Art. 1. Articolo unico
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere:
a) amnistia per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 , e successive modificazioni o da qualunque altra legge riguardante la disciplina, dei consumi degli ammassi e dei contingentamenti, purche' si tratti di reati punibili con la, reclusione non superiore nel massimo a, sei anni, anche se congiunta a pena pecuniaria;
b) commutazione dell'ergastolo, in anni ventiquattro di reclusione e condono di cinque anni della pena, afflittiva e di lire 300.000 della pena pecuniaria, nonche' delle pene accessorie, per tutti i reati previsti dai decreti e dalle leggi di cui al comma a) e puniti con pene superiori nel massimo a sei anni; stabilendo che l'amnistia, e il condono debbano essere concessi anche ai recidivi e stabilendo, altresi', che l'amnistia non debba far cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali, nei casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere:
a) amnistia per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 , e successive modificazioni o da qualunque altra legge riguardante la disciplina, dei consumi degli ammassi e dei contingentamenti, purche' si tratti di reati punibili con la, reclusione non superiore nel massimo a, sei anni, anche se congiunta a pena pecuniaria;
b) commutazione dell'ergastolo, in anni ventiquattro di reclusione e condono di cinque anni della pena, afflittiva e di lire 300.000 della pena pecuniaria, nonche' delle pene accessorie, per tutti i reati previsti dai decreti e dalle leggi di cui al comma a) e puniti con pene superiori nel massimo a sei anni; stabilendo che l'amnistia, e il condono debbano essere concessi anche ai recidivi e stabilendo, altresi', che l'amnistia non debba far cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali, nei casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato.