Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2388/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
20/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2388 del R.G. per l'anno 2020,
- avente ad oggetto: Indebito previdenziale promossa
Da
, con gli avv.ti Pietro Accardo e Vincenzo Accardo Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Resistente contumace
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 12/10/2020, ha agito in giudizio per contestare la pretesa creditoria avanzata dall'ente resistente, contenuta nella missive del 15/07/2020, avente ad oggetto comunicazione del rigetto, a seguito di verifiche, delle domande di disoccupazione relative agli anni 2012-2013 e contestuale restituzione delle prestazioni corrisposte, sul presupposto della cancellazione degli elenchi agricoli;
parte ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione della
2. L' , regolarmente citato non si è costituito e pertanto all'udienza del CP_1
26/05/2021 è stata dichiarata la sua contumacia.
3. Sennonché l , preteso creditore che nel rapporto sostanziale ha l'onere di CP_1 dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa,
Stante la sua contumacia non ha fornito prova in ordine alle principali contestazioni mosse: per un verso la mancata prestazione delle somme che costituirebbero l'indebito e per altro verso la mancata notifica del provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole per gli anni oggetto di causa.
Dalla missiva oggetto di contestazione emerge la presunta corresponsione di somme non spettanti, alternativamente, per mancata iscrizione negli elenchi agricoli ovvero per cancellazione dagli stessi.
Il che lascerebbe presumere la mancata maturazione della prestazione oggetto di causa.
Resta comunque il fatto che non vi è prova dell'avvenuta corresponsione e della effettiva cancellazione.
Ed invero, secondo giurisprudenza costante l'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito postula, in base alle regole di distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ed in caso di contestazione da parte dell'accipiens, la prova da parte dell della esecuzione del pagamento mentre incombe sul solvens CP_1 la prova della mancanza di una causa che lo giustifichi.
Prova che, come detto, non è stata fornita.
4. Ne consegue l'accoglimento della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e distratte in favore del difensore antistatario, e tenuto conto della tenuità e serialità della lite vengono liquidate visto il
DM 55/2014, come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie il ricorso;
- dichiara che nulla deve il ricorrente all' in considerazione dell'indebito CP_1 contestatogli con le missive 15/07/2020;
- condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 650,00 oltre CP_1 accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 21/01/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo