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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 5417/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 2475/2023, ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'avv. C. Soriano, presso Parte_1
il cui studio elett. dom. in Caserta, alla via Renella n. 32, giusta procura a margine dell'atto introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv. indicati in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.07.2024 la parte ricorrente ha convenuto dinanzi a questo giudice l' contestando le risultanze delle conclusioni rese dal CTU CP_1 all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 2475/23 R.G.), deducendo che gli stati patologici denunciati non gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza nel merito.
Disposto un supplemento peritale per l'acquisizione di documentazione medica di formazione successiva la causa veniva rinviata e decisa come da sentenza depositata in atti.
1 *****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie al deposito della CTU e del relativo termine per il dissenso comuncato il
25.6.2024 è seguita dichiarazione depositata il 15.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 18.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento o il mancato riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare o non determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non ha riconosciuto la giusta percentuale invalidante alle patologie, procedendo ad una classificazione non condivisibile ed ha prodotto documentazione attestante l'aggravamento del quadro patologico dell'istante.
Il ctu chiamato a valutare il quadro clinico su cui ha inciso la documentazione di formazione successiva, depositata nel corso dell'udienza, sulla base delle certificazioni in atti ha concluso, con argomentazioni in tale sede richiamate, per un'invalidità pari al 100% dal giugno 2024
2 (come attestato dalla documentazione di formazione successiva denotante un aggravamento della condizione cardiologica, richiamata dal consulente).
La citata consulenza, integralmente richiamata, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010,
6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va CP_1 accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarato invalido al 100% con decorrenza dal giugno
2024.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, sono compensate per la metà considerato il riconoscimento successivo alla presentazione della domanda amministrativa ma antecedente al deposito del ricorso introduttivo mentre la residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto CP_1 emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a)dichiara parte ricorrente invalido al 100% dal 01.06.2024;
b) compensa per la metà tra le parti le spese di lite;
c)condanna parte resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, della residua metà che liquida nella misura di euro 1200,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
d)pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto CP_1
emesso in pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 07.07.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 5417/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 2475/2023, ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'avv. C. Soriano, presso Parte_1
il cui studio elett. dom. in Caserta, alla via Renella n. 32, giusta procura a margine dell'atto introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv. indicati in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.07.2024 la parte ricorrente ha convenuto dinanzi a questo giudice l' contestando le risultanze delle conclusioni rese dal CTU CP_1 all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 2475/23 R.G.), deducendo che gli stati patologici denunciati non gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone l'infondatezza nel merito.
Disposto un supplemento peritale per l'acquisizione di documentazione medica di formazione successiva la causa veniva rinviata e decisa come da sentenza depositata in atti.
1 *****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie al deposito della CTU e del relativo termine per il dissenso comuncato il
25.6.2024 è seguita dichiarazione depositata il 15.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 18.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento o il mancato riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare o non determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non ha riconosciuto la giusta percentuale invalidante alle patologie, procedendo ad una classificazione non condivisibile ed ha prodotto documentazione attestante l'aggravamento del quadro patologico dell'istante.
Il ctu chiamato a valutare il quadro clinico su cui ha inciso la documentazione di formazione successiva, depositata nel corso dell'udienza, sulla base delle certificazioni in atti ha concluso, con argomentazioni in tale sede richiamate, per un'invalidità pari al 100% dal giugno 2024
2 (come attestato dalla documentazione di formazione successiva denotante un aggravamento della condizione cardiologica, richiamata dal consulente).
La citata consulenza, integralmente richiamata, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010,
6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va CP_1 accertato il diritto dell'istante ad essere dichiarato invalido al 100% con decorrenza dal giugno
2024.
Le spese di lite, considerate entrambe le fasi del giudizio, sono compensate per la metà considerato il riconoscimento successivo alla presentazione della domanda amministrativa ma antecedente al deposito del ricorso introduttivo mentre la residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto CP_1 emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a)dichiara parte ricorrente invalido al 100% dal 01.06.2024;
b) compensa per la metà tra le parti le spese di lite;
c)condanna parte resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, della residua metà che liquida nella misura di euro 1200,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
d)pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto CP_1
emesso in pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 07.07.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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