Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa AR NT AR Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 10/01/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
2994 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra con l'Avv. ANGELINI ELISABETTA Pt_1
ricorrente in riassunzione con l' Avv. Controparte_1
Bruno Del Vecchio
E
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
utti quali eredi di con
[...] CP_5 Persona_1
l' Avv. ACHILLE BUONAFEDE
resistenti in riassunzione ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: riassunzione per giudizio di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione n. 25359/2023, pubblicata in data 28/08/2023, che ha cassato la sent. n. 408/2018 della Corte d'Appello di Roma, depositata in data 11/04/2018
1
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Roma depositato il 10/09/2013 Per_1 ha chiesto l'emissione di ingiunzione di pagamento a carico dell per
[...] Pt_1
l'importo di € 360.558,41 (oltre interessi e rivalutazione), per prestazioni dovute dal
Fondo Integrativo Contrattuale, gestito da detto Istituto Previdenziale. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 8665/13 del 4/10/2013, ha ingiunto all' il pagamento di € Pt_1
360.558,41, oltre rivalutazione, interessi di legge e spese legali.
Avverso tale decreto il 22/11/2013 l' ha proposto tempestiva Pt_1 opposizione, eccependo preliminarmente di non essere il soggetto passivo delle obbligazioni pecuniarie oggetto di ingiunzione stante il ruolo di mero gestore per conto terzi (FIEG e FNSI) del Servizio Cassa di tale Fondo;
ha inoltre invocato l'applicabilità della clausola di inesigibilità del credito contenuta nell'art. 6 della Convenzione regolante il Fondo, sul presupposto della assenza nel Fondo della necessaria liquidità per dar luogo ai pagamenti delle prestazioni secondo i tempi di cui all'art. 9 della medesima Convenzione. Ha poi contestato la richiesta di parte ingiungente di pagamento diretto della prestazione, evidenziando al riguardo come le riserve di detto ente previdenziale fossero vincolate per legge al pagamento delle prestazioni IVS (a cui era estraneo il trattamento, cd. ex fissa, facente capo ad Fondo di fonte e natura collettiva) e comunque ha rilevato l'assenza in capo all'ente di responsabilità per lo stato di illiquidità del Fondo e per i ritardi nei pagamenti delle relative prestazioni.
In data 2/05/2014 si è costituito nel giudizio di opposizione Per_1 contestando la fondatezza dei motivi di opposizione.
[...]
Con atto del 13 novembre 2014 è intervenuta volontariamente, con intervento ad AD, la per sostenere Controparte_6 le ragioni illustrate dall'INPGI, ribadendo in particolare, l'inesigibilità del credito. All'udienza del 19 febbraio 2015 il Tribunale di Roma, con la sentenza n.
1901/2015 del 19/2/2015 ha accolto l'opposizione dell'Inpgi e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 8665/2013 ed ha compensato le spese di lite. In particolare, il
Giudice di prime cure ha sottolineato il ruolo dell' “di mero ente gestore per conto Pt_1 terzi del Fondo” ed affermato che l è esonerato dall'obbligo di corrispondere le Pt_1 prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie e fino al momento della loro costituzione”.
Il Giudice di prime cure, rilevato che oggetto del contendere doveva ritenersi limitato alla sola esigibilità del credito, riteneva che fosse corretta la prospettazione dell' secondo cui, attenendosi al dato contrattuale, nel caso in cui il fondo fosse Pt_1 carente delle necessarie disponibilità finanziarie, l' era esonerato dall'obbligo di CP_7 corrispondere le prestazioni. Ciò posto, esaminata la documentazione acquisita agli atti, il Giudice di prime cure accertava che il Fondo era effettivamente carente della disponibilità finanziaria necessaria per la copertura delle prestazioni richieste.
Infine il Giudice di prime cure rigettava l'ulteriore prospettazione di parte opposta, secondo cui l' avrebbe dovuto rispondere in via risarcitoria dell'importo Pt_1
2 oggetto di prestazione, essendosi reso responsabile dello stato di illiquidità del fondo per essere venuto meno ai relativi obblighi di sorveglianza, impostigli in Convenzione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Persona_1 affidando le proprie ragioni ai seguenti motivi di gravame: “I.- Sulla illegittimità ed ingiustizia della pronuncia gravata laddove ha ravvisato l'inesigibilità del credito previdenziale del alla stregua di scorretta ermeneutica delle previsioni Parte_2 di cui all'art. 6 u.c. Convenzione 8.6.1994 ed all'art. 11 u.c. del relativo regolamento” (pag. 23 del ricorso in appello); “II. Sulla illegittimità ed ingiustizia della pronuncia gravata laddove ha ritenuto provato in atti dall'opponente lo sto di illiquidità del fondo e l'adempimento agli obblighi comportamentali di cui all'art. 6 della Convenzione 8. 6. 1994” (pag. 33 del ricorso in appello); “III. Sulla illegittimità ed ingiustizia della sentenza di primo grado in ordine alla omessa qualificazione della Convenzione del
8.6.1994 quale contratto a favore di terzo – sul correlato difetto di rilevanza dei sopravvenuti nuovi accordi delle parti collettive”. L' e la si sono ritualmente costituiti nel giudizio di appello, Pt_1 CP_6 chiedendone il rigetto.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 408/2018, depositata in data
11 aprile 2018 ha accolto il gravame di così disponendo: “… accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l a pagare all'appellante la somma di ero 360.558,41, oltre interessi legali Parte_1 dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
condanna e Parte_1 CP_6 in solido fra loro, a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida per ciascun grado in euro 11.280,00, oltre cpa ed IVA, nonché il contributo unificato versato per l'appello …”. Avverso tale sentenza l' proponeva dinanzi alla S.C. ricorso ex art. 360 Pt_1
c.p.c. formulando cinque motivi di censura: 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 414, 416, 420 e 421 c.p.c.; 2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 della Convenzione dell'8 giugno 1994 e 9 e 11 del Regolamento per la disciplina delle prestazioni del Fondo integrativo in relazione anche all'art. 1321 e segg. c.c. e all'art. 1362 c.c.; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 dell'All. G del e dell'art. Pt_3
5 della Convenzione e dell'art. 6 del Regolamento del Fondo integrativo anche in relazione agli artt. 1372, 1373 e 1362 c.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. e in relazione alla verifica della prova circa il requisito di esigibilità della prestazione;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 CNLG (nota integrativa) e relativo allegato G, anche in relazione agli articoli 1362 e 1363 c.c. per non aver attribuito rilievo al per la qualificazione della natura dell'obbligazione e per la Pt_3 disciplina della prestazione dedotta in giudizio;
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c..
Con controricorso del 10 luglio 2018 la ha aderito ai motivi di CP_6 impugnazione promossi dall Ha resistito con controricorso il il quale Pt_1 Per_1 ha sostenuto la correttezza della decisione resa dalla Corte romana.
3 La Corte di Cassazione all'adunanza in camera di consiglio del 27 aprile 2023 ha emesso la sentenza n. 25359/2023 pubblicata in data 28 agosto 2023, con la quale ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. La S.C. ha accolto il ricorso dell'INPGI richiamando precedente Cassazione n.
20904/2023 e statuendo quanto segue:
12. Va premesso che, come correttamente rilevato dai giudici territoriali, la prestazione per cui è causa non ha origine legale, bensì obbligatoria, trovando causa sindacale sottoscritto in data 8.6.1994 e richiamato dall'art. 27 CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche.
13. Tale accordo, a sua volta, ha ad oggetto una convenzione e un regolamento volti a disciplinare la prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa corrisposta ai giornalisti alla cessazione del rapporto di lavoro: in essi si prevede la costituzione presso l'INPGI di una speciale gestione per la corresponsione delle prestazioni integrative (art. 1 convenzione), identificate nell'"accantonamento (...) di un capitale" pari "a sette mensilità di retribuzione, calcolata con i criteri di cui all'art. 2121 c.c. sulla retribuzione denunciata dall'azienda a fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro" (artt. 3 e 4 convenzione, artt. 3 e 4 regolamento), che può essere corrisposto o nella forma di "un assegno vitalizio reversibile (...) integrativo del trattamento di pensione corrisposto dall' , oppure in forma di "capitale pari all'accantonamento Pt_1 effettuato (...) rivalutato in base alla variazione intervenuta nell'indice del costo della vita" (art. 5 convenzione).
14. L'art. 6 della convenzione disciplina, poi, le modalità di finanziamento del
Fondo e prevede, per quanto qui rileva, che esso sia alimentato da un contributo mensile a carico dei datori di lavoro (comma 1), che "l'Ente gestore del Fondo" (ossia
l' debba "sorvegliare che la liquidità del Fondo sia adeguata alle necessità" Pt_1
(comma 2), provvedendo se del caso ad "avviare immediata segnalazione agli Enti stipulanti la Convenzione" della "somma necessaria e (del)l'Ente o (de)gli Enti tenuti al reintegro" (comma 4), nonché, da ultimo, che "qualora, esperita tale segnalazione, la reintegrazione della liquidità richiesta non avvenga nel termine di due mesi e l'Ente gestore fosse posto nell'impossibilità di provvedere al pagamento di eventuali richieste di liquidazione del capitale nel frattempo presentate dai giornalisti aventi diritto o da loro superstiti, il Fondo dovrà farsi carico del pagamento degli interessi, calcolati nella misura del 12% annuo, a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra" (comma
5), rimanendo per contro "l' (...) esonerato dall'obbligo di corrispondere le CP_7 prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria", in ragione del
"regime di completa autonomia del Fondo integrativo" (comma 7).
15. Così ricostruita la disciplina contrattuale collettiva, risulta anzitutto evidente che il Fondo costituito presso l' per la corresponsione della prestazione Pt_1 previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve
4 considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l che ne è solo "gestore" ("con contabilità separata" e con Pt_1 espressa previsione che "le spese di amministrazione sono addebitate al Fondo": art. 9 della convenzione), ma costituisce soggetto giuridico autonomo di tipo associativo e con finalità mutualistiche, analogamente ai fondi previdenziali aziendali ex art. 2117 cod. civ. costituiti con apporto contributivo del datore di lavoro e dei lavoratori che non abbiano ottenuto la personalità giuridica (cfr. in tal senso Cass. nn. 2492 del 1982,
7755 del 2003, 25967 del 2017), con i quali indubbiamente condivide il carattere negoziale della fonte istitutiva, la formazione di un patrimonio autonomo in vista di uno scopo mutualistico e la predisposizione all'uopo di uno specifico ordinamento organizzativo.
16. In quest'ottica, se dev'essere logicamente escluso che i creditori personali dell' possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione Pt_1 dell'art. 2117 cod.civ. cit., risulta del pari evidente che la posizione specifica dell' rispetto alle obbligazioni assunte dal Fondo nei confronti degli iscritti è Pt_1 assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa: l' è infatti incaricato dal CP_7
Fondo di corrispondere agli iscritti le prestazioni nell'ambito (e nei limiti) della provvista costituita dai contributi versati nel patrimonio del Fondo, di talché la sua è propriamente un'obbligazione di facere che ha come destinatario il Fondo delegante, non già l'iscritto beneficiario della prestazione, nei cui confronti viceversa non assume alcuna obbligazione propria. Lo si desume non soltanto dalla previsione dell'art. 6, u.c., della convenzione, secondo cui "l'Istituto risulta esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria", ma soprattutto dalla previsione del comma precedente, secondo cui la mancata reintegrazione della liquidità nel termine di due mesi dalla richiesta, cui sia seguita
l'impossibilità dell' di provvedere al pagamento delle prestazioni richieste dagli Pt_1 iscritti aventi diritto, obbliga "il Fondo" (e non l appunto) al pagamento degli Pt_1 interessi.
17. Sotto questo profilo, deve recisamente escludersi che la convenzione abbia ad oggetto un contratto a favore di terzo nell'ambito del quale l'INPGI figurerebbe come promittente: promittente (e obbligato) è semmai il Fondo, mentre l'INPGI è semplicemente delegato al pagamento della prestazione cui ha diritto l'iscritto, secondo le previsioni del Fondo stesso. E ciò, dal canto suo, esclude che la previsione dell'art. 6,
u.c., della convenzione cit., possa sospettarsi d'illiceità per contrasto con l'art. 1229 cod.civ.: non rispondendo l'INPGI in proprio dei debiti del Fondo, è evidente che la clausola in questione non può in alcun modo costituire una ipotesi di limitazione preventiva della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
….
20. Tanto premesso, nella specie nessun accertamento di fatto è stato condotto circa l'incapienza e l'illiquidità del Fondo avendo riguardo all'insufficienza complessiva della provvista a soddisfare già le numerosissime domande anteriori a
5 quella presentata dall'odierna parte intimata - nella specie, la Corte di merito si è limitata a rimarcare che l'illiquidità andava riferita alla posizione del singolo giornalista, in senso contrario, dunque, a quanto fin qui illustrato - e non senza rilevare che il successivo accordo sindacale del 24.6.2014, stipulato tra le medesime parti collettive che hanno istituito il Fondo, ha avuto come presupposto proprio lo stato di grave illiquidità del Fondo stesso (in relazione al quale, peraltro, oltre alla messa in liquidazione del Fondo, è stato previsto il pagamento rateale delle prestazioni in favore di coloro che avevano maturato il diritto alla prestazione)”.
Devoluta pertanto la sola questione dell'accertamento della ricorrenza o meno dello stato di incapienza e illiquidità del Fondo che è causa di esonero dell' in Pt_1 base al citato art. 6 della convenzione, dall'obbligo di corrispondere le prestazioni di cui discute, questo Collegio concorda pienamente con quanto accertato dal Giudice di prime cure in ordine alla prova, fornita dall'Istituto ricorrente, dello stato di grave illiquidità del Fondo. Depone in tal senso in primo luogo il saldo passivo emergente dai bilanci del
Fondo Integrativo relativi rispettivamente agli anni 2013 e 2012 nonché la valutazione attuariale concernente l'anno 2014 (doc. 16 del fascicolo INPGI dell'opposizione a decreto ingiuntivo) dai quali emerge un disavanzo economico pari nel 2013 a 16.127 milioni ed un conseguente patrimonio netto al valore negativo di 86.693 milioni, così rivelando un peggior andamento rispetto all'anno 2012, quando il valore negativo del patrimonio netto si assestava a 70.566 milioni. Anche nella valutazione attuariale del
2014 depositata in atti è stata evidenziata la necessità di effettuare un intervento volto a ridisegnare lo schema di gestione al fine di contemperare le esigenze delle parti con il vincolo della sostenibilità attuariale. A cio' si aggiunga che la “incapienza strutturale” del Fondo è stata reiteratamente riconosciuta dalle parti sociali e finanche dal Ministero del lavoro nei vari atti e accordi recentemente intervenuti proprio al fine di diversamente regolamentare il fondo. In particolare, nell'ambito della Convenzione da ultimo siglata il 31.7.2014, e nel nuovo Regolamento del 18.9.2014, è stato delineato un regime transitorio di erogazione della prestazione integrativa per coloro che, pur avendo già fatto domanda e maturato i requisiti soggettivi entro il 24.6.2014, non hanno ancora visto liquidata l'indennità. Con la successiva delibera n. 76 del 10.12.2014, approvata dal come da nota del 9.2.2015 è stato previsto, in ragione della Controparte_8 criticità finanziaria del fondo, il suo finanziamento con lo stanziamento dell'importo massimo di 35 milioni di euro, al fine della "liquidazione e definitiva chiusura del fondo integrativo”. Si consideri che l'accertamento demandato dall'ordinanza rescindente a questa
Corte deve essere effettuato con riferimento alla data di presentazione da parte del della domanda per la indennità cd. ex fissa, che si colloca tra fine 2011 e Per_1 inizio 2012.
Del pari pienamente condivisibile è la statuizione di primo grado in ordine alla esclusione dell'inadempimento dell' ai propri obblighi di sorveglianza relativi Pt_1 alla liquidità del fondo: l' ha dato adeguata provata di aver effettivamente CP_7
6 segnalato lo stato di grave crisi tramite comunicazioni mensili inviate alle parti contrattuali, con le quali è stata evidenziata periodicamente la situazione delle pratiche giacenti, i relativi importi da liquidare, l'elenco delle pratiche evase e le corrispondenti somme liquidate (doc. 8 fasc. . Pt_1
In conclusione, occorre accertare l'insussistenza nei confronti dell' del Pt_1 credito fatto valere da a titolo di indennità cd. ex fissa, facente Persona_1 capo al Fondo Integrativo Contrattuale e così integralmente confermare la statuizione del Giudice di prime cure di cui alla sentenza n. 1901/2015 del 19/2/2015.
Le spese di ogni grado del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli eredi resistenti in riassunzione anche con riferimento alla posizione processuale del terzo interventore volontario ad AD (
[...]
) alla luce del principio secondo cui "Il Controparte_1 rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad AD è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento" (Cass. n.
16433 del 19.6.2019, nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11670 del 14/05/2018).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Persona_1
Roma n. 1901/2015 del 19/2/2015; condanna i resistenti in riassunzione al pagamento delle spese di tutte le fasi del giudizio, liquidate in € 6.800,00 per il primo grado, in € 7.120,00 per il primo giudizio d'appello, in € 5.390,00 per il giudizio di cassazione, in € 7.120,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie previste dalle disposizioni vigenti per ogni fase, in favore sia del ricorrente in riassunzione che della
CP_6 ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 10/01/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa AR NT AR
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