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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Angela Di Girolamo Presidente
- Mariangela Mastro giudice
- Luca Bordin giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1765/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promosso da
(C.F. ), in giudizio con l'avv.ta Maria Teresa Parte_1 C.F._1
D'Antonio
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-interventore ex lege-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1. ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “in Parte_1
modifica alle condizioni recepite dalla sentenza n. 346/2024 del 20.03.2024, pubblicata il
26.03.2024 dal Tribunale di Teramo, voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) revocare la disposizione di cui al punto 1) relativa alla modalità di affido condiviso, optando per l'affido
1 esclusivo in suo favore, dei minori e per le motivazioni addotte in parte Per_1 Per_2
motiva; 2) revocare, per le motivazioni sopra addotte, la disposizione di cui al punto 5) relativa all'obbligo di corrispondere a il 50% dell'assegno unico, per disporre, in favore Parte_1 della stessa, dell'intera somma del detto beneficio”.
1.1.1. Ella ha, a tal fine, allegato e dedotto:
- che con sentenza n. 346/2024 del 26.03.2024 (R.G. n. 2624/2023), il Tribunale ordinario di Teramo aveva pronunciato le seguenti statuizioni: “1) affida i figli e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente, 2) dispone che i figli minori abbiano collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé in conformità a quanto specificatamente dettagliato nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale;
3) assegna la casa familiare sita in Teramo alla via Nicola da Guardiagrele alla madre;
4) dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli minori e nella misura di € Per_1 Per_2
400,00 mensili (€ 200,00 in favore di ciascun figlio) e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'Istat, somma da corrispondersi alla madre entro il 20 di ciascun mese, con decorrenza dalla presente pronuncia;
5) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% dell'assegno unico INPS entri il 28 di ciascun mese con decorrenza dalla presente pronuncia;
6) pone le spese straordinarie nell'interesse dei minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%”;
- che , dall'emissione della pronuncia, non aveva mai adempiuto ad alcuna Controparte_1 delle prescrizioni ivi contenute, rendendosi irreperibile;
- che egli non aveva più visto né comunicato con la prole, nonostante i tentativi di contatto;
- che stante lo stato di irreperibilità, il regime di affidamento condiviso aveva dimostrato evidenti criticità, rendendo sostanzialmente impossibile compiere qualunque atto di natura amministrativa relativo ai figli e Per_1 Persona_3
- che, inoltre, il riconoscimento del 50% dell'assegno unico non poteva più essere considerata misura rispondente a giustizia ed equità.
2. Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione, la ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., atteso lo stato di irreperibilità in cui il si è posto. CP_1
3. All'esito dell'udienza del 17.10.2024, previa dichiarazione di contumacia di CP_1
il giudice relatore ha assunto – con ordinanza del 22.10.2024 – i provvedimenti ex art.
[...]
473-bis.22 c.p.c., disponendo in via temporanea e urgente l'affidamento esclusivo dei minori
2 e alla madre, cui è stato anche riconosciuto integralmente l'assegno unico. Per_1 Per_2
3.1. Al contempo, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c. all'udienza del 20.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Con ordinanza del 25.03.2025 il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio nei termini di legge.
4. Il Collegio intende recepire in questa sede quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c. del 22.10.2024.
5. In ordine al regime di affidamento deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche
l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4056 del 09.02.2023, Rv. 666872-02).
La deroga all'affidamento condiviso comporta una duplice verifica: da un lato quella sulla idoneità del genitore affidatario;
dall'altro la verifica della inidoneità educativa dell'altro. Deve infatti riconoscersi alla bi-genitorialità il valore di principio, con la conseguenza che l'affidamento condiviso deve rappresentare la regola. L'approccio eminentemente casistico dovuto al rapporto regola/eccezione sussistente tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo ha consentito l'emerge nel diritto vivente di ipotesi prototipiche in cui la misura derogatoria risulta rispondente al superiore interesse del minore. Tra tali ipotesi possono essere ricomprese, in via esemplificativa: l'irreperibilità di uno dei genitori;
l'avversione del figlio verso uno dei genitori;
la compromissione dei rapporti genitore-figlio; l'aver diradato, da parte di uno dei genitori, ormai da anni, i rapporti con il figlio con cui non si convive più o, addirittura,
l'essere latitante;
l'aver dimostrato incapacità educativa, rendendosi inadempiente agli obblighi di mantenimento di carattere economico o l'aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita.
5.1. Nell'individuare la misura di affidamento più idonea deve rilevarsi come “il genitore che sostanzialmente abbandona i figli senza più minimamente curarsi di loro, che non ha instaurato alcun rapporto significativo con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, rivela carenze genitoriali evidenti, tali da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del figlio, giacché impedisce all'altro genitore l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura” (Trib. Bari, Sez. I, n.
1089 del 27.03.2023; ma si v. anche Trib. Vibo Valentia, n. 330 del 20.07.2023; Trib. Rovigo,
3 n. 384 del 04.05.2023; Trib. Bari, Sez. I, n. 1471 del 20.04.2023).
5.2. Nel caso di specie la ricorrente ha allegato con sufficiente specificità una condizione di sostanziale abbandono e disinteresse da parte del resistente, il quale si è reso irreperibile e inadempiente agli oneri di mantenimento su di lui gravanti, oltre a non esercitare il diritto- dovere di frequentazione, così divenendo un estraneo agli occhi della prole. Le allegazioni, poi, risultano corroborate sul piano documentale dalle due denunce querele presentate dalla ricorrente rispettivamente il 29.11.2023 e il 21.05.2024.
Da tale contesto emerge la sostanziale inidoneità del padre quale figura genitoriale e il ruolo centrale assunto dalla madre nell'educazione, nel mantenimento e nel supporto morale, spirituale e materiale della prole.
5.2.1. Gli elementi così individuati risultano assai rafforzati dal contegno processuale del resistente che, non curante neppure di fornire un idoneo indirizzo alla madre dei propri figli, si
è reso irreperibile, risultando contumace nel presente giudizio. Il contegno processuale, dunque,
è disvelatore di un marcato disinteresse all'esercizio del diritto-dovere alla bi-genitorialità.
5.3. Risulta nel superiore interesse dei minori e l'adozione della misura Per_1 Per_2 dell'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, in favore della madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, per i figli.
6. In tale contesto deve procedersi ex officio anche in ordine al diritto di frequentazione del genitore non affidatario. Tale diritto deve essere esercitato, esclusivamente su richiesta di secondo le disposizioni che verranno impartite dai competenti Servizi Sociali, Controparte_1
individuati in base alla dimora della prole, i quali, previa richiesta alla madre e valutata la serietà delle intenzioni del nel riprendere i rapporti con i figli, se del caso anche per il tramite CP_1
di un supporto alla genitorialità, dovranno provvedere a preparare psicologicamente i minori e, ove ciò non sia manifestamente in contrasto con l'interesse dei medesimi, ad organizzare un calendario di incontri in ambiente protetto.
7. Va poi accolta l'ulteriore richiesta di modifica alle condizioni in essere, non trovando giustificazione alcuna la percezione, da parte del del 50% dell'assegno unico, alla luce CP_1
di quanto sin qui osservato.
8. Per quanto non diversamente disposto, continueranno a trovare applicazione le condizioni di cui alla sentenza n. 346/2024 del 26.03.2024 (R.G. n. 2624/2023) dell'intestato Tribunale.
9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della
4 controversia indeterminato con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit., tenuto conto dei parametri ivi indicati;
riduzione del 50% per tutte le fasi ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., in considerazione dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del carattere contumaciale della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1765/2024, introdotto con ricorso del 29.07.2024 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- DISPONE che i figli minori della coppia (Teramo, 19.04.2018) e Persona_4 Per_3
(Teramo, 08.12.2021) siano affidati in via esclusiva a la quale potrà
[...] Parte_1 adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse, per la prole;
l'altro genitore potrà vigilare sulla istruzione e sull'educazione dei minori;
- DISPONE che il diritto di frequentazione del genitore non affidatario sia regolato nei termini di cui al § 6 della motivazione;
- DISPONE che l'assegno unico sia percepito nella misura integrale da Parte_1
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi, da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025.
IL G I U D I C E E S T E N S O R E L A P R E S I D E N T E
Luca Bordin Angela Di Girolamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Angela Di Girolamo Presidente
- Mariangela Mastro giudice
- Luca Bordin giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1765/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promosso da
(C.F. ), in giudizio con l'avv.ta Maria Teresa Parte_1 C.F._1
D'Antonio
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-interventore ex lege-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1. ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “in Parte_1
modifica alle condizioni recepite dalla sentenza n. 346/2024 del 20.03.2024, pubblicata il
26.03.2024 dal Tribunale di Teramo, voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) revocare la disposizione di cui al punto 1) relativa alla modalità di affido condiviso, optando per l'affido
1 esclusivo in suo favore, dei minori e per le motivazioni addotte in parte Per_1 Per_2
motiva; 2) revocare, per le motivazioni sopra addotte, la disposizione di cui al punto 5) relativa all'obbligo di corrispondere a il 50% dell'assegno unico, per disporre, in favore Parte_1 della stessa, dell'intera somma del detto beneficio”.
1.1.1. Ella ha, a tal fine, allegato e dedotto:
- che con sentenza n. 346/2024 del 26.03.2024 (R.G. n. 2624/2023), il Tribunale ordinario di Teramo aveva pronunciato le seguenti statuizioni: “1) affida i figli e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente, 2) dispone che i figli minori abbiano collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé in conformità a quanto specificatamente dettagliato nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale;
3) assegna la casa familiare sita in Teramo alla via Nicola da Guardiagrele alla madre;
4) dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli minori e nella misura di € Per_1 Per_2
400,00 mensili (€ 200,00 in favore di ciascun figlio) e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'Istat, somma da corrispondersi alla madre entro il 20 di ciascun mese, con decorrenza dalla presente pronuncia;
5) dispone che il padre corrisponda alla madre il 50% dell'assegno unico INPS entri il 28 di ciascun mese con decorrenza dalla presente pronuncia;
6) pone le spese straordinarie nell'interesse dei minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%”;
- che , dall'emissione della pronuncia, non aveva mai adempiuto ad alcuna Controparte_1 delle prescrizioni ivi contenute, rendendosi irreperibile;
- che egli non aveva più visto né comunicato con la prole, nonostante i tentativi di contatto;
- che stante lo stato di irreperibilità, il regime di affidamento condiviso aveva dimostrato evidenti criticità, rendendo sostanzialmente impossibile compiere qualunque atto di natura amministrativa relativo ai figli e Per_1 Persona_3
- che, inoltre, il riconoscimento del 50% dell'assegno unico non poteva più essere considerata misura rispondente a giustizia ed equità.
2. Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione, la ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., atteso lo stato di irreperibilità in cui il si è posto. CP_1
3. All'esito dell'udienza del 17.10.2024, previa dichiarazione di contumacia di CP_1
il giudice relatore ha assunto – con ordinanza del 22.10.2024 – i provvedimenti ex art.
[...]
473-bis.22 c.p.c., disponendo in via temporanea e urgente l'affidamento esclusivo dei minori
2 e alla madre, cui è stato anche riconosciuto integralmente l'assegno unico. Per_1 Per_2
3.1. Al contempo, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c. all'udienza del 20.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Con ordinanza del 25.03.2025 il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio nei termini di legge.
4. Il Collegio intende recepire in questa sede quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c. del 22.10.2024.
5. In ordine al regime di affidamento deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche
l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4056 del 09.02.2023, Rv. 666872-02).
La deroga all'affidamento condiviso comporta una duplice verifica: da un lato quella sulla idoneità del genitore affidatario;
dall'altro la verifica della inidoneità educativa dell'altro. Deve infatti riconoscersi alla bi-genitorialità il valore di principio, con la conseguenza che l'affidamento condiviso deve rappresentare la regola. L'approccio eminentemente casistico dovuto al rapporto regola/eccezione sussistente tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo ha consentito l'emerge nel diritto vivente di ipotesi prototipiche in cui la misura derogatoria risulta rispondente al superiore interesse del minore. Tra tali ipotesi possono essere ricomprese, in via esemplificativa: l'irreperibilità di uno dei genitori;
l'avversione del figlio verso uno dei genitori;
la compromissione dei rapporti genitore-figlio; l'aver diradato, da parte di uno dei genitori, ormai da anni, i rapporti con il figlio con cui non si convive più o, addirittura,
l'essere latitante;
l'aver dimostrato incapacità educativa, rendendosi inadempiente agli obblighi di mantenimento di carattere economico o l'aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita.
5.1. Nell'individuare la misura di affidamento più idonea deve rilevarsi come “il genitore che sostanzialmente abbandona i figli senza più minimamente curarsi di loro, che non ha instaurato alcun rapporto significativo con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, rivela carenze genitoriali evidenti, tali da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del figlio, giacché impedisce all'altro genitore l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura” (Trib. Bari, Sez. I, n.
1089 del 27.03.2023; ma si v. anche Trib. Vibo Valentia, n. 330 del 20.07.2023; Trib. Rovigo,
3 n. 384 del 04.05.2023; Trib. Bari, Sez. I, n. 1471 del 20.04.2023).
5.2. Nel caso di specie la ricorrente ha allegato con sufficiente specificità una condizione di sostanziale abbandono e disinteresse da parte del resistente, il quale si è reso irreperibile e inadempiente agli oneri di mantenimento su di lui gravanti, oltre a non esercitare il diritto- dovere di frequentazione, così divenendo un estraneo agli occhi della prole. Le allegazioni, poi, risultano corroborate sul piano documentale dalle due denunce querele presentate dalla ricorrente rispettivamente il 29.11.2023 e il 21.05.2024.
Da tale contesto emerge la sostanziale inidoneità del padre quale figura genitoriale e il ruolo centrale assunto dalla madre nell'educazione, nel mantenimento e nel supporto morale, spirituale e materiale della prole.
5.2.1. Gli elementi così individuati risultano assai rafforzati dal contegno processuale del resistente che, non curante neppure di fornire un idoneo indirizzo alla madre dei propri figli, si
è reso irreperibile, risultando contumace nel presente giudizio. Il contegno processuale, dunque,
è disvelatore di un marcato disinteresse all'esercizio del diritto-dovere alla bi-genitorialità.
5.3. Risulta nel superiore interesse dei minori e l'adozione della misura Per_1 Per_2 dell'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, in favore della madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, per i figli.
6. In tale contesto deve procedersi ex officio anche in ordine al diritto di frequentazione del genitore non affidatario. Tale diritto deve essere esercitato, esclusivamente su richiesta di secondo le disposizioni che verranno impartite dai competenti Servizi Sociali, Controparte_1
individuati in base alla dimora della prole, i quali, previa richiesta alla madre e valutata la serietà delle intenzioni del nel riprendere i rapporti con i figli, se del caso anche per il tramite CP_1
di un supporto alla genitorialità, dovranno provvedere a preparare psicologicamente i minori e, ove ciò non sia manifestamente in contrasto con l'interesse dei medesimi, ad organizzare un calendario di incontri in ambiente protetto.
7. Va poi accolta l'ulteriore richiesta di modifica alle condizioni in essere, non trovando giustificazione alcuna la percezione, da parte del del 50% dell'assegno unico, alla luce CP_1
di quanto sin qui osservato.
8. Per quanto non diversamente disposto, continueranno a trovare applicazione le condizioni di cui alla sentenza n. 346/2024 del 26.03.2024 (R.G. n. 2624/2023) dell'intestato Tribunale.
9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della
4 controversia indeterminato con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit., tenuto conto dei parametri ivi indicati;
riduzione del 50% per tutte le fasi ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., in considerazione dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del carattere contumaciale della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1765/2024, introdotto con ricorso del 29.07.2024 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- DISPONE che i figli minori della coppia (Teramo, 19.04.2018) e Persona_4 Per_3
(Teramo, 08.12.2021) siano affidati in via esclusiva a la quale potrà
[...] Parte_1 adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse, per la prole;
l'altro genitore potrà vigilare sulla istruzione e sull'educazione dei minori;
- DISPONE che il diritto di frequentazione del genitore non affidatario sia regolato nei termini di cui al § 6 della motivazione;
- DISPONE che l'assegno unico sia percepito nella misura integrale da Parte_1
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi, da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025.
IL G I U D I C E E S T E N S O R E L A P R E S I D E N T E
Luca Bordin Angela Di Girolamo
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