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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1439/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1439/2025, promossa con ricorso depositato il 10/04/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Stefano Bettielli
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Stefano Bettinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vergiate (VA), in data 1° agosto 2015
(anno 2015 atto n. 9 parte I) separati con sentenza n. 1120/2023 pubblicata il 24.10.2023 passata in giudicato a seguito di rinuncia all'impugnazione in data 24.11.2023 con i seguenti figli minorenni:
pagina1 di 3 nato a [...] il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale di proprietà dei genitori della sig.ra rimarrà Parte_2 definitivamente assegnata a quest'ultima, che continuerà ad abitarla con il figlio
con tutto ciò che l'arreda; Per_1
2. il figlio verrà affidato congiuntamente ai genitori e collocato Per_1 anagraficamente presso la residenza materna. Il minore starà con ciascun genitore in modo paritetico, a settimane alterne. Il genitore collocatario si farà carico di accompagnare il figlio a scuola e di riprenderlo al termine delle lezioni. Inoltre il minore trascorrerà le vacanze natalizie (24/12 – 30-12; 30/12 – 6/01) e le vacanze pasquali con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza, nonché 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo feriale;
3. i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in modo diretto, mentre le spese straordinarie previste dal protocollo della Corte d'Appello di Milano, che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e debitamente documentate al fine di ottenere il relativo rimborso, verranno sostenute nella ragione del 50% per ciascuno;
4. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti e dotati di autonoma capacità lavorativa e di aver già definito ogni aspetto patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 01/08/2015, in Vergiate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vergiate pagina2 di 3 (anno 2015, atto n. 9, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1439/2025, promossa con ricorso depositato il 10/04/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Stefano Bettielli
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Stefano Bettinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vergiate (VA), in data 1° agosto 2015
(anno 2015 atto n. 9 parte I) separati con sentenza n. 1120/2023 pubblicata il 24.10.2023 passata in giudicato a seguito di rinuncia all'impugnazione in data 24.11.2023 con i seguenti figli minorenni:
pagina1 di 3 nato a [...] il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale di proprietà dei genitori della sig.ra rimarrà Parte_2 definitivamente assegnata a quest'ultima, che continuerà ad abitarla con il figlio
con tutto ciò che l'arreda; Per_1
2. il figlio verrà affidato congiuntamente ai genitori e collocato Per_1 anagraficamente presso la residenza materna. Il minore starà con ciascun genitore in modo paritetico, a settimane alterne. Il genitore collocatario si farà carico di accompagnare il figlio a scuola e di riprenderlo al termine delle lezioni. Inoltre il minore trascorrerà le vacanze natalizie (24/12 – 30-12; 30/12 – 6/01) e le vacanze pasquali con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza, nonché 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo feriale;
3. i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in modo diretto, mentre le spese straordinarie previste dal protocollo della Corte d'Appello di Milano, che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e debitamente documentate al fine di ottenere il relativo rimborso, verranno sostenute nella ragione del 50% per ciascuno;
4. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti e dotati di autonoma capacità lavorativa e di aver già definito ogni aspetto patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 01/08/2015, in Vergiate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vergiate pagina2 di 3 (anno 2015, atto n. 9, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3