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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/06/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1779/2020 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
, rappresentato e difeso dall' avv.to Vincenzo D'Auria , domiciliato come in atti;
Parte_1
OPPONENTE/ATTORE
e
, rappresentata in difesa dall' Avv.to Giuseppe Costa , domiciliata come in atti Controparte_1
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni : come da verbale di udienza del 13 febbraio 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è i…...
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione ex art 650 cpc al provvedimento monitorio n. 1181-2019, emesso in data 21 05 2019 da Tribunale di Nola , a mezzo del quale la sig.ra ,assuntasi creditrice, Controparte_1 richiedeva ed otteneva l'ingiunzione della somma ammontante ad € 22.000,00 supportata da scrittura priva intercorsa tra gli attuali contendenti.
Deduceva l'opponente che la notifica , perfezionatasi ex art. 139 cpc, fosse stata indirizzata a persona del tutto diversa dall'ingiunto, per di più ad un indirizzo distinto da quello della residenza anagrafica effettiva, , eccependo, altresì, di non aver alcun rapporto di conoscenza e di convivenza con la sig.ra , Parte_2
a mano della quale è stato consegnato il plico contenente l'atto giudiziario opposto ex art. 650 cpc , comportandone, di contro, la sola conoscenza a seguito della notifica del precetto in data 25 02 2020 , contenente l'importo di € 23.076,44 , ovvero la somma ingiunta, gli interessi decorsi e le spese successive.
Deduceva, altresì, la improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dalla instaurazione della procedura deflattiva di cui all'art. 5 del Dlgs n 28-2010, rientrando, secondo la prospettazione resa, il giudizio nelle tassative materie elencate nel prefato dispositivo normativo.
Concludeva, altresì, nel merito della revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale, a mezzo articolate argomentazioni, confutava l'avverso dedotto , eccependo la regolarità della notifica del procedimento monitorio ed in ogni caso della conoscibilità dello stesso , conseguendone la intempestività della opposizione tardiva.
Posto che il processo si palesa di natura documentale non è stato ritenuto necessario svolgere alcuna attività di istruzione probatoria suppletiva prima di introitarlo in decisione concedendo i termini ordinari ex art. 190 cpc.
QUESTIONI PRELIMIARI.
In prima battuta l'opponente eccepisce la improcedibilità della azione promossa per carenze procedurali afferenti la negoziazione assistita.
Assume rilievo la disposizione del Dlgs n. 28 -2010,che all'art.5, individua in via tassativa le materie oggetto dell'intervento obbligatorio della prefata disposizione normative, a mente della quale …” Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo..”
Appare, pertanto, evidente che la fonte di obbligazione dalla quale scaturisce il provvedimento monitorio opposto instà in patti di natura contrattuali non rientranti specificamente in nessuna delle ipotesi sopra menzionate, conseguendone il rigetto della eccezione formulata.
Argomento assorbente, della controversia , di contro, risiede nella condizione di applicabilità al caso concreto dell'art .650 cpc , il quale testualmente dispone..” L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto , se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione..”
La norma, dunque, prevede la possibilità di avvalersi di un rimedio a carattere straordinario avverso un provvedimento che presenta il carattere di incontrovertibilità proprio del giudicato.
Chi si avvale dell'opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito L'irregolarità della notificazione costituisce l'ipotesi in esame e deve intendersi come violazione delle norme che regolano la notificazione degli atti processuali, tale da comportarne la mancanza di conoscenza legale.
In particolare, la dottrina ha precisato che all'opposizione tardiva sia possibile fare ricorso nelle ipotesi di nullità della notificazione, mentre in caso di mancanza o inesistenza della stessa ci si potrà avvalere del rimedio di cui all'art. 188 disp. di attuazione del c.p.c. Giurisprudenza di legittimità, in subiecta materia poi, ha statuito il principio in base al quale …”In caso di dubbio, dovuto ad omonimia, sulla diversa identità tra il soggetto nei cui confronti sia stata domandata e pronunciata ingiunzione di pagamento ed il soggetto destinatario della notificazione del relativo decreto, quest'ultimo è legittimato a proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., comprendendo l'accertamento da compiere in tale ipotesi il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell'individuazione delle parti del rapporto obbligatorio…” ( Cass. n. 14444/2013).
Risulta, poi, rilevante ulteriore principio scaturente da una pronunzia di legittimità sulla scorta della quale..”
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova
- il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile..”( Cass. n. 10386/2012).
L'opposizione tardiva, inoltre, così come quella tempestiva, una volta proposta apre un giudizio di cognizione ordinario, nel quale il debitore assume la parte di attore formale e convenuto sostanziale, mentre il creditore quella di convenuto formale e attore sostanziale.
In sintesi, vanno individuati gli elementi procedurali che stanno alla base della opposizione tardiva che consistono, sostanzialmente, limitatamente al caso in esame, alla nullità della notifica , sì come eccepito dall'opponente, ed alla tempestività della introduzione del giudizio tardivo nel termine di 10 giorni dall'inizio della esecuzione.
Orbene, parte opponente allega l'avvenuta notifica dell'atto di precetto in data 25 02 2020 , pertanto, avendo incoato l'opposizione con atto di citazione notificato il 06 03 2020 , non sarebbero trascorsi i dieci giorni dalla notifica del primo atto della esecuzione.
Punto focale del thema decidendum attiene alla dedotta omonimia con altro soggetto destinatario del provvedimento monitorio notificato ex art. 139 cpc a mani di tal , dichiaratasi capace e Parte_2 convivente.
Raffrontando i dati anagrafici attestanti l'individuazione del presente opponente si evince che lo stesso, sì come dedotto nella epigrafe della opposizione ex art 650 cpc, sia nato a [...] il [...] , dato questo che coincide con il certificato storico di residenza versato in atti, individuante persona fisica residente in [...] , interno 3, del Comune di Cercola.
Parimenti, risulta versato in atti un certificato storico di famiglia attestante l'omonimo Parte_1
,nato a [...] il [...], sempre residente in [...] , nel cui stato di famiglia risulta
, altresì, , ovvero, colei che ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in prima battuta Parte_2
, perfezionatosi ai sensi dell'art. 139 cpc.
La disamina di tali dati anagrafici palesano , di certo, una ipotesi di omonimia efferente due distinti soggetti residenti nel medesimo comune, nella medesima strada e numero civico ma in interni diversi .
Appare, pertanto, evidente che il disguido sia stato ingenerato dall'ufficiale giudiziario il quale , verosimilmente, al momento del plico consegnato al familiare convivente, ha ritenuto in buona fede di aver eseguito correttamente la notifica con l'accettazione dell'atto giudiziario, non curandosi di comunicare i dati anagrafici individuativi del soggetto destinatario dell'atto.
Tuttavia parte opposta si difende asserendo ( e comprovando) la sussistenza di pregressa notifica di un precetto scaturente a seguito del medesimo provvedimento monitorio n 1181-2019 questa volta notificato , sempre con le modalità di cui all'art. 139 cpc, a mani di ( genitrice) , dichiaratasi capace e Controparte_2 convivente, genitrice del . Parte_1
All'uopo, occorre richiamare la norma dispositiva dell'art .481 cpc a mente della quale..” Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione..”
Cotal disposizione postula il limite entro cui l'esecuzione va iniziata , pena la decadenza degli effetti processuali dell'atto prodromico alla esecuzione.
Ragionando di conseguenza ,alcun effetto processuale può riconoscersi al prefato precetto notificato senza seguito , posto che l'esecuzione non è stata coltivata , conseguendone lo spostamento della decorrenza del termine unicamente dal secondo atto di precetto che ha raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario.
Tali argomentazioni militano a favore della tempestività e legittimità della opposizione tardiva, conseguendone la valutazione delle questioni nel merito.
NEL MERITO.
Il credito vantato dalla opposta trova fondamento in una scrittura privata sottoscritta dai contendenti del giudizio e non oggetto di contestazione nel merito della sua sussistenza e legittimità.
Tanto si deduce dalle allegazioni difensive delle parti costituite comportandone, almeno su tale punto, le conseguenze della incontestabilità della fonte di credito.
Ciò posto, l'opponente, deduce , tra l'altro, di aver regolarmente pagato la somma di € 8.000,00 portata da n. 16 documenti versati in atti attestanti i ratei periodici pattuiti in misura di € 500,00 mensili.
Orbene, al netto della circostanza che parte di tali documenti non risultano redatti in lingua italiana ( e non tradotti) , nulla in proposito eccepisce l'opposta, conseguendone l'accoglimento della opposizione sul prefato punto.
Circa poi le somme afferenti l'indennizzo extracontrattuale percepito dalla opposta ed ammontanti, come da documenti versati in atti pari ad € 15.500,00 , le stesse , secondo i patti richiamati dalla mentovata scrittura privata, devono essere sottratte dal monte capitale di € 50.000,00 a favore dell'opponente.
Tuttavia il petitum processuale del decreto ingiuntivo fa unicamente riferimento ai ratei non pagati che, ricalcolando il totale sottraendo l'importo di €8.000,00, totalizzano € 14.000,00.
Tale risulta, pertanto, la somma a cui va condannato l'opponente quale residuo della prefata operazione aritmetica.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio questo giudice , computando che le rispettive difese hanno avuto parziale accoglimento , ritiene di doverle compensare del tutto tra i contendenti, in virtù di un sostanziale equilibrio paritario tra accoglimento e rigetto delle eccezioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 1779/2020 di R.G. , così provvede :
- Dichiara procedibile l'opposizione tardiva;
- Accoglie la stessa per quanto di ragione;
- Revoca, per lo effetto il decreto ingiuntivo n. 1181-2019;
- In accoglimento parziale della domanda di pagamento ricalcola il credito ammontante ad €
14.000,000 e condanna al pagamento della succitata somma oltre interessi di Parte_1 legge dalla domanda;
- Compensa del tutto tra le parti del processo le spese e competenze di giudizio.
così deciso in Nola, lì 31 maggio 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata