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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47433 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.4.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Costanza Parte_1
n. 35, presso lo studio dell'avv. Domenico Vittucci che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto in data 5.12.2024 la notifica da parte dell' dell'avviso di addebito n. 39720240016590704000 per CP_1
l'importo di complessivi euro 4.776,71 relativo a omissioni contributive della Gestione Commercianti e ne chiedeva l'annullamento in considerazione del fatto che lo stesso non aveva mai svolto l'attività di commerciante, né si era mai iscritto
1 alla Camera di Commercio, con la conseguenza che mancavano nella specie tutti i presupposti per la detta iscrizione. Si costituiva in giudizio l' che rappresentava di avere medio tempore sgravato CP_1
l'avviso di addebito e chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, istanza alla quale si associava all'udienza il procuratore della parte ricorrente. Deve dunque provvedersi in conformità e dichiarare cessata la materia del contendere avendo l' annullato d'ufficio l'avviso di addebito oggetto di causa CP_1 relativo ad omissione contributiva degli anni 2022-2023. Il merito alla regolazione delle spese di lite si osserva quanto segue. Il ricorrente ha impostato la propria linea difensiva affermando l'inesistenza del proprio obbligo contributivo, non essendo commerciante, né iscritto alla Camera di Commercio. Tale linea difensiva, tuttavia, non coglie nel segno: infatti, come accertato e documentato dall' il ricorrente è stato iscritto alla Gestione Commercianti CP_1 con decorrenza gennaio 2002 (docc.
2-3 fasc. , in quanto socio al 50% dal CP_1
24.1.2002 e amministratore unico dal 31.7.2002 della 18
[...]
(doc. 4 fasc. , società che risulta cancellata dal Parte_2 CP_1 registro delle imprese e dalla camera di commercio in data 14.10.2021 (doc.4), motivo questo per cui l' ha provveduto d'ufficio a sgravare l'avviso e a fare CP_1 cessare la posizione del ricorrente dalla data del 14.10.2021, pur in assenza di cessazione della partita IVA. Deve al riguardo rammentarsi che l'art. 9 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. L. 2 aprile 2007, n. 40, dispone che gli interessati debbano comunicare la cessazione dell'attività di impresa al Registro delle Imprese e che nella specie è mancata tale comunicazione, ciò che ha determinato l'emissione dell'avviso di addebito dell' CP_1
Pertanto alla luce dello svolgimento dei fatti e della posizione difensiva assunta dal ricorrente appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 15.4.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 47433 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.4.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Costanza Parte_1
n. 35, presso lo studio dell'avv. Domenico Vittucci che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto in data 5.12.2024 la notifica da parte dell' dell'avviso di addebito n. 39720240016590704000 per CP_1
l'importo di complessivi euro 4.776,71 relativo a omissioni contributive della Gestione Commercianti e ne chiedeva l'annullamento in considerazione del fatto che lo stesso non aveva mai svolto l'attività di commerciante, né si era mai iscritto
1 alla Camera di Commercio, con la conseguenza che mancavano nella specie tutti i presupposti per la detta iscrizione. Si costituiva in giudizio l' che rappresentava di avere medio tempore sgravato CP_1
l'avviso di addebito e chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, istanza alla quale si associava all'udienza il procuratore della parte ricorrente. Deve dunque provvedersi in conformità e dichiarare cessata la materia del contendere avendo l' annullato d'ufficio l'avviso di addebito oggetto di causa CP_1 relativo ad omissione contributiva degli anni 2022-2023. Il merito alla regolazione delle spese di lite si osserva quanto segue. Il ricorrente ha impostato la propria linea difensiva affermando l'inesistenza del proprio obbligo contributivo, non essendo commerciante, né iscritto alla Camera di Commercio. Tale linea difensiva, tuttavia, non coglie nel segno: infatti, come accertato e documentato dall' il ricorrente è stato iscritto alla Gestione Commercianti CP_1 con decorrenza gennaio 2002 (docc.
2-3 fasc. , in quanto socio al 50% dal CP_1
24.1.2002 e amministratore unico dal 31.7.2002 della 18
[...]
(doc. 4 fasc. , società che risulta cancellata dal Parte_2 CP_1 registro delle imprese e dalla camera di commercio in data 14.10.2021 (doc.4), motivo questo per cui l' ha provveduto d'ufficio a sgravare l'avviso e a fare CP_1 cessare la posizione del ricorrente dalla data del 14.10.2021, pur in assenza di cessazione della partita IVA. Deve al riguardo rammentarsi che l'art. 9 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. L. 2 aprile 2007, n. 40, dispone che gli interessati debbano comunicare la cessazione dell'attività di impresa al Registro delle Imprese e che nella specie è mancata tale comunicazione, ciò che ha determinato l'emissione dell'avviso di addebito dell' CP_1
Pertanto alla luce dello svolgimento dei fatti e della posizione difensiva assunta dal ricorrente appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 15.4.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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