Ordinanza cautelare 28 giugno 2018
Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00479/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI CC, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA RI FA in Lecce, piazzetta Montale, 2;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
- del provvedimento n. 17/2018, notificato in data 26 marzo 2018, a firma del Responsabile del Servizio Vigilanza Edilizia del Comune di Taranto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, del verbale prot. n. 158220 del Comando di Polizia Municipale di Taranto del 24 giugno 2014;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento n. 71/2018, notificato in data 28 gennaio 2019, a firma del Responsabile del Servizio Vigilanza Edilizia del Comune di Taranto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra del verbale prot. 158220 del Comando di Polizia Municipale di Taranto del 24.06.2014 e della nota prot. n. 129867 del 31.08.2018, a firma del Responsabile del Servizio Vigilanza Edilizia del Comune di Taranto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. M. Musio per la parte ricorrente e avv. T. FA, in sostituzione dell’avv. G. Luzzi, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Sig.ra GI CC ha impugnato l’ordinanza n. 17 del 19.3.2018, notificata in data 26.3.2018, con cui il Comune di Taranto le ha ingiunto la demolizione delle opere facenti parte di un compendio immobiliare sito in Taranto alla via Veneto n. 110 e consistenti “in un locale a piano seminterrato con sviluppo della superfice utile pari a mq 150,00 circa ed altezza di mt 3,00 con sviluppo della volumetria pari a mc 450,00 circa adibito a palestra per attività di scuola arti marziali con servizi igienici per uomini e donne atleti con spogliatoi e dei servizi igienici delle insegnanti con spogliatoi” .
1.1. Nel dedurre i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento gravato, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, instando per la reiezione del ricorso e della presupposta domanda cautelare.
1.2. Con ordinanza n. 337 del 28.6.2018 la Sezione ha respinto l’istanza di tutela cautelare proposta dalla ricorrente, per difetto del presupposto del periculum in mora .
1.3. Con successivo atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la nuova ordinanza di demolizione n. 71 del 5.12.2018, notificatale il 28.1.2019, con la quale l’Amministrazione resistente - a seguito dell’ordinanza cautelare n. 337/2018 suddetta - ha reiterato l’ingiunzione di demolizione, confermandone il contenuto sulla base delle stesse risultanze istruttorie del provvedimento già impugnato in prima battuta.
1.4. La parte ha lamentato, in particolare, che l’Ente civico abbia emesso nei suoi confronti il nuovo atto sanzionatorio, avente ad oggetto i ridetti locali del piano seminterrato, nonostante la piena contezza della estraneità della ricorrente a qualsiasi legame qualificato con la quota immobiliare in questione, essendo la P.A. consapevole dell’intervenuta usucapione di detta quota a favore di altri soggetti, anche sulla base delle risultanze dell’omologo giudizio definito con sentenza n. 1794/2018 di questo Tribunale, riguardante altra parte del seminterrato, adibita a deposito.
2. Alla pubblica udienza del giorno 2 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con entrambe i mezzi di gravame, la Sig.ra CC lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, deducendo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva e la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, assumendo di non essere responsabile dell’abuso, né proprietaria del locale oggetto dell’ordine demolitorio, né di avere, in ogni caso, la disponibilità dello stesso, in quanto il seminterrato dell’edificio è stato acquisito per usucapione dai condomini degli immobili adiacenti, siti in via Veneto 110/A e 110/B, in virtù di sentenza resa dal Tribunale di Taranto in data 28.2.2003, prodotta in atti.
3.1. Con ulteriore profilo di censura contenuto nell’atto di motivi aggiunti, la difesa attorea stigmatizza poi che l’Ente civico abbia irragionevolmente rieditato il potere, mercé attivazione e conclusione del nuovo iter sanzionatorio, facendo rinvio agli esiti della fase cautelare di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio ( riguardante la prima ingiunzione dirigenziale, di identico contenuto ).
4. I motivi contenuti nel ricorso e nell’atto di motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente per la evidente comunanza delle questioni trattate, sono fondati.
4.1. Le ordinanze di demolizione di cui si discorre sono state adottate nei confronti della Sig.ra CC, avendo l’Amministrazione presupposto, sulla base delle risultanze catastali, che ella fosse proprietaria della quota parte del complesso edilizio - sito in Taranto alla via Veneto ( piano seminterrato e locali ivi presenti ) ed identificato nel NCEU al foglio di mappa n. 254, particella n. 13, sub n. 29 - in cui insistono le opere abusive.
4.2. Orbene, risulta comprovato agli atti di causa che la ricorrente non è proprietaria dell’area di che trattasi (cfr. sentenza del Tribunale di Taranto rep. n. 2236 del 28.2.2003, depositata il successivo 18.8.2003, di accertamento dell’intervenuta usucapione della parte di immobile de qua agitur a favore di alcuni dei condomini dello stesso edificio), né, peraltro, nel provvedimento gravato compare alcun riferimento ad una presunta responsabilità della ricorrente nella commissione dell’abuso ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
5. La difesa comunale ha eccepito che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di compiere accertamenti giuridici, dovendosi limitare ad individuare il proprietario catastale dell’immobile, quale elemento sufficiente a far ritenere lo stesso responsabile dell’illecito.
5.1. Reputa in proposito il Collegio che la pronuncia giudiziale di accertamento dell’usucapione contenga un accertamento valevole “erga omnes” , nel senso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunciato la sentenza, pur non esplicando tra la parte e il terzo rimasto estraneo al giudizio la forza di giudicato nell’aspetto tipico considerato dall’art. 2909 c.c., fa parte tuttavia di quell’affermazione obiettiva di verità i cui effetti sono tenuti a subire anche i terzi, ivi compresa l’Amministrazione.
5.2. Pertanto, la Sig.ra CC non poteva essere considerata proprietaria dell’area di cui è intimata la demolizione, con la conseguenza che ella non poteva essere destinataria dei provvedimenti qui gravati, che sono quindi illegittimi e devono essere annullati per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale, al secondo comma, recita testualmente: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l ’ esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell ’ articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell ’ abuso la rimozione o la demolizione …. ” .
5.3. Il Comune di Taranto, dunque, ha illegittimamente pronunciato, e poi reiterato, l’ordine di demolizione nei confronti dell’odierna ricorrente, la quale, per effetto della menzionata sentenza del Tribunale di Taranto, già da molto tempo prima dell’adozione delle ordinanze demolitorie de quibus , non era più proprietaria dell’area nel seminterrato, interessata dalla realizzazione abusiva.
6. Conclusivamente il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente devono essere accolti, con conseguente pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati, e fatta salva la riedizione del potere nei confronti degli effettivi proprietari e/o responsabili dell’abuso.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO