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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10408/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10408/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C.F. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. Ciro Helmut Cella, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 8.08.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c. e chiedeva al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari utili CP_1 per il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G.
16040/2023 e disposta la riunione dei procedimenti, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 19.07.2024, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del 20.06.2024- cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo in atti e deposito del ricorso introduttivo in data 8.08.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 % a far data dalla visita di revisione (cfr. consulenza Dott. del Persona_1
13.06.2024).
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono generiche e infondate, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha valutato tutta la documentazione esibita dal ricorrente, accertando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
Sostanzialmente parte ricorrente, quindi, non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico-scientifiche.
In particolare si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente come a base del proprio giudizio la documentazione di cui l'opponente lamenta il mancato esame, e le patologie in esse certificate, rapportando il relativo rilievo all'incidenza sulla capacità lavorativa dell'istante.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle estese e convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente risulta infatti affetta da “Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico in soggetto con pregresso episodio di embolia polmonare, Cavernoma cerebrale con pregresse crisi comiziali, Obesità con complicanze artrosiche, Gozzo nodulare tiroideo in trattamento farmacologico, Sindrome del tunnel carpale a sinistra, Esiti di asportazione di lesioni benigne a sede perineale” comportanti una invalidità nella misura del 67% e quindi non sufficiente per ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità.
Inoltre, anche rispetto alla documentazione medica depositata con note del 23.05.2025 (cfr. certificati medici del 24/01/2025) l'istante non ha dedotto e provato la sussistenza di un aggravamento delle patologie già accertate o l'insorgere di nuove patologie, tali da giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio o il rinnovo delle operazioni peritali anche ai sensi dell'art. 149 disp.att.
c.p.c..
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell' ma non vengono liquidate in assenza di espressa richiesta del consulente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell'
Si comunichi.
Aversa, 29/05/2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10408/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C.F. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. Ciro Helmut Cella, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 8.08.2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c. e chiedeva al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari utili CP_1 per il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_1 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G.
16040/2023 e disposta la riunione dei procedimenti, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 19.07.2024, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del 20.06.2024- cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo in atti e deposito del ricorso introduttivo in data 8.08.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 % a far data dalla visita di revisione (cfr. consulenza Dott. del Persona_1
13.06.2024).
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono generiche e infondate, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha valutato tutta la documentazione esibita dal ricorrente, accertando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
Sostanzialmente parte ricorrente, quindi, non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico-scientifiche.
In particolare si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente come a base del proprio giudizio la documentazione di cui l'opponente lamenta il mancato esame, e le patologie in esse certificate, rapportando il relativo rilievo all'incidenza sulla capacità lavorativa dell'istante.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle estese e convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente risulta infatti affetta da “Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico in soggetto con pregresso episodio di embolia polmonare, Cavernoma cerebrale con pregresse crisi comiziali, Obesità con complicanze artrosiche, Gozzo nodulare tiroideo in trattamento farmacologico, Sindrome del tunnel carpale a sinistra, Esiti di asportazione di lesioni benigne a sede perineale” comportanti una invalidità nella misura del 67% e quindi non sufficiente per ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità.
Inoltre, anche rispetto alla documentazione medica depositata con note del 23.05.2025 (cfr. certificati medici del 24/01/2025) l'istante non ha dedotto e provato la sussistenza di un aggravamento delle patologie già accertate o l'insorgere di nuove patologie, tali da giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio o il rinnovo delle operazioni peritali anche ai sensi dell'art. 149 disp.att.
c.p.c..
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell' ma non vengono liquidate in assenza di espressa richiesta del consulente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell'
Si comunichi.
Aversa, 29/05/2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano