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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 2414/2021 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Gullo) contro [...] Parte_1
Controparte_2 (rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale CP_1 e dello Stato di Catania), avente ad oggetto: benefici ex lege n. 266/2005;
Osserva
Parte_1 espone: di essere stato riconosciuto idoneo al servizio di leva obbligatorio, in data 16.5.85, e di essere stato incorporato al 60° Btg. "Col di Lana” di Trapani;
di essere rimasto ferito, in data 14.01.1986, durante un'esercitazione militare, essendo stato colpito dallo scoppio di una bomba a mano, scagliata da un allievo graduato istruttore;
di essere stato immediatamente trasportato all'infermeria del Battaglione "Col di Lana" e di essere stato poi ricoverato, in data 14.01.86, presso l'Osp. "S. Antonio Abate e R. La Russa di
Trapani", con la diagnosi d'ingresso “ODX: ferita bulbare con prolasso di materiale vitreale e ritenzione di schegge metalliche ed emovitreo”; di essere stato poi stato trasferito presso la clinica oculistica universitaria di Palermo, con dimissioni in data 01.01.86; di essere stato ricoverato, in data 03.02.86, all'ospedale S. Gerardo di Monza e, in data 20.02.86, all'ospedale oftalmico di
Torino con diagnosi d'ingresso “Distacco di retina post traumatica OD"; di essere stato ricoverato in data 11.04.86 all'ospedale oftalmico di Torino con diagnosi d'ingresso “Emovitreo. Distacco di retina”, venendo dimesso in data
22.04.86; di essersi sottoposto, in data 21.10.92, ad esame rx a gambe e piedi, con il referto "Presenza di piccolissime schegge metalliche delle parti molli del terzo superiore delle gambe e delle parti molli della regione medio tarsica plantare"; che, con verbale mod. B n.1954 del 24.05.86 della C.M.O. di
Palermo, esso ricorrente è stato riformato con il giudizio diagnostico "ODX Tisi bulbare post traumatica da scoppio di bomba in soggetto con esiti di ferite multiple agli arti inferiori con esiti di corpi metallici nelle parti molli”; che, con modello C n. 47 del 17.01.86, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate in data 14.01.86; che, con il Decreto n. 118 del 04.04.1987 del gli è stata concessa la pensione Controparte_1
privilegiata ordinaria prima per 4 anni e poi a vita, ascrivendo la patologia alla categoria 4° della tabella A;
di avere chiesto, con lettera datata 29/3/2021, per le patologie già riconosciute come dipendenti da causa di servizio, il riconoscimento di esso ricorrente come soggetto equiparato alle Vittime del
Dovere ai sensi della 1. 266/05 e del dpr 243/06 con la conseguente attribuzione di tutti i benefici economici e non economici correlati a tale status;
che il ha rigettato l'istanza; che il comma 563 della legge Controparte_1
266/05 individua una serie di attività che, se implicanti l'insorgenza di infermità, attribuiscono automaticamente al soggetto lo status di vittima del dovere;
che al comma 564 è prevista la categoria dei "soggetti equiparati a Vittime del dovere", tali essendo coloro che non abbiano riportato lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) al comma 563) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose sono diventate per "particolari condizioni ambientali".
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: "A) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, per l'infermità
"ODX Tisi bulbare post traumatica da scoppio di bomba in soggetto con esiti di ferite multiple agli arti inferiori con ritenzione di corpi estranei metallici nelle parti molli", lo status del sig. di soggetto equiparato alle Parte_1
Vittime del dovere in quanto portatore di infermità dipendente da causa di servizio riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge 266/05 e degli artt. 1 e 6 del dpr n.
243/06; B) per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione di tutti i benefici connessi al riconoscimento di tale status;
C) ordinare, alle odierne controparti, l'iscrizione del sig. nella graduatoria Parte_1
unica nazionale di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 243/2006., motivo per cui si chiama in giudizio anche il Controparte_2
. D) riconoscere al ricorrente il diritto alla speciale elargizione, ex art. 5, comma 1, L. 206/04, in ragione di €
2.000,00 (somma soggetta a perequazione automatica ex D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007 - art. 34; art. 3 l. 466/80), per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata, pari al 100%, come da CTP prodotta in atti, o pari a quella invalidità che risulterà a seguito di espletanda
CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
E) riconoscere al ricorrente il diritto allo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1033,00 mensili, dal 1 gennaio 2008, soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n.
503/92 s.m.i. (v. art. 5, comma 3, L. n. 206/04) e dell'assegno vitalizio non reversibile, di € 500,00, dal 1 gennaio 2006, così come implementato dall'art. 4, comma 238, L. n. 350/03, soggetto a perequazione automatica, (v. art. 2, comma
1, L.407/98); F) nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge a favore dei soggetti Vittime del Dovere o dei loro superstiti riconosciuti dalla L. 302/1990,
D.P.R. 243/2006, L. 206/2004, L. 407/98 (esenzione dal pagamento del ticket;
riconoscimento assistenza psicologica a carico dello Stato;
beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF); diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli superstiti;
borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario); G) condannare le amministrazioni resistenti alla liquidazione e corresponsione in favore del ricorrente dei benefici economici di cui ai superiori punti delle presenti domande;
H) condannare le odierne controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.".
Parte resistente chiede disattendersi il ricorso, eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti fatti valere da taccia.
*** *
Con riferimento alla formulata eccezione di prescrizione, soccorrono i principi delineati dalla Suprema Corte (cfr. ord. n. 13556/2025), sintetizzabili nei termini che seguono:
costituisce anzitutto ius receptum il principio a mente del quale la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, 1. n.
266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (cfr. Cass. n. 17440 del 2022, nonché Cass. nn. 37522 del 2022,
3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025, 5426 del 2025);
l'assegno vitalizio mensile (ex art. 2 L. n. 407/1998) e lo speciale assegno vitalizio (ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004) formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225 del 2023; Cass. n. 5426 del 2025); quanto al diritto alla speciale elargizione, va rammentato che il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad essere equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum- (già prevista dall' art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) è stato
-
sancito dal d.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L.
n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562;
l'articolo 3, comma 3, del citato d.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del Controparte_3
[...] di una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006); il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n.
302 del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
in seguito, il d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. in 1. n. 222 del 2007, all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale) dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del
2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite;
il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 d.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell'anno 2006); il diritto alla assistenza psicologica, ex art. 6, comma 2, legge n. 206/2004; il diritto alla esenzione dalla partecipazione dalla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica ed alla erogazione a carico del SSN dei farmaci di fascia
C ex art. 9 della medesima legge costituiscono tutti un mero effetto del riconoscimento dello status di vittima del dovere. Non si tratta, cioè, di un accertamento autonomo, richiedente la verifica di ulteriori presupposti, ma della mera enunciazione degli effetti che ex lege derivano dallo status riconosciuto.
Tanto premesso, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda di riconoscimento dei benefici in parola (29 marzo 2021), in mancanza di ulteriori atti interruttivi del termine prescrizionale decennale, dev'essere dichiarata la prescrizione delle pretese attrici relative al periodo antecedente al 29 marzo
2011.
Deve altresì ritenersi che il termine prescrizionale sia vanamente decorso dire allo spirare del decennio successivo alla data di entrata in vigore del predetto d.p.r. (23 agosto 2006), con conseguente prescrizione del diritto all'iscrizione nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 243 e del diritto alla speciale elargizione una tantum di cui agli artt. 1 della legge n. 302/1990 e 4, comma 1 lett. a),del medesimo d.p.r..
Quanto al merito della vicenda, è incontestato il fatto che, al momento dell'infortunio, il ricorrente (appartenente al 60° battaglione Col di Lana di
Trapani) era impegnato in una esercitazione militare durante la quale si è verificato lo scoppio della bomba a mano lanciata da un allievo graduato istruttore.
L'esatta dinamica dell'incidente risulta ricostruita dalla narrazione dell'interessato stesso trasfusa nella relazione medico legale in atti (cfr. all. 13 nel fascicolo di parte ricorrente), secondo la quale l'infortunio cui trattasi si è verificato allorquando Parte_1 "durante lo svolgimento di una normale esercitazione militare (lancio di bome a mano) veniva coinvolto nello scoppio di una bomba a mano lanciata da altro militare, che accidentalmente inciampava, conseguentemente non lanciando l'ordigno nella giusta direzione".
La Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. nn. 24592, 9322 del 2018;
Cass., Sez. U., n. 15484 del 2017 e numerosissime successive conformi) ha più volte esaminato le disposizioni normative di cui trattasi, precisando quanto segue (cfr., in questi esatti termini, Cass. n. 16851/2024):
"La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto
1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al successivo comma 564 dell'articolo 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del
2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente 0 funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a)
a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
-E', dunque, essenziale per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: "... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.".
Il concetto di "missione" (e di particolari condizioni operative) è dunque ampio e comprende tutti i compiti svolti dal personale militare in funzioni operative, addestrative, logistiche, su mezzi o in strutture militari, a condizione che il dipendente sia stato esposto a un rischio specifico, eccedente la normalità. In sostanza, si tratta di situazioni che si discostano dalle attività
comprese nelle normali mansioni (v. Cass. ord. n. 6497/2023).
La suprema Corte ha altresì analizzato la differenza tra i presupposti per fruire dei benefici per le vittime del dovere e le situazioni fattuali rilevanti, per converso, quali mere cause di servizio (cfr. Cass. ord. n. 599/2024), puntualizzando: deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo 66
...
svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. Può invero considerarsi
"particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere)".
Alla stregua della superiore impostazione, ritiene il giudicante che la casuale perdita di equilibrio del soggetto intento a maneggiare un ordigno esplosivo integri una causa eventuale di danno che può dirsi comune a tutti i soggetti impegnati nel medesimo servizio (cfr. Cass. n. 6497/2024, a tenore della quale "per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative
"particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività
"generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione.").
Non ravvisandosi nel caso concreto elementi implicanti l'esistenza di un
"fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità del compito" disimpegnato dal ricorrente, le domande attrici non coperte da prescrizione vanno in conclusione rigettate.
La complessità delle questioni esaminate integra giusto motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara prescritte le pretese attrici relative al periodo antecedente al 29
marzo 2011;
dichiara prescritto il diritto all'iscrizione nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 243 nonché il diritto alla speciale elargizione una tantum di cui agli artt. 1 della legge n. 302/1990 e 4, comma 1 lett. a), del medesimo d.p.r.; rigetta le pretese ulteriori;
compensa le spese processuali.
Ragusa, 16 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A.
Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 2414/2021 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Gullo) contro [...] Parte_1
Controparte_2 (rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale CP_1 e dello Stato di Catania), avente ad oggetto: benefici ex lege n. 266/2005;
Osserva
Parte_1 espone: di essere stato riconosciuto idoneo al servizio di leva obbligatorio, in data 16.5.85, e di essere stato incorporato al 60° Btg. "Col di Lana” di Trapani;
di essere rimasto ferito, in data 14.01.1986, durante un'esercitazione militare, essendo stato colpito dallo scoppio di una bomba a mano, scagliata da un allievo graduato istruttore;
di essere stato immediatamente trasportato all'infermeria del Battaglione "Col di Lana" e di essere stato poi ricoverato, in data 14.01.86, presso l'Osp. "S. Antonio Abate e R. La Russa di
Trapani", con la diagnosi d'ingresso “ODX: ferita bulbare con prolasso di materiale vitreale e ritenzione di schegge metalliche ed emovitreo”; di essere stato poi stato trasferito presso la clinica oculistica universitaria di Palermo, con dimissioni in data 01.01.86; di essere stato ricoverato, in data 03.02.86, all'ospedale S. Gerardo di Monza e, in data 20.02.86, all'ospedale oftalmico di
Torino con diagnosi d'ingresso “Distacco di retina post traumatica OD"; di essere stato ricoverato in data 11.04.86 all'ospedale oftalmico di Torino con diagnosi d'ingresso “Emovitreo. Distacco di retina”, venendo dimesso in data
22.04.86; di essersi sottoposto, in data 21.10.92, ad esame rx a gambe e piedi, con il referto "Presenza di piccolissime schegge metalliche delle parti molli del terzo superiore delle gambe e delle parti molli della regione medio tarsica plantare"; che, con verbale mod. B n.1954 del 24.05.86 della C.M.O. di
Palermo, esso ricorrente è stato riformato con il giudizio diagnostico "ODX Tisi bulbare post traumatica da scoppio di bomba in soggetto con esiti di ferite multiple agli arti inferiori con esiti di corpi metallici nelle parti molli”; che, con modello C n. 47 del 17.01.86, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate in data 14.01.86; che, con il Decreto n. 118 del 04.04.1987 del gli è stata concessa la pensione Controparte_1
privilegiata ordinaria prima per 4 anni e poi a vita, ascrivendo la patologia alla categoria 4° della tabella A;
di avere chiesto, con lettera datata 29/3/2021, per le patologie già riconosciute come dipendenti da causa di servizio, il riconoscimento di esso ricorrente come soggetto equiparato alle Vittime del
Dovere ai sensi della 1. 266/05 e del dpr 243/06 con la conseguente attribuzione di tutti i benefici economici e non economici correlati a tale status;
che il ha rigettato l'istanza; che il comma 563 della legge Controparte_1
266/05 individua una serie di attività che, se implicanti l'insorgenza di infermità, attribuiscono automaticamente al soggetto lo status di vittima del dovere;
che al comma 564 è prevista la categoria dei "soggetti equiparati a Vittime del dovere", tali essendo coloro che non abbiano riportato lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) al comma 563) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose sono diventate per "particolari condizioni ambientali".
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: "A) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva, per l'infermità
"ODX Tisi bulbare post traumatica da scoppio di bomba in soggetto con esiti di ferite multiple agli arti inferiori con ritenzione di corpi estranei metallici nelle parti molli", lo status del sig. di soggetto equiparato alle Parte_1
Vittime del dovere in quanto portatore di infermità dipendente da causa di servizio riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge 266/05 e degli artt. 1 e 6 del dpr n.
243/06; B) per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione di tutti i benefici connessi al riconoscimento di tale status;
C) ordinare, alle odierne controparti, l'iscrizione del sig. nella graduatoria Parte_1
unica nazionale di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 243/2006., motivo per cui si chiama in giudizio anche il Controparte_2
. D) riconoscere al ricorrente il diritto alla speciale elargizione, ex art. 5, comma 1, L. 206/04, in ragione di €
2.000,00 (somma soggetta a perequazione automatica ex D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007 - art. 34; art. 3 l. 466/80), per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata, pari al 100%, come da CTP prodotta in atti, o pari a quella invalidità che risulterà a seguito di espletanda
CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
E) riconoscere al ricorrente il diritto allo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1033,00 mensili, dal 1 gennaio 2008, soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n.
503/92 s.m.i. (v. art. 5, comma 3, L. n. 206/04) e dell'assegno vitalizio non reversibile, di € 500,00, dal 1 gennaio 2006, così come implementato dall'art. 4, comma 238, L. n. 350/03, soggetto a perequazione automatica, (v. art. 2, comma
1, L.407/98); F) nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge a favore dei soggetti Vittime del Dovere o dei loro superstiti riconosciuti dalla L. 302/1990,
D.P.R. 243/2006, L. 206/2004, L. 407/98 (esenzione dal pagamento del ticket;
riconoscimento assistenza psicologica a carico dello Stato;
beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF); diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli superstiti;
borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario); G) condannare le amministrazioni resistenti alla liquidazione e corresponsione in favore del ricorrente dei benefici economici di cui ai superiori punti delle presenti domande;
H) condannare le odierne controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.".
Parte resistente chiede disattendersi il ricorso, eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti fatti valere da taccia.
*** *
Con riferimento alla formulata eccezione di prescrizione, soccorrono i principi delineati dalla Suprema Corte (cfr. ord. n. 13556/2025), sintetizzabili nei termini che seguono:
costituisce anzitutto ius receptum il principio a mente del quale la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, 1. n.
266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (cfr. Cass. n. 17440 del 2022, nonché Cass. nn. 37522 del 2022,
3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025, 5426 del 2025);
l'assegno vitalizio mensile (ex art. 2 L. n. 407/1998) e lo speciale assegno vitalizio (ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004) formano oggetto di una prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, onde anche per essi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225 del 2023; Cass. n. 5426 del 2025); quanto al diritto alla speciale elargizione, va rammentato che il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad essere equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum- (già prevista dall' art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) è stato
-
sancito dal d.P.R. n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L.
n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562;
l'articolo 3, comma 3, del citato d.P.R. n. 243 ha previsto la formazione e l'aggiornamento a cura del Controparte_3
[...] di una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d'ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006); il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall'anno 2006, della speciale elargizione una tantum, di cui all'art. 1 della L. n.
302 del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
in seguito, il d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. in 1. n. 222 del 2007, all'art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo (misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale) dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del
2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite;
il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 4 d.P.R. n. 243/2006, a decorrere dalla quale la parte avrebbe potuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale (evento verificatosi prima dell'anno 2006); il diritto alla assistenza psicologica, ex art. 6, comma 2, legge n. 206/2004; il diritto alla esenzione dalla partecipazione dalla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica ed alla erogazione a carico del SSN dei farmaci di fascia
C ex art. 9 della medesima legge costituiscono tutti un mero effetto del riconoscimento dello status di vittima del dovere. Non si tratta, cioè, di un accertamento autonomo, richiedente la verifica di ulteriori presupposti, ma della mera enunciazione degli effetti che ex lege derivano dallo status riconosciuto.
Tanto premesso, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda di riconoscimento dei benefici in parola (29 marzo 2021), in mancanza di ulteriori atti interruttivi del termine prescrizionale decennale, dev'essere dichiarata la prescrizione delle pretese attrici relative al periodo antecedente al 29 marzo
2011.
Deve altresì ritenersi che il termine prescrizionale sia vanamente decorso dire allo spirare del decennio successivo alla data di entrata in vigore del predetto d.p.r. (23 agosto 2006), con conseguente prescrizione del diritto all'iscrizione nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 243 e del diritto alla speciale elargizione una tantum di cui agli artt. 1 della legge n. 302/1990 e 4, comma 1 lett. a),del medesimo d.p.r..
Quanto al merito della vicenda, è incontestato il fatto che, al momento dell'infortunio, il ricorrente (appartenente al 60° battaglione Col di Lana di
Trapani) era impegnato in una esercitazione militare durante la quale si è verificato lo scoppio della bomba a mano lanciata da un allievo graduato istruttore.
L'esatta dinamica dell'incidente risulta ricostruita dalla narrazione dell'interessato stesso trasfusa nella relazione medico legale in atti (cfr. all. 13 nel fascicolo di parte ricorrente), secondo la quale l'infortunio cui trattasi si è verificato allorquando Parte_1 "durante lo svolgimento di una normale esercitazione militare (lancio di bome a mano) veniva coinvolto nello scoppio di una bomba a mano lanciata da altro militare, che accidentalmente inciampava, conseguentemente non lanciando l'ordigno nella giusta direzione".
La Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. nn. 24592, 9322 del 2018;
Cass., Sez. U., n. 15484 del 2017 e numerosissime successive conformi) ha più volte esaminato le disposizioni normative di cui trattasi, precisando quanto segue (cfr., in questi esatti termini, Cass. n. 16851/2024):
"La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto
1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al successivo comma 564 dell'articolo 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del
2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente 0 funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a)
a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
-E', dunque, essenziale per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: "... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.".
Il concetto di "missione" (e di particolari condizioni operative) è dunque ampio e comprende tutti i compiti svolti dal personale militare in funzioni operative, addestrative, logistiche, su mezzi o in strutture militari, a condizione che il dipendente sia stato esposto a un rischio specifico, eccedente la normalità. In sostanza, si tratta di situazioni che si discostano dalle attività
comprese nelle normali mansioni (v. Cass. ord. n. 6497/2023).
La suprema Corte ha altresì analizzato la differenza tra i presupposti per fruire dei benefici per le vittime del dovere e le situazioni fattuali rilevanti, per converso, quali mere cause di servizio (cfr. Cass. ord. n. 599/2024), puntualizzando: deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo 66
...
svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. Può invero considerarsi
"particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere)".
Alla stregua della superiore impostazione, ritiene il giudicante che la casuale perdita di equilibrio del soggetto intento a maneggiare un ordigno esplosivo integri una causa eventuale di danno che può dirsi comune a tutti i soggetti impegnati nel medesimo servizio (cfr. Cass. n. 6497/2024, a tenore della quale "per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative
"particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività
"generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione.").
Non ravvisandosi nel caso concreto elementi implicanti l'esistenza di un
"fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità del compito" disimpegnato dal ricorrente, le domande attrici non coperte da prescrizione vanno in conclusione rigettate.
La complessità delle questioni esaminate integra giusto motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara prescritte le pretese attrici relative al periodo antecedente al 29
marzo 2011;
dichiara prescritto il diritto all'iscrizione nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 243 nonché il diritto alla speciale elargizione una tantum di cui agli artt. 1 della legge n. 302/1990 e 4, comma 1 lett. a), del medesimo d.p.r.; rigetta le pretese ulteriori;
compensa le spese processuali.
Ragusa, 16 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A.
Catalano)