Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00594/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2025, proposto da
ET NT, ST ON, RB CA, IE TI, ND DD, LU GH, TT LO, SI IS, IE NA, AR AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murroni, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Lai, Christian Stara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Deliberazione della Regione Sardegna n. 54/9 del 30.12.2024 avente ad oggetto: “ Indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime nelle coste della Sardegna. Art. 1 del D.L.16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14.11.2024, n. 166”, nonché delle conseguenti determine (di contenuto analogo) n. 1043 (prot. 9072 del 13 marzo 2025) - pubblicata in data 26 marzo 2025 recante– Rimodulazione del cronoprogramma per il rinnovo delle concessioni demaniali di cui alla DGR 54/9 del 30.12.2024 - Rideterminazione del termine di scadenza delle concessioni provvisorie ex art. 10 del Regolamento C.d.N. - Finalità Turistico ricreativa e altre ” e successivi provvedimenti attuativi e rimodulativi;
- di ogni provvedimento – esplicito o tacito – con cui sia stata disposta la proroga o l'affidamento diretto della concessione demaniale relativa al porto turistico di Marina di Torregrande, in assenza di procedura di evidenza pubblica;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso il silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’attivazione della procedura di gara pubblica per l’affidamento della gestione e realizzazione del porto turistico in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e La Pesca S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- i ricorrenti hanno impugnato gli atti epigrafati con i quali, in tesi, la Regione Sardegna avrebbe prorogato al 30 settembre 2027 le concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo, includendovi anche le concessioni di gestione dei porti turistici, quale quello di Marina di Torregrande, concesso all’odierna controinteressata;
- ritengono che tali atti abbiano disposto una illegittima proroga delle concessioni in essere, violando la disciplina europea sulle concessioni di lavori e servizi di cui alla direttiva 2014/23/UE, essendo la concessione relativa ai porti turistici distinta dalle concessioni balneari, oggetto di autonoma regolamentazione peraltro ai soli fini di un periodo transitorio;
- ciò argomentando di essere “ titolari di posti barca all'interno del porto turistico di Marina di Torregrande ” e che “ la sottrazione al mercato dell'assegnazione del porto turistico di Marina di Torregrande comporta una serie di conseguenze anche a carico dei consumatori e dei clienti, atteso che le norme a presidio della concorrenza sono state emanate anche a tutela della corretta gestione dei beni pubblici, delle tariffe e delle condizioni applicate e della trasparenza nella possibilità di fruire delle strutture stesse ”;
- resiste in giudizio la Regione Sardegna, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e, nel merito, il rigetto dello stesso siccome infondato;
- si è costituita la controinteressata Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l., che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, nonché la tardività della notifica e del deposito dello stesso, essendo nel caso di specie applicabile il rito speciale ex art. 120 c.p.a. e, nel merito, il rigetto del ricorso;
- con memoria del 23.06.2025 la ricorrente ha replicato alle eccezioni delle parti resistente e controinteressata e depositato documentazione, argomentando che “ i ricorrenti sono stati e sono titolari di posti barca all’interno del porto gestito dalla convenuta Marine Oristanesi, come dimostrano i documenti che si allegano, relativi al pagamento dei canoni 2024, che controparte ha accettato. Con riferimento al 2025 pende avanti il Consiglio di Stato procedimento r.g. 4442/25 relativo alla contestazione dei contratti di ormeggio ”;
- alla camera di consiglio del 25 giugno 2025, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata e previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la posizione di interesse legittimo - alla quale inerisce la legittimazione ad agire in sede processuale - determina la sussistenza di un rapporto diretto ed immediato tra l’esercizio del potere amministrativo e l’interessato all’esercizio del potere medesimo: l’interesse legittimo, sul piano sostanziale, deve avere le seguenti caratteristiche: i) “personale”, in quanto si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare; ii) “diretto”, in quanto il suo titolare è posto in una relazione di immediata inerenza con l’esercizio del potere amministrativo (per essere destinatario dell’atto e/o per avere nei confronti dell’atto una posizione opposta, speculare a quella del destinatario diretto): solo le posizioni che sorgono per effetto dello stesso statuto normativo del potere, nell’ambito del rapporto giuridico di diritto pubblico, (pre)configurato normativamente, sono qualificabili come interesse legittimo; iii) “attuale”, poiché, affinché possa sussistere la condizione dell’azione giurisdizionale della legittimazione, deve sussistere l’esigenza di tutela dell’interesse legittimo sostanziale per effetto di un atto concreto di esercizio di potere, che renda dunque necessaria l’azione in giudizio, onde ottenere tutela; iv) laddove non sia individuabile una posizione con tali caratteristiche, ma purtuttavia siano enucleabili generiche posizioni di interesse (anche derivanti da rapporti, quale che ne sia la fonte, intercorrenti tra soggetto in relazione con il potere amministrativo ed ulteriori soggetti), queste ultime legittimano i loro titolari a spiegare intervento in giudizio, ma non ad impugnare autonomamente il provvedimento lesivo della sfera giuridica del soggetto con il quale intrattengono a diverso titolo rapporti giuridici (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2022, n. 3);
Ritenuto pertanto che:
- sia fondata l’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti, non vantando essi una posizione di interesse legittimo normativamente considerata alla contestazione del provvedimento concessorio in favore della controinteressata, dedotta per la violazione delle regole in materia di concorrenza, le quali contemplano tuttavia solo la posizione di coloro i quali intendano conseguire il medesimo bene della vita, i.e. gli operatori economici del settore che intendano partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica per l’ottenimento della medesima concessione;
- i ricorrenti invece si limitano ad allegare – e, a seguito di contestazione, a provare solo parzialmente (cfr. memoria del 23.06.2025 e documenti, essendo contratti riferiti al 2024 e solo per alcuni ricorrenti, peraltro tardivamente depositati) – di essere titolari di posto barca nel porto turistico di Marina di Torregrande, essendo perciò, al più e comunque, titolari di interessi di mero fatto rispetto ai provvedimenti contestati;
- non è pertinente la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti in relazione all’impugnazione del titolo edilizio da parte del proprietario di terreno in rapporto di CI , posto che questi è comunque contemplato dalla normativa edilizia, seppur ciò venga ad emergere solo sulla base dell’elemento materiale della CI (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22), mentre nella fattispecie che occupa gli utenti finali del servizio sono soggetti estranei e terzi rispetto alla dinamica procedimentale del rapporto concessorio;
- è invece pertinente la giurisprudenza che riconosce la legittimazione al ricorso avverso gli affidamenti di diretti e senza gara, anche di servizi, in favore delle imprese operanti nel settore, richiedendo che esse comunque comprovino la propria condizione di “ operatore economico dello specifico settore ” ( ex multis T.a.r. Milano, 8 giugno 2020, n. 1006), ma non già quindi considera legittimato qualsiasi utente e fruitore del servizio che intenda lamentare la violazione delle regole della concorrenza ed anzi tale giurisprudenza è - sul presupposto che si contesta la mancata indizione della gara - già estensiva rispetto alla regola che impone all’operatore economico che intenda contestare l’aggiudicazione in favore di terzi di un contratto pubblico di partecipare alla gara (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4);
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere;
- le spese di lite debbano seguire la soccombenza e siano liquidate come in dispositivo, tenuto conto della definizione in forma semplificata del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della Regione Sardegna e della Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la Pesca S.r.l., delle spese del giudizio, che liquida, per ciascuna, in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | AR Buricelli |
IL SEGRETARIO