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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR RA OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1246 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], ed Parte_2
, nato a [...] il [...], Parte_3 nella loro qualità di eredi di , tutti elettivamente domiciliati in Roma via Persona_1
Francesco D'Ovidio n. 71, presso lo studio del procuratore Avv. Giampiero Michielan, che li rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 via Cesare Beccaria n. 29 presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9 marzo 2022, ha rappresentato: di aver Persona_1 lavorato alle dipendenze di Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. sino al 31 dicembre 2003, data in cui CP_ veniva collocato in mobilità; che, con comunicazione del 28 aprile 2006, l' ha provveduto alla liquidazione, in suo favore, della pensione di anzianità, a decorrere dall'1 aprile 2006, ma in violazione dell'art. 3 comma 4 bis legge 223/1991; che, a seguito di suo ricorso, il giudice del lavoro di Velletri, con sentenza n. 1247/2010, non impugnata, ha accertato il suo diritto al ricalcolo della pensione in godimento in conformità del disposto della legge 223/1991 e della legge
153/1969; di aver ricevuto, per il periodo da luglio 2019 a marzo 2022, ratei di pensione liquidati in CP_ violazione del disposto della citata sentenza e di essere pertanto creditore, nei confronti di della somma di € 3.157,29, di cui € 3.147,64 per differenze sui ratei ed € 9,65 per interessi. CP_ Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio l' perché il giudice condanni parte convenuta al pagamento della somma di € 3.157,29, di cui € 3.147,64 per differenze sui ratei di pensione ed € 9,65 per interessi.
è deceduto in data 8 aprile 2022 e i suoi eredi, indicati in epigrafe, si sono Persona_1 costituiti in giudizio, per la sua prosecuzione, in data 6 ottobre 2022. CP_
1.1. L' si è costituito in giudizio, non contestando il credito fatto valere, ma deducendo la necessità della presentazione, in sede amministrativa, di una domanda di ratei maturati e non riscossi proveniente dagli eredi di Persona_1
2. Con ordinanza del 20 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 18 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti entro la data del 28 febbraio 2023. CP_
3. Parte ricorrente ha domandato la condanna di al pagamento in suo favore della somma di € 3.157,29, di cui € 3.147,64 per differenze sui ratei di pensione in godimento per il periodo da luglio 2019 a marzo 2022, ed € 9,65 per interessi. CP_ L' non ha contestato il credito fatto valere, che pertanto deve essere riconosciuto come sussistente.
3.1. Quanto alla eccezione sollevata dall' circa la necessità di una nuova domanda, CP_2 mai presentata, da parte degli eredi, occorre ricordare che gli eredi si sono costituiti in giudizio nella posizione processuale del de cuius, titolare del credito il pagamento della somma, Persona_1 alla data del deposito del ricorso. CP_
3.2. Pertanto, l'eccezione deve essere disattesa e il ricorso accolto: deve allora essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente, e quindi di ciascun erede in ragione della quota ereditaria, al pagamento della somma di € 3.147,64 per differenze sui ratei di pensione maturate da per il periodo da luglio 2019 a marzo 2022, oltre interessi. Persona_1
4. In merito alla regolamentazione delle spese, occorre osservare che gli eredi indicati in epigrafe non hanno provveduto alla presentazione di una nuova domanda di pagamento, come CP_ sollecitato dall' e ciò in violazione dell'art. 1175 c.c., che impone un dovere di correttezza in capo alle parti del rapporto obbligatorio. CP_ Tale comportamento, valutato in sede processuale, ha impedito all' un pagamento delle somme, benché tardivo, e giustifica la compensazione dei compensi di lite tra le parti, nella misura CP_ della metà, mentre l' soccombente, deve essere condannato al pagamento della restante parte, liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, e quindi di ciascun erede in ragione della quota ereditaria, della somma di € 3.147,64 per differenze sui ratei di pensione maturate da per il periodo da luglio 2019 a marzo 2022, oltre interessi;
Persona_1
CP_ compensa i compensi di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante parte, liquidata in € 443,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 18 luglio 2025
Il giudice
TR RA OZ