Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1197/2024
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
[...] P.IVA_1
dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina 149 (P.E.C.: P.IVA_2
, è ope legis domiciliato Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Giardini Naxos (ME), Controparte_1 CodiceFiscale_1
Via dei sei Mulini, n. 22, presso l'avv. Melinda Calandra Checco (C.F. ) che CodiceFiscale_2
la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
APPELLATA
pagina 1 di 7
All'udienza di discussione del 28.5.2025 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, con motivazione contestuale, di cui veniva data lettura in udienza e successivo deposito in via telematica.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 913/2024, pubblicata mediante lettura all'esito dell'udienza in data 16.2.2024, il
Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione, proposta da , avverso l'ordinanza- Controparte_1
ingiunzione n. 10/2022 emessa dall' Controparte_2
in data 28 luglio 2022, con cui era stato ingiunto alla predetta di pagare la
[...] somma di € 17.546,03 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli artt. 2 e 3 della l. 23 dicembre 1986, n. 898, sul presupposto che la avesse indebitamente percepito CP_1 contributi comunitari - nella specie, “[…] Misura 211 “indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” […]”, finanziamento comunitario a carico del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (c.d. FEASR) - mediante comunicazioni fraudolente circa la disponibilità dei terreni, con la finalità di indurre in errore l'ente erogante nella valutazione delle domande di aiuto presentate.
Condannava altresì l'opposto al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il primo giudice accoglieva l'eccezione di incompetenza dell'amministrazione regionale ingiungente ad emettere il provvedimento annullato, richiamando giurisprudenza della S.C., del
Consiglio di Stato ed anche di questa Corte di Appello che si era espressa, con sentenza n. 794/2021 pubblicata il 09/04/2021, su fattispecie analoga.
Segnatamente il Tribunale si rifaceva all'orientamento di legittimità, formatosi in tema di ordinanza ingiunzione emessa per indebita percezione di premi a carico del Controparte_3
(c.d. FEAOG), del tutto analoga alla presente riguardante a indebita percezione
[...]
di premi a carico del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (c.d. FEASR) - mediante esposizione di dati e notizie false, compete al Ministero delle Risorse Agricole (poi sostituito dal
) “trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle Regioni, Controparte_4 anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex pagina 2 di 7 art. 4, co. I, c) della cit. l. 23 dicembre 1986, n. 898 (tra le tante, Cass. 4841/2019)” ed aggiungeva che: “Nel caso in esame, si fa questione della (asserita) indebita percezione - conseguente alla esposizione di dati o notizie false - di aiuti comunitari erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), la quale – prima, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e, ora, dell'art. 2 del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74 - agisce come organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal FEASR.
La competenza della Regione Siciliana e, in particolare, dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, a comminare la sanzione in questione, presuppone l'esistenza di un'esplicita attribuzione di tale potere sanzionatorio da parte dell'AGEA, mediante l'istituzione di organismi regionali pagatori. Tale competenza non è stata tuttavia provata dall'amministrazione regionale convenuta, la quale ha dedotto l'esistenza di deleghe di funzioni ricevute dall'AGEA senza tuttavia depositarle in atti”.
Avverso la detta sentenza l Parte_1
proponeva appello.
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza odierna, preceduta dall'assegnazione di termine per il deposito di note difensive utilizzato dalla sola appellata per produrre recente, ulteriore, pronunciamento di questa Corte (n. 64/2025, pubbl. in data 15/01/2025) sulla questione delibata nella sentenza impugnata, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Come già accennato, la sentenza impugnata, nell'accogliere l'opposizione proposta dalla , ha CP_1
richiamato tra le altre la sentenza di questa Corte di Appello n. 794/2021 pubblicata il 09/04/2021, su fattispecie analoga.
Sgombrato il campo dalla questione in fatto che nel prosieguo verrà esposta, ritiene la Corte sufficiente, avendo il gravame medesimo contenuto di quelli già rigettati, al fine di dare conto dei motivi per cui lo stesso va respinto, trascrivere le ragioni poste a fondamento della sentenza “pilota” sopra richiamata.
La questione in fatto che va esaminata afferisce all'affermata esistenza della delega di funzioni da parte di Agea alla Regione Siciliana in presenza della quale sussisterebbe la competenza degli organi di quest'ultima all'adozione del provvedimento impugnato.
Come sopra evidenziato sul punto il Tribunale ha ritenuto che: “La competenza della Regione Siciliana
e, in particolare, dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, a comminare la sanzione in questione, presuppone l'esistenza di un'esplicita attribuzione di tale potere sanzionatorio da parte dell'AGEA,
pagina 3 di 7 mediante l'istituzione di organismi regionali pagatori. Tale competenza non è stata tuttavia provata dall'amministrazione regionale convenuta, la quale ha dedotto l'esistenza di deleghe di funzioni ricevute dall'AGEA senza tuttavia depositarle in atti”.
A fronte di ciò l'appellante ha dedotto che: “In ogni caso, ferme restando le superiori censure, si evidenzia che la Regione Siciliana ha comunque ricevuto delega di funzioni da parte dell'Agea. A tal fine si veda DDG n. 2228/2008 (che si produce), nonché DDG n. 116/2010 (che si produce) relativo al
P.S.R. Sicilia 2007-2013, periodo cui ineriscono i contributi indebitamente percepiti da controparte.
Per maggiore completezza si veda, inoltre, DDG n. 5 dell'8/1/2018 (che di produce), con cui è stata approvata la suddetta intesa in riferimento al periodo PSR Sicilia 2014-2020, periodo al quale si riferisce l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione, emessa per l'appunto nell'anno 2017. Si producono, inoltre, il Protocollo d'intesa stipulato tra Agea e Regione Sicilia nell'anno 2008 (periodo
2007/2013) e la Convenzione stipulata tra Agea e Regione Sicilia nell'anno 2017” (grassetto nell'originale).
Ora, l'esame della documentazione versata in atti impone di escludere la fondatezza dell'assunto dell'appellante essendo sufficiente, per rendersene conto, scorrere l'indice del fascicolo di parte di primo grado riprodotto in appello
Controparte_5
/ N 14/10/73
[...] Controparte_1
INDICE DOCUMENTI
MEMORIA DIFENSIVA;
All 1 ORDINANZA INGIUNZIONE N 10-2022 e MOD F23;
All 2 Rinvio data convocazione per audizione ex L 689-81;
All 3 Rapporto GdF Tenenza S AG di IT violazione art 3 L 898-86 e documenti;
All 4 SCRITTI DIFENSIVI EX ART 18 L 689-81;
All 5 VERBALE AUDIZIONE;
All 6 Verbale n 629601 del 24-11-2017 AGEA;
All 7 Avvio procedimento di archiviazione L.R 10-91
RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART 22 L 689-81.
GIURISPRUDENZA
• Sentenza GdP Termini Imerese n 2-2022;
• Sentenza GdP Enna n 103-2020.
pagina 4 di 7 Catania lì, 27/12/2022
Esclusa la sussistenza della delega alla Regione, come anticipato, è sufficiente trascrivere le motivazioni della sentenza di Corte di Appello n. 794/2021, in diversa composizione, pubblicata il
09/04/2021, per esporre le ragioni che inducono anche questo collegio a respingere l'appello:
“Con unico motivo di impugnazione l'Assessorato censura la sentenza per aver escluso la propria competenza ad emettere la sanzione. Deduce al riguardo che la pronunzia impugnata richiama, a sostegno della decisione, una sentenza della Cassazione (n. 25830/2011) riferita ad ordinanza ingiunzione in materia di profilassi del bestiame dalle malattie infettive, fattispecie diversa da quella in esame;
che già lo Statuto della Regione Siciliana, all'art. 14, demanda all'Assemblea elettiva di quest'ultima, la “legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste...”; che nel caso che ci occupa la sanzione irrogata può essere ricondotta alla materia “agricoltura”; che, ai sensi della legge n. 689 del 1981, come affermato dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 28/1996), la competenza sanzionatoria accede alle materie sostanziali rispetto alle quali svolge una funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore;
che l'art. 4 della l. n. 898 del 1986 richiama le modalità stabilite dalla l. n. 689/1981, capo I, nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti all'indebita percezione di aiuti comunitari tramite esposizione di notizie o dati falsi, chiarendo che “nelle materie di competenza delle regioni l'ordinanza ingiunzione è emessa del
Presidente della Giunta Regionale o da funzionario delegato”; che, come evidenziato dal Consiglio di
Stato con parere n. sezione 872/2003 del 15.12.2004, il potere sanzionatorio ingiuntivo di cui alla l. n.
898/1986 spetta all'amministrazione, statale o regionale, competente nella specifica materia del complesso settore dell'imprenditoria agricola, in quanto la ripartizione tra Stato e Regioni del potere di irrogare le sanzioni amministrative ricalca perfettamente la ripartizione delle competenze in relazione alle materie cui quelle sanzioni si riferiscono;
inoltre, per quanto concerne i piani di sviluppo rurale, regolati in via principale ma non esclusiva dal reg. CEE 1257/99 del 17 maggio 1999, il D.M. 4 dicembre 2002 di attuazione nulla dice specificamente al riguardo, ma le competenze sostanziali - in tema di accertamenti e controlli - appaiono rimesse alle Regioni (artt. 2 e 3).
Omissis
4.) L'appello principale non merita accoglimento.
Esso infatti non si confronta con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità nelle numerose pronunce richiamate dalla sentenza appellata (non solo Cass. n. 25830/2011 - relativa, peraltro, pure essa, a fattispecie di indebita percezione di aiuti comunitari, in violazione degli artt. 2 e pagina 5 di 7 3 l. n.898/1986, nel territorio della Regione Sicilia - ma anche Cass. n. 12664 del 2007, Cass. n. 13280 del 2006, Cass. n. 3786 del 2005), ed in particolare con l'argomento, in esse rappresentato, secondo cui la materia degli aiuti comunitari a carico del Fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia
(cd. FEAOG) è riservata dalla l. n. 898 del 1986 allo Stato, operante a mezzo del Ministero competente, ovvero da un ufficio da esso delegato;
ciò che (proprio in base ai criteri indicati dalla difesa dell'Assessorato appellante) vale, appunto, a radicare la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di indebita percezione di tali aiuti, di cui alla stessa l. n. 898 del
1986 ed alla l. n. 689 del 1981, in capo al . Controparte_4
Tale Ministero (già Ministero delle risorse agricole) è infatti succeduto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 491 del 1993, al soppresso nelle funzioni relative alla Controparte_6
repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e raccolta di dati nel rispetto degli obblighi comunitari;
e a tali funzioni si aggiungono a quelle già esercitate dal Ministero delle risorse agricole, nelle quali è ricompreso l'accertamento della violazione delle norme relative all'erogazione di contributi comunitari (Cass. n. 19591 del 2010, Cass. n. 1554 del 2008); ciò anche laddove competano all'ente territoriale l'esame e l'accertamento dell'indebito percepito (Cass. n. 12264 del
2007; Cass. n. 13280 del 2006), trattandosi di materia di competenza statuale (Cass. n. 12846 del
2017, in motivazione).
D'altra parte, risulta dalla stessa ordinanza ingiunzione impugnata che nella fattispecie in esame si fa questione della - in tesi - indebita percezione, conseguente alla esposizione di dati o notizie false, di aiuti comunitari erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), la quale, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 1999, agisce quale organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal FEAOG.
A fronte della giurisprudenza di legittimità richiamata dal primo giudice, nessun rilievo specifico può assumere il parere del Consiglio di Stato del 15.12.2004, n. 872/2003, menzionato dall'assessorato appellante, il quale, peraltro, risulta superato (come opportunamente segnalato dall'appellata) da quello di segno contrario reso dal Consiglio di Stato, Sez. II, il 21.3.2012, n. 5650/2010, secondo cui, nell'ipotesi in cui (non essendo stati istituiti organismi regionali pagatori e di conseguenza non essendo state ad essi trasferite le competenze in materia) permanga la competenza dell'AGEA, deve essere l'Ispettorato del Ministro delle politiche competente a provvedere all'emanazione dei decreti ingiuntivi conseguenti alle accertate violazioni in materia di indebita percezione di aiuti comunitari nell'ambito della politica agricola comunitaria.
pagina 6 di 7 L'appello va quindi senz'altro rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1197/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 913/2024, pubblicata mediante lettura
[...]
all'esito dell'udienza in data 16.2.2024: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7