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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7682/2021 TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Guglielmo Lima e con lui elettivamente domiciliato presso lo Studio di Avvocati Lima
& Partners, sito in S. Maria C. V. alla Via Pezzella n. 24, giusta procura in atti OPPONENTE E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa – giusta procura in atti–
[...] dall'avv.to Giuseppe Mazzarella, col quale elettivamente domicilia presso lo studio in Aversa (CE) alla Via Pisacane n.1 NONCHE'
, già Controparte_2 [...] in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., dall'avv. F. Gelo Controparte_3 presso il cui studio elett. dom. giusta procura in atti OPPOSTI OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento, fermo amministrativo e cartelle esattoriali MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.12.2021, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820219001306316/000 di € 17.163,78 notificata il 29.11.2021, nonché avverso le cartelle di pagamento ivi sottese recanti n. 02820150005584937000 di € 10.453,98 asseritamente notificata il 5.8.2015; n. 02820160001357965000 di € 5.505,70 asseritamente notificata il 27.6.2016; n. 02820170001925349000 di € 909,70 asseritamente notificata il 17.11.2017, tutte aventi ad oggetto somme dovute a titolo di contributi previdenziali obbligatori alla Controparte_1 per le annualità 2011 e 2012, 2013 e 2014.
[...]
Impugnava altresì i provvedimenti di fermo amministrativo del 26.2.2016 relativo alla cartella n. 02820150005584937000 e del 30.9.2016 relativo alla cartella n. 02820160001357965000, di cui
1 uno veniva iscritto al P.R.A. (gravame R.P. A078163S del 19.6.2017, data atto 9.6.2017) sull'autovettura di proprietà del ricorrente per un importo di € 5.143,54. Esponeva di non aver mai ricevuto la notifica delle predette cartelle di cui era venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento opposta;
deduceva la decadenza ex art. 25 d.lgs.n. 46/99; l'invalidità dei fermi per non essere stati preceduti dalla notifica del preavviso ex art. 86, c. 2, del DPR 29.9.1973 n. 602; nel merito, eccepiva l'illegittimità della iscrizione alla per mancanza dei presupposti ex art. 22 c. 1 e 2 l. CP_1
773/1982 e, dunque, la non debenza dei contributi che, in ogni caso, erano ormai prescritti per decorso del termine quinquennale. Parte ricorrente adiva, dunque, l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento e dei fermi amministrativi, nonché per ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali sottese. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti opposte che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto. Con ricorso cautelare in corso di causa depositato il 3.6.2022 l'istante chiedeva di ordinare la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del 9.6.2017, trascritto al n. A078163S il 19.6.2017, e del relativo preavviso, nonché della procedura di fermo amministrativo attivata il 26.2.2016, relativamente alla cartella n. 02820150005584937000, ovvero quella attivata il 30.9.2016, relativamente alla cartella n. 02820160001357965000. Costituitesi le parti resistenti, la domanda cautelare veniva dichiarata inammissibile attesa la natura non esecutiva dei provvedimenti di fermo. Acquisiti i documenti in atti, superflua ogni attività istruttoria, la causa viene decisa all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez.Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della
2 cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863).
3 Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene anche all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 9.12.2021 è tempestivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto proposto entro il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 29.11.2021 e, conseguentemente, tempestivo anche ex art. 24 comma 6 d.lgs. 46/99. Senz'altro ammissibile è poi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. diretta a far valere l'intervenuta prescrizione del credito, successiva alla presunta notifica delle cartelle di pagamento, in quanto trattasi di opposizione all'esecuzione che non incontra alcun termine. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_3
Come precisato dalla Corte di cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_3 [...]
per le cartelle di pagamento e anche della in quanto Controparte_4 CP_5 titolare del rapporto obbligatorio di natura previdenziale. Tanto premesso, quanto alle doglianze relative all'omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento quivi impugnata, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non risulta la rituale notifica delle stesse. Invero, dalla documentazione depositata da (cfr. prod. ADER) emerge che la cartella di CP_6 pagamento n. 02820150005584937000 risulta notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Capua e tuttavia non vi è prova dell'invio e della ricezione della relativa cartolina a/r all'indirizzo del destinatario e pertanto la notifica non può ritenersi ritualmente effettuata. Quanto alla cartella n. 02820160001357965000 anche questa risulterebbe notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c. ma il ricorrente non risulta nemmeno nell'elenco di cui all'albo pretorio oltre a mancare la prova del rispetto delle procedure prescritte dalla norma.
4 Infine, la cartella n. 02820170001925349000 risulta notificata in data 17.11.2017 a via Villa Vella snc in Capua, ma in tale periodo il ricorrente risiedeva già in via Risorgimento in Capua come risulta dal certificato di residenza storico versato in atti (cfr. certificato storico di residenza, in prod. ricorrente). Conseguentemente, l'impugnazione avente ad oggetto vizi di merito è tempestiva e pienamente ammissibile. Ciò posto, occorre brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., ex plurimis, Corte Appello Trento n. 88/2017, Corte Appello Milano n. 2199/2017, Corte Appello Brescia n. 249/2017; Corte Appello Brescia n. 547/2018, Corte appello Firenze n. 316/2020; Corte Appello Napoli n. 1829/2020; Corte di Appello Napoli n. 1319/2021; Corte di Appello Milano n. 1091/2021; Cass. n. 25/2020; Cass. n. 4568/2021; Cass. n. 23633/2021; Cass. n. 28188/2022; Cass. n. 4161/2023). Il tema nevralgico sul quale la giurisprudenza ha diffusamente argomentato attiene alla validità delle disposizioni regolamentari che la ha inteso adottare, prevedendo l'obbligatorietà CP_1 dell'iscrizione alla in qualsiasi ipotesi di esercizio di attività libero professionale, anche in CP_1 maniera non continuativa e non esclusiva, e quindi anche nel caso in cui il geometra lavori come libero professionista soltanto saltuariamente, pur rimanendo iscritto all'albo. Invero, lo statuto e il regolamento della , come modificati nel 2003, dispongono che i CP_5 geometri iscritti all'albo professionale siano tenuti ad iscriversi (sempre) alla quando CP_1 esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. Precisamente, l'art.5 dello Statuto della sancisce che “sono obbligatoriamente iscritti alla CP_1 CP_1
i geometri e i geometri laureati iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”. La norma regolamentare aggiunge che “l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite …”. Di analogo tenore è la previsione di cui all'art.3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie. Queste previsioni regolamentari sono state approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2003, ai sensi dell'art.3, c.2, lett.a del d.lgs.509/94. Il dibattito, allo stato superato dai recenti e consolidati arresti della Suprema Corte, ha riguardato il paventato contrasto delle disposizioni statutarie emanate dall'ente previdenziale con la previsione di legge di cui all'art.26, ultimo comma, della legge n. 37 del 1967. Sul punto, va ricordato che la ha subito un processo di privatizzazione per cui è stata CP_1 trasformata da ente pubblico in associazione con personalità giuridica di diritto privato, con
“autonomia gestionale, organizzativa e contabile” e con il potere di adottare, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, “lo statuto ed il regolamento”, nonché “le delibere in materia di contributi e prestazioni” (art. 1, co.
4-art 3, co. 2, lett. b) d.lgs 509/1994). In ragione di tali poteri la ha nel 2003 apportato delle modifiche allo Statuto ed al CP_1 regolamento, modifiche approvate con DM 27.2.2003.
5 Al riguardo, in ordine alla legittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, va richiamato il consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla geometri liberi professionisti e CP_1 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta
l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione CP_1
e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (cfr., tra le altre, Cass. n. 28188/2022). La Suprema Corte, andando di diverso avviso rispetto alla impostazione seguita dal proprio isolato precedente (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5375), ha ritenuto che le previsioni regolamentari introdotte dalla e qui in discussione, non superano i limiti dell'autonomia riconosciuta CP_5 agli enti previdenziali privatizzati e non contrastano con principi costituzionali poiché “l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della , in quanto l'iscrizione alla CP_1 CP_
riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 23627/2021; Cass. n. 23628/2021; Cass. n. 23629/2021; Cass. n. 23630/2021; Cass. n. 23633/2021). Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al
CP_1 pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua
CP_1 privatizzazione. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è, dunque, condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della
CP_1 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva
CP_1 di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. Pertanto, per ragioni di solidarietà endocategoriale la contribuzione minima obbligatoria, soggettiva e integrativa, è dovuta in ogni caso da tutti gli iscritti all'albo, come si evince dagli artt.
1.2 e 2.4 del Regolamento sulla Contribuzione e dall'art 5 dello Statuto della
CP_1
Per quanto attiene alla distribuzione degli oneri probatori, è espressamente prevista dal richiamato art. 5 dello statuto della , la presunzione di esercizio della libera professione CP_5 per gli iscritti all'albo. Tale previsione deve ritenersi coerente con il fatto che usualmente l'iscrizione all'albo dei liberi professionisti si accompagna anche allo svolgimento di attività libero - professionale (perché, diversamente, il professionista non avrebbe ragione di iscriversi all'apposito albo professionale).
6 In sostanza, l'iscrizione all'albo va di pari passo con lo svolgimento di attività professionale (e quindi è ragionevole prevedere l'iscrizione alla quale diretta conseguenza dell'iscrizione CP_1 all'albo professionale). In ragione della richiamata previsione è dunque onere dell'iscritto fornire prova contraria. La prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione deve essere data, peraltro, nelle forme predeterminate dalla stessa, la quale con delibera del 23.01.2003, poi CP_1 modificata dalla successiva delibera del 20.05.2009, ha prescritto che possa essere data mediante autocertificazione annuale. In particolare, il geometra deve sottoscrivere un modello di autocertificazione, attestando: il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
la mancanza di titolarità di partita Iva;
l'invio in ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale. Così ricostruita in termini generali la disciplina applicabile, rileva il giudicante che, pacifica l'iscrizione del ricorrente all'Albo dei geometri dal 13.9.2005 al 6.2.2014 ininterrottamente (cfr. all. 12, ), incombeva allo stesso fornire la prova contraria idonea a superare la CP_5 presunzione di svolgimento da parte sua di attività libero-professionale, mediante autocertificazione, e, nel caso in cui fosse risultato versare in una delle ipotesi che non consentono la cancellazione dalla in costanza di iscrizione all'Albo, fornire la prova della CP_1 sussistenza delle condizioni, pure regolamentate dalla che, in via eccezionale, ammettono CP_1 comunque detta cancellazione. Ebbene, rileva il Tribunale come il ricorrente non allega né documenta né comprova in altro modo di aver ottemperato alle prescritte disposizioni in tema di prova contraria, sicché deve ritenersi la stessa non fornita, con conseguente legittimità della iscrizione alla per gli anni CP_1 oggetto di causa e conseguente sussiste dell'obbligo di versare i contributi richiesti. Al riguardo, devono ritenersi assolutamente generiche e irrilevanti le deduzioni formulate in ricorso relativamente all'esercizio, da parte del ricorrente, di una attività lavorativa subordinata dal 2003 al 2021 non comportando la sua esclusione dall'iscrizione alla Cassa in quanto la contribuzione risulta comunque dovuta in assenza della sopra citata prova contraria. Difatti la contestuale iscrizione a due forme di previdenza obbligatorie ( e ) risulta CP_7 CP_5 compatibile con il sistema previdenziale, come delineato dalla L. 335/1995, e non importa alcun contrasto con la previsione di cui all'art. 38 Cost.. come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/1995. Nella specie, pertanto, mancando la prova di assolvimento dell'onere dichiarativo di esercizio della non professione, secondo le modalità ed i termini indicati dalla delibera sopra riportata e successive modificazioni, trova applicazione il meccanismo presuntivo di iscrizione alla gestione previdenziale, con conseguente obbligo della contribuzione minima, indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale. Del pari anche la dedotta circostanza secondo cui nei periodi in cui cessavano i plurimi rapporti subordinati, il ricorrente ha goduto dell'indennità di disoccupazione (anno 2009), dell'ASPI
7 (28.3.2014-26.11.2014) e della PI (dal 2021 in poi) appare irrilevante oltre che concernente periodi che non sono oggetto della pretesa della . CP_5
Dunque, tali elementi non appaiono idonei a vincere l'onere probatorio incombente sull'iscritto. Ciò detto, in conclusione, si deve pertanto ritenere che: tutti gli iscritti all'albo professionale dei geometri sono obbligatoriamente iscritti alla (presumendosi che per via della loro CP_1 iscrizione all'albo esercitino attività libero professionale); sono iscritti alla anche coloro CP_1 che svolgono questa attività in forme diverse da quelle tradizionali, ad esempio quali amministratori o soci di società, aziende o enti pubblici, che esercitino un'attività affine a quella libero - professionale del geometra;
può essere fornita prova contraria idonea a superare la presunzione discendente dalla iscrizione all'albo (e quindi alla ma, salvo che il geometra CP_1 non dimostri di non svolgere alcuna attività libero-professionale, anche in assenza di reddito professionale è comunque dovuta la contribuzione minima. Del resto, come già evidenziato dalla Suprema Corte, il principio fondamentale che determina l'obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito e l'ambito familiare in cui attività si è svolta, sicché l'eventuale assenza di reddito sarebbe comunque un fatto non rilevante. Nel caso in esame, come già su evidenziato, è risultato che il ricorrente, nel periodo oggetto di causa, è stato iscritto all'albo professionale;
nessuna prova contraria è stata fornita dalla parte attrice. Ne consegue dunque la debenza della contribuzione richiesta. Venendo alle altre doglianze, in primo luogo va rilevato che l'eccezione di decadenza non può trovare accoglimento, prestando la scrivente adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'ente previdenziale (Cass. Ord. n. 24134/2021 “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (in tal senso Cass. n. 17458/2018; n. 14149/2012, conforme Cass. n. 774/2015), avuto anche riguardo alla natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo ed all'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in questione (cfr. C. App. Roma n. 4088/23). Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente. Giova precisare che con riguardo alla prescrizione la L. n. 773 del 1982, art. 19, dispone che la prescrizione decennale (poi ridotta a cinque anni dalla L. n. 335 del 1995, art. 3) decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art 17. CP_1
La Corte di Cassazione. sez. lav. n. 4981 del 4.3.2014 ha, sul punto, precisato che "in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei
8 contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla
da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui CP_1 all'art. 17 della medesima legge". Con riguardo alle somme aggiuntive, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il relativo obbligo di pagamento “costituisce una conseguenza automatica - legalmente predeterminata - dell'inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva alla quale si somma;
ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale” (cfr. Cass. n. 8814/2008). L'art. 17 prevede che “Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione CP_1 annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia”. In base all'art. 17, inoltre, la denuncia presentata entro il novantesimo giorno dalla data come sopra fissata si intende ritardata;
oltre il novantesimo giorno essa si intende omessa. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento della “nei termini e con le modalità di cui agli CP_1 articoli 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 1 ai fini CP_1 dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento “il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione CP_1 di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno”. L'art. 14 prevede poi, che la comunicazione deve avvenire in forme telematiche. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 “la ha il diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici CP_1 tributari informazioni concernenti gli iscritti all'Albo ed i pensionati a carico della anche mediante CP_1 convenzione con l' per il controllo presso le amministrazioni pubbliche degli atti Controparte_2 professionali”. Il quadro normativo appena delineato va, dunque, raccordato con l'art. 2935 c.c., che prevede che “la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”. Proprio in materia di decorrenza della prescrizione l'art. 33 del Regolamento stabilisce “le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'art. 6 comma 5, i dati CP_1 definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. comma 8 le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall per la presentazione dei Modello Unico e per i relativi Controparte_2 pagamenti”.
9 È evidente, dunque, che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non può costituire una indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione, perché CP_1 in tal caso la diversa previsione della decorrenza del termine dalla data di presentazione della denuncia sarebbe "inutiliter data". Tanto premesso, nel caso che ci occupa l'istante non ha allegato né provato in quale data è stata data comunicazione alla del c.d. "Mod. 17", indicante il volume d'affari annuo relativo CP_1 agli anni in contestazione. In mancanza della allegazione suddetta, a rigore, non potrebbe ritenersi neppure ancora iniziato il decorso del termine di prescrizione quinquennale. Il principio per cui in caso di omessa dichiarazione non possa decorrere è stato del resto ribadito da varie pronunce della Suprema Corte, applicabile anche alla fattispecie in oggetto: “in tema di illecito disciplinare per omesso invio alla delle comunicazioni relative Controparte_8 all'ammontare dei redditi professionali e dei volumi di affari realizzati, previsto dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere solo dalla data in cui l'avvocato inoltra le comunicazioni prescritte, poiché la fattispecie ha natura di illecito permanente, essendo la "ratio" finale del precisato obbligo di comunicazione quella di consentire alla di riscuotere i contributi obbligatori, con la CP_1 conseguenza che coloro i quali sono tenuti a tale adempimento possono provvedervi sempre” (Sez. U, Sentenza n. 20219 del 19/11/2012 (Rv. 624135 - 01). Ne deriva che quanto ai contributi pretesi ed evasi, decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto preteso può essere fatto valere, la prescrizione decorre solo dopo il compiuto accertamento ispettivo da parte dell'ente previdenziale impositore della sussistenza dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. sent. n. 29664/2008). Nella fattispecie, dunque, non risultando per l'anno in questione alcuna dichiarazione, la prescrizione dei relativi contributi può decorrere solo dal compimento degli accertamenti ispettivi svolti dalla convenuta, avvenuti a partire dal 2015 per l'anno 2011 e 2012, come CP_1 si evince dalle allegazioni e produzioni in atti (cfr. all.
4-10 fasc. . CP_1
Infatti, dagli atti di causa, risulta che le annualità in discussione (2011,2012, 2013 e 2014), sono state oggetto di una verifica finanze nell'anno 2015 per la prima cartella, 2016 per la seconda cartella e 2017 per la terza, ex artt. 17, comma 13, Legge n. 773 del 1982 (come modificato dall'art.1, comma 13, Legge 236 del 1990) ed ex art. 6 Regolamento Contributi (cfr. allegati telematici produzione;
tanto è vero che proprio nel 2015, 2016 e Controparte_1
2017 la è stata costretta iscrivere a ruolo le somme rimaste insolute e ad avviare CP_1 nei suoi confronti la procedura di riscossione coattiva, previa consegna del ruolo al Concessionario della Riscossione. Pertanto, avuto riguardo a tali date quale dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, quest'ultima non può ritenersi maturata, solo con riferimento ai crediti relativi all'anno 2013, riscontrati a seguito di accertamenti presso l'Anagrafe Tributaria nel 2016, in quanto risultano notificati al ricorrente il preavviso di fermo n. 02880201600025576000 Fascicolo n. 2016/000416472 all'indirizzo pec dello stesso in data 21.10.2016, nonché il pignoramento presso terzi n.02884201600005571/001 in data 10.11.2016 sempre all'indirizzo pec dello stesso
10 come attestato, per entrambe le notifiche dalla ricevuta di avvenuta consegna versata in atti da (cfr. prod. ADER). Tali atti datti, dunque,idonei ad interrompere tempestivamente la CP_6 prescrizione con riferimento ai crediti relativi all'anno 2013 portati dalla cartella 02820150005584937000. Quanto agli atti interruttivi successivi, tenuto conto che di quelli depositati dalla non vi è prova della comunicazione e ricezione al ricorrente anche per CP_5 essere consegnati a erronei indirizzi di residenza, l'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, risulta tempestivamente notificata in data 29.11.2021. Infatti, deve tenersi conto dei periodi di sospensione previsti da leggi speciali come eccepito dall' e in ogni caso rilevabili d'ufficio anche in considerazione del rilievo pubblicistico dei CP_7 crediti contributivi (cfr. Cass. 7 febbraio 2025, n. 739 che richiama Cass., Sez. 2, sent. 15 ottobre 2009, n. 21929; Sez. 2, ord. 31 ottobre 2018, n. 27998). Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Sicché, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizioni di cui si è dato atto e considerato pertanto che al cui termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica del pignoramento presso terzi cui era sottesa la cartella in esame, vanno aggiunti 311 giorni della predetta sospensione, appare evidente che al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento il 29.11.2021 il termine di prescrizione, stante la sospensione, non era ancora decorso. Invece, quanto ai crediti relativi alle annualità 2011 e 2012 appare evidente che nessuno degli atti interruttivi versati in atti appare idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto, anche a voler considerare valido il sollecito della del 27 luglio 2015 cui dava riscontro il CP_5 ricorrente in data 28.7.2015, al momento della notifica dell'intimazione in esame essa risulta già ampiamente decorsa, pur tenendo conto dei termini di sospensione di cui sopra, mentre i fermi e il pignoramento presso terzi depositati da non hanno ad oggetto i crediti in esame. CP_6
11 Analogamente deve dirsi con riferimento ai crediti del 2014, atteso che non v'è certezza della ricezione dei solleciti con cui il ricorrente – ha sostenuto la – è stato invitato alla CP_1 regolarizzazione dei contributi, mai avvenuta e, pertanto, rispetto ai quali appare ormai maturata la prescrizione non risultando alcun atto interruttivo prima della intimazione di pagamento in questa sede opposta. Essi pertanto non sono dovuti. Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità del fermo amministrativo del 26.2.2016 relativo alla cartella n. 02820150005584937000 da tanto consegue che non sussiste il diritto della e di procedere ad esecuzione sulla base del preavviso di fermo qui impugnato CP_5 CP_6 nonché dell'intimazione di pagamento n. 02820219001306316/000 nella parte in cui si riferisce ai crediti relativi alle annualità 2011, 2012 e 2014. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche con riferimento al giudizio cautelare, e del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara non dovuti i crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 02820150005584937000 e 02820170001925349000 per le ragioni di cui in parte motiva e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820219001306316/000 nella parte in cui si riferisce a tali atti nonché del fermo amministrativo del 26.2.2016; b) rigetta nel resto il ricorso;
c) spese compensate. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 6.12.2025 Il Giudice dott.ssa Fabiana Iorio
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