Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3401 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Palmieri;
Parte_1
ricorrente e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carla CP_1 C.F._1
Celebre;
resistente
E
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che, con sentenza n. 1475/22, il Tribunale di Cosenza ha Parte_1 disposto l'affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso il padre, cui ha assegnato la casa coniugale, disciplinando i tempi di permanenza con la madre e disponendo il mantenimento diretto delle figlie, ponendo a carico di entrambi i coniugi, le spese straordinarie nella misura del 50%, che non ha mai rispettato il CP_1
calendario delle visite, evidenziando la mancata collaborazione della stessa nelle questioni relative alle figlie, chiedeva l'affido esclusivo delle stesse, prevedendo turni di
1
volontà personale delle minori, disponendo, a carico della convenuta, il versamento della somma di €. 800,00 mensili da versarsi il 28 di ogni mese in favore del a Pt_1
titolo di mantenimento delle minori e ponendo a carico dei Per_1 Persona_2
genitori le spese straordinarie, specificandole dettagliatamente, secondo il protocollo d'intesa, condannando al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio da liquidarsi ex art. 96 c.p.c., nonché il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende, con riserva di promuovere azione di risarcimento danni causati alle minori e Per_1
e per i danni causati al Per_2 Pt_1
si costituiva, contestando la domanda, di cui chiedeva il rigetto e CP_1
chiedendo, in subordine, di procedersi al calcolo e alla quantificazione della somma a titolo di mantenimento delle minori da parte della madre in misura proporzionata alle capacità economiche della stessa, nonchè prevedere la corresponsione dell'assegno per il contributo al mantenimento della figlia primogenita, sempre e comunque calcolato in misura proporzionata alle capacità economiche della resistente, direttamente ad Per_1
dal momento del raggiungimento della maggiore età, instando, in via riconvenzionale, a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1475/22, emessa dal Tribunale di
Cosenza nel giudizio di scioglimento del matrimonio n. 5359/2018 R.G.A.C., per la rideterminazione del contributo alle spese straordinarie, in misura proporzionale alle capacità reddituali di ciascun genitore e, considerato il mutamento dato dalla sensibile riduzione dello stipendio della odierna resistente, per la condanna del ricorrente al versamento di un assegno divorzile.
Va rigettata la domanda volta ad ottenere l'affido esclusivo della figlia , mentre Per_2
nulla deve disporsi per la figlia tenuto conto che, in corso di causa, la stessa è Per_1
diventata maggiorenne.
A sostegno della deroga al regime dell'affido condiviso, il ricorrente ha dedotto il mancato rispetto del regime di visita e la mancata partecipazione alle spese sostenute nell'interesse della prole, evidenziando, altresì, che avrebbe tenuto un CP_1
atteggiamento ostruzionistico.
2 Orbene, all'esito del giudizio, sentita la figlia minore , è risultato che il Per_2
mancato espletamento del diritto di visita è dipeso sia da questioni logistiche, tenuto conto che vive e lavora come insegnante a Corigliano, nonché dalla stessa CP_1 volontà delle minori (“Io vedo mamma senza giorni prestabiliti, quando mi va, circa una volta a settimana ma non tutte le settimane, non rispettiamo il provvedimento del
Tribunale, anche perché lei non ha una casa ma prende una stanza in b&b, io invece vorrei che cucinasse per me in una casa vera, come una qualsiasi mamma. Io preferisco per ora non dormire con lei per via delle sceneggiate che ha fatto davanti alla mia migliore amica ”). Parte_2
Per quanto concerne la partecipazione alle spese delle figlie, ha CP_1
documentato di averne sostenute talune, nei limiti della sua capacità economica, negando di aver tenuto condotte ostruzionistiche, che, di fatto, sono rimaste sfornite di adeguata prova da parte del ricorrente.
Conseguentemente, pur rilevandosi delle criticità per quanto concerne l'effettivo espletamento del diritto di visita, nonché nei rapporti con la minore, che ha riferito “non mi sento molto capita da mamma”, non è emersa una inidoneità genitoriale della , CP_1
considerato che la stessa non ha mancato di sottolineare di desiderare di un Per_2
rapporto più intenso con la madre (“io invece vorrei che cucinasse per me in una casa vera”), dando atto che la stessa la accompagna a scuola quando è con lei, a differenza del padre, che le consente di ospitare le amiche (“Io invito quando sono con Parte_2
mamma perché papà non la sopporta molto e mamma invece mi permette di invitarla a dormire”), tanto più che il difetto nella partecipazione alle spese ordinarie, in ragione dell'impraticabilità del mantenimento diretto, perdurando il mancato pedissequo ossequio del calendario di visite, è foriero, al più di una revisione del regime di contribuzione al mantenimento ordinario, e, tenuto conto, da ultimo, che la questione relativa alla effettiva sostenibilità delle spese straordinarie dedotte è, per stessa ammissione delle parti, già stata devoluta ad altro giudice, essendo mancata, in questa sede, anche la deduzione e la prova in ordine alla loro previa concertazione tra i genitori.
Quanto al regime delle visite, deve rilevarsi che entrambe le parti hanno dato atto della circostanza che gli incontri madre-figlia non si sono verificati secondo quanto stabilito in sentenza, per cui appare opportuno modificare il regime delle visite, stabilendo che la
3 minore possa vedere liberamente la madre, secondo le esigenze della minore stessa, tenuto conto dell'età di . Per_2
Va altresì accolta la richiesta di condanna di al versamento di un CP_1
contributo al mantenimento della prole, considerato che, nella sentenza di divorzio in atti, si legge che “avuto riguardo al calendario di visite pressochè paritetico presso entrambi i genitori, questi provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie, quando saranno con loro”, per cui deve considerarsi che il mancato rispetto del calendario delle visite rappresenti idonea sopravvenienza per la modifica delle condizioni di divorzio, sotto il profilo di cui trattasi.
Il collegio ritiene congruo fissare l'ammontare del contributo nella misura di euro
400,00 mensili complessivi, rivalutabili secondo gli indici Istat, considerato che trattasi di un contributo minimo al soddisfacimento delle esigenze di vita delle figlie correlate alla loro età, non potendosi accogliere la domanda nella misura richiesta, avuto riguardo alla sostenibilità dell'esborso in considerazione della documentata situazione economica dell'obbligata.
Non può poi trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la specificazione delle spese straordinarie, atteso che le stesse sono per definizione non predeterminabili, né il mancato accordo sul carattere straordinario delle singole spese rappresenta idonea sopravvenienza.
Venendo alle domande spiegate da , va anzitutto disattesa la domanda di CP_1
versamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne, non avendo la legittimazione in tal senso. Legittimato ad agire è esclusivamente il figlio, ormai CP_1
maggiorenne, che deve proporre apposita domanda. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità in modo uniforme ha statuito che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006,
n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle
4 spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 09/07/2018 n. 18008).
Pertanto, solo la domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del di lui genitore convivente a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda la volontà dell'avente diritto di gestire autonomamente le risorse destinate al suo mantenimento.
Parimenti da rigettare, sono le domande volte a rideterminare la misura delle spese straordinarie ed alla condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno divorzile, considerato che, a sostegno delle richieste, ha dedotto che, “rispetto alla CP_1
situazione valutata dal Tribunale nel giudizio di scioglimento del matrimonio, la situazione economico-reddituale della Sig.ra è profondamente mutata, atteso che CP_1
lo stipendio dalla stessa percepito è decurtato dalla trattenuta di un quinto per un pignoramento presso terzi azionato dall'Avv. e dalla cessione di un ulteriore Pt_1
quinto effettuata per ottenere la liquidità necessaria a coprire i costi di una serie di procedimenti monitori ed altro, sempre azionati dallo stesso ricorrente. In sede di giudizio per lo scioglimento del matrimonio è stato preso in considerazione uno stipendio netto di circa € 1575,00 mensili, che oggi - come evince dai cedolini che si producono – ammonta, invece, ad € 896,80”.
Infatti, la circostanza che la resistente non percepisca per intero lo stipendio, che risulta documentata dalla produzione di un cedolino dello stipendio di settembre 2023, in cui è descritta sia la trattenuta obbligatoria per il pignoramento, sia quella per il finanziamento a mezzo della cessione del quinto dello stipendio, di cui è versato in atti il piano di ammortamento, non giustifica le chieste modifiche, atteso che il pignoramento in atto è collegato ad un precedente inadempimento della resistente, essendo volto al recupero di somme che la stessa avrebbe già dovuto versare, mentre la circostanza che vi siano delle trattenute per un prestito non rappresenta un depauperamento del patrimonio, considerato che, a fronte di ciò, ha CP_1
ricevuto la somma di euro 46.200,00 e non vi è alcun riscontro in ordine al fatto che sia stata impiegata per il pagamento delle spettanze del o connesse ai contenziosi in Pt_1
5 essere con lo stesso, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che la percezione della somma di euro 900,00 mensili circa esclude il presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, ex art. 5 della L. n. 898/1970, ovvero la mancanza dei mezzi adeguati del coniuge istante.
Da ultimo, va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., nonché il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende, atteso che non è risultato che abbia resistito con malafede o colpa grave, CP_1 tenuto conto dell'esito del giudizio.
Le spese devono compensarsi attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, dispone che gli incontri tra la minore e la madre avvengano liberamente, compatibilmente con le esigenze della minore, pone a carico di un contributo al mantenimento della prole, nella misura CP_1
di euro 400,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat;
- Rigetta le domande spiegate da;
CP_1
- Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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