Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 53/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 53/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Adolfo Landi Parte_1 P.IVA_1
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Pizzuto
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
In via principale, affinché codesto giudice ritenga e dichiari la responsabilità, ex art. 1218 c.c., di per non aver Controparte_1
adempiuto esattamente la prestazione dovuta e non avere dato prova che
l'inadempimento non è derivato da causa a lui non imputabile;
per l'effetto, condannare a consegnare i Controparte_1 beni mancanti per come descritti nell'atto introduttivo del giudizio e relativi allegati, oltre risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ed oltre spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
In subordine, in difetto di consegna dei beni, condannare Controparte_1 al pagamento della somma di €. 33.027,35 che si è
[...] Pt_1
dichiarata pronta ad accettare a definitiva liberazione della convenuta, come da prospetto allegato all'atto introduttivo del giudizio, oltre interessi moratori ex
1
In ogni caso, condannare al pagamento Controparte_1 delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, ivi comprese spese generali (15 %), IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte convenuta:
“1) ritenere e dichiarare - per tutte le ragioni sostenute nei vari atti di causa e avvalorate dall'istruzione probatoria espletata - che nessun inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. è configurabile a carico della
[...]
Controparte_1
2) ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte sia nella comparsa di costituzione che nelle note conclusive datate 03.10.2024, che nessuna efficacia probatoria può essere riconosciuta alla perizia di parte prodotta dalla Pt_1
[...]
3) ritenere e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza della domanda di condanna dell'odierna deducente al risarcimento di (non meglio precisati) danni, asseritamente derivati all'attrice dal presunto inadempimento contrattuale posto in essere dalla;
CP_1
4) ritenere e dichiarare, per l'effetto, inammissibili e infondate le domande ex adverso formulate o, comunque, rigettarle con qualunque statuizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore esponeva che in conseguenza dell'intervenuta aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel comune di Milazzo, e al fine di svolgere il servizio, aveva stipulato con la società convenuta un contratto di acquisto delle seguenti attrezzature:
“n. 800 cassonetti da lt.
1.100 usati, e collocati sul territorio di Milazzo
n. 255 cassonetti da lt.
1.100 nuovi di fabbrica e collocati sul territorio di Milazzo
n.
2.000 biopattumiere aerate “soffio” da lt.10 nuove di fabbrica non ancora collocate sul territorio
n. 104.000 sacchetti biodegradabili da lt. 10 nuovi di fabbrica non ancora collocati sul territorio
n.
1.750 contenitori box da lt 25 nuovi di fabbrica non ancora collocati sul territorio;
”
2 Il prezzo di acquisto veniva dalle parti convenuto in € 134.053,50 oltre iva al 22%, per un ammontare complessivo di € 163.545,27. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'attrice versava un acconto del 50%, oltre l'iva per l'intera operazione, pari a
€ 96.518,52, con n. 5 assegni circolari;
il saldo veniva invece corrisposto con la consegna di tre assegni bancari.
Il contratto prevedeva altresì che, il giorno 01.04.2016, le parti avrebbero redatto in contraddittorio un verbale di consegna delle attrezzature.
Ciò nonostante, la convenuta non soltanto non procedeva alla redazione del verbale di consegna, ma, secondo perizia di parte prodotta in atti dall'attrice, non avrebbe in realtà neppure consegnato le attrezzature nell'ammontare concordato.
Nonostante i diversi solleciti, la convenuta si sarebbe definitivamente sottratta sia all'obbligo di consegnare l'attrezzatura mancante, sia a quello di redigere il verbale di consegna.
L'attrice riteneva quindi integrato il grave inadempimento contrattuale della convenuta ex art. 1218 c.c., oltre che per la mancata redazione del verbale di consegna, anche per non avere mai consegnato:
- 147 lt. 1.100; CP_2
- 71 da lt.
1.100 per la raccolta indifferenziata;
CP_2
- 10.400 sacchetti biodegradabili da 10 lt nuovi di fabbrica.
A fronte dell'incompleta consegna delle attrezzature vendute, l'attrice esponeva di essere stata costretta, al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo, a reperire a proprie spese: 150 cassonetti da lt 1.100 per la raccolta differenziata;
40 cassonetti da lt 1.100 per la raccolta indifferenziata.
L'inadempimento della convenuta, privo di qualsivoglia giustificazione, determinerebbe, secondo l'attrice, il diritto al risarcimento dei danni subiti e derivanti dalla necessità di reperire immediatamente le attrezzature mancanti.
L'attrice chiedeva quindi, in via principale, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta, la condanna della Controparte_1
alla consegna dei beni mancanti, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e
[...] subendi.
Unicamente in via subordinata, l'attrice si dichiarava “disposta ad accettare la somma di € 33.027,35 a definitiva liberazione dell'altra parte, come da prospetto allegato, oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs. 192/2012 dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto ed oltre risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.”
3 1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto poiché, con la clausola contrattuale contenuta al punto V della scrittura privata di compravendita sottoscritta il 31.03.2016, le parti avevano espressamente individuato quale foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia nascente dal contratto fra di esse concluso quello del Tribunale di Patti.
Nel merito, la convenuta contestava la ricostruzione effettuata dall'attrice affermando di non aver dato luogo a nessun inadempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della e di aver fornito esattamente tutte le attrezzature Parte_1 pattuite nella scrittura privata sottoscritta il 31.03.2016, come dimostrato dalla circostanza che il pagamento del saldo era stato regolarmente effettuato con la consegna di tre assegni con scadenza a rispettivamente a 30, 60 e 90 gg. dalla sottoscrizione, senza che l'attrice avesse provveduto a bloccare i relativi pagamenti avvalendosi dell'eccezione di inadempimento.
1.3. Con ordinanza del 08.11.2017, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva l'eccezione preliminare e dichiarava la competenza del Tribunale di Patti.
Le parti provvedevano alla tempestiva riassunzione e costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Patti, riproponendo le medesime domande e difese articolate con i propri atti introduttivi.
1.4. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D. Lgs. 149/2022.
2. La domanda principale è fondata.
2.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha avanzato richiesta di accertamento dell'inadempimento perpetrato dalla convenuta rispetto agli obblighi contrattuali assunti con scrittura privata del 31.03.2016, chiedendone conseguentemente
– in via principale - la condanna al relativo adempimento.
Sulla portata degli obblighi contrattuali non vi è contestazione frale parti.
L'attrice si duole unicamente di non avere ricevuto in consegna, dopo la conclusione del contratto, l'esatto quantitativo di beni e attrezzature convenute;
consegna che sarebbe dovuto avvenire con la sottoscrizione di un verbale in contraddittorio tra le parti. Ha quindi promosso l'azione di adempimento contrattuale prevista dall'art. 1453 c.c.
In proposito, deve farsi applicazione dell'ormai consolidato orientamento secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca
4 per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cass. Sez. U., 13533/2001; v. anche: Cass. 5629/2025;
Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015).
2.2. Alla luce di tali principi, parte attrice ha quindi correttamente allegato in atti la fonte delle obbligazioni, costituita dalla scrittura privata del 31.03.2016 a mezzo cui le parti hanno convenuto la compravendita delle attrezzature ivi meglio elencate. L'attrice ha anche dimostrato – risultando, peraltro, la circostanza pacifica tra le parti – l'integrale pagamento del prezzo per come concordato. Infine, la ha anche allegato Pt_1
l'inadempimento della controparte, deducendo la mancata consegna dei seguenti beni/attrezzature:
- 147 Cassonetti da lt. 1.100;
- 71 da lt.
1.100 per la raccolta indifferenziata;
CP_2
- 10.400 sacchetti biodegradabili da 10 lt nuovi di fabbrica.
La convenuta, di contro, non ha invece dimostrato l'esatto adempimento.
5 Invero, essa ha genericamente contestato le deduzioni avversarie, affermando unicamente di avere correttamente eseguito le proprie obbligazioni contrattuali, ritenendo di poterlo desumere dall'avvenuto, integrale pagamento della merce da parte dell'attrice.
Orbene, nel rilevare l'assoluta inconsistenza del ragionamento deduttivo secondo cui l'esatto adempimento della prestazione di parte attrice potrebbe suffragare, a contrario, il corretto adempimento della convenuta (peraltro in un contratto con clausola penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo), dalle prove assunte è invece emerso come proprio la convenuta non abbia mai mostrato la necessaria disponibilità alla ricognizione in concreto dei beni presenti sul territorio e conseguente sottoscrizione del verbale di consegna che, invece, avrebbe dovuto rappresentare la prova principale dell'effettiva consegna dei beni.
Le parti avevano infatti concordato, con clausola in calce al contratto, di provvedere giorno 01.4.2016 alla redazione in contraddittorio del verbale di consegna, con ciò evidentemente attribuendo al verbale anche la corrispondente efficacia probatoria di avvenuta consegna.
Il teste a tal riguardo ha riferito che “…le controparti si sono Testimone_1 rese irreperibili, non rispondevano al telefono e non ho potuto fare il sopralluogo congiunto come previsto nella scrittura esistente tra le parti. Ero io per la a Parte_1 dovere fare il sopralluogo” aggiungendovi che “ho tentato di contattare personalmente
i funzionari e nella fattispecie il sig. , anche nei giorni successivi, a Parte_2 quello del fissato sopralluogo e non ho mai ricevuto risposta, così come ho riferito alla Contr società di cui sono dipendente. Era il incaricato dalla società per il Parte_2 sopralluogo”
Lo stesso , escusso all'udienza del 03.05.2023, ha effettivamente Parte_2 confermato affermando che “non eravamo sempre disponibili”.
Nonostante la diffida dell'attrice del 16.05.2016, la convenuta non ha mai più provveduto alla redazione verbale in contraddittorio, mentre la consegna integrale delle attrezzature, in mancanza della relativa prova documentale non risulta dunque adeguatamente provata neppure con prova testimoniale.
Inidonee a tal fine risultano le deposizioni rese dai testimoni e Parte_2
. Testimone_2
Essi riferiscono infatti soltanto in merito all'effettiva vendita dei beni concordati in contatto tra le parti (che è circostanza peraltro pacifica), ma non affermano affatto di avere assistito alla consegna materiale dei beni, nè di avere provveduto alla concreta conta dei cassonetti presenti sul territorio del Comune di Milazzo e consegnati all'attrice.
6 Contr Il teste ha infatti riferito che “all'epoca la era in ATI con la Parte_2
e Catuter ed io collaboravo con la e conoscevo gli accordi Parte_3 Parte_3 tra le società odierne parti in causa. Posso dunque dire che la fornitura è stata eseguita nei termini dell'accordo. Posso dire ciò perché la stessa fornitura ci era stata fatta dalla Contr alla erano gli stessi cassonetti che ci siamo passati nel subentro” Pt_1
Il teste , escusso all'udienza del 02.03.2022, nel confermare l'esatta Testimone_2 fornitura delle attrezzature concordate in scrittura privata del 31.03.2016, affermava di essere a conoscenza di ciò poiché “…ho partecipato alle trattative per la consortile ed avevo anche visto la scrittura provata che mi viene mostrata e che riconosco. La società attrice ha ricevuto il materiale da noi lasciato sul territorio comunale, non ricordo se la consegna sia avvenuta o meno nel contraddittorio”;
Orbene, a ben osservare le deposizioni, entrambi i testimoni si esprimono in termini meramente deduttivi, ovvero:
- il primo, , riterrebbe provata la fornitura per il semplice fatto che Parte_2 Contro i medesimi cassonetti erano stati lasciati dalla alla n precedente subentro nel Pt_1 medesimo appalto, con ciò dimostrando di non aver effettuato alcun conteggio concreto sul territorio al momento della ipotizzata consegna dei cassonetti che potrebbero, per come documentato dall'attrice, essere anche stati di ammontare diverso ed inferiore rispetto a quanto concordato in contratto (per deterioramento e mancata sostituzione, ecc.);
- il secondo teste, in modo sovrapponibile al precedente Testimone_2 testimone, riterrebbe poter affermare l'esatto adempimento poiché l'attrice avrebbe ricevuto il materiale “lasciato sul territorio comunale, …”, senza neppure sapere se la consegna sia mai avvenuta in contraddittorio o meno tra le parti.
Nessuno dei testi afferma quindi di avere provveduto o partecipato alla ricognizione dei cassonetti presenti sul territorio. Di contro, la circostanza che i testimoni si riferiscano unicamente alle attrezzature presenti sul territorio, priva la loro deposizione di ogni efficacia probante con riferimento ai beni che, invece, dovevano essere consegnati in via diretta tra le parti, come ad es. i sacchetti biodegradabili.
A tutto ciò deve aggiungersi che le deposizioni non sono neppure state suffragate da documentazione contabile della parte convenuta idonee a dimostrare l'effettiva consegna delle merci.
L'inadempimento della convenuta, rispetto agli obblighi di consegna integrale delle attrezzature per come convenute in contratto, oltre che dell'obbligo di redazione del verbale di consegna, appare quindi effettivamente provato.
7 2.3. Per effetto della scelta processuale compiuta dalla parte attrice, che ha spiegato in via principale azione di adempimento ex art. 1453 c.c. e, in assenza di ogni prospettazione di impossibilità attuale nella esecuzione degli obblighi contrattuali (atteso che ancora oggi, in sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale,
l'attrice insiste in via principale nel chiesto adempimento), la convenuta deve essere condannata, redigendo contestuale verbale in contraddittorio tra le parti, a consegnare all'attrice i seguenti beni mancanti:
- 147 Cassonetti da lt. 1.100;
- 71 da lt.
1.100 per la raccolta indifferenziata;
CP_2
- 10.400 sacchetti biodegradabili da 10 lt nuovi di fabbrica.
3. la domanda risarcitoria proposta da parte attrice è infondata.
L'art. 1218 c.c. stabilisce infatti che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che: “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'articolo 1226 del codice civile, solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. Cass.
5956/2022
Orbene, nel caso di specie, pur non avendo effettivamente parte convenuta provato che l'inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile, il danno non può essere liquidato proprio per mancanza di prove idonee a supporto del “quantum debeatur” che l'attrice non ha neppure quantificato in termini generici.
Invero, parte attrice ha affermato di essere stata costretta a sopperire all'inadempimento di controparte aggiungendovi a sue spese altra attrezzatura (150
8 cassonetti da lt.
1.100 per la raccolta differenziata e 40 cassonetti da lt 1100 per la raccolta indifferenziata), con conseguente danno economico a suo carico.
Ciò nonostante, l'attrice non ha mai prodotto in atti alcuna documentazione comprovante gli acquisti paventati e i corrispondenti costi sostenuti. Onere questo che l'attrice ben avrebbe potuto e dovuto assolvere, e la cui omissione, proprio perché non determinata da impossibilità o eccessiva difficolta al fine di consentire la quantificazione esatta dell'ammontare del danno, impedisce l'applicazione del criterio residuale di liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'attrice ed a carico della parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.900,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
7.600,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 53/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara l'inadempimento di parte convenuta e per l'effetto, in accoglimento della domanda principale, condanna la Controparte_4
a consegnare all'attrice, con contestuale redazione del verbale di consegna in contraddittorio, i seguenti beni:
- 147 Cassonetti da lt. 1.100;
- 71 da lt.
1.100 per la raccolta indifferenziata;
CP_2
- 10.400 sacchetti biodegradabili da 10 lt nuovi di fabbrica;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice;
3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 7.600,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 29/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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