumi e superfici; secondo l’indirizzo prevalente, cui la Sezione aderisce, tale disciplina della insanabilità degli abusi sul versante della tutela paesaggistica di nuovi volumi e superfici si applica anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore avendo detta disposizione di mira il ripristino del bene-interesse giuridico tutelato.
Riassumendo la Soprintendenza ha ritenuto di non potersi esprimere sulla compatibilità paesaggistica di piccole opere (uno stenditoio) interessanti un immobile mai autorizzato dal punto di vista paesaggistico (e, deve aggiungersi, mai autorizzabile stante il disposto del citato art. 167; cfr. censure con le quali parte ricorrente lamenta che l’amministrazione si sarebbe in sostanza sottratta al proprio dovere di esprimersi sulla compatibilità paesaggistica dell’intero fabbricato così come richiesto in sede di partecipazione al procedimento).
Un’autorizzazione paesaggistica “implicita” non può nemmeno rinvenirsi come vorrebbe parte ricorrente dalla circostanza che il PTP contempla nella aerofotogrammetria del 1996 il fabbricato in questione; ciò, in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, non risulta in alcun modo dimostrato che il manufatto sia rimasto immutato da allora, tanto che nel 2006 è stata richiesta la sanatoria per “lavori di costruzione di un fabbricato” cui è seguito il rilascio del titolo in sanatoria nel 2007 (come visto mai sottoposto al vaglio della Soprintendenza).
Non sussiste nemmeno il dedotto sconfinamento delle competenze del Comune da parte della Soprintendenza la quale si è limitata a rilevare la mancata acquisizione dei necessari pareri paesaggistici.
Infine, immune da vizi anche l’agire del Comune che non ha fatto altro che prendere atto del diniego di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei riguardi dell’amministrazione statale costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero resistente liquidate nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti; nulla per le spese nei riguardi del Comune intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO