Corte d'Appello Milano, sentenza 09/02/2024, n. 392
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Sentenza 9 febbraio 2024

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, presieduta dalla dott.ssa Carla Romana Raineri, con la partecipazione delle consigliere dr.ssa Rossella Milone e dr.ssa Manuela Cortelloni. Le parti in causa sono una società di mediazione immobiliare e un privato, con la prima che ha impugnato una sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento di una provvigione. La società appellante sosteneva di aver diritto alla provvigione per la vendita di un immobile, asserendo che la vendita fosse avvenuta grazie alla sua attività di mediazione. Dall'altra parte, il privato contestava l'inammissibilità dell'appello e sosteneva che la provvigione non fosse dovuta, in quanto la vendita si era perfezionata dopo la scadenza dell'incarico di mediazione.

La Corte ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha argomentato che l'attività della società di mediazione non aveva avuto un contributo causale rilevante nella conclusione dell'affare, poiché non aveva comunicato una proposta di acquisto formulata da potenziali acquirenti e non aveva svolto un'adeguata attività di mediazione. La Corte ha sottolineato che il diritto alla provvigione presuppone un intervento causale del mediatore nella conclusione dell'affare, e che nel caso specifico, la vendita era avvenuta in assenza di un contributo significativo da parte della società di mediazione. Pertanto, la Corte ha confermato l'infondatezza della domanda di pagamento della provvigione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 09/02/2024, n. 392
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 392
    Data del deposito : 9 febbraio 2024

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