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Articolo 5 della Legge 22 luglio 1977, n. 426
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Legge 22 luglio 1977, n. 426
Articolo 5 della Legge 22 luglio 1977, n. 426
Versione
29 luglio 1977
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 luglio 1977
Vedi fonte istituzionale
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