Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
L'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 prevede che il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo del riscatto agrario decorre "dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente o di successivo avente causa alla richiesta di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto", sicché, qualora nel corso del giudizio instaurato dall'avente diritto al riscatto il compratore retrattato dichiari di aderire alla domanda del retraente, il termine trimestrale in questione decorre dalla data di tale dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/1999, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. IO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTO AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, che lo difende unitamente all'avvocato ANGELO MINOPOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO NC, AN IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 860/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 7/2/96 depositata il 01/04/96; RG.3480/94. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/98 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL BE, affittuario di un fondo agricolo con annesso fabbricato rurale sito in Quarto, di proprietà di AN MA, premesso che questi, con rogito del 16 maggio 1991, lo aveva venduto a TO RA in violazione del diritto di prelazione spettante al coltivatore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il venditore AN e il compratore TO, per sentir dichiarare l'immobile di cui sopra trasferito a favore di esso istante per il prezzo di lire 250 milioni indicato nell'atto di vendita.
Si costituiva il solo TO, aderendo alla domanda di riscatto e rimettendosi alla giustizia per gli atti conseguenziali. Con sentenza del 18 aprile 1994 l'adito Tribunale, rilevato il mancato versamento del prezzo, rigettava la domanda e condannava l'attore alle spese.
Con la sentenza ora impugnata, emessa il 1^ aprile 1996, la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello del OL, cui ha resistito il TO.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il OL, sulla base di due motivi. Gli intimati non si so no costituiti. Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un'unica, complessa censura, denunciando la violazione di norme di diritto, per erronea e falsa applicazione del 2^ comma dell'art. unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), sostiene il ricorrente che il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo, non stabilendo la legge chi debba eseguirlo ne' a favore di chi debba essere eseguito, non poteva decorrere dall'adesione del retrattato TO alla domanda di riscatto. Avendo infatti il OL, nella citazione, indicato (con l'espressione ordinandosi la restituzione delle somme pagate dal sig. TO RA") una modalità di pagamento non vietata dalla legge (ossia la restituzione del prezzo dal venditore AN al retrattato TO e il versamento, ad opera del retraente OL, di un uguale prezzo al venditore AN) aveva posto al giudice di merito una questione da risolvere, in senso positivo o negativo, con sentenza. Pertanto il termine suddetto poteva decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che avesse deciso tale questione, e ancor più si avvertiva l'esigenza di una pronuncia con sentenza in quanto al pagamento era tenuta la parte (il venditore AN) che, con la sua contumacia, non aveva espresso alcuna posizione in merito. Il ricorso è destituito di fondamento.
La sentenza impugnata, ribadito che l'attore non ha versato il prezzo nei tre mesi dall'adesione manifestata incondizionatamente e senza riserve dal TO, nelle forme di legge, nel maggio 1992, e ritenuto che solo nel caso di contestazioni il diritto del retrattato alla riscossione del prezzo decorre dal giudicato, ha confermato l'improcedibilità della domanda dichiarata dal primo giudice. Questa "improcedibilità" ("rectius" decadenza dal diritto di riscatto per la mancata corresponsione del prezzo in termine) è stata esattamente pronunciata.
L'art. unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, di interpretazione autentica dell'art.8 della legge. 26 maggio 1965 n. 590, prevede che il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo del riscatto agrario decorre "dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto"; sicché, qualora, nel corso del giudizio instaurato dall'avente diritto al riscatto, il compratore retrattato, come nella specie il TO, dichiari di aderire alla domanda del retraente, il termine trimestrale in questione decorre dalla data di tale dichiarazione (Cass. 25 febbraio 1993 n. 2381). È poi un dato assolutamente pacifico ed ovvio, sebbene il ricorrente, senza ragione dubitandone, formuli al riguardo una serie di ipotesi arbitrarie, che al versamento del prezzo sia tenuto colui che esercita il diritto di riscatto (il retraente) in favore di colui che lo subisce (il retrattato). Il rapporto di riscatto agrario corre infatti esclusivamente tra il riscattante e il riscattato, terzo acquirente, e, comportando la sostituzione retroattiva del primo nella posizione contrattuale del secondo e quindi nella proprietà del fondo, esige che, mentre il venditore, normalmente estraneo e indifferente alla vicenda, ormai spogliatosi del bene, ha diritto di trattenerne il prezzo, per ristabilire l'equilibrio economico leso da tale modificazione soggettiva sia per l'appunto il suo autore, ossia il riscattante, a rimborsare al soggetto depauperato (il terzo compratore) quanto da costui pagato per l'acquisto. Orbene, una volta manifestatasi l'incondizionata adesione del TO alla domanda di riscatto, un unico onere incombeva al OL, per evitare la decadenza e ottenere dal giudice una sentenza dichiarativa dell'avvenuto subentro nella proprietà dell'immobile, quello di rimborsare il prezzo al TO nel termine stabilito dalla legge;
ne' è dato capire, dal fitto argomentare del ricorso, quali "contestazioni" o "questioni" potessero insorgere o fossero insorte sui modi e tempi del pagamento, regolati direttamente dalla legge e modificabili soltanto col consenso delle parti (cfr. in proposito il 6^ comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965); o quale ragionevole dubbio potesse nutrire il OL sulla condotta da tenere.
Invero le "contestazioni" che fanno decorrere il termine di pagamento dal passaggio in giudicato della sentenza, come del resto si ricava dallo stesso testo della legge, sono solo quelle implicanti questioni "alla soluzione delle quali resta subordinata l'affermazione giudiziale del diritto del retraente" (Cass. 17 febbraio 1987 n. 1732), ovverossia quelle "sulla sussistenza del diritto al riscatto" (Cass. 3 settembre 1987 n. 7191), incompatibili con l'adesione senza riserve del TO.
Nulla per le spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1999