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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2960 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione– vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e , nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Taranto il 05.06.1948 (C.F. ) rappresentate e difese dagli Avv.ti Michele C.F._2
Porcari e Teresa Lopalco,
Attrici
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._3
Domenico Cea,
Convenuta
NONCHE'
, nata a [...] il [...] (C.F. ) in persona CP_2 C.F._4 dell'amministratore di sostegno Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Romandini;
CP_3
Convenuta
********
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05.02.2025.
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009.
La causa ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria costituita dai seguenti beni: - unità immobiliare sita in Taranto alla Via Dante Alighieri n. 138 individuata al Catasto urbano di Taranto foglio 244 numero 130 sub. 25 - unità immobiliari site in Castellaneta alla Via Zond n. 9 individuate al Catasto urbano di Taranto foglio 125 numero 251 sub. 7-8-9 dei quali le parti sono comproprietarie giusta successione legittima della madre . Persona_1 Nel corso del giudizio è stata espletata e depositata una consulenza tecnica di ufficio allo scopo di valutare i beni ed accertarne la divisibilità, a seguito della quale le parti hanno chiesto vari rinvii del giudizio al fine di giungere ad una intesa bonaria in merito alle modalità della divisione.
All'udienza del 05.02.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo al fine di una risoluzione bonaria della controversia, scritto e sottoscritto dalle stesse, depositato in data 04.02.2025
e la causa veniva trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pertanto, deve ritenersi che l'accordo raggiunto tra le parti depositato telematicamente in data
04.02.2025, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, realizza compiutamente le finalità del procedimento divisorio, per le quali è stato instaurato il giudizio, sicchè appare superflua la ricezione dello stesso in un progetto di divisione da sottoporre all'approvazione delle stesse.
Possono quindi essere accolte le concordi conclusioni delle parti che hanno chiesto recepirsi il suddetto accordo con compensazione delle spese ed autorizzarsi il Conservatore dei Registri
Immobiliari alla trascrizione dell'atto di transazione dando atto dell'avvenuto conguaglio in denaro tra le parti.
Le spese possono dichiararsi compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 2960 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2020 instaurato da , nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1
, così provvede: CP_2
- Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti conformemente all'accordo intervenuto tra le stesse depositato telematicamente in data 04.02.2025 e richiamato in motivazione, che qui si intenda integralmente trascritto, per fare parte integrante del presente provvedimento;
- ordina al Conservatore dei RR.II. di procedere alla annotazione e trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità;
- Spese compensate
Così deciso in Taranto in data 06.06.2025
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Nigri