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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. CH De AR Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1375 R.G.A.2022 promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dagli avvocati AN GL Parte_1
[ ] e AN GL [ . C.F._1 C.F._2
- parte appellante - CONTRO
[...]
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Palermo.
- parte appellata -
, in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avocato Antonino Rizzo.
- parte appellata - OGGETTO: risarcimento danni, altre ipotesi.
All'udienza del 25 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13.04.2022 esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente, come ATA, CP_1 inquadrata nell'area B, “con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2019 (dopo svariati anni di precariato)”;
- di aver presentato, in data 18.12.2019, all'I.C. “G. Pagoto” di Erice domanda di cessazione dal servizio, “compiendo 67 anni di età tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 e maturando un'anzianità contributiva minima di 20 anni”, con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31.12.2020 (prot. N. 8594), chiedendo
“di essere collocata a riposo a far data dal 01.09.2020”, impegnandosi ad inoltrare all' “domanda di pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2020”; CP_3
- di avere presentato, in data 09.01.2020, nuova domanda [successiva ad altre n.3 domande di pensione revocate in data 11.6.2019] di pensione di vecchiaia (con decorrenza 01.09.2020), specificatamente indicando che avrebbe risolto il contratto di lavoro in essere con la scuola a far data dal 31.08.2021 e contestualmente dichiarando di avere presentato, il 18.06.2018, domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi;
- di avere rinunciato, con comunicazione Pec a mezzo patronato dell'8.6.2020, alla pensione di vecchiaia con ricongiunzione presentata in data 09.01.2020;
- di avere presentato l'8.06.2020, sempre a mezzo patronato, nuova domanda di pensione di vecchiaia gestione Cumulo, con decorrenza dall'1.09.2020, con specifica indicazione che avrebbe risolto il contratto in essere con la scuola a far data dal 31.08.2021, dichiarando di avere rinunciato alla ricongiunzione onerosa ed alla domanda di pensione di vecchiaia presentata in data 09.01.2020;
- che “A seguito di <>, da verifica del CP_3
24.06.2020, veniva accertato da parte del predetto istituto previdenziale quanto segue: ACCERTATO DIRITTO IN CUMULO AI SENSI DELLA LEGGE N. 228/2012 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 232/2016 (AA19 MM09 GG08)”
- che, “in data 31.08.2020, si risolveva il rapporto lavorativo” per effetto del recesso esternato dalla ricorrente il 18.12.2019;
- che l' con nota del 25.03.2021, le comunicava la reiezione della domanda CP_3 di pensione di vecchiaia nella gestione Cumulo e nel fondo gestione pubblica, CP_3 in quanto “non risultava contribuzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti da utilizzare in cumulo con la contribuzione accreditata in gestione pubblica (in buona sostanza, a causa dell'assenza di contributi previdenziali maturati nel settore privato non era possibile cumulare, ai fini pensionistici, la contribuzione maturata nei periodi di disoccupazione pubblica)”. Dolendosi della condotta dell' (il quale avrebbe dapprima ingenerato un CP_3 legittimo affidamento in ordine all'ottenimento della pensione di vecchiaia in cumulo, per poi rigettare la domanda), domandava la condanna Parte_1 dell' al pagamento di “€64.647,57, a titolo di danno emergente, Controparte_4 pari alle retribuzioni (retribuzione base al mese di luglio 2020 di € 1.657,63 lorde x 13 mensilità x 3 anni = 39 mensilità) che la stessa avrebbe ordinariamente conseguito sino alla data dell'effettivo pensionamento o, in subordine, € 43.549,19, a titolo di danno emergente, pari alle retribuzioni (retribuzione base al mese di luglio 2020 di € 1.657,63 lorde x 13 mensilità x 2 anni = 26 mensilità) che la stessa avrebbe ordinariamente conseguito sin o alla data di compimento del 70° anno di età”. L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.393/2022, pubblicata il 21.09.2022, rigettava il ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite. In particolare il decidente:
- dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 nei confronti del quale non era stata articolata alcuna domanda;
- disattendeva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' non CP_3 vertendo la controversia su alcuna delle questioni di cui agli artt.13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n.1214, non contestando la ricorrente la statuizione dell'Istituto previdenziale che aveva negato il trattamento pensionistico, ma stigmatizzando ella, piuttosto, la condotta materiale dell' costituita dall'avere (erroneamente) CP_3 lasciato intendere, con la risposta all'interrogazione del 24.6.2020 e disattendendo i generali obblighi promananti dal dovere di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto previdenziale, che la ricorrente avesse maturato il “diritto in cumulo ai sensi della legge n.228/2012 come modificata dalla legge 232/2016”, incidendo così (secondo la prospettiva offerta in ricorso) sulle successive determinazioni negoziali della lavoratrice;
- rilevava, in contrapposizione alla linea difensiva dell' , per la quale le CP_3 informazioni rilasciate attinenti a mere valutazioni giuridiche e non a specifici fatti non sarebbero risultate idonee a radicare una responsabilità da inadempimento in caso di loro inesattezza, che “la responsabilità civile non può essere circoscritta entro fattispecie tipizzate (alla stregua di quella penale), ma deve potersi spiegare in ogni direzione, laddove sussista una negligenza e un nesso eziologico che leghi la ste ssa col danno”; ragion per cui, “fermo restando che, a norma dell'art. 54 della legge 88/1989 l' non era tenuto ad esprimere valutazioni che esulassero dalla mera CP_3 comunicazione dei fatti a propria conoscenza (nel senso che l' nel caso di CP_3 specie, avrebbe potuto limitarsi ad offrire un mero riepilogo di tutti i contributi versati dalla odierna ricorrente), è certo che, laddove siano state comunque formulate delle valutazioni circa la sussistenza dei requisiti necessari per fruire del trattamento pensionistico, queste debbano essere corrette e il privato debba potervi fare pieno affidamento”;
- riteneva insussistente il nesso di causalità fra il danno prospettato (la cessazione del rapporto lavorativo in assenza dei requisiti contributivi per potere accedere ad un trattamento previdenziale) e l'aver fatto affidamento sulle erronee informazioni provenienti dall' in quanto aveva presentato al CP_3 Parte_1
(il 18.12.20199) domanda di cessazione dal servizio prima di avere avanzato CP_5
l'interrogazione del 24.06.2020 e, dunque, senza, evidentemente, conoscere il contenuto della risposta dell' ; CP_3
- reputava che, pur volendo ritenere che la risoluzione del rapporto di lavoro fosse scaturita dalla domanda di pensione dell'8.06.2020 e non dalla comunicazione del dicembre 2019 rivolta al datore di lavoro, anche in tal caso la determinazione volitiva della ricorrente avrebbe, comunque, preceduto la condotta negligente dell' CP_3
- rilevava l'inconferenza della ricostruzione da ultima proposta dalla difesa della nelle note di trattazione scritta del 25.07.2022 (“la domanda di cessazione Pt_1 non sono delle vere e proprie dimissioni ma sono la fase costituente iniziale che si perfezionerà in dimissioni solo una volta accertato il diritto pensionistico”, cosicché “le dimissioni rassegnate a dicembre 2019 sarebbero state sospensivamente condizionate alla sussistenza dei requisiti necessari per fruire del trattamento”), aderendo alla quale “si dovrebbe necessariamente ritenere che, nonostante l'erronea risposta data dall'Istituto all'interrogazione del 24.6.2020, l'assenza in punto di fatto dei requisiti pensionistici abbia determinato l'inefficacia del negozio di “cessazione” del rapporto e, quindi, il danno del quale si chiede il ristoro non sarebbe affatto ravvisabile (nel senso che le dimissioni del dicembre 2019 sarebbero da ritenere inefficaci)”;
- riscontrava un concorso di colpa della ricorrente, ex rt.1227 co.2, nella produzione dell'evento lesivo, in quanto l' in data 26.05.2020, in risposta ad CP_3 altra interrogazione, aveva resa edotta la ricorrente “del mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici” (circostanza non documentata, ma mai contestata dall'istante), in tempo utile perché quest'ultima potesse “attivarsi immediatamente per revocare le dimissioni rassegnate pochi mesi prima”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 20.12.2022, : Parte_1
- insistendo per l'accertamento della legittimazione processuale del
[...]
, in quanto la sua partecipazione al giudizio era, a suo dire, necessaria Controparte_1
“ai fine di ottenere corrette informazioni sui flussi di informazioni scambiati tra le parti odierne appellate” e affinché “chiarisse la sua posizione in ordine alla conoscenza o meno della rettifica dell' in ordine all'insussistenza dei requisiti CP_3 pensionistici, nonché sugli eventuali tempi di comunicazione”;
- lamentando di avere dimostrato il nesso di causalità fra la negligente condotta dell' e l'affidamento ingenerato nella Vitale, in quanto “la CP_3 presentazione della domanda di cessazione avvia un procedimento a formazione progressiva finalizzato all'accertamento del diritto pensionistico del richiedente tramite la fattiva cooperazione tra ente previdenziale ed ente scolastico”, come è avvenuto nella fattispecie allorquando l'Istituto appellato, accertato “il diritto dell'appellante alla pensione di vecchiaia in cumulo ai sensi della Legge n.232/2016 con decorrenza 01.09.2020”, non aveva mai inviato “alcuna formale rettifica entro i termini di perfezionamento delle dimissioni”;
- deducendo di avere fatto legittimo affidamento, una volta riscontrata il 24.06.2020 la comunicazione che ne accertava il diritto e in assenza di CP_3 successive note di rettifica, sulla possibilità di andare in pensione di vecchiaia gestione Cumulo a settembre 2020;
- censurando l'irrilevanza ai fini decisori dell'accertamento negativo del diritto a pensione elaborato dall' il 26.05.2020, in quanto è pacifico “che in data CP_3
09.01.2020 la presentava domanda di pensione di vecchiaia (con decorrenza Pt_1
01.09.2020) e che a seguito dell'accertamento negativo del diritto a pensione relativo alla data del 26.05.2020, provvedeva a revocare questa domanda e a presentarne (in data 08.06.2020) una nuova ossia quella in cumulo”, accettata dall' e l'unica a CP_3 costituire l'oggetto dell'odierno giudizio, “ragion per cui nessun legittimo affidamento poteva sorgere in ordine alla domanda di pensione di vecchiaia che di fatto veniva rigettata dall' ; affidamento sorto, invece, con riferimento alla CP_3 successiva domanda di pensione (in regime di cumulo) rispetto alla quale l' ha CP_3 riconosciuto la sussistenza dei presupposti;
- dolendosi della sofferta condanna alla rifusione delle spese di prime cure delle quali, in caso di conferma dell'impugnata sentenza, sollecita la compensazione sia nei confronti del (perché legittimamente evocato in Controparte_1 giudizio), sia nei riguardi dell' (alla luce della sua accertata e documentata CP_3 condotta negligente per avere “dapprima, attribuito il diritto alla pensione in cumulo pur in assenza dei requisiti” e per non avere poi “rettificato tempestivamente tale attribuzione”);
- deplorando l'errata quantificazione delle spese legali, “stante che, pur partendo dalla medesima base di valutazione (parametri minimi D.M. n.55/2014, valore causa € 52.000,00 - € 260.000,00), il giudice di primo grado ha quantificato le stesse (sia per il MI che per l' nella somma di €3.500,00, pur valutando CP_3 espressamente fasi diverse del procedimento (studio, introduzione e decisione per Contr l' – definizione in rito per il pur applicando una diversa decurtazione (1/3 CP_3 Contr per l' – 30% per il;
CP_3
- insistendo da ultimo per il risarcimento del danno patrimoniale sofferto (pari alla retribuzione che ella avrebbe ordinariamente conseguito sino alla data dell'effettivo pensionamento o quantomeno sino al compimento del 70° anno di età) ovvero per quello da perdita di chance (in quanto, “in assenza di errata comunicazione del diritto alla pensione in cumulo il rapporto lavorativo con la scuola non si sarebbe risolto sino al compimento dei requisiti pensionistici”). Hanno resistito in giudizio, l' e il , variamente CP_3 Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 25.09.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
*************** Il primo motivo di appello non merita accoglimento. Come è noto legittimato passivo è quel soggetto che ha il potere di ricevere la proposizione della domanda processuale e che in questa veste assuma la titolarità di una serie di azioni processuali. In calce al ricorso di prime cure , così concludeva: Parte_1
“- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per errata comunicazione e/o informazione o, in subordine la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e/o per perdita di chance, dell' CP_3
- Conseguente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno.
- Conseguentemente, condannare l' al pagamento della somma di €64.647,57, a CP_3 titolo di danno emergente, pari alle retribuzioni (retribuzione base al mese di luglio 2020 di
€ 1.657,63 lorde x 13 mensilità x 3 anni = 39 mensilità) che la stessa avrebbe ordinariamente conseguito sino alla data dell'effettivo pensionamento o, in subordine, €43.549,19, a titolo di danno emergente, pari alle retribuzioni (retribuzione base al mese di luglio 2020 di € 1.657,63 lorde x 13 mensilità x 2 anni = 26 mensilità) che la stessa avrebbe ordinariamente conseguito sino alla data di compimento del 70° anno di età o, in via ulteriormente subordinata, alla somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà disporre in via equitativa ex art. 1226 c.c.”. Le pretese risarcitorie erano, dunque, rivolte tutte nei confronti dell' al CP_3 quale la ricorrente imputava la negligente condotta - identificata nella trasmissione di non corrette informazioni circa i presupposti contributivi già maturati al fine di poter accedere alla pensione di vecchiaia – causativa degli allegati pregiudizi patrimoniali. Nell'atto introduttivo del ricorso di prime cure non è rinvenibile alcun passaggio illustrativo di un qualche addebito a carico del , non è CP_1 adombrata nessuna condotta colposa a carico di quest'ultimo, né è invocata una generale inosservanza agli obblighi contrattuali generalmente gravanti su di un datore di lavoro. Si legge anzi nel ricorso ex art.414 c.p.c.:
- “Ricostruita temporalmente e documentalmente l'odierna vicenda, la condotta tenuta dall' non è consona agli ordinari principi di correttezza e buona fede causando, di fatto, CP_3 un danno patrimoniale ingiusto all'odierna ricorrente che deve essere debitamente risarcito, sulla base delle seguenti argomentazioni”;
- “I fatti come sopra narrati e documentati denotano la responsabilità contrattuale dell' con tutte le annesse conseguenze risarcitorie, per avere ingenerato nell'odierno CP_3 ricorrente il legittimo affidamento in ordine all'ottenimento della pensione di vecchiaia in cumulo”;
- “Lo ha definitivamente chiarito la Suprema Corte con la sentenza del 3 ottobre 2017, n. 23050 – per mezzo della quale è stata riconosciuta la responsabilità dell' nella CP_3 determinazione del danno al lavoratore ed è stato affermato che l' debba rispondere CP_3 del danno derivato da un proprio errore di comunicazione, a titolo di responsabilità contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo o comunque che l'errore sia stato inevitabile anche con la dovuta diligenza”;
- “In senso assolutamente conforme è poi la successiva pronuncia del 30 luglio 2018, n.2008, per mezzo della quale è stata riconosciuta la responsabilità dell' sempre di CP_3 natura contrattuale, per i danni derivanti all'assicurato dall'iniziale accoglimento di domande di rendita vitalizia con riscatto contributivo, successivamente annullate d'ufficio dall'Ente”; A dire il vero, nella prospettazione attorea, “L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell' sulla base CP_3 dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta , con la conseguenza che “la presentazione della domanda di CP_7 cessazione avvia un procedimento a formazione progressiva finalizzato all'accertamento del diritto pensionistico del richiedente tramite la fattiva cooperazione tra ente previdenziale ed ente scolastico”. L'adombrato concorso del Ministero nell'iter procedurale, tuttavia, non è, ancora una volta, foriero di alcuna responsabilità, affrettandosi l'istante a precisare che si è “in presenza di una errata comunicazione dell' che ha ingenerato nella CP_3 ricorrente il legittimo affidamento al conseguimento del trattamento pensionistico, che determina, sulla base della giurisprudenza esaminata al punto 1, la responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale che è tenuta a rispondere del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza, circostanza questa non presente nel caso di specie, posto che l'ente previdenziale avrebbe dovuto accorgersi in prima battuta dell'impossibilità (normativa) di cumulare la contribuzione di disoccupazione in materia di pubblico impiego in assenza di contribuzione susseguente a rapporto di lavoro privatistico”. L'unico soggetto legittimato passivo avverso le formulate domande risarcitorie era ed è l' non consentendo l'illustrata causa petendi e il trascritto petitum di CP_3 pervenire alla prospettazione di una qualsiasi pronuncia condannatoria nei confronti del . Controparte_1
In sede di gravame l'appellante stigmatizza l'erroneità dell'affermazione del primo giudice per il quale il Ministro non avrebbe “assunto alcun ruolo nelle odierne vicende”, evidenziando, piuttosto, che la partecipazione al giudizio del CP_1 sarebbe stata opportuna “al fine di valutare compiutamente la condotta tenuta dall' , in quanto “era fondamentale venire a conoscenza se e quando l'istituto CP_3 previdenziale avesse comunicato al l'insussistenza dei Controparte_1 requisiti pensionistici”. Tale affermazione è del tutto inconferente ai fini della decisione, laddove, sia ben chiaro, non si vuole escludere un ruolo del nell'iter procedimentale CP_1 finalizzato al collocamento in quiescenza di un proprio dipendente, ma tale accertamento appare nell'odierno processo del tutto pleonastico nell'assoluta assenza di ogni istanza risarcitoria nei confronti della medesima parte processuale ovvero, a monte, in mancanza di ogni allegazione di una qualsiasi condotta colposa a carico della stessa. Vacanze allegatorie e deduttive delle quali sembra rendersi conto anche la
, la quale (pag.9 terzo capoverso dell'atto di appello) si affretta a precisare che Pt_1 Contr
“in assenza di una documentata comunicazione all' e al i rettifica del diritto CP_3 pensionistico dell'appellante, è ovvio che nessuna domanda risarcitoria poteva essere indirizzata nei confronti del ma ciò non di meno è valevole ad Controparte_1 Contr escludere la partecipazione del el giudizio di primo grado al fine di ottenere corrette informazioni sui flussi di informazione scambiati tra le parti odierne appellate, anche in considerazione del fatto che la sig.ra ha inoltrato apposita istanza di accesso agli atti Pt_1 Contr al he non l'ha riscontrata, reiterando tale posizione reticente anche in sede processuale”. In altri termini, seguendo l'ipotesi ricostruttiva dell'appellante, la partecipazione all'odierno giudizio del , anche in assenza di una domanda CP_1 di condanna nei suoi confronti, sarebbe stata dettata dalla solo necessità di esaminare il contenuto e la tempistica dei flussi di informazioni oggetto di reciproco scambio fra i due enti e troverebbe ulteriore giustificazione nell'inottemperanza ad un'apposita istanza di accesso inoltrata al . Controparte_1
Non vi è chi non veda come il primo passaggio sia contrario alle più elementari regole in tema di legittimazione passiva che identificano la parte processuale in quella destinata a resistere alla prospettata azione attorea (nella fattispecie individuata nell' al quale è addebitata la negligente condotta foriera dei CP_3 lamentati pregiudizi patrimoniali), mentre il secondo obiettivo sarebbe stato facilmente conseguibile avvalendosi dell'istituto disciplinato dall'art.210 c.p.c. (ordine di esibizione alla parte o al terzo) senza necessità di allargare la platea dei contraddittori processuali.
Devono essere del pari disattese la seconda e la terza ragione di gravame, che possono trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure, in quanto:
- non ha mai revocato, anche dopo essere stata edotta Parte_1 dell'assenza dei requisiti contributivi necessari (giusta comunicazione flussi del CP_3
30.06.2020 “Anzianità alla Cessazione: 17 anni, 4 mesi, 4 giorni), la domanda di cessazione dal servizio, presentata il 18.12.2019, legata al compimento dei 67 anni di età tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 e alla titolarità di un'anzianità contributiva minima di 20 anni;
- sia alla predetta istanza (datata 18.12.2019) diretta all'ottenimento della pensione di vecchia ordinaria (richiedente 20 anni di contributi e il raggiungimento dei 67 anni di età), sia alla domanda (dell'8.06.2020) di pensione di vecchia in regime di cumulo (che permette di sommare gratuitamente i periodi contributivi non sovrapposti temporalmente maturati in diverse gestioni previdenziali per raggiungere i requisiti necessari ad ottenere un'unica pensione di vecchiaia) era alieno ogni affidamento circa l'effettivo possesso dei requisiti utili al cumulo, trattandosi di informazioni trasmesse alla non prima della verifica del Pt_1 CP_3
24.06.2020; l'interrogazione positiva sul diritto al cumulo del 24.6.2020, è ictu oculi cronologicamente successiva sia alle dimissioni (18.12.19) che alla domanda di pensione (8.6.2020), così da escludere che la presentazione della domanda di pensione dell'8.6.2020 o le dimissioni del 18.12.2019 siano state indotte dalla interrogazione sul diritto a pensione del 24.6.2020;
- che, a seguito di <>, da verifica del CP_3
24.06.2020, l'Istituto accertava (erroneamente) il diritto in cumulo ai sensi della L. n.228/2012, ma non affermava mai il diritto della Vitale ad essere collocata in quiescenza, circostanza che avrebbe dovuto indurre la richiedente, in assenza di una comunicazione formale in tal senso, non certamente sostituibile da un flusso di mere informazioni interne all'ente erogatore, a sollecitare, nell'approssimarsi della data di risoluzione del vincolo contrattuale (31.08.2020) come indicata dalla stessa lavoratrice, un'immediata risposta o quantomeno, nel dubbio, a revocare la domanda inoltrata il 18.12.2009;
- è proprio la struttura a formazione progressiva invocata dalla ricorrente ad evidenziare che solo con l'adozione di un espresso provvedimento di collocamento a riposo, congiuntamente elaborato dall' e dal Ministero Controparte_4 datoriale, poteva sorgere in capo al richiedente il pieno diritto al collocamento in quiescenza, versandosi fino a quel momento, pur a fronte del positivo riscontro di intermedie tappe procedurali, in una situazione di sostanziale incertezza destinata a risolversi solo con un definitivo provvedimento dal contenuto positivo;
- le affermazioni della parte appellante (“Quello che rileva è che a seguito della revoca della domanda di pensionamento e presentazione della domanda di pensione in cumulo l' ne accerta il diritto comunicandola alla scuola. Conseguentemente, accertato CP_3 tale diritto, in assenza di comunicazioni tempestive di rigetto, insorge il legittimo affidamento della di avere diritto alla pensione in cumulo. E' irrilevante se la domanda Pt_1 di pensione in cumulo sia presentata prima o dopo la data del 24.06.2022; ciò che rileva è solo ed esclusivamente che l' ne accerti il diritto”), non sono condivisibili perché CP_3 fondate sul fallace presupposto per il quale l' avrebbe formalmente CP_3 riconosciuto il diritto della Vitale alla pensione di vecchiaia in regime di Cumulo, non ravvisandosi negli atti di causa un provvedimento di tal fatta e non ravvisandosi nella “Interrogazione” del 24.06.2020 il prescritto requisito di definitività accertativa. Non merita accoglimento neppure la quarta doglianza. Invero, seguendo lo schema procedurale riassunto in premessa, il 26.5.2020 la ricorrente era stata pacificamente resa edotta del mancato raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione e, nonostante ciò, non si era immediatamente attivata per revocare le proprie incondizionate dimissioni prossime al perfezionamento (31.08.2020), così da evitare quel danno (essere rimasta priva di ogni fonte di reddito in attesa del futuro pensionamento) del quale oggi rivendica il ristoro. E' vero che l'8.6.2020 la presentava una domanda di pensione di Pt_1 vecchiaia in cumulo, probabilmente fondata su presupposti contributivi (da versamenti di datori di lavoro privati) diversi da quelle riportati nella comunicazione di cessazione del 18.12.2019 (venti anni di contributi provenienti da enti pubblici e 65 anni di età anagrafica), senza, però, lo si ribadisce, mai revocare tale ultima comunicazione, destinata inesorabilmente a produrre i suoi effetti con decorrenza dall'1.09.2019.
E' infondato l'ultimo motivo di appello. La declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Controparte_8
(confermata in appello) e l'assenza di un formale provvedimento di riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza da parte dell' giustificano la pronuncia CP_3 condannatoria di prime cure. Equa appare la quantificazione delle spese operata dall'adito Tribunale, tenuto conto che l'identità fra quelle liquidate in favore di ciascun convenuto, appare conforme all'applicata decurtazione del 30% nei rapporti con il
[...]
stante l'adottata pronuncia di mero rito nei suoi riguardi e alla Controparte_1 compensazione di un terzo di quelle relative ai rapporti con l' CP_3
Al rigetto di tutti i motivi di appello segue la condanna di , parte Parte_1 soccombente, alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.393/2022, emessa dal Tribunale di Trapani G.L. il 21 settembre 2022. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore Parte_1 di ciascuna parte appellata, in €3.150,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute per legge. Così deciso in Palermo il 25 settembre 2025. Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
CH De AR