Articolo 17 della Legge 28 luglio 1999, n. 266
Articolo 16Articolo 18
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21 agosto 1999
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4 febbraio 2003
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9 ottobre 2010
Art. 17. Disposizioni concernenti il trasferimento del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia 1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale ((...)) nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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