Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Di Gravio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avezzano, via Benedetto Croce n. 4;
contro
Comune di Carsoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Evelina Torrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della ordinanza n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, pericolosi e/o non pericolosi, depositati in modo incontrollato in Località -OMISSIS- ”, notificata in data -OMISSIS-, con cui è stato ordinato alla società ricorrente di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle località indicate nel provvedimento;
- di ogni atto precedente o successivo allo stesso strettamente collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carsoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. SS LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società -OMISSIS- Srl, odierna ricorrente, è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Carsoli, località -OMISSIS-.
A seguito di un servizio di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione Forestale di Pereto sono stati rinvenuti sulla detta area rifiuti abbandonati e la stessa è stata sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
Preso atto di tale situazione, il Sindaco del Comune di Carsoli ha emesso l’ordinanza n. -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui ha ordinato, per quanto qui di interesse, alla -OMISSIS- Srl, in quanto proprietaria della sopra menzionata area, di rimuovere i rifiuti ivi abbandonati e di smaltire gli stessi nei modi di legge.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 febbraio 2021, la società -OMISSIS- Srl, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo motivi relativi ad eccesso di potere e violazione di legge.
Si è costituito in giudizio, in data 4 marzo 2021, il Comune di Carsoli, depositando poi, in data 6 marzo 2021, documentazione e relativa memoria con cu ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati e, poi, dedotto la sua infondatezza nel merito.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 10 marzo 2021 è stata emessa l’ordinanza n. 43/2021 con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare affermando, fra l’altro, che “ L’ordinanza in argomento non ha finalità sanzionatoria di una condotta pregressa, ma natura riparatoria e ripristinatoria in relazione ad un evento di attuale inquinamento (Cons. Stato Sez. IV, 08/10/2018, n. 5761) ed è riconducibile nel novero delle misure precauzionali che, finalizzate unicamente alla prevenzione di danni all'ambiente, gravano sul proprietario o sul detentore dell'area da cui possono scaturire i suddetti danni. - Nella fattispecie per cui è causa, in disparte la genericità delle censure dedotte, emerge dalla documentazione versata agli atti di causa che l'amministrazione ha adeguatamente e compiutamente motivato il provvedimento in relazione all'accurata istruttoria condotta di cui si dà atto, come confermato dal richiamo alle informative della Stazione Carabinieri Forestale di Pereto ed al decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso dalla D.D.A. di L’Aquila nell’ambito di procedimento penale. - In ordine alle censure inerenti alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, costituisce onere del ricorrente allegare fatti e argomenti atti a dimostrare che la partecipazione, ove consentita, avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella concretamente adottata; non avendo la ricorrente assolto a tale onere probatorio deve escludersi l'annullamento dell'atto ai sensi dell’art. 21 octies della L. n.241/1990. ”.
Infine, all’udienza pubblica del 14 maggio 2025, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla difesa del Comune di Carsoli in quanto il predetto ricorso è infondato nel merito e va respinto.
2.1.1. - Con una prima censura dell’unico motivo di ricorso parte ricorrente afferma dapprima che “ Nella fattispecie manca del tutto la motivazione del provvedimento e le ragioni esposte a sostegno della ordinanza di demolizione, così come si evince dal provvedimento sono insufficienti, infondate e non conformi a legge .” e poi che “ Il provvedimento, oltretutto, è decisamente carente di ogni motivazione. ” e, infine, menziona una serie di pronunce giurisprudenziali relative all’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
2.1.2. - La censura è infondata.
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato, atteso che lo stesso dà atto del fatto che è stata svolta un’ispezione da parte dei Carabinieri a seguito della quale è emersa una situazione “ di elevata precarietà ambientale ” del terreno della società ricorrente e, in base a tale accertamento in fatto, il Sindaco del Comune di Carsoli ha adottato il necessario provvedimento di rimozione dei rifiuti emettendo un’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 che risulta, dunque, congruamente motivata in base allo stato di fatto dell’area ed alla circostanza che la stessa è di proprietà della società ricorrente.
Il Collegio ricorda, difatti, che, come già affermato nell’ordinanza cautelare n. 43/2021, “ L’ordinanza in argomento non ha finalità sanzionatoria di una condotta pregressa, ma natura riparatoria e ripristinatoria in relazione ad un evento di attuale inquinamento (Cons. Stato Sez. IV, 08/10/2018, n. 5761) ed è riconducibile nel novero delle misure precauzionali che, finalizzate unicamente alla prevenzione di danni all'ambiente, gravano sul proprietario o sul detentore dell'area da cui possono scaturire i suddetti danni ” e, pertanto, il provvedimento risulta adeguatamente motivato atteso che individua puntualmente l’area, il proprietario e la situazione di emergenza ambientale (oggetto di rapporto dei Carabinieri) che ben giustificano l’emissione dell’ordinanza sindacale ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto parte ricorrente risulta essere il proprietario della detta area e non ha dimostrato di non avere alcuna responsabilità, nemmeno a titolo di colpa, per l’abbandono dei rifiuti sulla stessa.
Nello specifico, su tale ultimo punto relativo all’attività del signor -OMISSIS-, legale rappresentante della ricorrente, relativamente all’abbandono dei rifiuti, il Collegio rileva che il Comune di Carsoli ha depositato agli atti l’informativa di reato nei confronti dello stesso redatta dai Carabinieri della Stazione di Pereto in data -OMISSIS- per avere lo stesso, con condotta omissiva, “ cooperato con ignoti nella realizzazione di una discarica non autorizzata nei terreni di sua proprietà… ”.
Per quanto attiene, poi, alle pronunce giurisprudenziali citate il Collegio rileva che le stesse risultano del tutto incongruenti riferendosi a provvedimenti di contenuto completamente diverso.
Inoltre, come dedotto dalla difesa del Comune di Carsoli, “ Con riferimento poi al difetto di motivazione, sempre a pag. 3 (III cpv.), la ricorrente rileva che “manca del tutto la motivazione del provvedimento e le ragioni esposte a sostegno dell’ordinanza di demolizione, così come si evince dal provvedimento sono insufficienti, infondate e non conformi a legge”! In sostanza il ricorso sembra riferirsi ad un abuso edilizio e ai correlati provvedimenti repressivi, ma evidentemente il provvedimento impugnato attiene a tutt’altro (rimozione e smaltimento di rifiuti) e, pertanto, i vizi sollevati sono inammissibili e assolutamente inconferenti e non consentono al Comune di Carsoli di espletare una idonea difesa. ”.
2.2.1. - Con una seconda censura dell’unico motivo di ricorso parte ricorrente afferma che “ Il Comune di Carsoli avrebbe dovuto effettuare preventive comunicazioni, comprese quelle relative all’avvio del procedimento al ricorrente, prima dell’ordine di sospensione dei lavori e il ricorrente avrebbe potuto presentare memorie difensive e documenti per una decisione il più possibile giusta…Se controparte avesse seguito questa procedura avrebbe consentito al ricorrente di fornire ogni utile ed idoneo provvedimento e si sarebbe accorto che il ricorrente era in grado di fornire ogni chiarimento documentale e probatorio utile a confutare ogni osservazione del Comune di Carsoli. ”.
2.2.2. - La censura è infondata.
Al riguardo il Collegio osserva che la censura di parte ricorrente sopra riportata risulta meramente formale, atteso che la stessa non ha dedotto puntualmente quali fossero le circostanze che la stessa avrebbe potuto rappresentare al Comune di Carsoli dimostrando l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, non avendo parte ricorrente contestato nulla di specifico al predetto Comune né chiarendo quali ipotetico errore il Comune avrebbe commesso nell’adozione del provvedimento impugnato.
La censura si risolve, dunque, nella mera constatazione della mancata comunicazione di avvio del procedimento senza, però, che siano espresse le circostanze trascurate dal Comune di Carsoli e che, invece, parte ricorrente avrebbe potuto introdurre nel procedimento amministrativo, come condivisibilmente dedotto dalla difesa del Comune resistente secondo cui “ la ricorrente non solo non specifica, né comprova, quali sarebbero gli elementi/atti che avrebbe potuto produrre in sede di procedimento “per confutare ogni osservazione del Comune di Carsoli”, ma neppure in questa sede le contesta nel merito precludendo così al Comune di dedurre! ”.
In altri termini, nella prospettazione della mancata comunicazione di avvio del procedimento, come dedotto da condivisibile giurisprudenza, è il soggetto privato “ che deve circoscrivere in qualche modo la valutazione dell’amministrazione, portando in giudizio le argomentazioni che avrebbe veicolato nel procedimento ove gliene fosse stata data l’opportunità… ” (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 3537/2020) ma ciò non è avvenuto nella presente vicenda, in quanto, si ribadisce, parte ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento senza aggiungere null’altro di significativo atteso che i documenti dalla stessa versati in giudizio (e menzionati a pagina 5 del ricorso quali circostanze di cui il Comune avrebbe dovuto tenere conto) non incidono minimamente su tale punto in senso favorevole alla ricorrente.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che gli stessi, come dedotto condivisibilmente da parte resistente, “ al di là di avvalorare la pretesa illegittimità dell’ordinanza impugnata, evidenziano esclusivamente che il terreno di proprietà della -OMISSIS- S.r.l. è da oltre 13 anni destinato, di fatto, a discarica abusiva con abbandono di rifiuti anche pericolosi; dagli stessi non emerge affatto che la ricorrente abbia posto in essere in questo decennio azioni incisive per fronteggiare questa pericolosa situazione che purtroppo si protrae tuttora e che ha “costretto” il Comune di Carsoli ad adottare il provvedimento impugnato attesa, da un lato, l’inerzia della ricorrente, dall’altro, il persistere degli altri destinatari dell’ordinanza nella reiterazione delle medesime azioni delittuose con grave pericolo per l’incolumità della collettività di Carsoli. ”.
Infine, su tale punto, va rilevato che la documentazione prodotto da parte ricorrente risulta tutta datata e di molto precedente agli ultimi sviluppi penali della vicenda, rappresentati unicamente dal Comune odierno resistente col deposito in giudizio degli atti, sviluppi che hanno comportato, come sopra già ricordato, l’emissione da parte dei Carabinieri della Stazione di Pereto in data -OMISSIS- di un’informativa di reato nei confronti del signor -OMISSIS- per avere lo stesso, con condotta omissiva, “ cooperato con ignoti nella realizzazione di una discarica non autorizzata nei terreni di sua proprietà… ”.
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
4. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Comune di Carsoli, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e gli altri soggetti nominati.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM NZ, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
SS LD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS LD | RM NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.