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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 7/4/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 8428/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. C. De Cesare e dall'avv. G. De Cesare;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. CP_1
Castellaneta;
Resistente
OGGETTO: danno biologico da malattie professionali
**********
Con ricorso depositato il 28/7/2022, , premesso di essersi visto Parte_1
riconoscere dall' postumi permanenti pari all'8% in relazione alle seguenti malattie CP_1
professionali, già oggetto di unificazione: quella relativa al “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”, denunciata in data 27/6/2019 e quella relativa al “rachide lombare”, denunciata in data 2/5/2018 e di aver presentato istanza di aggravamento, invocava l'accertamento giudiziale di un danno biologico indennizzabile, quantomeno nella misura del 12%.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'insussistenza dei presupposti dell'avversa CP_1
pretesa, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Disposta una consulenza medico-legale, all'udienza odierna la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. A tal fine, occorre prendere in considerazione le risultanze della consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal c.t.u. dott.ssa Per_1
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio, specialista in medicina del lavoro, a conclusione delle indagini effettuate, ha espresso il seguente giudizio: “Il sig è affetto dalle Pt_1
patologie indicate in diagnosi. Di queste è indubbia la natura professionale della patologia tendinea delle spalle e della patologia discoartrosica del rachide lombare
(peraltro già riconosciute dall' ) che peròben si innestano in un quadro generale CP_1
di poliartrosi in obeso con BMI 32.60-
Per quanto concerne le ernie discali lombari, esse determinano un impegno radicolare strumentalmente accertato ma l'esame obiettivo evidenzia solo sfumati segni clinico- funzionali di questa radicolopatia. In ragione del dato strumentale positivo, più che del dato funzionale, si riconosce una valutazione del 6% con riferimento alla voce tabellare
213.
Per quanto concerne la patologia tendinea delle spalle, anche in questo caso, l'esame clinico-funzionale non mette in evidenza deficit di rilievo a carico di entrambi gli arti superiori che, come quelli inferiori, appaiono tonici e trofici. Negative le prove contro resistenza e limitata ai gradi estremi l'articolarità. Si valuta con riferimento alla voce tabellare 224 nella misura del 3% in ragione dell'assenza di lesioni, complete o parziali delle strutture muscolo tendinee delle spalle, bilateralmente.
Concludendo, con riferimento alle tabelle valutative comunemente in uso, si riconosce un danno biologico complessivo dell'8%”.
In conclusione, i postumi derivati dalle malattie professionali già unificate sono stati valutati nella misura corrispondente a quella apprezzata dall' CP_1
Il giudizio espresso dal consulente tecnico è condiviso da questo Giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico- conseguenziale.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che, nell'anno precedente a quello della presentazione del ricorso, la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due
Pag. 2 di 3 volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 8428/2022 R.G. promosso da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni divesra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone a carico dell' convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_2
espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 7/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 7/4/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 8428/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. C. De Cesare e dall'avv. G. De Cesare;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. CP_1
Castellaneta;
Resistente
OGGETTO: danno biologico da malattie professionali
**********
Con ricorso depositato il 28/7/2022, , premesso di essersi visto Parte_1
riconoscere dall' postumi permanenti pari all'8% in relazione alle seguenti malattie CP_1
professionali, già oggetto di unificazione: quella relativa al “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”, denunciata in data 27/6/2019 e quella relativa al “rachide lombare”, denunciata in data 2/5/2018 e di aver presentato istanza di aggravamento, invocava l'accertamento giudiziale di un danno biologico indennizzabile, quantomeno nella misura del 12%.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'insussistenza dei presupposti dell'avversa CP_1
pretesa, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Disposta una consulenza medico-legale, all'udienza odierna la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. A tal fine, occorre prendere in considerazione le risultanze della consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal c.t.u. dott.ssa Per_1
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio, specialista in medicina del lavoro, a conclusione delle indagini effettuate, ha espresso il seguente giudizio: “Il sig è affetto dalle Pt_1
patologie indicate in diagnosi. Di queste è indubbia la natura professionale della patologia tendinea delle spalle e della patologia discoartrosica del rachide lombare
(peraltro già riconosciute dall' ) che peròben si innestano in un quadro generale CP_1
di poliartrosi in obeso con BMI 32.60-
Per quanto concerne le ernie discali lombari, esse determinano un impegno radicolare strumentalmente accertato ma l'esame obiettivo evidenzia solo sfumati segni clinico- funzionali di questa radicolopatia. In ragione del dato strumentale positivo, più che del dato funzionale, si riconosce una valutazione del 6% con riferimento alla voce tabellare
213.
Per quanto concerne la patologia tendinea delle spalle, anche in questo caso, l'esame clinico-funzionale non mette in evidenza deficit di rilievo a carico di entrambi gli arti superiori che, come quelli inferiori, appaiono tonici e trofici. Negative le prove contro resistenza e limitata ai gradi estremi l'articolarità. Si valuta con riferimento alla voce tabellare 224 nella misura del 3% in ragione dell'assenza di lesioni, complete o parziali delle strutture muscolo tendinee delle spalle, bilateralmente.
Concludendo, con riferimento alle tabelle valutative comunemente in uso, si riconosce un danno biologico complessivo dell'8%”.
In conclusione, i postumi derivati dalle malattie professionali già unificate sono stati valutati nella misura corrispondente a quella apprezzata dall' CP_1
Il giudizio espresso dal consulente tecnico è condiviso da questo Giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico- conseguenziale.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che, nell'anno precedente a quello della presentazione del ricorso, la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due
Pag. 2 di 3 volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 8428/2022 R.G. promosso da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni divesra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone a carico dell' convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_2
espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 7/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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