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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4407/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4407/2019, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA CISALE e presso il suo studio Parte_1 ta come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 30.11.2020; ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. MANDARA PA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 03.08.2019, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata senten niuge , con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 15/02/2009 in AN IA PI, Sa, (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, Uff. 1, Vol. 1, n. 1), deducendo che dal matrimonio con era nato il figlio Controparte_1
PA, in Salerno, il 05.07.2009, con varie richieste, anto concerne la regolamentazione delle questioni relative alla responsabilità genitoriale ed al diritto di visita paterno;
con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 5 si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla domanda di separazione, ha Controparte_1 richieste, sia sotto il profilo economico che con specifico riguardo alla regolamentazione delle questioni concernenti il minore;
con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria e, medio tempore, disposto altresì il monitoraggio dei Servizi Sociali, in un primo momento di e, di poi, di AN IA PI (luogo nel quale si era trasferita CP_2 la madre con il minore PA), nonché interventi a sostegno del diritto di visita paterno, all'udienza del 20.03.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte, conformemente alla proposta conciliativa del 11.02.2025 come effettuata dal Giudice relatore ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, il qual ha, al riguardo, effettuato una proposta conciliativa con il provvedimento del 11.02.2025, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. La proposta conciliativa, pertanto, ha previsto quanto di seguito trascritto:
“Il Giudice, dott. Simone Iannone, a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti di causa;
udite, peraltro, le parti all'udienza del 20.11.2024; rilevato come dalle pervenute ultime relazioni sia emersa un'apprezzabile volontà del padre di collaborare nella gestione del figlio (da ultimo, relazione del 23.10.2024);
pagina 2 di 5 preso, poi, atto di come il minore, , nato a [...] il [...], oggi abbia 15 Persona_1 anni compiuti e che, peraltro, ologia di affido e diritto di visita, come giudizialmente disposti in via provvisoria (sul punto, si veda infra), occorra rispettarne la volontà, nonché assecondare i suoi desiderata;
rilevato, invero, come sarà cura di entrambi i genitori, nell'ottica di una responsabilità genitoriale condivisa, far capire a PA l'importanza anche della figura paterna che, a di là della distanza geografica, è figura avente pari dignità come quella materna e, per l'effetto, appare necessario – fermo restando quanto sopra chiarito – che partecipi fattivamente alla gestione del figlio;
rilevato, poi, come anche alla precedente udienza del 15.02.2024 le parti avevano anche raggiunto un accordo in merito al consenso, come richiesto dalla madre, in relazione alla nuova residenza di AN IA PI;
rilevato, per l'effetto, come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della redditualità delle parti, anche come da ultimo certificata;
e, peraltro, anche relazionata dal Servizio Sociale, avuto riguardo, in particolare, al reddito sensibilmente ridotto dell;
CP_1
- delle considerazioni sopra esposte;
- dell'età del minore;
- della concorde domanda di affido condiviso della prole;
- della durata del matrimonio, della proporzione reddituale delle parti e dell'età della ricorrente;
- infine, dell'ulteriore circostanza che, i fatti come posti a fondamento dell'istanza urgente del 01.07.2024, oggi, siano fatti passati e, peraltro, affievolitisi;
- dell'ulteriore circostanza che, non avendo le parti mai proposto (anche tempestivamente) domande di addebito, la prova costituenda, come precedentemente ammessa, potrebbe essere, per entrambe, rivalutata;
nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto transattivo della presente proposta;
2. revoca del mantenimento, come previsto in favore della ricorrente;
3. riduzione, ad euro 250,00, del mantenimento per il figlio PA, a carico del padre e conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori presidenziali, anche in relazione al diritto di visita paterno del padre nei confronti di PA, tenuto conto dell'età del ragazzo e delle considerazioni in premessa indicate;
4. supporto e monitoraggio del Servizio Sociale di AN IA PI, al fine di sostenere la figura genitoriale paterna nell'esercizio del diritto di visita, fermo restando, tuttavia, quanto sopra chiarito in ordine ai desiderata di PA;
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
D'altronde, al netto della concorde accettazione della suddetta proposta, sia dal contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali di che di AN IA PI, sia, altresì, dall'interlocuzione CP_2 avuta con le parti alle udie 15.02.2024 e del 20.11.2024 (si valorizza, al riguardo, il consenso fornito da al cambio di residenza del figlio PA che, pur Controparte_1 tuttavia, ha difficolt chiaramente emerso come l'originaria conflittualità - peraltro sfociata in un processo penale a carico di – si sia affievolita, Controparte_3 persistendo, unicamente, la difficoltà del figlio PA frequentare il padre. Orbene, proprio a tale riguardo, la suddetta proposta ha tenuto in debita considerazione tale circostanza, all'uopo rispettando:
- da una parte, la volontà del figlio (oggi quindicenne);
- dall'altra, il diritto del padre di poter esercitare, proficuamente, le proprie prerogative paterne.
pagina 3 di 5 Il Collegio, pertanto, è consapevole che ciò potrà avvenire solo per il tramite di un'ottimale collaborazione di entrambi i genitori (già dimostrata con l'accettazione dell'accordo conciliativo e dell'accordo sul consenso al trasferimento) e la paziente attesa del padre, tenuto conto di come il figlio PA avrà bisogno dei suoi tempi per accogliere, nuovamente, la figura genitoriale paterna senza difficoltà alcuna ed in questo, pertanto, il prezioso operato del Servizio Sociale di AN IA PI sarà fondamentale.
Si rappresenta, infine, come, pur persistendo l'accordo, appare opportuno mandare la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento anche al Giudice Tutelare competente per il territorio di AN IA PI (Sa) – ovvero di Salerno –, luogo di attuale residenza del minore AL, affinché svolga, secondo le proprie prerogative, la vigilanza attiva di cui all'art. 337 c.c., in relazione, in particolare, all'esercizio del diritto di visita paterno, come supportato dal Servizio Sociale incaricato che è, in tal sede, delegato a tale incombente, oltre che al monitoraggio del nucleo familiare.
Il Servizio Sociale di AN IA PI, pertanto, dovrà periodicamente relazionare il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Salerno, onde consentirgli di esercitare i poteri di cui all'art. 337 c.c.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi: nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
il 15.02.2009 in AN IA PI, Sa, (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di uniti in matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, Uff. 1, Vol. 1, n. 1),
• autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, per l'effetto delegando il Servizio Sociale di AN IA PI a tutto quanto in premessa disposto e disponendo, inoltre, come le successive comunicazioni vengano inviate al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Salerno.
pagina 4 di 5 Manda, altresì, la Cancelleria per la comunicazione al Giudice Tutelare competente per il territorio di AN IA PI (Sa), ovvero Salerno, ai fini della vigilanza attiva ex art. 337 c.c., in tal sede disposta.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4407/2019, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA CISALE e presso il suo studio Parte_1 ta come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 30.11.2020; ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. MANDARA PA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 03.08.2019, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata senten niuge , con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 15/02/2009 in AN IA PI, Sa, (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, Uff. 1, Vol. 1, n. 1), deducendo che dal matrimonio con era nato il figlio Controparte_1
PA, in Salerno, il 05.07.2009, con varie richieste, anto concerne la regolamentazione delle questioni relative alla responsabilità genitoriale ed al diritto di visita paterno;
con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 5 si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla domanda di separazione, ha Controparte_1 richieste, sia sotto il profilo economico che con specifico riguardo alla regolamentazione delle questioni concernenti il minore;
con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale.
Iniziata la fase istruttoria e, medio tempore, disposto altresì il monitoraggio dei Servizi Sociali, in un primo momento di e, di poi, di AN IA PI (luogo nel quale si era trasferita CP_2 la madre con il minore PA), nonché interventi a sostegno del diritto di visita paterno, all'udienza del 20.03.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte, conformemente alla proposta conciliativa del 11.02.2025 come effettuata dal Giudice relatore ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, il qual ha, al riguardo, effettuato una proposta conciliativa con il provvedimento del 11.02.2025, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. La proposta conciliativa, pertanto, ha previsto quanto di seguito trascritto:
“Il Giudice, dott. Simone Iannone, a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti di causa;
udite, peraltro, le parti all'udienza del 20.11.2024; rilevato come dalle pervenute ultime relazioni sia emersa un'apprezzabile volontà del padre di collaborare nella gestione del figlio (da ultimo, relazione del 23.10.2024);
pagina 2 di 5 preso, poi, atto di come il minore, , nato a [...] il [...], oggi abbia 15 Persona_1 anni compiuti e che, peraltro, ologia di affido e diritto di visita, come giudizialmente disposti in via provvisoria (sul punto, si veda infra), occorra rispettarne la volontà, nonché assecondare i suoi desiderata;
rilevato, invero, come sarà cura di entrambi i genitori, nell'ottica di una responsabilità genitoriale condivisa, far capire a PA l'importanza anche della figura paterna che, a di là della distanza geografica, è figura avente pari dignità come quella materna e, per l'effetto, appare necessario – fermo restando quanto sopra chiarito – che partecipi fattivamente alla gestione del figlio;
rilevato, poi, come anche alla precedente udienza del 15.02.2024 le parti avevano anche raggiunto un accordo in merito al consenso, come richiesto dalla madre, in relazione alla nuova residenza di AN IA PI;
rilevato, per l'effetto, come occorra avanzare alle parti la seguente proposta conciliativa, con l'avvertimento che l'ingiustificato rifiuto potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite e tenuto conto:
- della redditualità delle parti, anche come da ultimo certificata;
e, peraltro, anche relazionata dal Servizio Sociale, avuto riguardo, in particolare, al reddito sensibilmente ridotto dell;
CP_1
- delle considerazioni sopra esposte;
- dell'età del minore;
- della concorde domanda di affido condiviso della prole;
- della durata del matrimonio, della proporzione reddituale delle parti e dell'età della ricorrente;
- infine, dell'ulteriore circostanza che, i fatti come posti a fondamento dell'istanza urgente del 01.07.2024, oggi, siano fatti passati e, peraltro, affievolitisi;
- dell'ulteriore circostanza che, non avendo le parti mai proposto (anche tempestivamente) domande di addebito, la prova costituenda, come precedentemente ammessa, potrebbe essere, per entrambe, rivalutata;
nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto transattivo della presente proposta;
2. revoca del mantenimento, come previsto in favore della ricorrente;
3. riduzione, ad euro 250,00, del mantenimento per il figlio PA, a carico del padre e conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori presidenziali, anche in relazione al diritto di visita paterno del padre nei confronti di PA, tenuto conto dell'età del ragazzo e delle considerazioni in premessa indicate;
4. supporto e monitoraggio del Servizio Sociale di AN IA PI, al fine di sostenere la figura genitoriale paterna nell'esercizio del diritto di visita, fermo restando, tuttavia, quanto sopra chiarito in ordine ai desiderata di PA;
4. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
D'altronde, al netto della concorde accettazione della suddetta proposta, sia dal contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali di che di AN IA PI, sia, altresì, dall'interlocuzione CP_2 avuta con le parti alle udie 15.02.2024 e del 20.11.2024 (si valorizza, al riguardo, il consenso fornito da al cambio di residenza del figlio PA che, pur Controparte_1 tuttavia, ha difficolt chiaramente emerso come l'originaria conflittualità - peraltro sfociata in un processo penale a carico di – si sia affievolita, Controparte_3 persistendo, unicamente, la difficoltà del figlio PA frequentare il padre. Orbene, proprio a tale riguardo, la suddetta proposta ha tenuto in debita considerazione tale circostanza, all'uopo rispettando:
- da una parte, la volontà del figlio (oggi quindicenne);
- dall'altra, il diritto del padre di poter esercitare, proficuamente, le proprie prerogative paterne.
pagina 3 di 5 Il Collegio, pertanto, è consapevole che ciò potrà avvenire solo per il tramite di un'ottimale collaborazione di entrambi i genitori (già dimostrata con l'accettazione dell'accordo conciliativo e dell'accordo sul consenso al trasferimento) e la paziente attesa del padre, tenuto conto di come il figlio PA avrà bisogno dei suoi tempi per accogliere, nuovamente, la figura genitoriale paterna senza difficoltà alcuna ed in questo, pertanto, il prezioso operato del Servizio Sociale di AN IA PI sarà fondamentale.
Si rappresenta, infine, come, pur persistendo l'accordo, appare opportuno mandare la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento anche al Giudice Tutelare competente per il territorio di AN IA PI (Sa) – ovvero di Salerno –, luogo di attuale residenza del minore AL, affinché svolga, secondo le proprie prerogative, la vigilanza attiva di cui all'art. 337 c.c., in relazione, in particolare, all'esercizio del diritto di visita paterno, come supportato dal Servizio Sociale incaricato che è, in tal sede, delegato a tale incombente, oltre che al monitoraggio del nucleo familiare.
Il Servizio Sociale di AN IA PI, pertanto, dovrà periodicamente relazionare il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Salerno, onde consentirgli di esercitare i poteri di cui all'art. 337 c.c.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi: nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
il 15.02.2009 in AN IA PI, Sa, (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di uniti in matrimonio del precitato Comune, anno 2009, parte II, serie A, Uff. 1, Vol. 1, n. 1),
• autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000).
Dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, per l'effetto delegando il Servizio Sociale di AN IA PI a tutto quanto in premessa disposto e disponendo, inoltre, come le successive comunicazioni vengano inviate al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Salerno.
pagina 4 di 5 Manda, altresì, la Cancelleria per la comunicazione al Giudice Tutelare competente per il territorio di AN IA PI (Sa), ovvero Salerno, ai fini della vigilanza attiva ex art. 337 c.c., in tal sede disposta.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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