Articolo 3 della Legge 10 aprile 1981, n. 146
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 aprile 1981
Art. 3.

Lo stanziamento previsto dall' articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54 , destinato al sostegno delle attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e' ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni.
Le sovvenzioni di cui alla somma indicata al comma precedente saranno assegnate, quanto a lire 1 miliardo, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1980 e per le quali sia stata presentata la preventiva domanda all'amministrazione e, quanto a lire 2 miliardi, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1981.
Entrata in vigore il 24 aprile 1981