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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2887/2023 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Acquara, n. 29, con il patrocinio dell'avv. GARDELLI ARIELLA come da procura in atti, con studio in Forlì, viale Giacomo Matteotti, n. 50, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente (precisate all'udienza del 30.1.2025 riportandosi all'atto introduttivo):
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 1 giugno 2013
e registrato al N 54 P.I.1 anno 2013 del Comune di Forlì fra i Sig.ri Parte_1
(nata a [...] il [...]) ed (nato a [...] il [...]), ordinando Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forlì, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
pagina 1 di 4 - disporre l'affido condiviso della figlia , nata a [...] [...] Persona_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
Fin da ora si richiamano le condizioni di visita di con il padre, così come Persona_1 determinate nell'atto di separazione aggiornate con l'attuale situazione scolastica, pertanto durante l'anno scolastico vedrà il padre durante ogni singolo Persona_1 weekend mentre la madre è impegnata nei turni di lavoro.
Il padre starà con la figlia 20 giorni, anche non consecutivi, durante le Controparte_1 vacanze estive e comunque un periodo paritariamente previsto;
7 giorni durante le vacanze invernali con alternanza anno per anno del giorno di Natale e di quello di
Capodanno;
3-4 giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di
Natale, Capodanno e Pasqua, il tutto da concordarsi con congruo anticipo;
- Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore, entro Controparte_1 il 5 di ogni mese la somma, rivalutata annualmente, di € 350,00 mensili oltre a rifondere alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie così come determinate nel Parte_1
Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia al punto.
Con vittoria di spese competente ed onorari 15% spese generali e rimborso spese sostenute per il presente ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.11.2023 chiedeva dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con richiamando le Controparte_1 condizioni stabilite con il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Forlì il 16.12.2015.
In particolare, così come stabilito nel decreto di separazione consensuale, la ricorrente chiedeva, anche in sede di divorzio, l'affido condiviso della figlia (nata a Persona_1
Forlì il 18.11.2009) con collazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre ogni weekend nel periodo scolastico più 20 giorni, anche non consentivi, durante le vacanza estive, 7 giorni durante le vacanza invernali e 3-4 giorni durante le vacanze Pasquali (con alternanza ogni anno del giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua), nonché contributo al mantenimento per la minore a carico del genitore non collocatario pari ad euro 350 entro (da versare entro il 5 di ogni mese), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto del 10.11.2023 il Pubblico Ministero interveniva nel processo.
All'udienza di comparizione del 30.1.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo al resistente, non costituitosi in giudizio, ne dichiarava la contumacia. Il
Tribunale, inoltre, procedeva a sentire la ricorrente, che confermava quanto dedotto nell'atto introduttivo e precisava che la figlia e il padre trascorrevano insieme prevalentemente i finesettimana e si accordavano direttamente tra loro per le visite, inoltre, rappresentava che il resistente non le versava quanto dovuto per il mantenimento della figlia da circa un anno, sottolineando che fosse disoccupato, ma percepisse l'indennità di disoccupazione.
pagina 2 di 4 Esaminati gli atti, può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, vale a dire il decorso di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale dei coniugi.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione posto in essere dal Giudice in sede di udienza di comparizione, nonché la durata della separazione ed il disinteresse dimostrato dal resistente rispetto alla vicenda (il predetto è infatti rimasto contumace e non è personalmente comparso), dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talché deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 1° giugno 2013 da e Parte_1 Controparte_1
Quanto alle condizioni di divorzio, si deve confermare anzitutto l'affidamento condiviso della figlia il cui ascolto è da ritenersi non necessario, posto che la presente Persona_1 pronuncia ripete le condizioni di separazione cui le parti erano giunte accordandosi, con collocazione prevalente presso la madre;
la pronuncia si giustifica anche in ragione della relazione distesa tra padre e figlia sulla quale ha riferito in termini positivi la ricorrente nel corso dell'udienza di comparizione.
Inoltre, richiamando le condizioni di visita determinate nell'atto di separazione, ma aggiornate con l'attuale situazione scolastica della minore, il padre vedrà la figlia durante ogni singolo weekend mentre la madre è impegnata nei turni di lavoro;
il padre inoltre Controparte_1 starà con la figlia 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e comunque un periodo paritariamente previsto;
7 giorni durante le vacanze invernali con alternanza anno per anno del giorno di Natale e di quello di Capodanno;
3-4 giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua, il tutto da concordarsi con congruo anticipo. Siffatte condizioni appaiono congrue in quanto tali da far mantenere alla figlia i rapporti con il padre pur tenendo conto delle sue attuali esigenze scolastiche più stringenti rispetto al passato.
Quanto alle condizioni economiche, in ragione della mancata emersione di circostanze che escludano la generica capacità lavorativa del resistente, seppur verosimilmente in stato di disoccupazione, ma altrettanto ragionevolmente titolare dell'indennità prevista dalla legge, in accoglimento della domanda della ricorrente, appare congruo confermare quanto concordemente previsto in fase di separazione, stante l'omessa costituzione del convenuto e la conseguente mancata allegazione e produzione di documentazione relativa sia alla eventuale retribuzione mensile e ai redditi percepiti sia ad eventuali oneri e spese fisse mensili, con conseguente obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione a favore della madre di una somma mensile pari ad € 350,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate nel Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Forlì e da intendersi qui richiamato. La
pagina 3 di 4 somma appare ancora adeguata rispetto alle esigenze della minore (ormai quindicenne) che vive con la madre la quale ha uno stipendio fisso di circa 1.400 euro.
La natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_2 nei confronti di ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1° giugno
2013 da e trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del comune di Forlì al n. 54, P. 1 anno 2013;
2. ordina all'Ufficiale di Stato di Civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia (nata il Persona_1
18.11.2009) ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre
Parte_1
4. dispone che il padre vedrà la figlia durante ogni singolo weekend mentre la madre
è impegnata nei turni di lavoro. Il padre inoltre starà con la figlia 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e comunque un periodo paritariamente previsto;
7 giorni durante le vacanze invernali con alternanza anno per anno del giorno di Natale e di quello di Capodanno;
3-4 giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua, il tutto da concordarsi con congruo anticipo;
5. dispone, a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
a titolo di mantenimento per la figlia minore, entro il 5 di Parte_1 ogni mese la somma, rivalutata annualmente, di € 350,00 mensili e di rifondere a il 50% delle spese straordinarie così come determinate nel Parte_1
Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Forlì.
6. dispone la compensazione delle spese di lite.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 26/2/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2887/2023 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Acquara, n. 29, con il patrocinio dell'avv. GARDELLI ARIELLA come da procura in atti, con studio in Forlì, viale Giacomo Matteotti, n. 50, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente (precisate all'udienza del 30.1.2025 riportandosi all'atto introduttivo):
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 1 giugno 2013
e registrato al N 54 P.I.1 anno 2013 del Comune di Forlì fra i Sig.ri Parte_1
(nata a [...] il [...]) ed (nato a [...] il [...]), ordinando Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forlì, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
pagina 1 di 4 - disporre l'affido condiviso della figlia , nata a [...] [...] Persona_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
Fin da ora si richiamano le condizioni di visita di con il padre, così come Persona_1 determinate nell'atto di separazione aggiornate con l'attuale situazione scolastica, pertanto durante l'anno scolastico vedrà il padre durante ogni singolo Persona_1 weekend mentre la madre è impegnata nei turni di lavoro.
Il padre starà con la figlia 20 giorni, anche non consecutivi, durante le Controparte_1 vacanze estive e comunque un periodo paritariamente previsto;
7 giorni durante le vacanze invernali con alternanza anno per anno del giorno di Natale e di quello di
Capodanno;
3-4 giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di
Natale, Capodanno e Pasqua, il tutto da concordarsi con congruo anticipo;
- Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore, entro Controparte_1 il 5 di ogni mese la somma, rivalutata annualmente, di € 350,00 mensili oltre a rifondere alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie così come determinate nel Parte_1
Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia al punto.
Con vittoria di spese competente ed onorari 15% spese generali e rimborso spese sostenute per il presente ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.11.2023 chiedeva dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con richiamando le Controparte_1 condizioni stabilite con il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Forlì il 16.12.2015.
In particolare, così come stabilito nel decreto di separazione consensuale, la ricorrente chiedeva, anche in sede di divorzio, l'affido condiviso della figlia (nata a Persona_1
Forlì il 18.11.2009) con collazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre ogni weekend nel periodo scolastico più 20 giorni, anche non consentivi, durante le vacanza estive, 7 giorni durante le vacanza invernali e 3-4 giorni durante le vacanze Pasquali (con alternanza ogni anno del giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua), nonché contributo al mantenimento per la minore a carico del genitore non collocatario pari ad euro 350 entro (da versare entro il 5 di ogni mese), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto del 10.11.2023 il Pubblico Ministero interveniva nel processo.
All'udienza di comparizione del 30.1.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo al resistente, non costituitosi in giudizio, ne dichiarava la contumacia. Il
Tribunale, inoltre, procedeva a sentire la ricorrente, che confermava quanto dedotto nell'atto introduttivo e precisava che la figlia e il padre trascorrevano insieme prevalentemente i finesettimana e si accordavano direttamente tra loro per le visite, inoltre, rappresentava che il resistente non le versava quanto dovuto per il mantenimento della figlia da circa un anno, sottolineando che fosse disoccupato, ma percepisse l'indennità di disoccupazione.
pagina 2 di 4 Esaminati gli atti, può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, vale a dire il decorso di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale dei coniugi.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione posto in essere dal Giudice in sede di udienza di comparizione, nonché la durata della separazione ed il disinteresse dimostrato dal resistente rispetto alla vicenda (il predetto è infatti rimasto contumace e non è personalmente comparso), dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talché deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 1° giugno 2013 da e Parte_1 Controparte_1
Quanto alle condizioni di divorzio, si deve confermare anzitutto l'affidamento condiviso della figlia il cui ascolto è da ritenersi non necessario, posto che la presente Persona_1 pronuncia ripete le condizioni di separazione cui le parti erano giunte accordandosi, con collocazione prevalente presso la madre;
la pronuncia si giustifica anche in ragione della relazione distesa tra padre e figlia sulla quale ha riferito in termini positivi la ricorrente nel corso dell'udienza di comparizione.
Inoltre, richiamando le condizioni di visita determinate nell'atto di separazione, ma aggiornate con l'attuale situazione scolastica della minore, il padre vedrà la figlia durante ogni singolo weekend mentre la madre è impegnata nei turni di lavoro;
il padre inoltre Controparte_1 starà con la figlia 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e comunque un periodo paritariamente previsto;
7 giorni durante le vacanze invernali con alternanza anno per anno del giorno di Natale e di quello di Capodanno;
3-4 giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua, il tutto da concordarsi con congruo anticipo. Siffatte condizioni appaiono congrue in quanto tali da far mantenere alla figlia i rapporti con il padre pur tenendo conto delle sue attuali esigenze scolastiche più stringenti rispetto al passato.
Quanto alle condizioni economiche, in ragione della mancata emersione di circostanze che escludano la generica capacità lavorativa del resistente, seppur verosimilmente in stato di disoccupazione, ma altrettanto ragionevolmente titolare dell'indennità prevista dalla legge, in accoglimento della domanda della ricorrente, appare congruo confermare quanto concordemente previsto in fase di separazione, stante l'omessa costituzione del convenuto e la conseguente mancata allegazione e produzione di documentazione relativa sia alla eventuale retribuzione mensile e ai redditi percepiti sia ad eventuali oneri e spese fisse mensili, con conseguente obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione a favore della madre di una somma mensile pari ad € 350,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate nel Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Forlì e da intendersi qui richiamato. La
pagina 3 di 4 somma appare ancora adeguata rispetto alle esigenze della minore (ormai quindicenne) che vive con la madre la quale ha uno stipendio fisso di circa 1.400 euro.
La natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_2 nei confronti di ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1° giugno
2013 da e trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del comune di Forlì al n. 54, P. 1 anno 2013;
2. ordina all'Ufficiale di Stato di Civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della figlia (nata il Persona_1
18.11.2009) ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre
Parte_1
4. dispone che il padre vedrà la figlia durante ogni singolo weekend mentre la madre
è impegnata nei turni di lavoro. Il padre inoltre starà con la figlia 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e comunque un periodo paritariamente previsto;
7 giorni durante le vacanze invernali con alternanza anno per anno del giorno di Natale e di quello di Capodanno;
3-4 giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua, il tutto da concordarsi con congruo anticipo;
5. dispone, a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
a titolo di mantenimento per la figlia minore, entro il 5 di Parte_1 ogni mese la somma, rivalutata annualmente, di € 350,00 mensili e di rifondere a il 50% delle spese straordinarie così come determinate nel Parte_1
Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Forlì.
6. dispone la compensazione delle spese di lite.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 26/2/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est.
dott.ssa Serena Chimichi
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