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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 768/2033 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. , che lo Parte_1 Parte_2 rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Bava, giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RT
Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 marzo 2022, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo: RT
- di essere un militare dell'Esercito Italiano, effettivo alla Brigata Sassari ed in forza al 5°
Reggimento Genio Guastatori di Macomer (NU) con incarico di guastatore Minex con specialità
Advanced Combat Engineer Reconnaissance Team (Acrt), ricognitore di itinerari alla ricerca di ordigni esplosivi e studio degli itinerari;
- di essere stato impiegato in tale qualità nella Missione Isaf 7, inviato nell'avamposto di Bala
Morghab, nel nord dell'Afghanistan, nel periodo compreso tra settembre 2011 a gennaio 2012.
– di essere rimasto coinvolto, in data 26 gennaio 2012, in un attentato esplosivo durante un'operazione militare, a seguito del quale ha riportato plurime lesioni traumatiche da scoppio;
– che la Commissione Medico Ospedaliera, con successivi verbali del 12 marzo 2012, 11 aprile
2012, 29 giugno 2012, 8 agosto 2012, 14 settembre 2012, ha accertato la sussistenza di postumi da
“esiti non invalidanti di politrauma da scoppio”, attribuendogli un punteggio indennizzabile pari all'11%;
– che con decreto del del 16 marzo 2015 egli è stato ufficialmente RT
pagina 1 di 8 riconosciuto vittima del terrorismo, con pagamento della speciale elargizione calcolata sul punteggio dell'11 per cento in misura pari ad euro 2.4107,82 a punto percentuale, e dunque in euro
26.411,65, con pagamento (detratto risarcimento danni per euro 25.000) di complessivi euro
1.411,65;
– che non sono state considerate nel procedimento valutativo numerose ulteriori patologie cliniche accertate da strutture sanitarie pubbliche, riconducibili all'evento traumatico subito (vd. elenco delle patologie ritenute erroneamente non riconosciute, pag. 8 del ricorso).
Alla luce di tali elementi, il ricorrente ha dedotto che la valutazione dell'invalidità complessiva effettuata dall'Amministrazione fosse erronea e sottostimata, in quanto non rappresentativa della reale entità del danno biologico, morale e funzionale subito in conseguenza diretta dell'attentato terroristico.
Richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione, in particolare le sentenze gemelle nn. 6214, 6215, 6216 del 24 febbraio 2022, che hanno confermato la piena applicabilità dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 181/2009 anche alle liquidazioni successive alla L. n. 206/2004, egli ha chiesto che la propria invalidità complessiva venga ricalcolata secondo la formula prevista dall'art. 4, comma 1, lett. d), del citato decreto, ovvero: IC
- DB + DM + (IP – DB).
Il ricorrente ha stimato la percentuale ricalcolata al 57%, e ha chiesto:
– la riliquidazione della speciale elargizione, ex art. 5, comma 1, L. 206/2004, sulla base della nuova percentuale di IC;
– la corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998 nonché dello speciale assegno vitalizio, ex art. 5, comma 3, L. 206/2004, a decorrere dall'11 aprile 2012.
1.1. Il si è costituito in giudizio, aderendo alla ricostruzione normativa RT
prospettata dal ricorrente, e riferendo che, in esito al deposito del ricorso, la , Controparte_2
con nota prot. 0096931 del 21 ottobre 2022, ha interpellato nuovamente la C.M.O. di Cagliari, affinché procedesse a un nuovo esame della posizione sanitaria dell'interessato.
Tale iniziativa è stata assunta in applicazione della direttiva n. M_D A0D32CC REG2022
014022 del 2 maggio 2022 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, che ha recepito i principi giurisprudenziali espressi dalle sentenze gemelle del 2022.
A seguito del riesame, la C.M.O. ha emesso nuovo verbale Mod. BL/G n. CA122001945 del 7 febbraio 2023, sostitutivo dei precedenti.
Applicando i criteri medico-legali previsti dal D.P.R. 181/2009, la Commissione ha riqualificato la patologia come: “Politrauma da scoppio con trauma distrattivo del rachide cervicale, contusivo
pagina 2 di 8 ginocchio sinistro e collo piede sinistro, contusione gomito sinistro”.
La nuova invalidità complessiva riconosciuta è risultata pari al 12%, calcolata come segue: –
Invalidità permanente: 11% (invariata); – Danno biologico: 2%; – Danno morale: 1%; in applicazione formula IC = DB + DM + (IP – DB) = 12%.
La Commissione ha esaminato le ulteriori patologie denunciate dal ricorrente, riscontrando: “a)
Osteocondropatia degenerativa degli acetaboli in entrambe le articolazioni coxofemorali;
b)
Iniziale deformazione artrosica a livello della sinfisi pubica;
c) Iniziale spondiloartrosi dorso cervico lombare con protrusioni discali multiple, ernia del disco C5-C6, C6-C7, D1-D2, D2-D3,
D3-D4, L5-S1”.
Tuttavia, ha escluso il nesso causale con l'evento traumatico del 2012, ritenendo le patologie a eziologia verosimilmente degenerativa o multifattoriale, e confermando precedenti valutazioni già espresse nei verbali ex D.P.R. 461/2001.
Infine, anche in relazione alla “radicolopatia agli arti inferiori e superiori” la C.M.O. ha ritenuto che essa sia sintomo secondario della spondiloartrosi, e quindi non riferibile causalmente al trauma bellico.
Sulla base di tali ragioni, ritenendo congruamente motivata la decisione del C.M.O., il CP_1
ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. Nel caso di specie è pacifico e risulta documentalmente provato che il ricorrente sia stato riconosciuto vittima del terrorismo con decreto n. 52 del 16 marzo 2015.
Con riferimento alle vittime del terrorismo, l'art. 5 della L. n. 206/2004 disciplina i benefici della c.d. speciale elargizione e dello speciale assegno vitalizio invocati in questa sede.
Nel caso di specie è pacifico e risulta documentalmente provato che il ricorrente sia stato riconosciuto vittima del terrorismo con decreto del del 16 marzo 2015, RT adottato in conseguenza dell'attentato occorsogli in data 26 gennaio 2012.
Il comma 1 della predetta disposizione di legge prevede che: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”; mentre il comma 3 dispone che: “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale
pagina 3 di 8 assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni
[...]”.
L'Amministrazione resistente ha riconosciuto l'applicabilità dei criteri medico-legali contenuti negli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009, e ciò anche in ragione delle istruzioni impartite con la
Direttiva dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare del 2 maggio 2022, che ha formalmente recepito l'orientamento della Corte di Cassazione.
In particolare, con le sentenze nn. 6214, 6215, 6216 del 24 febbraio 2022, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno chiarito quanto segue:
“alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge […] I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4”.
In tale cornice normativa e giurisprudenziale, una volta acquisito il nuovo verbale medico-legale redatto dalla C.M.O. di Cagliari in data 7 febbraio 2023, che ha recepito formalmente il metodo di calcolo indicato, la controversia residuava solo nella verifica concreta dell'effettiva entità dell'invalidità complessiva, da accertarsi in questa sede tramite consulenza tecnica d'ufficio.
2.2. È stata dunque disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'effettiva entità dell'invalidità complessiva residuata al ricorrente in conseguenza diretta dell'attentato del 26 gennaio 2012, applicando i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009.
Al consulente è stato sottoposto il seguente quesito:
““(I) accerti il c.t.u., sottoposto a visita il ricorrente e presa visione della documentazione prodotta, il grado dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale subiti da in conseguenza di lesioni causalmente o concausalmente riferibili agli eventi del 26 Parte_1
gennaio 2012 (descritti a pagina 6 e 7 del ricorso), secondo i criteri stabiliti dagli artt. 3 e 4
d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181; (II) precisi il CTU l'entità delle lesioni psicofisiche riscontrate nel ricorrente, indicandone anche la data di eventuale stabilizzazione (III) determini il c.t.u. la misura dell'invalidità complessiva (IC) riscontrabile in capo al ricorrente sulla base dei criteri di cui all'art. 4 d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, precisandone il grado alla data di eventuale stabilizzazione di ciascuna delle lesioni psicofisiche riscontrate”.
2.3. Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base della documentazione sanitaria e dell'esame pagina 4 di 8 obiettivo, ha concluso che l'invalidità complessiva residuata al ricorrente per le lesioni subite in occasione dell'attentato del 26 gennaio 2012 deve essere quantificata in misura pari al 17%.
Il quadro menomativo in diagnosi è stato riferito, in particolare, a:
– “esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva” (voce tabellare n. 199 D.M. 12 luglio 2000);
– “esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare” (voce tabellare n. 283);
Sulla base di tali esiti, il CTU ha attribuito un danno biologico (DB) del 6%.
L'ausiliario ha precisato che “l'ipoacusia bilaterale determinando una sfumata menomazione della funzione uditiva non raggiunge la soglia minima utile ai fini valutativi” e non è quindi stata considerata nel computo finale.
Il danno morale (DM) è stato determinato in misura pari a un terzo del danno biologico, e quindi nel 2%, in relazione al livello di sofferenza e turbamento soggettivo correlato all'evento.
Quanto all'invalidità permanente (IP), il CTU l'ha stimata nel 15%, ritenendo congruo il riferimento ai codici 7008 e 7226 del sistema classificatorio medico-legale, impiegati dal CTU come criteri guida di analogia funzionale:
– codice 7008: riferito a “Spondilolistesi”;
– codice 7226: relativo a “Piede piatto monolaterale non complicato”.
Tali riferimenti sono stati utilizzati per modulare la stima finale del danno biologico in modo conforme alla specificità del caso.
Applicando la formula prevista dall'art. 4, comma 1, lett. d), del D.P.R. 181/2009, la invalidità complessiva (IC) è così calcolata:
IC = DB (6%) + DM (2%) + (IP 15% – DB 6%) = 8 + 9 = 17%.
Il consulente ha inoltre escluso altre patologie dalla valutazione per assenza di un nesso causale diretto con l'attentato e/o per inadeguatezza ai fini medico-legali.
Nelle repliche alle osservazioni delle parti, il CTU ha confermato le proprie valutazioni, sottolineando, quanto alle patologie del rachide, che: “il riscontro di protrusioni/ernie discali interessanti multipli segmenti del rachide vertebrale (nel caso specifico cervicale, dorsale e lombosacrale) rende estremamente poco probabile che tale quadro clinico/strumentale possa essere posto in rapporto di causa effetto con un unico evento traumatico (attentato in teatro operativo afgano del 26.01.12)”.
Ha considerato, invece, più verosimile, in relazione alle patologie al rachide vertebrale, un'eziopatogenesi multifattoriale riconducibile a “fattori dismetabolico-degenerativi conseguenti
pagina 5 di 8 al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non”, in particolare nella fascia d'età 30–50 anni.
Quanto alla patologia psichiatrica allegata dal ricorrente, l'ausiliario ha inoltre precisato che
“nella documentazione in atti non è presente alcuna diagnosi psichiatrica di disturbo post- traumatico da stress”.
Infine, ha osservato che il quadro patologico si è verosimilmente stabilizzato nel mese di settembre 2012, data in cui il ricorrente è stato dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato.
2.4. Su istanza della parte ricorrente, con ordinanza del 16 aprile 2024 il Tribunale ha ritenuto opportuno richiedere al consulente tecnico d'ufficio chiarimenti integrativi, con specifico riguardo ai criteri tabellari utilizzati nella quantificazione dell'invalidità permanente.
In particolare, il CTU è stato invitato a:
– esprimere una stima dell'invalidità permanente sulla base delle tabelle annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, operando un confronto con il valore ottenuto secondo il D.M. 5 febbraio
1992;
– valutare la possibilità di rideterminare l'invalidità complessiva (IC), assumendo come parametro il valore più favorevole tra i due sistemi tabellari, ove ne fosse emersa una divergenza significativa.
Il consulente ha reso riscontro completo e motivato.
Ha ribadito di aver già proceduto alla valutazione dell'invalidità complessiva del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 181/2009, in relazione alle lesioni subite nell'attentato del 26 gennaio 2012, facendo riferimento – per analogia – alle seguenti voci tabellari del D.M. 12 luglio 2000:
– voce 199: “Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva”;
– voce 283: “Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare”.
Ha confermato che, in base a tali riferimenti, il danno biologico (DB) può essere stimato in misura pari al 6%, e che l'invalidità permanente (IP), modulata secondo analogia facendo riferimento ai codici 7008 (“Spondilolistesi”) e 7226 (“Piede piatto monolaterale non complicato”), risulta pari al 15%. Ha altresì ribadito che “l'ipoacusia bilaterale determinando una sfumata menomazione della funzione uditiva non raggiunge la soglia minima utile ai fini valutativi” e, pertanto, non è stata considerata.
Il consulente ha poi eseguito, come da richiesta, una valutazione comparativa con le tabelle del pagina 6 di 8 D.P.R. n. 915/1978, indicando che anche con tale sistema (in particolare con riferimento alla
Tabella B, relativa a menomazioni con perdita della capacità lavorativa inferiore al 20%) si giunge comunque a una stima dell'IP pari al 15%, dunque coincidente con quella già formulata in sede principale.
Il danno morale (DM) è stato riconfermato in misura pari al 2%, pari a un terzo del DB, e l'invalidità complessiva è stata dunque confermata, secondo la formula legale, nel 17%, con il calcolo: IC = DB (6%) + DM (2%) + (IP 15% – DB 6%) = 8% + 9% = 17%.
Le conclusioni del consulente appaiono congrue, coerenti con il quadro clinico accertato e sorrette da una motivazione esaustiva sul piano tecnico-metodologico.
Il CTU ha effettuato i confronti richiesti tra sistemi tabellari e ha ribadito l'adeguatezza della propria stima, fornendo chiarimenti puntuali su ogni elemento sollecitato.
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Il Tribunale dispone a questo punto di tutti gli elementi per quantificare l'invalidità complessiva nella misura del 17%.
2.5. In relazione al beneficio della speciale elargizione, si osserva che parte ricorrente ha già ottenuto l'elargizione in parola, anche se in misura rapportata alla percentuale di invalidità complessiva riconosciuta, pari all'11%, in ragione di 2.407,82 euro per ogni punto percentuale
(doc. 69 fascicolo del ricorrente).
Il ricorrente ha quindi diritto alla speciale elargizione nella misura rapportata alla superiore percentuale di invalidità complessiva del 17%.
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento della speciale RT
elargizione nella misura rapportata alla percentuale di invalidità complessiva del 17%, da cui detrarre le somme già percepite dal ricorrente per il medesimo titolo, dedotto quanto già corrisposto per il medesimo titolo, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
2.6. Deve invece essere respinta la domanda di condanna del resistente alla CP_1 corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile previsto dalla l. 407/1998, art. 2, comma 1, che è previsto in favore di chiunque subisca una invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui alla l. 202/1990, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (vittime del terrorismo e della mafia) nonché ai superstiti delle vittime, esteso alle vittime del dovere “ed alle categorie a queste equiparate” ovvero ai familiari superstiti, in forza della l. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562 e 565, “a decorrere dal 2006” ai sensi del pagina 7 di 8 d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, art. 4.
2.7. Nemmeno ricorrono i presupposti per attribuire al ricorrente l'assegno vitalizio non reversibile (di euro 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica) di cui alla l. 206/2004, art. 5, comma 3, riconosciuto in favore di chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (il beneficio è stato riconosciuto dall'1 gennaio 2008 anche alle vittime del dovere “di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 266/2005, e ai loro familiari superstiti” in forza della l. 244/2007, art. 2, comma 105).
3. In considerazione della parziale soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell'incertezza interpretativa su una delle questioni che hanno formato oggetto del presente giudizio, tale da rendere necessario un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Cassazione, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, ritenendosi equo porre a carico del RT
, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., esclusivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio che si
[...]
è resa necessaria per stimare l'invalidità complessiva del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna il alla corresponsione in favore del ricorrente della speciale RT
elargizione di cui agli artt. 5 della l. 3 agosto 2004, n. 206, e 1 della l. 20 ottobre 1990, n. 302,
commisurata ad una invalidità complessiva pari al 17%, detratto quanto già versato per lo stesso titolo,
oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- rigetta le residue domande del ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ad eccezione di quelle di c.t.u., che, liquidate con separato decreto in pari data, si pongono interamente e definitivamente a carico del
. RT
Cagliari, 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 768/2033 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. , che lo Parte_1 Parte_2 rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Bava, giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RT
Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 marzo 2022, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo: RT
- di essere un militare dell'Esercito Italiano, effettivo alla Brigata Sassari ed in forza al 5°
Reggimento Genio Guastatori di Macomer (NU) con incarico di guastatore Minex con specialità
Advanced Combat Engineer Reconnaissance Team (Acrt), ricognitore di itinerari alla ricerca di ordigni esplosivi e studio degli itinerari;
- di essere stato impiegato in tale qualità nella Missione Isaf 7, inviato nell'avamposto di Bala
Morghab, nel nord dell'Afghanistan, nel periodo compreso tra settembre 2011 a gennaio 2012.
– di essere rimasto coinvolto, in data 26 gennaio 2012, in un attentato esplosivo durante un'operazione militare, a seguito del quale ha riportato plurime lesioni traumatiche da scoppio;
– che la Commissione Medico Ospedaliera, con successivi verbali del 12 marzo 2012, 11 aprile
2012, 29 giugno 2012, 8 agosto 2012, 14 settembre 2012, ha accertato la sussistenza di postumi da
“esiti non invalidanti di politrauma da scoppio”, attribuendogli un punteggio indennizzabile pari all'11%;
– che con decreto del del 16 marzo 2015 egli è stato ufficialmente RT
pagina 1 di 8 riconosciuto vittima del terrorismo, con pagamento della speciale elargizione calcolata sul punteggio dell'11 per cento in misura pari ad euro 2.4107,82 a punto percentuale, e dunque in euro
26.411,65, con pagamento (detratto risarcimento danni per euro 25.000) di complessivi euro
1.411,65;
– che non sono state considerate nel procedimento valutativo numerose ulteriori patologie cliniche accertate da strutture sanitarie pubbliche, riconducibili all'evento traumatico subito (vd. elenco delle patologie ritenute erroneamente non riconosciute, pag. 8 del ricorso).
Alla luce di tali elementi, il ricorrente ha dedotto che la valutazione dell'invalidità complessiva effettuata dall'Amministrazione fosse erronea e sottostimata, in quanto non rappresentativa della reale entità del danno biologico, morale e funzionale subito in conseguenza diretta dell'attentato terroristico.
Richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione, in particolare le sentenze gemelle nn. 6214, 6215, 6216 del 24 febbraio 2022, che hanno confermato la piena applicabilità dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 181/2009 anche alle liquidazioni successive alla L. n. 206/2004, egli ha chiesto che la propria invalidità complessiva venga ricalcolata secondo la formula prevista dall'art. 4, comma 1, lett. d), del citato decreto, ovvero: IC
- DB + DM + (IP – DB).
Il ricorrente ha stimato la percentuale ricalcolata al 57%, e ha chiesto:
– la riliquidazione della speciale elargizione, ex art. 5, comma 1, L. 206/2004, sulla base della nuova percentuale di IC;
– la corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998 nonché dello speciale assegno vitalizio, ex art. 5, comma 3, L. 206/2004, a decorrere dall'11 aprile 2012.
1.1. Il si è costituito in giudizio, aderendo alla ricostruzione normativa RT
prospettata dal ricorrente, e riferendo che, in esito al deposito del ricorso, la , Controparte_2
con nota prot. 0096931 del 21 ottobre 2022, ha interpellato nuovamente la C.M.O. di Cagliari, affinché procedesse a un nuovo esame della posizione sanitaria dell'interessato.
Tale iniziativa è stata assunta in applicazione della direttiva n. M_D A0D32CC REG2022
014022 del 2 maggio 2022 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, che ha recepito i principi giurisprudenziali espressi dalle sentenze gemelle del 2022.
A seguito del riesame, la C.M.O. ha emesso nuovo verbale Mod. BL/G n. CA122001945 del 7 febbraio 2023, sostitutivo dei precedenti.
Applicando i criteri medico-legali previsti dal D.P.R. 181/2009, la Commissione ha riqualificato la patologia come: “Politrauma da scoppio con trauma distrattivo del rachide cervicale, contusivo
pagina 2 di 8 ginocchio sinistro e collo piede sinistro, contusione gomito sinistro”.
La nuova invalidità complessiva riconosciuta è risultata pari al 12%, calcolata come segue: –
Invalidità permanente: 11% (invariata); – Danno biologico: 2%; – Danno morale: 1%; in applicazione formula IC = DB + DM + (IP – DB) = 12%.
La Commissione ha esaminato le ulteriori patologie denunciate dal ricorrente, riscontrando: “a)
Osteocondropatia degenerativa degli acetaboli in entrambe le articolazioni coxofemorali;
b)
Iniziale deformazione artrosica a livello della sinfisi pubica;
c) Iniziale spondiloartrosi dorso cervico lombare con protrusioni discali multiple, ernia del disco C5-C6, C6-C7, D1-D2, D2-D3,
D3-D4, L5-S1”.
Tuttavia, ha escluso il nesso causale con l'evento traumatico del 2012, ritenendo le patologie a eziologia verosimilmente degenerativa o multifattoriale, e confermando precedenti valutazioni già espresse nei verbali ex D.P.R. 461/2001.
Infine, anche in relazione alla “radicolopatia agli arti inferiori e superiori” la C.M.O. ha ritenuto che essa sia sintomo secondario della spondiloartrosi, e quindi non riferibile causalmente al trauma bellico.
Sulla base di tali ragioni, ritenendo congruamente motivata la decisione del C.M.O., il CP_1
ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. Nel caso di specie è pacifico e risulta documentalmente provato che il ricorrente sia stato riconosciuto vittima del terrorismo con decreto n. 52 del 16 marzo 2015.
Con riferimento alle vittime del terrorismo, l'art. 5 della L. n. 206/2004 disciplina i benefici della c.d. speciale elargizione e dello speciale assegno vitalizio invocati in questa sede.
Nel caso di specie è pacifico e risulta documentalmente provato che il ricorrente sia stato riconosciuto vittima del terrorismo con decreto del del 16 marzo 2015, RT adottato in conseguenza dell'attentato occorsogli in data 26 gennaio 2012.
Il comma 1 della predetta disposizione di legge prevede che: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”; mentre il comma 3 dispone che: “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale
pagina 3 di 8 assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni
[...]”.
L'Amministrazione resistente ha riconosciuto l'applicabilità dei criteri medico-legali contenuti negli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009, e ciò anche in ragione delle istruzioni impartite con la
Direttiva dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare del 2 maggio 2022, che ha formalmente recepito l'orientamento della Corte di Cassazione.
In particolare, con le sentenze nn. 6214, 6215, 6216 del 24 febbraio 2022, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno chiarito quanto segue:
“alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge […] I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4”.
In tale cornice normativa e giurisprudenziale, una volta acquisito il nuovo verbale medico-legale redatto dalla C.M.O. di Cagliari in data 7 febbraio 2023, che ha recepito formalmente il metodo di calcolo indicato, la controversia residuava solo nella verifica concreta dell'effettiva entità dell'invalidità complessiva, da accertarsi in questa sede tramite consulenza tecnica d'ufficio.
2.2. È stata dunque disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'effettiva entità dell'invalidità complessiva residuata al ricorrente in conseguenza diretta dell'attentato del 26 gennaio 2012, applicando i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009.
Al consulente è stato sottoposto il seguente quesito:
““(I) accerti il c.t.u., sottoposto a visita il ricorrente e presa visione della documentazione prodotta, il grado dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale subiti da in conseguenza di lesioni causalmente o concausalmente riferibili agli eventi del 26 Parte_1
gennaio 2012 (descritti a pagina 6 e 7 del ricorso), secondo i criteri stabiliti dagli artt. 3 e 4
d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181; (II) precisi il CTU l'entità delle lesioni psicofisiche riscontrate nel ricorrente, indicandone anche la data di eventuale stabilizzazione (III) determini il c.t.u. la misura dell'invalidità complessiva (IC) riscontrabile in capo al ricorrente sulla base dei criteri di cui all'art. 4 d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, precisandone il grado alla data di eventuale stabilizzazione di ciascuna delle lesioni psicofisiche riscontrate”.
2.3. Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base della documentazione sanitaria e dell'esame pagina 4 di 8 obiettivo, ha concluso che l'invalidità complessiva residuata al ricorrente per le lesioni subite in occasione dell'attentato del 26 gennaio 2012 deve essere quantificata in misura pari al 17%.
Il quadro menomativo in diagnosi è stato riferito, in particolare, a:
– “esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva” (voce tabellare n. 199 D.M. 12 luglio 2000);
– “esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare” (voce tabellare n. 283);
Sulla base di tali esiti, il CTU ha attribuito un danno biologico (DB) del 6%.
L'ausiliario ha precisato che “l'ipoacusia bilaterale determinando una sfumata menomazione della funzione uditiva non raggiunge la soglia minima utile ai fini valutativi” e non è quindi stata considerata nel computo finale.
Il danno morale (DM) è stato determinato in misura pari a un terzo del danno biologico, e quindi nel 2%, in relazione al livello di sofferenza e turbamento soggettivo correlato all'evento.
Quanto all'invalidità permanente (IP), il CTU l'ha stimata nel 15%, ritenendo congruo il riferimento ai codici 7008 e 7226 del sistema classificatorio medico-legale, impiegati dal CTU come criteri guida di analogia funzionale:
– codice 7008: riferito a “Spondilolistesi”;
– codice 7226: relativo a “Piede piatto monolaterale non complicato”.
Tali riferimenti sono stati utilizzati per modulare la stima finale del danno biologico in modo conforme alla specificità del caso.
Applicando la formula prevista dall'art. 4, comma 1, lett. d), del D.P.R. 181/2009, la invalidità complessiva (IC) è così calcolata:
IC = DB (6%) + DM (2%) + (IP 15% – DB 6%) = 8 + 9 = 17%.
Il consulente ha inoltre escluso altre patologie dalla valutazione per assenza di un nesso causale diretto con l'attentato e/o per inadeguatezza ai fini medico-legali.
Nelle repliche alle osservazioni delle parti, il CTU ha confermato le proprie valutazioni, sottolineando, quanto alle patologie del rachide, che: “il riscontro di protrusioni/ernie discali interessanti multipli segmenti del rachide vertebrale (nel caso specifico cervicale, dorsale e lombosacrale) rende estremamente poco probabile che tale quadro clinico/strumentale possa essere posto in rapporto di causa effetto con un unico evento traumatico (attentato in teatro operativo afgano del 26.01.12)”.
Ha considerato, invece, più verosimile, in relazione alle patologie al rachide vertebrale, un'eziopatogenesi multifattoriale riconducibile a “fattori dismetabolico-degenerativi conseguenti
pagina 5 di 8 al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non”, in particolare nella fascia d'età 30–50 anni.
Quanto alla patologia psichiatrica allegata dal ricorrente, l'ausiliario ha inoltre precisato che
“nella documentazione in atti non è presente alcuna diagnosi psichiatrica di disturbo post- traumatico da stress”.
Infine, ha osservato che il quadro patologico si è verosimilmente stabilizzato nel mese di settembre 2012, data in cui il ricorrente è stato dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato.
2.4. Su istanza della parte ricorrente, con ordinanza del 16 aprile 2024 il Tribunale ha ritenuto opportuno richiedere al consulente tecnico d'ufficio chiarimenti integrativi, con specifico riguardo ai criteri tabellari utilizzati nella quantificazione dell'invalidità permanente.
In particolare, il CTU è stato invitato a:
– esprimere una stima dell'invalidità permanente sulla base delle tabelle annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, operando un confronto con il valore ottenuto secondo il D.M. 5 febbraio
1992;
– valutare la possibilità di rideterminare l'invalidità complessiva (IC), assumendo come parametro il valore più favorevole tra i due sistemi tabellari, ove ne fosse emersa una divergenza significativa.
Il consulente ha reso riscontro completo e motivato.
Ha ribadito di aver già proceduto alla valutazione dell'invalidità complessiva del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 181/2009, in relazione alle lesioni subite nell'attentato del 26 gennaio 2012, facendo riferimento – per analogia – alle seguenti voci tabellari del D.M. 12 luglio 2000:
– voce 199: “Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva”;
– voce 283: “Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare”.
Ha confermato che, in base a tali riferimenti, il danno biologico (DB) può essere stimato in misura pari al 6%, e che l'invalidità permanente (IP), modulata secondo analogia facendo riferimento ai codici 7008 (“Spondilolistesi”) e 7226 (“Piede piatto monolaterale non complicato”), risulta pari al 15%. Ha altresì ribadito che “l'ipoacusia bilaterale determinando una sfumata menomazione della funzione uditiva non raggiunge la soglia minima utile ai fini valutativi” e, pertanto, non è stata considerata.
Il consulente ha poi eseguito, come da richiesta, una valutazione comparativa con le tabelle del pagina 6 di 8 D.P.R. n. 915/1978, indicando che anche con tale sistema (in particolare con riferimento alla
Tabella B, relativa a menomazioni con perdita della capacità lavorativa inferiore al 20%) si giunge comunque a una stima dell'IP pari al 15%, dunque coincidente con quella già formulata in sede principale.
Il danno morale (DM) è stato riconfermato in misura pari al 2%, pari a un terzo del DB, e l'invalidità complessiva è stata dunque confermata, secondo la formula legale, nel 17%, con il calcolo: IC = DB (6%) + DM (2%) + (IP 15% – DB 6%) = 8% + 9% = 17%.
Le conclusioni del consulente appaiono congrue, coerenti con il quadro clinico accertato e sorrette da una motivazione esaustiva sul piano tecnico-metodologico.
Il CTU ha effettuato i confronti richiesti tra sistemi tabellari e ha ribadito l'adeguatezza della propria stima, fornendo chiarimenti puntuali su ogni elemento sollecitato.
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Il Tribunale dispone a questo punto di tutti gli elementi per quantificare l'invalidità complessiva nella misura del 17%.
2.5. In relazione al beneficio della speciale elargizione, si osserva che parte ricorrente ha già ottenuto l'elargizione in parola, anche se in misura rapportata alla percentuale di invalidità complessiva riconosciuta, pari all'11%, in ragione di 2.407,82 euro per ogni punto percentuale
(doc. 69 fascicolo del ricorrente).
Il ricorrente ha quindi diritto alla speciale elargizione nella misura rapportata alla superiore percentuale di invalidità complessiva del 17%.
Pertanto, il deve essere condannato al pagamento della speciale RT
elargizione nella misura rapportata alla percentuale di invalidità complessiva del 17%, da cui detrarre le somme già percepite dal ricorrente per il medesimo titolo, dedotto quanto già corrisposto per il medesimo titolo, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
2.6. Deve invece essere respinta la domanda di condanna del resistente alla CP_1 corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile previsto dalla l. 407/1998, art. 2, comma 1, che è previsto in favore di chiunque subisca una invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui alla l. 202/1990, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (vittime del terrorismo e della mafia) nonché ai superstiti delle vittime, esteso alle vittime del dovere “ed alle categorie a queste equiparate” ovvero ai familiari superstiti, in forza della l. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562 e 565, “a decorrere dal 2006” ai sensi del pagina 7 di 8 d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, art. 4.
2.7. Nemmeno ricorrono i presupposti per attribuire al ricorrente l'assegno vitalizio non reversibile (di euro 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica) di cui alla l. 206/2004, art. 5, comma 3, riconosciuto in favore di chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (il beneficio è stato riconosciuto dall'1 gennaio 2008 anche alle vittime del dovere “di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 266/2005, e ai loro familiari superstiti” in forza della l. 244/2007, art. 2, comma 105).
3. In considerazione della parziale soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell'incertezza interpretativa su una delle questioni che hanno formato oggetto del presente giudizio, tale da rendere necessario un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Cassazione, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, ritenendosi equo porre a carico del RT
, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., esclusivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio che si
[...]
è resa necessaria per stimare l'invalidità complessiva del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna il alla corresponsione in favore del ricorrente della speciale RT
elargizione di cui agli artt. 5 della l. 3 agosto 2004, n. 206, e 1 della l. 20 ottobre 1990, n. 302,
commisurata ad una invalidità complessiva pari al 17%, detratto quanto già versato per lo stesso titolo,
oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- rigetta le residue domande del ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ad eccezione di quelle di c.t.u., che, liquidate con separato decreto in pari data, si pongono interamente e definitivamente a carico del
. RT
Cagliari, 24 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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