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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1933/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Interdizione”, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Fusco
ricorrente
E
(CF: ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
interdicenda
nonchè
(CF: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 CodiceFiscale_3
Antonio La Marca e Stefano La Marca
resistente
con l'intervento necessario del PM presso il Tribunale di Avellino;
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 26.2.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.52 c.p.c. depositato in data 4.7.2024, - nella Parte_1 qualità di figlio di - chiedeva all'adito Tribunale di pronunziare l'interdizione CP_1
l'interdizione della madre, in quanto ritenuta incapace di intendere e volere “essendo affetta da encefalopatia con declino cognitivo, parkinsonismo tremorigeno bradicinetico, cardiopatia ipertensiva, poliartrosi cronica, a genesi evolutiva con deficit deambulatoria e neurologico, diabete mellito tipo 2, asma allergico e deficit visivo bilaterale, con riduzione progressiva della memoria, tale da rendere la stessa non autonoma”.
All'uopo, il ricorrente esponeva: - di essere l'unico figlio della rimasto in vita CP_1 essendo gli altri figli e il marito della interdicenda deceduti;
- che, fino alla data dell' 01.05.2024, aveva convissuto con la figlia nubile deceduta per una malattia CP_1 Persona_1 fulminante;
- che, attese le precarie condizioni di salute della madre, occorre assicurare con urgenza alla interdicenda adeguata protezione ed agevole supporto, a tal fine dichiarandosi disponibile ad assumere l'incarico di tutore dell'interdicenda. Evidenziava, inoltre, che, dopo il decesso di
[...]
, nipote ex filia della interdicenda, senza alcuna Persona_1 Controparte_2 autorizzazione dell'odierno ricorrente, aveva portato con sé impedendo al figlio, con CP_1 minacce e azioni violente, di prendersi cura della madre e, di fatto, abusando dello stato di infermità psichica e fisica di CP_1
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 10.09.2024 si costituiva in giudizio
[...]
, il quale esponeva: - di aver accudito, fin dal giorno dalla morte di Controparte_2 [...]
presso la propria abitazione, garantendole il necessario affetto e l'aiuto per Per_1 CP_1 lo svolgimento delle attività giornaliere nonché provvedendo, con fondi propri, a sostenere una serie di spese per il benessere della nonna. Contestava la prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente , evidenziando il disinteresse mostrato da quest'ultimo per la madre fino al momento del decesso della sorella Concludeva, dunque, chiedendo rigettarsi la domanda di interdizione Per_1 giudiziale promossa dal e, in via subordinata, chiedeva di essere Parte_1 nominato tutore di CP_1
Restava contumace l'interdicenda CP_1
Disposto ed espletato l'esame dell'interdicenda, sentite le altre parti costituite, con provvedimento del 5.11.2024 il G.I nominava l'Avv. Paola De Vito tutore provvisorio di Indi, CP_1 acquisite informazioni presso la Procura della Repubblica in sede in ordine alla pendenza di procedimenti penali inerenti la vicenda, acquisite le relazioni del tutore provvisorio, come trasmesse dall'ufficio del Giudice Tutelare, all'udienza del 26.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione al
Collegio.
***
La domanda di interdizione è fondata e va accolta.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato il deficit psico-fisico di cui è affetta la quale si è dimostrata non in grado di provvedere, in modo pieno ed CP_1 autonomo, ai propri bisogni di vita. Le condizioni di salute della sono descritte e documentate dalla CTU medico-legale CP_1 redatta dal dr. CTU nell'ambito del proc. n. 4451/2018 RG, nella quale si legge che PE [...]
è affetta da “encefalopatia vascolare con declino cognitivo”. CP_1
In sede di esame personale, inoltre, la situazione cognitiva della è risultata totalmente CP_1 compromessa, in quanto la stessa è apparsa disorientata, confusa e incapace di comprendere le domande nonché di riconoscere il figlio e il nipote , Parte_1 Controparte_2 mostrandosi del tutto estraniata rispetto al contesto relazionale.
Nel verbale dell'udienza del 9.10.2024 si legge:
“Adr.mi chiamo di maio. Il Giudice dà atto che chiede più volte alla interdicenda di dire il CP_1 proprio nome e la stessa non comprende la domanda. Il Giudice chiede all'interdicenda dove vive.
L'interdicenda risponde con parole incomprensibili e senza senso. Il Giudice chiede all'interdicenda quanti anni ha. L'interdicenda risponde in maniera confusa e incomprensibile.
Adr. oggi è mercoledì. Il Giudice chiede all'interdicenda di dire in quale mese ci troviamo.
L'interdicenda non è in grado di rispondere alla domanda. Il Giudice chiede con chi abita l'interdicenda. L'interdicenda non comprende la domanda e non risponde. Il Giudice indica in aula il ricorrente e lo fa avvicinare, chiedendo alla interdicenda di Parte_1 identificarlo. L'interdicenda dichiara di non sapere chi sia il ricorrente. Il Giudice indica il sig.
[...]
e chiede alla interdicenda di identificarlo. L'interdicenda non risponde alla Controparte_2 domanda”.
Ciò detto, è noto che la situazione di infermità psichica, sia pure grave, sebbene necessaria non è da sola sufficiente a giustificare l'adozione del più invasivo provvedimento di interdizione, dovendo la disciplina in esame essere coordinata con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno, di recente introdotto con la l. 9 gennaio 2004, n. 6.
L'ordito normativo derivante dalla citata riforma è stato concepito in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio (Cass. 4 aprile 2006, n. 13584).
La finalità della legge, enunciata nella sacrale formula dell'art. 1 della stessa, è, infatti, quella di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Il criterio discretivo che deve guidare il giudice nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è dunque quello quantitativo, basato sul più o meno elevato grado di incapacità, bensì quello funzionale inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana.
Ed, infatti, occorre in proposito rilevare che, mentre l'interdizione priva totalmente il soggetto della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno, dotata di maggiore flessibilità, e il cui contenuto più o meno ampio è rimesso alle prescrizioni del giudice competente, riserva comunque detta capacità all'interessato garantendogli una contrattualità minima, come chiaramente si evince dall'art. 409, co. 2, c.c. che attribuisce al beneficiario il potere di “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. La Suprema Corte ha individuato i criteri ai quali attenersi per verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti dell'interdizione, ovvero per stabilire se detto strumento, costituente nel sistema l'extrema ratio, sia il più idoneo ad assicurare la più adeguata protezione dell'interessato
(art. 414 c.c.).
Ebbene, attesa la residualità del criterio quantitativo del grado di infermità, gli indici da utilizzare sono la conservazione di un minimo di capacità relazionale, nonché la complessità degli atti che, in considerazione dell'entità e della natura del patrimonio dell'interdicendo, debbano essere compiuti, ove risultino condizioni giustificative di una speciale protezione (Cass. 22 aprile 2009, n. 9628).
Ed infatti l'esistenza di rapporti attuali dell'interessato con l'esterno, da vagliare caso per caso, ovvero l'assunzione di comportamenti irrazionali o marcatamente oppositivi può creare le condizioni per vanificare gli scopi dell'amministrazione di sostegno, posto che la stessa non priva il beneficiario della capacità di agire e presuppone una costante condivisione delle scelte da parte di quest'ultimo e dell'amministratore.
Nel caso in esame, occorre evidenziare che l'esame personale ha rilevato la totale assenza di una capacità di interazione e costruttiva partecipazione da parte dell'interdicenda.
Occorre prendere atto, altresì, dell'irreversibilità della evidenziata patologia della la quale CP_1 necessita di costante assistenza.
Dall'altro lato, occorre considerare che la percepisce reddito da pensione di CP_1 accompagnamento, ragion per cui si impone – come prospettato – la necessità di provvedere ad atti di gestione anche di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Non è revocabile in dubbio che, per la tipologia delle attività da svolgere nell'interesse della beneficiaria, l'istituto dell'interdizione risulta essere la misura di tutela più adeguata al caso di specie. (Cass. n. 9628/09, n. 13584/06; App. Roma, 23/05/2007).
In definitiva, per quanto sopra esposto, va pronunciata l'interdizione di CP_1
Quanto all'individuazione del tutore provvisorio, va confermata la nomina dell'Avv. Paola De Vito.
Invero, aldilà delle ragioni condivisibili di opportunità che, in corso di causa, hanno indotto alla nomina di una persona terza rispetto al conflitto familiare in atto tra il figlio e il nipote dell'interdicenda, in attesa dell'esito delle indagini – tuttora pendenti - conseguenti alla denuncia penale sporta da nei confronti di , occorre Parte_1 Controparte_2 prendere atto che, nelle more, con comunicazioni effettuate al tutore provvisorio in data 23 aprile
2025 e 29 aprile 2025, sia il nipote sia il figlio hanno rappresentato la propria impossibilità a prestare adeguata assistenza alla interdicenda, attualmente collocata presso il ricorrente.
Con nota del 30.4.2025 il tutore provvisorio Avv. De Vito ha comunicato la necessità di individuare una struttura assistenziale idonea a garantire le cure sanitarie per l' interdicenda.
La conflittualità emergente dalle relazioni inoltrate dal tutore provvisorio impone la conferma dell'attuale assetto, demandando ogni ulteriore questione alla valutazione del Giudice Tutelare.
La presente sentenza va dunque trasmessa al Giudice Tutelare presso questo Tribunale a cura della
Cancelleria per i successivi adempimenti (art. 42 disp.att. c.c.). Tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e dell'effettiva rispondenza del procedimento incoato agli interessi dell'interdicenda, le spese di lite vanno interamente compensate.
Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 1933/2024, così provvede:
- pronunzia l'interdizione di (CF: ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
4.8.1932;
- ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 423 c.c. e 49 lett. e) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) e trasmettersi copia della stessa al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria;
- nomina tutore provvisorio l'Avv. PAOLA DE VITO;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano