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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CLERICI MAURO, Giudice
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5899/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP301354249375 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe, in qualità di erede della obbligata, ha impugnato un avviso di liquidazione di imposta di successione con il quale è stato rideterminato quanto dalla stessa dovuto in relazione alla successione in morte del Sig. Nominativo_1 , presentata in data 16.1.2023, sostenendone la illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Precisa parte ricorrente di avere presentato, ad integrazione e rettifica della dichiarazione di successione di cui sopra, una dichiarazione sostitutiva, a mezzo della quale si dava conto di passività dell'asse ereditario
(di fonte erariale), non ancora contestate al momento dell'apertura della successione e di avere indirizzato all'Ufficio istanza per l'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione oggi impugnato, per carenza del presupposto impositivo.
Sostiene parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato, in primo luogo per violazione degli artt. 8 e 20 del
D.Lgs. 346/1990, essendo stata erroneamente determinata la base imponibile dell'imposta di successione, non essendo state tenute in debito conto le passività gravanti sull'asse ereditario ed avendo calcolato l'imposta sul valore lordo dell'attivo.
Eccepisce ancora l'illegittimità dell'atto in considerazione della sopravvenienza di ulteriori passività deducibili ai sensi dell'art. 21, comma V, D.L.gs 346/1990 e la conseguente rideterminazione del valore dell'asse al di sotto della soglia di franchigia di cui all'art. 2, comma 48, lett. b., del D.L. 262/2006, nell'ottica del principio della cristallizzazione dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, principio che trova però una deroga con riferimento ai debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Dispone, infatti, l'art. 21, comma V, del T.U. che “i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data [la data di apertura della successione, n.d.r.] sono deducibili anche se accertati in data posteriore”.
La portata derogatoria della norma è evidente: per quanto concerne i debiti tributari, la linea di discrimine temporale dell'apertura della successione è valutata non in riferimento all'insorgenza del debito stesso (che giocoforza dipende dall'attività accertativa degli uffici finanziari) quanto piuttosto al verificarsi del presupposto impositivo.
In questo senso, dunque, ai fini della deducibilità del debito, non deve aversi riguardo al tempo dell'emissione dell'avviso di accertamento ma, al contrario, all'anno verificato.
Gli atti impositivi ricevuti si riferiscono a redditi (da lavoro autonomo, da fabbricati, da esercizio di attività in forma associata, etc) percepiti dal Sig. Villa e mai dichiarati al Fisco, negli anni 2016 e 2017, portanti un debito tributario complessivamente ammontante ad € 51.654,00 e si tratta di voci integralmente deducibili dall'asse ereditario del Sig. Villa, essendosi verificato il presupposto negli anni 2016 e 2017, prima del decesso del de cuius.
Le passività deducibili ammontano quindi ad euro 341.665,00 con conseguente venir meno del presupposto per l'applicazione dell'imposta di successione al caso di specie, poiché il valore dell'asse ereditario netto viene ridotto ad € 91.141,00, al di sotto della soglia di franchigia di € 100.000,00 prevista ex lege per la successione dei fratelli.
Contesta infine l'illegittimità della irrogazione delle sanzioni e conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.
Si è costituita la agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, la quale ha dato atto di avere verificato le argomentazioni del ricorrente e di avergli notificato il provvedimento di autotutela parziale con conseguente parziale annullamento dell'atto emesso, in parziale accoglimento dell'istanza di autotutela presentata il 14/10/2024.
In particolare, l'Ufficio liquidatore ha riconosciuto le passività vantate dal ricorrente, riducendo di conseguenza l'asse ereditario e la relativa imposta nonché, in proporzione le sanzioni, riducendo l'imposta dovuta da
€ 19.968,36 a € 6.813,84, la sanzione da € 3.423,15 a e 1.168,09, per un totale residuo da versare all'erario di € 7.990,68 invece euro 23.400,26.
Per quanto concerne la presunta illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni agli eredi, si precisa che il ricorrente ha provveduto a presentare, come suddetto, una dichiarazione sostitutiva in luogo di quella presentata dall'erede signora Nominativo_2, divenendo, in tal modo, obbligato principali all'assolvimento dell'imposta.
Conclude l'Ufficio chiedendo la conferma dell'avviso di liquidazione impugnato così come rettificato nell'atto di autotutela allegato, con spese di lite interamente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che l'Ufficio, con il provvedimento emesso in sede di autotutela, ha riconosciuto la sussistenza delle passività ereditarie, eccezion fatta per le sanzioni, in quanto non trasmissibili agli eredi di colui in capo al quale sono state irrogate, ricalcolando l'imposta e le sanzioni.
Peraltro, alla luce degli atti delle parti e dei documenti prodotti, emerge che, nell'atto di riliquidazione dell'imposta, viene indicato un ammontare di passività pari ad euro 219.242,00, che mal si concilia con le passività esposte nella prima dichiarazione di successione, nella quale erano indicate in euro 290.011,00, importo che non risulta rettificato da alcun atto della Amministrazione, Si aggiunga poi che a quest'ultimo importo vanno aggiunte le ulteriori passività derivanti dagli avvisi di accertamento per le annualità 2016 e
2017, i cui importi vanno dedotti per intero, non essendo state irrogate sanzioni, di talché l'ammontare delle passività della successione ammonta ad euro 341.665,00. , considerato che l'asse ereditario prima della dichiarazione integrativa era pari ad euro 142.795,00, dedotte le passività da ultimo manifestatesi, si arriva ad una sua nuova quantificazione 91.141,00 all'interno della franchigia di legge, per cui non è dovuta alcuna imposta.
Per quanto attiene alle sanzioni, ritiene il Collegio che non potessero essere irrogate trattandosi di sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione che sono state irrogate all'erede dell'asserita autrice della violazione e, proprio in quanto sanzione, non è trasmissibile agli eredi.
L'atto impugnato va quindi annullato e, quanto alle spese di lite, in considerazione delle concrete vicende di causa, il Collegio ne ritiene equa la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CLERICI MAURO, Giudice
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5899/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP301354249375 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe, in qualità di erede della obbligata, ha impugnato un avviso di liquidazione di imposta di successione con il quale è stato rideterminato quanto dalla stessa dovuto in relazione alla successione in morte del Sig. Nominativo_1 , presentata in data 16.1.2023, sostenendone la illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Precisa parte ricorrente di avere presentato, ad integrazione e rettifica della dichiarazione di successione di cui sopra, una dichiarazione sostitutiva, a mezzo della quale si dava conto di passività dell'asse ereditario
(di fonte erariale), non ancora contestate al momento dell'apertura della successione e di avere indirizzato all'Ufficio istanza per l'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione oggi impugnato, per carenza del presupposto impositivo.
Sostiene parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato, in primo luogo per violazione degli artt. 8 e 20 del
D.Lgs. 346/1990, essendo stata erroneamente determinata la base imponibile dell'imposta di successione, non essendo state tenute in debito conto le passività gravanti sull'asse ereditario ed avendo calcolato l'imposta sul valore lordo dell'attivo.
Eccepisce ancora l'illegittimità dell'atto in considerazione della sopravvenienza di ulteriori passività deducibili ai sensi dell'art. 21, comma V, D.L.gs 346/1990 e la conseguente rideterminazione del valore dell'asse al di sotto della soglia di franchigia di cui all'art. 2, comma 48, lett. b., del D.L. 262/2006, nell'ottica del principio della cristallizzazione dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, principio che trova però una deroga con riferimento ai debiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Dispone, infatti, l'art. 21, comma V, del T.U. che “i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data [la data di apertura della successione, n.d.r.] sono deducibili anche se accertati in data posteriore”.
La portata derogatoria della norma è evidente: per quanto concerne i debiti tributari, la linea di discrimine temporale dell'apertura della successione è valutata non in riferimento all'insorgenza del debito stesso (che giocoforza dipende dall'attività accertativa degli uffici finanziari) quanto piuttosto al verificarsi del presupposto impositivo.
In questo senso, dunque, ai fini della deducibilità del debito, non deve aversi riguardo al tempo dell'emissione dell'avviso di accertamento ma, al contrario, all'anno verificato.
Gli atti impositivi ricevuti si riferiscono a redditi (da lavoro autonomo, da fabbricati, da esercizio di attività in forma associata, etc) percepiti dal Sig. Villa e mai dichiarati al Fisco, negli anni 2016 e 2017, portanti un debito tributario complessivamente ammontante ad € 51.654,00 e si tratta di voci integralmente deducibili dall'asse ereditario del Sig. Villa, essendosi verificato il presupposto negli anni 2016 e 2017, prima del decesso del de cuius.
Le passività deducibili ammontano quindi ad euro 341.665,00 con conseguente venir meno del presupposto per l'applicazione dell'imposta di successione al caso di specie, poiché il valore dell'asse ereditario netto viene ridotto ad € 91.141,00, al di sotto della soglia di franchigia di € 100.000,00 prevista ex lege per la successione dei fratelli.
Contesta infine l'illegittimità della irrogazione delle sanzioni e conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.
Si è costituita la agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, la quale ha dato atto di avere verificato le argomentazioni del ricorrente e di avergli notificato il provvedimento di autotutela parziale con conseguente parziale annullamento dell'atto emesso, in parziale accoglimento dell'istanza di autotutela presentata il 14/10/2024.
In particolare, l'Ufficio liquidatore ha riconosciuto le passività vantate dal ricorrente, riducendo di conseguenza l'asse ereditario e la relativa imposta nonché, in proporzione le sanzioni, riducendo l'imposta dovuta da
€ 19.968,36 a € 6.813,84, la sanzione da € 3.423,15 a e 1.168,09, per un totale residuo da versare all'erario di € 7.990,68 invece euro 23.400,26.
Per quanto concerne la presunta illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni agli eredi, si precisa che il ricorrente ha provveduto a presentare, come suddetto, una dichiarazione sostitutiva in luogo di quella presentata dall'erede signora Nominativo_2, divenendo, in tal modo, obbligato principali all'assolvimento dell'imposta.
Conclude l'Ufficio chiedendo la conferma dell'avviso di liquidazione impugnato così come rettificato nell'atto di autotutela allegato, con spese di lite interamente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che l'Ufficio, con il provvedimento emesso in sede di autotutela, ha riconosciuto la sussistenza delle passività ereditarie, eccezion fatta per le sanzioni, in quanto non trasmissibili agli eredi di colui in capo al quale sono state irrogate, ricalcolando l'imposta e le sanzioni.
Peraltro, alla luce degli atti delle parti e dei documenti prodotti, emerge che, nell'atto di riliquidazione dell'imposta, viene indicato un ammontare di passività pari ad euro 219.242,00, che mal si concilia con le passività esposte nella prima dichiarazione di successione, nella quale erano indicate in euro 290.011,00, importo che non risulta rettificato da alcun atto della Amministrazione, Si aggiunga poi che a quest'ultimo importo vanno aggiunte le ulteriori passività derivanti dagli avvisi di accertamento per le annualità 2016 e
2017, i cui importi vanno dedotti per intero, non essendo state irrogate sanzioni, di talché l'ammontare delle passività della successione ammonta ad euro 341.665,00. , considerato che l'asse ereditario prima della dichiarazione integrativa era pari ad euro 142.795,00, dedotte le passività da ultimo manifestatesi, si arriva ad una sua nuova quantificazione 91.141,00 all'interno della franchigia di legge, per cui non è dovuta alcuna imposta.
Per quanto attiene alle sanzioni, ritiene il Collegio che non potessero essere irrogate trattandosi di sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione che sono state irrogate all'erede dell'asserita autrice della violazione e, proprio in quanto sanzione, non è trasmissibile agli eredi.
L'atto impugnato va quindi annullato e, quanto alle spese di lite, in considerazione delle concrete vicende di causa, il Collegio ne ritiene equa la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.