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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/02/2024, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1234/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carla Romana Raineri Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1234/2022 promossa in grado d'appello
DA
già (C.F. , elettivamente Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
domiciliata in Milano, Piazza Bertelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonino Salsone, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Monza, via Controparte_1 C.F._1
Carlo Prina n. 22, presso lo studio dell'avv. Luca Manici, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mediazione pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza civile impugnata n. 469/2022, emessa dal Tribunale di Monza il 23 febbraio 2022 e pubblicata in data 25 febbraio 2022, notificata dall'appellata il 14 marzo 2022, accogliere il presente appello spiegato dalla perché fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, così statuire: Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, avendo l'appellante: i) indicato dettagliatamente e precisamente le parti del provvedimento appellato e le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure; ii) indicato chiaramente le circostanze da cui è derivata la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato che l'affare di compravendita per cui
è processo si è concluso per diretta ed esclusiva attività della e che quest'ultima ha Parte_1
maturato il diritto alla provvigione negozialmente pattuita con il venditore – appellato, per l'effetto condannare il Sig. al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1 Parte_1
11.529,00, oltre agli interessi moratori ex d.lgs.vo n. 231/02, o in subordine, agli accessori legali, maturati e maturandi dal dì del dovuto (quantomeno dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) sino all'effettivo soddisfo, nonché condannarlo alla restituzione di quanto pagatogli dalla a titolo di rifusione delle spese del processo di primo grado (doc. 3). Parte_1
Rigettare le domande di controparte così come ex adverso formulate sulla base dei motivi esposti in atti.
In ogni caso, con integrale rimborso delle spese e competenze della procedura di ingiunzione, del procedimento di primo grado oltre le spese del 15% i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende ed oltre alla vittoria delle spese e competenze del presente giudizio di appello, incluso il rimborso forfettario e gli accessori di legge”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 12 “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE:
− accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione di cui al presente giudizio di gravame ex adverso incardinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348-bis
c.p.c., per i motivi e le causali esposti in atti;
− con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
NEL MERITO:
− ad integrale conferma della sentenza n. 469/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Monza–
Sezione I° Civile, in persona del G.O.T. dott.ssa Maxia Stefania, in data 23/02/2022e pubblicata il successivo 25/02/2022, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, rigettare tutte le domande formulate dalla società odierna appellante in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
SEMPRE NEL MERITO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 346 C.P.C.:
− previo ogni ed opportuno accertamento nonché declaratoria del caso, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto sottoscritto inter partes in data 09/05/2017 per grave inadempimento della (già per i motivi e le ragioni esposte Parte_1 Parte_2
in atti e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo telematico n. 1219/2019 del 11/02/2019 –R.G. n. 1304/2019 emesso dal Tribunale di Monza in data 27/02/2019, pubblicato in data 07/03/2019 e notificato il successivo 26/03/2019 e/o,
comunque, respingere la domanda di pagamento così come ex adverso formulata;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 12 A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1219/2019, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Monza in data 7 marzo 2019 e con il quale veniva ingiunto al pagamento di euro
11.529,00, oltre interessi di mora, in favore del mediatore (poi divenuta: , Parte_2 Pt_1
a titolo di provvigione per la vendita dell'appartamento sito in Monza, via Pellizza Da Volpedo n.
6.
B. proponeva due principali motivi di opposizione, con i quali deduceva: Controparte_1
a) la nullità dell'incarico di mediazione, sottoscritto in data 9 maggio 2017, stante la previsione della clausola penale (cfr. paragrafo n.11) - al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti (così: la revoca dell'incarico prima della sua scadenza, l'impossibilità di dare esecuzione all'incarico per fatto del proprietario, la violazione dell'obbligo di esclusiva;
la comunicazione di informazioni inesatte, ecc…) – in quanto vessatoria ex artt. 33 e 34 Codice del Consumo;
b) la non debenza della provvigione, in quanto la vendita si perfezionava, in data 5 ottobre 2018, quindi, dopo oltre un anno dalla scadenza dell'incarico conferito al mediatore, del 30 settembre
2017, senza alcun contributo rilevante da parte di quest'ultimo.
C. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 469/2022 resa in data 23 febbraio 2022, così disponeva:
“1) accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal signor Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1219/19 emesso dal Tribunale di Monza in data 27.2./7.3.2019;
3) condanna la al pagamento in favore del signor della somma di euro Pt_1 Controparte_1
342,00 per anticipazioni e della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%,
Cpa e Iva come per legge”.
D. Essenzialmente, il Tribunale di Monza così motivava l'accoglimento dell'opposizione:
aa) parte opposta ha agito per ottenere il pagamento della provvigione - disciplinata dall'art. 4) del contratto di mediazione, nella misura del 3% del prezzo di vendita – e non in virtù dell'art. 11) che, al contrario, è relativo alla “clausola penale”.
In ogni caso, quand'anche si ritenesse che la clausola n.11) fosse nulla, ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo, la nullità delle singole clausole non travolge l'intero contratto e l'incarico di mediazione resterebbe, comunque, valido ed efficace;
pagina 4 di 12 bb) è, invece, da ritenersi fondato il secondo motivo di opposizione.
Gli acquirenti – (escussi, quali testimoni, all'udienza del 10 marzo 2021) – hanno riferito di avere visionato l'immobile posto in vendita e che, nel mese di settembre 2017, avevano formulato verbalmente una proposta al mediatore (per euro 305.000,00); quest'ultimo riferiva loro che la proposta non era congrua, rispetto al prezzo indicato dal venditore (= euro 330.000,00), tanto che la stessa non venne raccolta per iscritto e non venne comunicata a . Controparte_1
Nel caso di specie – proseguiva il Tribunale – non è operante la clausola n.5) dell'incarico di mediazione – nella misura in cui prevede che il diritto alla provvigione maturi qualora la vendita si sia perfezionata entro un anno dalla scadenza dell'incarico del 30.9.2017.
Invero – affermava il Giudice di primo grado – la vendita è stata conclusa il 5.10.2018 e, in ogni caso, “L'attività posta in essere dalla è consistita nel far visionare Parte_2 due volte l'immobile di proprietà del signor ai signori ed Controparte_1 CP_2 CP_3
. Alcuna ulteriore attività è stata espletata dalla convenuta opposta, che non ha neppure
[...]
ritenuto opportuno raccogliere per iscritto la proposta di euro 305.000,00 formulata oralmente dai signori e , considerata non idonea e non accettabile e per tale motivo neppure CP_2 CP_3
sottoposta al vaglio dei venditori. Anche la teste comproprietaria Testimone_1 dell'immobile oggetto di vendita, ha dichiarato nel corso della sua escussione che la
[...] non aveva riferito ai venditori proposte provenienti dai signori e ”. Parte_2 CP_2 CP_3
E. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 469/2022 e della quale chiede l'integrale Pt_1 riforma, per un unico motivo così rubricato: “Erronea ricostruzione del magistrato di prime cure dei fatti di causa”.
, costituendosi nel presente giudizio concludeva, in via preliminare, per Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
G. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 28.09.2022, la causa veniva avviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.5.2023, che si teneva mediante trattazione scritta e, assegnati su richiesta delle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi, veniva decisa nella camera di consiglio del 21 settembre 2023.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La Corte ritiene di affrontare, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa di , ai sensi dell'art. 342, 1° comma, c.p.c. Controparte_1
In particolare, l'appellato deduce che, con l'atto di impugnazione, non siano state indicate “le parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”; inoltre, che l'appellante si è limitato a riproporre, in fase di gravame, le stesse argomentazioni difensive articolate nel giudizio di primo grado – (cfr. pg. 11 comparsa in appello di CP_1
).
[...]
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione preliminare, così come proposta, sia infondata.
Sul punto, si osserva che l'art. 342 c.p.c. - nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in Legge n. 134 del 2012 e applicabile ratione temporis al caso in decisione - va interpretato nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e
pagina 6 di 12 specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con un unico motivo di appello, impugna la sentenza di primo Pt_1
grado per avere – erroneamente – valutato i fatti di causa e, in particolare, per non avere adeguatamente tenuto in considerazione l'attività svolta da e che ha portato alla vendita, a Pt_1 terzi, dell'appartamento di proprietà dell'appellato.
Sul punto, evidenzia che – secondo le previsioni contrattuali (cfr. art.4) – avesse diritto a Pt_1 percepire la provvigione, laddove la vendita si fosse realizzata entro l'anno successivo dalla scadenza dell'incarico, avvenuta il 30.9.2017.
Inoltre, che la vendita si era perfezionata il 5.10.2018 – solo pochi giorni dopo dalla scadenza del termine concordato fra le parti - così dovendosi presupporre che le trattative fossero state avviate in epoca antecedente.
Ancora, che la stessa è stata conseguente all'attività svolta dal mediatore che, per due volte, fece visionare l'immobile alla futura acquirente . CP_2
Infine, che la proposta formulata da quest'ultima e dal coniuge nel mese di Controparte_3
settembre 2017 – (con la quale manifestavano verbalmente, al mediatore, il loro interesse ad acquistare l'immobile al prezzo di euro 305.000,00) – non venne formalizzata per iscritto e non venne comunicata al venditore, in quanto il maggior prezzo da quest'ultimo indicato (= euro
330.000,00) era “tassativo”.
Sulla base di tali principali circostanze, l'appellante ritiene che, nella fattispecie in esame - che riconduce allo schema contrattuale della “mediazione tipica” - “l'affare” si sia concluso grazie al suo intervento e, quindi, di avere diritto alla provvigione, ai sensi dell'art. 1755 c.c.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, per le seguenti principali considerazioni. 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 12 I.A. Innanzi tutto - accedendo alla qualificazione giuridica della fattispecie indicata, offerta dallo stesso appellante in termini di “mediazione tipica” - si osserva che, ai sensi dell'art. 1754 c.c.,“E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1755 c.c. – “Provvigione” – “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni indicate, risulta che il diritto alla provvigione presuppone - non solo il fatto che il mediatore abbia “messo in relazione due o più parti” (art. 1754 c.c.) - ma anche che l'attività dal medesimo abbia rappresentato un antecedente causale rispetto alla conclusione dell'affare (art. 1755 c.c.).
Pertanto, l'art. 1754 c.c. offre la definizione di mediatore e, invece, l'art. 1755 c.c. individua l'attività rilevante affinchè sorga il diritto alla provvigione.3
Quanto, in particolare, a quest'ultima, tradizionalmente, si richiede, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o efficiente, che la condotta del mediatore costituisca un antecedente necessario, anche se non esclusivo, alla conclusione del contratto.
La valutazione deve essere effettuata in concreto e non in astratto e sulla base di tutte le circostanze del caso esaminato, tra cui i tempi e le modalità che hanno caratterizzato la trattativa e la conclusione dell'affare, così come l'attività dal medesimo svolta.
I.B. Ciò premesso, nel caso in decisione, la Corte ritiene corretta la valutazione effettuata dal
Giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che la vendita dell'immobile di si Controparte_1
sia realizzata in assenza di un contributo causalmente rilevante da parte del mediatore.
Questi i fatti accertati. In data 9 maggio 2017, l'odierno appellato incaricava di vendere l'appartamento di sua Pt_1 proprietà, al prezzo di euro 330.000,00, di cui euro 310.000,00 per l'abitazione ed euro 20.000,00 per il box auto.
Risulta, altresì, pacifico che la sig.ra abbia visionato due volte l'immobile, in data 2 agosto CP_2
2017 ed in data 13.9.2017.
La medesima e il coniuge nel mese di settembre 2017, formulavano Controparte_3
verbalmente la proposta di acquisto al mediatore – nella misura pari ad euro 305.000,00 – ma quest'ultimo riferiva loro che non era congrua e che non l'avrebbe comunicata al venditore, in quanto inferiore al prezzo di euro 330.000,00, da quest'ultimo indicato al momento di conferimento dell'incarico.
Così dichiarava , all'udienza del 10 marzo 2021, ove veniva assunta quale testimone: CP_2
“non ricordo la data, posso dire di avere sottoposto insieme a mio marito alla Parte_2 proposta di acquisto dell'appartamento di via Pellizza Da Volpedo al prezzo di euro
[...]
305.000,00. Preciso che io e mio marito ci siamo recati presso gli uffici della … la Parte_2 proposta mia e di mio marito è stata fatta oralmente. Non abbiamo sottoscritto nulla”.
La teste ha anche così precisato:
“Qualche giorno dopo, ho ricevuto una telefonata da parte del personale di per Parte_2 chiedere se io e mio marito eravamo ancora interessati all'immobile. Ho detto di no in quanto la proposta era stata valutata dalla stessa agenzia non congrua al prezzo offerto e neppure sottoposta all'attenzione dei venditori. Preciso che nell'incontro presso gli uffici di Parte_2
l'agente, un uomo, ci aveva detto che la proposta era troppo bassa e che non sarebbe stata sottoposta ai venditori”.
L'altro teste, che è coniuge di , ha confermato tali circostanze, Controparte_3 CP_2 ribadendo che l'Immobiliare riferiva loro che “tale proposta non è stata ritenuta soddisfacente” e che non sarebbe stata sottoposta alla valutazione del venditore, in quanto “troppo bassa” – (così: verbale di udienza del 10.3.2021).
In ordine alla circostanza – dedotta dall'appellante - circa il fatto che il prezzo originario, indicato dal venditore in euro 330.000,00, fosse “tassativo”, la stessa – (oltre che ad essere contestata pagina 9 di 12 dall'appellato, anche in punto di ammissibilità, perché allegata per la prima volta solo in appello) – risulta non provata, non essendo documentata dall'incarico di mediazione, né diversamente dimostrata.
Inoltre, così come riferito dalla teste – (coniuge di ) – Testimone_1 Controparte_1
successivamente alla scadenza dell'incarico al mediatore, l'appellato pubblicava degli annunci on
line e che la medesima ed il marito vennero a conoscenza della proposta formulata dai futuri acquirenti solo a mandato scaduto - – (cfr. verbale di udienza del 10.3.2021).
Infine, risulta per tabulas che, in data 5 ottobre 2018, ed i coniugi – Controparte_1 CP_2
abbiano concluso il contratto di compravendita immobiliare al prezzo di euro 315.000,00. CP_3
I.C. Su tali basi, la Corte ritiene che l'attività svolta dal mediatore non abbia rappresentato un antecedente causale, efficiente e adeguato, rispetto alla successiva conclusione del contratto.
Invero, la condotta di – che non ha raccolto la proposta di acquisto degli interessati e non Pt_1
l'ha comunicata al venditore – si ritiene che esclusa (e/o interrompa) il nesso di causalità tra la precedente attività del mediatore – (relativa all'avere fatto visionare l'immobile a ) – e CP_2 la successiva conclusione dell'affare.
La stipulazione della vendita, infatti - tenuto conto delle circostanze esaminate - appare piuttosto conseguenza delle autonome trattative avviate, fra le parti, successivamente alla scadenza dell'incarico di mediazione, così come confermato dai testi escussi.4
Inoltre, si osserva come il mediatore sia tenuto a comportarsi nel rispetto della diligenza qualificata che l'esercizio della sua attività richiede e, dunque, a comunicare - alla parte (o alle parti) che hanno conferito l'incarico - tutte le notizie e le informazioni rilevanti, ai fini della conclusione dell'affare.
pagina 10 di 12 In difetto di ciò e valutate le circostanze del caso concreto, la Corte ritiene che non possa ravvisarsi il diritto alla provvigione.5
I.D. Fermo restando quanto sopra evidenziato, la Corte osserva – sotto altro profilo – che la domanda di pagamento della provvigione debba ritenersi infondata anche laddove, così come evidenziato dall'appellata, la fattispecie in esame debba qualificarsi – secondo una diversa e più corretta prospettazione – non in termini di “mediazione tipica”, ma quale “mediazione atipica”.
Sul punto, si premette la tradizionale distinzione elaborata dalla Corte di legittimità, in base alla quale la mediazione è “atipica” laddove il mediatore non sia in posizione di equidistanza rispetto agli interessi delle parti (art. 1754 c.c.), ma agisca su incarico di una di esse.6
In tale caso, la fattispecie appare sostanzialmente riferibile al contratto di mandato, tale che deve essere rispettato, oltre che il principio generale di buona fede previsto dall'art. 1175 c.c., anche quanto previsto dall'art. 1710 c.c. che prescrive che il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato
con la diligenza del buon padre di famiglia.
La fattispecie in esame si presta ad essere sussunta nell'ipotesi da ultimo indicata, fermo restando che non mutano, nella sostanza, le conclusioni raggiunte, tenuto conto della violazione – da parte del mediatore (mandatario) - dell'obbligo di pronta comunicazione di tutte le circostanze utili e rilevanti per la conclusione dell'affare - prima fra tutte - la proposta di acquisto, formulata dai futuri venditori, con indicazione di un prezzo assai prossimo a quello indicato dal venditore all'atto di conferimento dell'incarico. 5 In termini, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 16 maggio 2022, n. 15577:
“In tema di mediazione, il mediatore, sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica, costituente in realtà mandato), è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza
e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico, tali essendo, in caso di mediazione immobiliare, tutte quelle afferenti alla contitolarità del diritto di proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore”;
pagina 11 di 12 II. Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Pt_1 Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza n.469/2022 emessa dal Tribunale di Monza in data 23 febbraio 2022;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle ulteriori spese del Pt_1 Controparte_1
grado che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 settembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Carla Romana Raineri
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr., per tutte, SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 3 Sul punto, si richiama Cass. Civ. Sez. 2, sentenza del 2 febbraio 2023, n. 3165 che - in motivazione - ha, tra l'altro, evidenziato quanto segue:
“In altre parole, due e distinte sono le domande: (a) chi è il mediatore (art. 1754 c.c.); b) che cosa deve fare il mediatore per avere diritto alla provvigione (art. 1755, co. 1 c.c.).
Non si può rispondere alla seconda domanda, evocando più o meno sic et simpliciter la risposta alla prima, altrimenti il senso normativo dell'art. 1755, co. 1 c.c. si appiattirebbe su quello dell'art. 1754 c.c. La nozione di causalità efficiente dell'intervento del mediatore accolta dall'art. 1755, co. 1 c.c. si ridurrebbe a considerare quest'ultimo una condicio sine qua non della conclusione dell'affare”; pagina 8 di 12 4 In un caso parzialmente coincidente a quello in esame, Cass. Civ. sentenza 16 ottobre 2020, n. 22426, ha ribadito il seguente principio di diritto:
“In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso un effettivo contributo causale, in ordine al perfezionamento di un contratto di compravendita immobiliare, nel contegno di un mediatore il quale, dopo aver fatto visionare alla potenziale acquirente il complesso edilizio oggetto di negoziazione, non era stato in grado di indicargliene il prezzo e si era rifiutato di accettare la sua proposta, tanto che l'affare si era poi concluso grazie all'intervento di altro intermediario. 6 Fra molte, Cass. Civ. Sez. 5, 14 novembre 2018, n. 29287: “È configurabile la cd. mediazione unilaterale, che si realizza ove, a fronte dell'attività di mediazione svolta senza vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza di una sola delle parti, sussista un rapporto di mandato ovvero il conferimento dell'incarico al mediatore ad opera di una parte di ricercare una persona interessata allo stesso affare a determinate e prestabilite condizioni”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carla Romana Raineri Presidente
dr. Rossella Milone Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1234/2022 promossa in grado d'appello
DA
già (C.F. , elettivamente Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
domiciliata in Milano, Piazza Bertelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonino Salsone, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Monza, via Controparte_1 C.F._1
Carlo Prina n. 22, presso lo studio dell'avv. Luca Manici, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mediazione pagina 1 di 12 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza civile impugnata n. 469/2022, emessa dal Tribunale di Monza il 23 febbraio 2022 e pubblicata in data 25 febbraio 2022, notificata dall'appellata il 14 marzo 2022, accogliere il presente appello spiegato dalla perché fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, così statuire: Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, avendo l'appellante: i) indicato dettagliatamente e precisamente le parti del provvedimento appellato e le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure; ii) indicato chiaramente le circostanze da cui è derivata la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato che l'affare di compravendita per cui
è processo si è concluso per diretta ed esclusiva attività della e che quest'ultima ha Parte_1
maturato il diritto alla provvigione negozialmente pattuita con il venditore – appellato, per l'effetto condannare il Sig. al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1 Parte_1
11.529,00, oltre agli interessi moratori ex d.lgs.vo n. 231/02, o in subordine, agli accessori legali, maturati e maturandi dal dì del dovuto (quantomeno dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) sino all'effettivo soddisfo, nonché condannarlo alla restituzione di quanto pagatogli dalla a titolo di rifusione delle spese del processo di primo grado (doc. 3). Parte_1
Rigettare le domande di controparte così come ex adverso formulate sulla base dei motivi esposti in atti.
In ogni caso, con integrale rimborso delle spese e competenze della procedura di ingiunzione, del procedimento di primo grado oltre le spese del 15% i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende ed oltre alla vittoria delle spese e competenze del presente giudizio di appello, incluso il rimborso forfettario e gli accessori di legge”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 12 “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE:
− accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione di cui al presente giudizio di gravame ex adverso incardinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348-bis
c.p.c., per i motivi e le causali esposti in atti;
− con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
NEL MERITO:
− ad integrale conferma della sentenza n. 469/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Monza–
Sezione I° Civile, in persona del G.O.T. dott.ssa Maxia Stefania, in data 23/02/2022e pubblicata il successivo 25/02/2022, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, rigettare tutte le domande formulate dalla società odierna appellante in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
SEMPRE NEL MERITO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 346 C.P.C.:
− previo ogni ed opportuno accertamento nonché declaratoria del caso, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto sottoscritto inter partes in data 09/05/2017 per grave inadempimento della (già per i motivi e le ragioni esposte Parte_1 Parte_2
in atti e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo telematico n. 1219/2019 del 11/02/2019 –R.G. n. 1304/2019 emesso dal Tribunale di Monza in data 27/02/2019, pubblicato in data 07/03/2019 e notificato il successivo 26/03/2019 e/o,
comunque, respingere la domanda di pagamento così come ex adverso formulata;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario per spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 12 A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1219/2019, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Monza in data 7 marzo 2019 e con il quale veniva ingiunto al pagamento di euro
11.529,00, oltre interessi di mora, in favore del mediatore (poi divenuta: , Parte_2 Pt_1
a titolo di provvigione per la vendita dell'appartamento sito in Monza, via Pellizza Da Volpedo n.
6.
B. proponeva due principali motivi di opposizione, con i quali deduceva: Controparte_1
a) la nullità dell'incarico di mediazione, sottoscritto in data 9 maggio 2017, stante la previsione della clausola penale (cfr. paragrafo n.11) - al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti (così: la revoca dell'incarico prima della sua scadenza, l'impossibilità di dare esecuzione all'incarico per fatto del proprietario, la violazione dell'obbligo di esclusiva;
la comunicazione di informazioni inesatte, ecc…) – in quanto vessatoria ex artt. 33 e 34 Codice del Consumo;
b) la non debenza della provvigione, in quanto la vendita si perfezionava, in data 5 ottobre 2018, quindi, dopo oltre un anno dalla scadenza dell'incarico conferito al mediatore, del 30 settembre
2017, senza alcun contributo rilevante da parte di quest'ultimo.
C. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 469/2022 resa in data 23 febbraio 2022, così disponeva:
“1) accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal signor Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1219/19 emesso dal Tribunale di Monza in data 27.2./7.3.2019;
3) condanna la al pagamento in favore del signor della somma di euro Pt_1 Controparte_1
342,00 per anticipazioni e della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%,
Cpa e Iva come per legge”.
D. Essenzialmente, il Tribunale di Monza così motivava l'accoglimento dell'opposizione:
aa) parte opposta ha agito per ottenere il pagamento della provvigione - disciplinata dall'art. 4) del contratto di mediazione, nella misura del 3% del prezzo di vendita – e non in virtù dell'art. 11) che, al contrario, è relativo alla “clausola penale”.
In ogni caso, quand'anche si ritenesse che la clausola n.11) fosse nulla, ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo, la nullità delle singole clausole non travolge l'intero contratto e l'incarico di mediazione resterebbe, comunque, valido ed efficace;
pagina 4 di 12 bb) è, invece, da ritenersi fondato il secondo motivo di opposizione.
Gli acquirenti – (escussi, quali testimoni, all'udienza del 10 marzo 2021) – hanno riferito di avere visionato l'immobile posto in vendita e che, nel mese di settembre 2017, avevano formulato verbalmente una proposta al mediatore (per euro 305.000,00); quest'ultimo riferiva loro che la proposta non era congrua, rispetto al prezzo indicato dal venditore (= euro 330.000,00), tanto che la stessa non venne raccolta per iscritto e non venne comunicata a . Controparte_1
Nel caso di specie – proseguiva il Tribunale – non è operante la clausola n.5) dell'incarico di mediazione – nella misura in cui prevede che il diritto alla provvigione maturi qualora la vendita si sia perfezionata entro un anno dalla scadenza dell'incarico del 30.9.2017.
Invero – affermava il Giudice di primo grado – la vendita è stata conclusa il 5.10.2018 e, in ogni caso, “L'attività posta in essere dalla è consistita nel far visionare Parte_2 due volte l'immobile di proprietà del signor ai signori ed Controparte_1 CP_2 CP_3
. Alcuna ulteriore attività è stata espletata dalla convenuta opposta, che non ha neppure
[...]
ritenuto opportuno raccogliere per iscritto la proposta di euro 305.000,00 formulata oralmente dai signori e , considerata non idonea e non accettabile e per tale motivo neppure CP_2 CP_3
sottoposta al vaglio dei venditori. Anche la teste comproprietaria Testimone_1 dell'immobile oggetto di vendita, ha dichiarato nel corso della sua escussione che la
[...] non aveva riferito ai venditori proposte provenienti dai signori e ”. Parte_2 CP_2 CP_3
E. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 469/2022 e della quale chiede l'integrale Pt_1 riforma, per un unico motivo così rubricato: “Erronea ricostruzione del magistrato di prime cure dei fatti di causa”.
, costituendosi nel presente giudizio concludeva, in via preliminare, per Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
G. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 28.09.2022, la causa veniva avviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.5.2023, che si teneva mediante trattazione scritta e, assegnati su richiesta delle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi, veniva decisa nella camera di consiglio del 21 settembre 2023.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La Corte ritiene di affrontare, in via preliminare, la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa di , ai sensi dell'art. 342, 1° comma, c.p.c. Controparte_1
In particolare, l'appellato deduce che, con l'atto di impugnazione, non siano state indicate “le parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”; inoltre, che l'appellante si è limitato a riproporre, in fase di gravame, le stesse argomentazioni difensive articolate nel giudizio di primo grado – (cfr. pg. 11 comparsa in appello di CP_1
).
[...]
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione preliminare, così come proposta, sia infondata.
Sul punto, si osserva che l'art. 342 c.p.c. - nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in Legge n. 134 del 2012 e applicabile ratione temporis al caso in decisione - va interpretato nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e
pagina 6 di 12 specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con un unico motivo di appello, impugna la sentenza di primo Pt_1
grado per avere – erroneamente – valutato i fatti di causa e, in particolare, per non avere adeguatamente tenuto in considerazione l'attività svolta da e che ha portato alla vendita, a Pt_1 terzi, dell'appartamento di proprietà dell'appellato.
Sul punto, evidenzia che – secondo le previsioni contrattuali (cfr. art.4) – avesse diritto a Pt_1 percepire la provvigione, laddove la vendita si fosse realizzata entro l'anno successivo dalla scadenza dell'incarico, avvenuta il 30.9.2017.
Inoltre, che la vendita si era perfezionata il 5.10.2018 – solo pochi giorni dopo dalla scadenza del termine concordato fra le parti - così dovendosi presupporre che le trattative fossero state avviate in epoca antecedente.
Ancora, che la stessa è stata conseguente all'attività svolta dal mediatore che, per due volte, fece visionare l'immobile alla futura acquirente . CP_2
Infine, che la proposta formulata da quest'ultima e dal coniuge nel mese di Controparte_3
settembre 2017 – (con la quale manifestavano verbalmente, al mediatore, il loro interesse ad acquistare l'immobile al prezzo di euro 305.000,00) – non venne formalizzata per iscritto e non venne comunicata al venditore, in quanto il maggior prezzo da quest'ultimo indicato (= euro
330.000,00) era “tassativo”.
Sulla base di tali principali circostanze, l'appellante ritiene che, nella fattispecie in esame - che riconduce allo schema contrattuale della “mediazione tipica” - “l'affare” si sia concluso grazie al suo intervento e, quindi, di avere diritto alla provvigione, ai sensi dell'art. 1755 c.c.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, per le seguenti principali considerazioni. 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 12 I.A. Innanzi tutto - accedendo alla qualificazione giuridica della fattispecie indicata, offerta dallo stesso appellante in termini di “mediazione tipica” - si osserva che, ai sensi dell'art. 1754 c.c.,“E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1755 c.c. – “Provvigione” – “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni indicate, risulta che il diritto alla provvigione presuppone - non solo il fatto che il mediatore abbia “messo in relazione due o più parti” (art. 1754 c.c.) - ma anche che l'attività dal medesimo abbia rappresentato un antecedente causale rispetto alla conclusione dell'affare (art. 1755 c.c.).
Pertanto, l'art. 1754 c.c. offre la definizione di mediatore e, invece, l'art. 1755 c.c. individua l'attività rilevante affinchè sorga il diritto alla provvigione.3
Quanto, in particolare, a quest'ultima, tradizionalmente, si richiede, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o efficiente, che la condotta del mediatore costituisca un antecedente necessario, anche se non esclusivo, alla conclusione del contratto.
La valutazione deve essere effettuata in concreto e non in astratto e sulla base di tutte le circostanze del caso esaminato, tra cui i tempi e le modalità che hanno caratterizzato la trattativa e la conclusione dell'affare, così come l'attività dal medesimo svolta.
I.B. Ciò premesso, nel caso in decisione, la Corte ritiene corretta la valutazione effettuata dal
Giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che la vendita dell'immobile di si Controparte_1
sia realizzata in assenza di un contributo causalmente rilevante da parte del mediatore.
Questi i fatti accertati. In data 9 maggio 2017, l'odierno appellato incaricava di vendere l'appartamento di sua Pt_1 proprietà, al prezzo di euro 330.000,00, di cui euro 310.000,00 per l'abitazione ed euro 20.000,00 per il box auto.
Risulta, altresì, pacifico che la sig.ra abbia visionato due volte l'immobile, in data 2 agosto CP_2
2017 ed in data 13.9.2017.
La medesima e il coniuge nel mese di settembre 2017, formulavano Controparte_3
verbalmente la proposta di acquisto al mediatore – nella misura pari ad euro 305.000,00 – ma quest'ultimo riferiva loro che non era congrua e che non l'avrebbe comunicata al venditore, in quanto inferiore al prezzo di euro 330.000,00, da quest'ultimo indicato al momento di conferimento dell'incarico.
Così dichiarava , all'udienza del 10 marzo 2021, ove veniva assunta quale testimone: CP_2
“non ricordo la data, posso dire di avere sottoposto insieme a mio marito alla Parte_2 proposta di acquisto dell'appartamento di via Pellizza Da Volpedo al prezzo di euro
[...]
305.000,00. Preciso che io e mio marito ci siamo recati presso gli uffici della … la Parte_2 proposta mia e di mio marito è stata fatta oralmente. Non abbiamo sottoscritto nulla”.
La teste ha anche così precisato:
“Qualche giorno dopo, ho ricevuto una telefonata da parte del personale di per Parte_2 chiedere se io e mio marito eravamo ancora interessati all'immobile. Ho detto di no in quanto la proposta era stata valutata dalla stessa agenzia non congrua al prezzo offerto e neppure sottoposta all'attenzione dei venditori. Preciso che nell'incontro presso gli uffici di Parte_2
l'agente, un uomo, ci aveva detto che la proposta era troppo bassa e che non sarebbe stata sottoposta ai venditori”.
L'altro teste, che è coniuge di , ha confermato tali circostanze, Controparte_3 CP_2 ribadendo che l'Immobiliare riferiva loro che “tale proposta non è stata ritenuta soddisfacente” e che non sarebbe stata sottoposta alla valutazione del venditore, in quanto “troppo bassa” – (così: verbale di udienza del 10.3.2021).
In ordine alla circostanza – dedotta dall'appellante - circa il fatto che il prezzo originario, indicato dal venditore in euro 330.000,00, fosse “tassativo”, la stessa – (oltre che ad essere contestata pagina 9 di 12 dall'appellato, anche in punto di ammissibilità, perché allegata per la prima volta solo in appello) – risulta non provata, non essendo documentata dall'incarico di mediazione, né diversamente dimostrata.
Inoltre, così come riferito dalla teste – (coniuge di ) – Testimone_1 Controparte_1
successivamente alla scadenza dell'incarico al mediatore, l'appellato pubblicava degli annunci on
line e che la medesima ed il marito vennero a conoscenza della proposta formulata dai futuri acquirenti solo a mandato scaduto - – (cfr. verbale di udienza del 10.3.2021).
Infine, risulta per tabulas che, in data 5 ottobre 2018, ed i coniugi – Controparte_1 CP_2
abbiano concluso il contratto di compravendita immobiliare al prezzo di euro 315.000,00. CP_3
I.C. Su tali basi, la Corte ritiene che l'attività svolta dal mediatore non abbia rappresentato un antecedente causale, efficiente e adeguato, rispetto alla successiva conclusione del contratto.
Invero, la condotta di – che non ha raccolto la proposta di acquisto degli interessati e non Pt_1
l'ha comunicata al venditore – si ritiene che esclusa (e/o interrompa) il nesso di causalità tra la precedente attività del mediatore – (relativa all'avere fatto visionare l'immobile a ) – e CP_2 la successiva conclusione dell'affare.
La stipulazione della vendita, infatti - tenuto conto delle circostanze esaminate - appare piuttosto conseguenza delle autonome trattative avviate, fra le parti, successivamente alla scadenza dell'incarico di mediazione, così come confermato dai testi escussi.4
Inoltre, si osserva come il mediatore sia tenuto a comportarsi nel rispetto della diligenza qualificata che l'esercizio della sua attività richiede e, dunque, a comunicare - alla parte (o alle parti) che hanno conferito l'incarico - tutte le notizie e le informazioni rilevanti, ai fini della conclusione dell'affare.
pagina 10 di 12 In difetto di ciò e valutate le circostanze del caso concreto, la Corte ritiene che non possa ravvisarsi il diritto alla provvigione.5
I.D. Fermo restando quanto sopra evidenziato, la Corte osserva – sotto altro profilo – che la domanda di pagamento della provvigione debba ritenersi infondata anche laddove, così come evidenziato dall'appellata, la fattispecie in esame debba qualificarsi – secondo una diversa e più corretta prospettazione – non in termini di “mediazione tipica”, ma quale “mediazione atipica”.
Sul punto, si premette la tradizionale distinzione elaborata dalla Corte di legittimità, in base alla quale la mediazione è “atipica” laddove il mediatore non sia in posizione di equidistanza rispetto agli interessi delle parti (art. 1754 c.c.), ma agisca su incarico di una di esse.6
In tale caso, la fattispecie appare sostanzialmente riferibile al contratto di mandato, tale che deve essere rispettato, oltre che il principio generale di buona fede previsto dall'art. 1175 c.c., anche quanto previsto dall'art. 1710 c.c. che prescrive che il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato
con la diligenza del buon padre di famiglia.
La fattispecie in esame si presta ad essere sussunta nell'ipotesi da ultimo indicata, fermo restando che non mutano, nella sostanza, le conclusioni raggiunte, tenuto conto della violazione – da parte del mediatore (mandatario) - dell'obbligo di pronta comunicazione di tutte le circostanze utili e rilevanti per la conclusione dell'affare - prima fra tutte - la proposta di acquisto, formulata dai futuri venditori, con indicazione di un prezzo assai prossimo a quello indicato dal venditore all'atto di conferimento dell'incarico. 5 In termini, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 16 maggio 2022, n. 15577:
“In tema di mediazione, il mediatore, sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica, costituente in realtà mandato), è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza
e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico, tali essendo, in caso di mediazione immobiliare, tutte quelle afferenti alla contitolarità del diritto di proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore”;
pagina 11 di 12 II. Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Pt_1 Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza n.469/2022 emessa dal Tribunale di Monza in data 23 febbraio 2022;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle ulteriori spese del Pt_1 Controparte_1
grado che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 settembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Carla Romana Raineri
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr., per tutte, SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 3 Sul punto, si richiama Cass. Civ. Sez. 2, sentenza del 2 febbraio 2023, n. 3165 che - in motivazione - ha, tra l'altro, evidenziato quanto segue:
“In altre parole, due e distinte sono le domande: (a) chi è il mediatore (art. 1754 c.c.); b) che cosa deve fare il mediatore per avere diritto alla provvigione (art. 1755, co. 1 c.c.).
Non si può rispondere alla seconda domanda, evocando più o meno sic et simpliciter la risposta alla prima, altrimenti il senso normativo dell'art. 1755, co. 1 c.c. si appiattirebbe su quello dell'art. 1754 c.c. La nozione di causalità efficiente dell'intervento del mediatore accolta dall'art. 1755, co. 1 c.c. si ridurrebbe a considerare quest'ultimo una condicio sine qua non della conclusione dell'affare”; pagina 8 di 12 4 In un caso parzialmente coincidente a quello in esame, Cass. Civ. sentenza 16 ottobre 2020, n. 22426, ha ribadito il seguente principio di diritto:
“In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso un effettivo contributo causale, in ordine al perfezionamento di un contratto di compravendita immobiliare, nel contegno di un mediatore il quale, dopo aver fatto visionare alla potenziale acquirente il complesso edilizio oggetto di negoziazione, non era stato in grado di indicargliene il prezzo e si era rifiutato di accettare la sua proposta, tanto che l'affare si era poi concluso grazie all'intervento di altro intermediario. 6 Fra molte, Cass. Civ. Sez. 5, 14 novembre 2018, n. 29287: “È configurabile la cd. mediazione unilaterale, che si realizza ove, a fronte dell'attività di mediazione svolta senza vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza di una sola delle parti, sussista un rapporto di mandato ovvero il conferimento dell'incarico al mediatore ad opera di una parte di ricercare una persona interessata allo stesso affare a determinate e prestabilite condizioni”.