TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice relatore ed estensore dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 5472/2017 promosso da:
(C.F. , nato il l'1.3.1984 in Bolivia, residente in Parte_1 C.F._1
Viareggio (LU), Via Buonarroti n. 87, con il patrocinio dell'avv. FOGLIA LAGANA'
GERMANA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Vinci (FI), Via Leonardo da Vinci 186 int. 1, con il patrocinio dell'avv. FOGLIA
LAGANA' GERMANA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 18/03/2025)
Posta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per_ "Voglia il Tribunale di Firenze, disporre l'affidamento di ed ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione materna;
Voglia il Tribunale,
pagina 1 di 3 stabilire il diritto di visita del padre, come indicato nelle premesse del presente ricorso;
Voglia il Tribunale prevedere a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di € 150,00 mensili per ciascun figlio rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Firenze, Voglia altresì accogliere tutte le pattuizioni previste nel presente ricorso".
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento dei figli minori nato a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...] il [...], nati nel corso della relazione more uxorio Persona_2
dagli stessi intrattenuta e ad oggi cessata.
2. Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e al superiore interesse della prole minorenne.
3. In considerazione della natura congiunta del ricorso, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, come peraltro richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede:
- preso atto delle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data
13/03/2025, provvedendo in conformità;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19/03/2025, su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi
Il Presidente Il Giudice est.
Silvia Governatori Monica Tarchi
pagina 2 di 3 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice relatore ed estensore dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 5472/2017 promosso da:
(C.F. , nato il l'1.3.1984 in Bolivia, residente in Parte_1 C.F._1
Viareggio (LU), Via Buonarroti n. 87, con il patrocinio dell'avv. FOGLIA LAGANA'
GERMANA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Vinci (FI), Via Leonardo da Vinci 186 int. 1, con il patrocinio dell'avv. FOGLIA
LAGANA' GERMANA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 18/03/2025)
Posta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per_ "Voglia il Tribunale di Firenze, disporre l'affidamento di ed ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione materna;
Voglia il Tribunale,
pagina 1 di 3 stabilire il diritto di visita del padre, come indicato nelle premesse del presente ricorso;
Voglia il Tribunale prevedere a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di € 150,00 mensili per ciascun figlio rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Firenze, Voglia altresì accogliere tutte le pattuizioni previste nel presente ricorso".
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento dei figli minori nato a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...] il [...], nati nel corso della relazione more uxorio Persona_2
dagli stessi intrattenuta e ad oggi cessata.
2. Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e al superiore interesse della prole minorenne.
3. In considerazione della natura congiunta del ricorso, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, come peraltro richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede:
- preso atto delle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data
13/03/2025, provvedendo in conformità;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19/03/2025, su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi
Il Presidente Il Giudice est.
Silvia Governatori Monica Tarchi
pagina 2 di 3 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3