Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6002 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 11903/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 11903/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9
giugno 2025,
TRA
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
2.05.1953 ed ivi residente, alla Via Terracina, n. 81, rappr.to e difeso dall'Avv. Claudio Cusitore (c.f.: , in virtù di procura CodiceFiscale_2
allegata all'atto di citazione e dall'Avv. Claudio Capone (c.f.:
[...]
), che lo rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._3
disgiuntamente dal primo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in aggiunta
- ATTORE
E
p. iva: con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
MO EN (TV) alla Via Marocchesa, n. 14, nella qualità di Impresa
designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri in nome e per
Pag. 1
) e Dott. (c.f. ), C.F._4 Persona_1 CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Carità, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ursone (c.f.: ), dal quale è CodiceFiscale_6
rappresentata e difesa in virtù di procura speciale del 18.12.2014 per notaio in SO (rep. n. 186905-racc. n. 3036) allegata Persona_2
alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: all'udienza del 20 marzo 2025 il procuratore dell'attore ha così
concluso: “si riporta alle difese svolte ed alle istanze istruttorie con vittoria di
spese e chiede che la causa sia assegnata in decisione con i termini ex art.
190 c.p.c.”.
Il procuratore della convenuta: “si riporta alla propria comparsa ed alle
eccezioni e difese riportate insistendo per il rigetto della domanda e chiede i
termini di cui all'art. 190.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 29.04.2021, Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi a questo tribunale, per l'udienza del
[...]
30.07.2021, la nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania per la gestione dei sinistri in nome e per conto del Fondo
di Garanzia Vittime della Strada (di seguito per comodità espositiva
[...]
, al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento di Parte_2
Pag. 2 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 17.02.2020, alle ore 12:30 circa, in Napoli, alla Galleria
Laziale.
L'attore ha esposto:
- che, in quella tarda mattinata, alla guida del motociclo Kymco People
tg. DE93627, regolarmente assicurato per la R.C.A., percorreva la Galleria
Laziale in Napoli con direzione Fuorigrotta, allorché veniva sorpassato ad elevata velocità da un motociclo, che lo urtava facendogli perdere il controllo del mezzo e causandogli la caduta al suolo;
- che dopo l'impatto il conducente del motociclo investitore non arrestava la corsa, ma si allontanava velocemente tanto da rendere impossibile raccogliere le sue generalità e il rilevamento della targa del motoveicolo;
- che, a seguito dell'evento, riportava lesioni personali tanto da dover ricorrere al P.S. dell'ospedale “San Paolo” in Napoli, ove gli venivano diagnosticate “Frattura pluriframmentaria del corpo di D11 con estensione al
peduncolo dx, frattura dell'arco posteriore della V, VI e VII costa dx, frattura
longitudinale del corpo scapolare dx, versamento pleurico dx” con prognosi riservata (come da referto n. 2020/6008 di primo soccorso del 17.02.2020 e da rettifica del 17.03.2020) e immediatamente ricoverato e da qui, in data
20.02.2020, trasferito per competenza presso il reparto NCH dell'ospedale
“San Giovanni Bosco” in Napoli dove gli veniva praticato un “Intervento di
stabilizzazione percutanea D10-D12” ;
- che successivamente si sottoponeva a vari esami e visite specialistiche tra cui, in data 25.06.2020 presso il “Centro Theo” in Napoli, a una RX alla colonna dorsale che evidenziava la “Deformazione cuneiforme
Pag. 3 del soma di T11, Stabilizzatore radioopaco ancorato T10-T12, Irregolarità
artrosiche dei metameri esaminati, spazi intersomatici di ampiezza ridotta.”;
- che veniva dichiarato guarito con postumi da valutare in sede medico legale il 09.07.2020 e che in conseguenza del sinistro, pativa, come da allegata relazione medica, un danno biologico nella misura del 35%, una
I.T.T. di 33 giorni al 100%, una I.T.P. di 60 giorni al 50% e una ulteriore
I.T.P. di 30 giorni al 25%;
- che il sinistro e la circostanza della fuga cui si era dato il conducente del motociclo investitore senza prestare i dovuti soccorsi, impedendo altresì di identificare sia lui che il mezzo che conduceva, erano state denunciate con querela depositata l'11.05.2020 presso il Commissariato di P.S. “Bagnoli”-
Napoli;
- che rimanevano senza effetto sia la nota di messa in mora a firma del suo procuratore inviata a mezzo PEC del 15.05.2020 alla Controparte_1
F.G.V.S. (e anche a ai sensi dell'art. 283 co. 1, lett.
[...] CP_3
a) del d.lgs. n. 209/2005, che pure provvedeva a rubricare il sinistro, sia la nota PEC del 09.07.2020 di comunicazione dell'avvenuta guarigione e di sollecito della nomina di un suo medico fiduciario per la valutazione delle lesioni occorse e sia l'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. del d.l. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014.
L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del conducente del motociclo non identificato nella produzione del sinistro e, per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 283 co. 1,
lett. a) del d.lgs. n. 209/05, la al risarcimento Parte_2
Pag. 4 dei danni patiti pari alla complessiva somma di € 230.545,00 (così specificata:
danno biologico del 35% pari a € 167.352,00; I.T.T. 33 giorni al 100% pari a
€ 3.234,00; I.T.P. 60 giorni al 50% pari a € 2.940,00; I.T.P. 30 giorni al 25%
pari a € 735,00, € 55.784,00 quale danno morale calcolato nella misura di 1/3
del danno biologico, nonché € 500,00 forfettari per le spese mediche ed ulteriori non documentabili), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, ovvero a quel diverso importo ritenuto di giustizia. Il
tutto, contenuto in € 260.000,00. Vinte le spese di lite con attribuzione.
Con comparsa di costituzione risposta depositata in cancelleria il
2.07.2021, si è costituita tempestivamente in giudizio la Parte_2
la quale ha eccepito, preliminarmente, la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva, poiché non pervenutale la prova in ordine alla verificazione di un sinistro cagionato da mezzo di trasporto non identificato di cui alla lettera a) dell'art. 283 d. lgs. n. 209/05, motivo per il quale era stata ed era impossibilitata a provvedere alla eventuale liquidazione del danno.
Nel merito ha dedotto la infondatezza della domanda in quanto:
- non risultava la prova che la non identificazione del presunto mezzo rimasto ignoto fosse dipesa da incolpevole impossibilità del danneggiato,
tant'è vero che l'istante soltanto in data 11.05.2020, ovvero dopo oltre due mesi dalla data del presunto sinistro, aveva depositato la denuncia-querela dinanzi alla P.S. sì tardando l'inizio delle indagini da parte delle Autorità
preposte;
- l'attore nel referto di primo soccorso aveva dichiarato “… di aver
avvertito un malore prima del trauma…” e successivamente, in data
17.3.2020 (dopo un mese circa), aveva rettificato quella dichiarazione
Pag. 5 riferendo, invece, “… di essere stato urtato da altro motociclo cadendo
rovinosamente a terra...”.
In via “molto subordinata”, ha contestato il quantum debeatur sia nella sua globalità che nelle singole voci di composizione, giacché esoso e, in tutto o in parte, non riconoscibile come fonte di danno derivante dal sinistro narrato.
Da ultimo, ha disconosciuto - anche nel contenuto - l'intera documentazione medica prodotta dall'attore e contestato le conclusioni diagnostiche, perizia di parte compresa, riportate nell'atto introduttivo.
La Compagnia ha chiesto, quindi, in via preliminare, di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, in via principale, di rigettare la domanda, sprovvista di ogni supporto probatorio, e,
in via gradata e salvo gravame, di ridurre la richiesta risarcitoria avanzata nel rispetto dei massimali di garanzia previsti per legge. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e depositate le relative memorie (la n. 1 e n. 2 dall'attore e la n. 2 e n. 3 dalla convenuta);
ammessa in parte la prova testimoniale diretta articolata da parte attrice (sui capi 1, 2 e 3 della citazione e sul capo a della memoria n. 2) e denegata la prova contraria richiesta dalla Compagnia “sugli stessi capi e con gli stessi
testi”, rispettivamente articolati e addotti dall'istante “in quanto i testi sono
già chiamati a rispondere a prova diretta sulle medesime circostanze (che
quindi confermeranno o negheranno), dovendo la prova contraria vertere,
invece, o su circostanze diverse e contrarie rispetto a quelle articolate dalla
controparte, con gli stessi testi della controparte o con altri testimoni, o sulla
Pag. 6 prova delle medesime circostanze indicate dalla controparte ma con testimoni
diversi da quelli indicati da quest'ultima”; espletata C.T.U. medico legale con la nomina del dott. e rimasta senza esito la proposta di Persona_3
conciliazione ex art. 185 c.p.c. formulata alle parti dal precedente istruttore,
all'udienza del 20 maggio 2025 le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto ed il tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., assegnava loro il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 19.05.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 9.06.2025), depositi a cui entrambe le parti provvedevano nei termini.
Ciò premesso, va evidenziato che la fattispecie in oggetto va indiscutibilmente inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 del Codice delle
Assicurazioni Private, primo comma, lettera a), trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da motoveicolo non identificato.
La domanda è, innanzitutto, proponibile: l'attore ha documentalmente provato di aver adempiuto l'onere di cui agli artt. 145, 148, 283 e 287 del
Cod. Ass.ni Private e successive integrazioni e modifiche (d. lgs. n. 205/2005)
provvedendo ad inviare a mezzo del proprio legale, regolare richiesta di risarcimento dei danni (sottoscritta sia dal suo procuratore che dal proprio
C.T.P.), con accluso referto di pronto soccorso del 17.02.2020 e successiva rettifica del 17.03.2020, con nota PEC recapitata alla Controparte_1
F.G.V.S. e a il 15.05.2020. Detta nota contiene tutti gli CP_3
elementi di cui agli articoli sopra menzionati e l'atto introduttivo risulta,
quindi, essere stato notificato ben oltre i 60 gg. (il 29.04.2021) da quello in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento dei danni alla Compagnia
Pag. 7 assicuratrice costituita e a CP_3
La domanda è altresì, procedibile, avendo l'istante documentato di aver inviato proposta di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. della l.
n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014 alla convenuta Parte_2
con nota PEC del 21.10.2020 recapitata in pari data.
[...]
Passando al merito della controversia, deve esaminarsi innanzitutto l'eccezione sollevata dalla di disconoscimento Parte_2
della intera documentazione medica allegata dall'attore: si osserva che l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità
della copia al suo originale che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. Civ., Sez. V, n.
16232 del 19.08.2004), il che non è stato effettuato dalla convenuta.
Il principio è stato ribadito recentemente dalla Suprema Corte con sentenza n. 16557 del 20.06.2019 (“In tema di prova documentale il
disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai
sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la
contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a
pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro
ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti
differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece
Pag. 8 sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”), nonché
dalla medesima Sezione con sentenza n. 16836 del 15/06/2021 (“perché possa
aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e
termini di legge, renda una dichiarazione che, pur nel silenzio della norma
predetta, che non richiede forme particolari, evidenzi in modo chiaro ed
inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto
all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi
sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,
contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096
del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 c.c.). Il disconoscimento
deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia
materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il
loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi,
poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul
diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. In tale
direzione questa Corte si pone nel solco della giurisprudenza (v. Cass. n.
27633 del 2018; Cass. n. 29993 del 13/12/2017, Cass. n. 12730 del
21/06/2016, Cass. n. 7775 del 03/04/2014 e altre) secondo la quale la
contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in
copia non possa avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata –
a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli
aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Ed ancora, per inciso e per completezza argomentativa, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica
Pag. 9 all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n.
2) c.p.c.; mentre quest'ultimo, infatti, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità
all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
(Cass. Civ., Sez. II, n. 7522 del 27.03.2007).
Nel caso in esame la si è limitata ad Parte_2
impugnare genericamente detta documentazione senza fornire specifiche indicazioni circa l'eccepita non conformità e ciò che rende i documenti stessi pienamente utilizzabili alla stregua dei princìpi appena sopra esposti.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dalla convenuta Compagnia si evidenzia che questa, in effetti, in base al suo contenuto, è eccezione non di rito bensì di merito con la quale si contesta la titolarità del rapporto dedotto in giudizio e non la legittimazione processuale,
atteso che questa si limita alla corrispondenza tra la asserita titolarità dei diritti dedotti in giudizio e la citazione proprio del soggetto indicato come titolare. Invece, la convenuta con questa eccezione pone una questione di merito perché contesta che le lesioni lamentate dal siano Pt_1
conseguenza di un sinistro cagionato dal conducente di un motociclo non identificato negando, quindi, di dover rispondere dei danni in base alla legge.
Tale profilo, e la stessa sussistenza della legittimazione attiva dell'attore, deve essere valutato alla stregua delle emergenze processuali di seguito esaminate.
Occorre, poi, premettere che “in tema di sinistri stradali causati da
veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela
Pag. 10 contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del
danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione
temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi
per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto
la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero
indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione
del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato
effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per
circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Cass.
9873/2021) e osservare ancora che “nel caso di sinistro stradale causato da
veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di
polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di
risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela
contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro
accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri
indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (Cass. 10066/2013 e Cass.
3019/2016).
Giova peraltro chiarire - riportando le stesse espressioni usate dalle ultime due sentenze richiamate - che "non si intende con questo vincolare in
alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga
inattendibili, né precludergli di attribuire determinante rilievo anche
all'omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti ...
Pag. 11 ma non è consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza
astratta della omessa denuncia o querela", omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l'attendibilità) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto.
Premessi tali principi, ai quali – unitamente ad altri consolidati in
subiecta materia - lo scrivente ritiene di doversi uniformare per la decisione della presente controversia va riaffermato, come sopra anticipato, che la domanda del è infondata, in quanto in una valutazione complessiva Pt_1
e globale delle risultanze processuali e del materiale probatorio offerto, non risulta sufficientemente ed adeguatamente provato il fatto generatore della richiesta risarcitoria in esame e, cioè, che effettivamente le lesioni che ha subìto e dalle quali sono residuati postumi permanenti di non trascurabile entità siano state causate proprio da un investimento stradale avvenuto in
Napoli nella Galleria Laziale alle 12:30 circa del 17 febbraio 2020 ad opera di un motociclo che non è stato possibile identificare.
L'elemento che inficia l'attendibilità della ricostruzione dei fatti ad opera dell'attore è costituito dal fatto che il , giunto per le prime cure Pt_1
al P.S. del presidio ospedaliero “San Paolo”, ossia la prima struttura sanitaria cui venne condotto dall'ambulanza accorsa sui luoghi, non ha mai riferito di essere stato coinvolto in un sinistro stradale con un motociclo non identificato perché il suo conducente si era dileguato velocemente, di essere stato da questo attinto e scaraventato al suolo.
Invero, quel referto di P.S. n. 2020/6008 redato il 17.02.2020, dalle ore
13:09, sia nello spazio destinato al “motivo dell'accesso” che in quello relativo alle “Cause e circostanze dichiarate” contiene unicamente
Pag. 12 l'indicazione “Incidente in strada”, così come in quello indicante le “Note
d'ingresso” riporta “riferito trauma della colonna vertebrale per incidente
stradale” e, pertanto, in tale documentazione non si rinviene nessun riferimento alla causazione del sinistro da parte di un motociclo “pirata”.
Nessun elemento, avuto riguardo al profilo in esame, si rinviene nella ulteriore documentazione sanitaria prodotta;
infatti, analoga mancanza si riscontra anche nella cartella clinica di ricovero n. 1306/2020 del 17.02.2020
sempre del “San Paolo” (dove veniva immediatamente ricoverato e dimesso il
20.02.2020 alle ore 15:45), nella quale in sede di “anamnesi patologica recente” si legge che “Riferito trauma della strada” e, altresì, nella cartella clinica n. 1496 del 20.02.2020 dell'ospedale “San Giovanni Bosco”, presso cui veniva trasferito il giorno stesso per competenza, dove si riporta quale
“diagnosi d'ingresso” “Politrauma da incidente stradale” e in anamnesi
“Riferito incidente stradale”.
È significativo che il paziente riferisca ai medici semplicemente di
“incidente stradale in moto” (cfr. paragrafo “Anamnesi” del referto di P.S.,
ore 13:54) e non di un “sinistro stradale” o di un investimento da parte di un motociclo.
In sostanza, sia sul verbale di Pronto Soccorso sia nelle cartelle cliniche di ricovero presso i due menzionati nosocomi si faceva riferimento genericamente ad un “incidente stradale”, ma senza alcun riferimento ad eventuali responsabilità di terzi, non essendo né sufficiente, né dirimente in tal senso che nella cartella clinica di P.S. abbia dichiarato un'omissione di soccorso, che poteva riferirsi a qualunque altro conducente di autovettura o motoveicolo presente e/o passante in loco e non coinvolti nel sinistro.
Pag. 13 Ma ciò che maggiormente rileva nella fattispecie è quanto riportato dal medico del triage, la dott.ssa nel verbale di Ptonro Soccorso Persona_4
dell'Ospedale San Paolo: “17.2.2020 13:54 Parametri vitali…Note: il
paziente riferisce di aver accusato un malore prima del trauma”. In tale documentazione non v'è neanche la dichiarazione di essere stato attinto da altro motoveicolo (lo farà, come di seguito sottolineato, soltanto nella rettifica del certificato di P.S. esattamente un mese dopo).
Queste omissioni dell'attore in sede di anamnesi prossima non possono giustificarsi neppure con il comprensibile stato di agitazione e sofferenza da fratture subìte in cui il medesimo si trovava e questo perché non risulta che questi fosse giunto e rimasto in ospedale in stato di tale gravità da incidere sul suo grado di comprendere e di riferire su quanto accaduto (seppur il codice di accesso al Pronto Soccorso era quello “arancione”, che indica un
'urgenza di gravità media” ma che non mette in pericolo la vita del paziente,
l'esame obiettivo delle ore 13:55 riporta che fosse “…sveglio vigile e
collaborante, orientato nel tempo e nello spazio…” (cfr. ripetuto referto di
P.S.). Tale positivo stato di consapevolezza e capacità di intendere e di volere non è mancato nel corso della giornata posto che nella cartella clinica del
“San Paolo” alle ore 17:45 si legge parimenti “Paziente vigile, ben orientato
nel tempo e nello spazio”.
In sostanza l'attore risultava in condizioni di piena vigilanza e, quindi,
in grado di fornire quelle necessarie informazioni che, da un lato, non avrebbero costituito la richiesta di un comportamento di non comune diligenza o di complessa ed onerosa attuazione e, dall'altro, sarebbero state nel suo stesso interesse nel comprovare che quanto occorsogli risultava
Pag. 14 ascrivibile a fatto di un ignoto terzo e non a un fatto accidentale, come un improvviso malore prima della caduta, o alla responsabilità propria.
Come affermato dalla Cassazione, sez. 6, 20 luglio 2020, n, 16030, in un caso molto simile a quello in esame in cui in sede di Pronto Soccorso il paziente aveva reso dichiarazioni contrastanti con quanto assunto nel successivo giudizio risarcitorio contro il FGVS. La Cassazione scrive: “le
dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente erano entrate a far parte del
compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto
soccorso, a cui è stata riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui
non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base
del rilievo che esso è caratterizzato – oltre che dall'attestazione di fatti
appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione
– dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia
precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale
autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. Tale
statuizione non è affatto scalfita dagli argomenti utilizzati dall'odierno
ricorrente che, per un verso, si adattano ad una scrittura privata ove
l'imputazione della dichiarazione scritta al dichiarante esige la sottoscrizione
di quest'ultimo; per altro, sono volti a superare l'asserito valore confessorio
attribuito alle dichiarazioni contenute nel certificato medico, senza confronto
con la ratio decidendi della sentenza impugnata che è così sintetizzabile: il
certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della
provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia, ai fini che qui
interessano, delle dichiarazioni al medesimo rese;
non ha proposto Pt_3
querela di falso in danno del medico certificatore, quindi, non può non tenersi
Pag. 15 conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state
rilasciate da S.M. e che il loro contenuto sia quello verbalizzato”.
Si ricorda, infatti, richiamando altra giurisprudenza che “il referto del
pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico
assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di
falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle
dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che
questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede
privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di
scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. 27288/2022; Cass. 27471/2017;
Cass. 18868/2015).
Si aggiunga che alcuna valenza può essere attribuita alla rettifica del certificato di P.S. - che per i motivi appena illustrati poteva fare ben prima sia presso il “San Paolo che presso il “San Giovanni Bosco” dove veniva trattato chirurgicamente per stabilizzazione percutanea D10-D12 solo il 28.02.2020 -
nel quale, mutando la narrazione della dinamica del sinistro, il Dirigente
Medico di Chirurgia Generale dott. del P.O. San Paolo riporta Persona_5
che il “rettifica la dinamica dell'accaduto riferendo di essere stato Pt_1
urtato da altro motociclo mentre si trovava alla guida del proprio motociclo
cadendo rovinosamente a terra all'interno della Galleria laziale”, raccolta il
17.03.2020, ossia 30 giorni dopo il fatto (cfr. allegato al doc. 4 di referto di
P.S.) e nella quale, oltretutto, non ha affatto riferito di un motociclo non identificato per “fuga” del suo conducente.
Come detto, il certificato di P.S. (o anche una sua rettifica) in quanto atto pubblico ha pieno valore probatorio fino a querela di falso della
Pag. 16 provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e delle dichiarazioni rese al medesimo (Cass. 27288/2022), ma non della veridicità di queste ultime e,
cioè, nel caso specifico, di quanto dichiarato in rettifica dal . Inoltre, Pt_1
un eventuale errore nel trascrivere le dichiarazioni del paziente, come dedotto in lite dall'attore, poteva essere emendato solo dallo stesso sanitario e non da altro sanitario.
Invero, l'operatore al triage (dott.ssa ) e il medico che Persona_4
ha curato la redazione dell'imaging, l'anamnesi e l'esame obiettivo (dott.
), i quali hanno raccolto le prime dichiarazioni Persona_6
dell'istante, sono persone diverse dal dirigente medico di chirurgia generale
(dott. ) che ha provveduto alla rettifica e che non poteva essere Persona_5
presente in sede delle prime cure praticate al paziente e, quindi, emendare le sue dichiarazioni, ed è, altresì, opportuno aggiungere che nel caso in esame alcun peso specifico di prova può essere attribuito al fatto, rilevato dalla convenuta, che l'attore abbia sporto denuncia-querela alla Polizia di Stato
soltanto in data 11.5.2020, ovvero dopo oltre due mesi dalla data del presunto sinistro, perché non significativo ai fini della decisione della presente controversia, pur risultando strano e indiziante che, dimesso il 10.03.2020 dal
“San Giovanni Bosco”, l'istante, in periodo di riposo post ricovero e in pieno
“lockdown” per l'emergenza Covid-19 (circostanze addotte dalla difesa sempre nella memoria n. 1), si sia affrettato sette giorni dopo (17.03.2020) a far rettificare le dichiarazioni rese al P.S. il 17.02.2020 e, invece, atteso ulteriori quasi due mesi per rivolgersi alle Autorità deputate, giustificando tale ritardo con quegli stessi argomenti (riposo post operatorio ed chiusura per pandemia) e tenuto conto che la Polizia di Stato nel periodo emergenziale di
Pag. 17 chiusura (9.3/3.05.2020) era, in ogni caso, obbligata a raccogliere querele da parte dei cittadini per reati contro la persona e a denuncia di parte (omissione di soccorso).
A fronte di queste considerazioni e in mancanza della proposizione di una querela di falso, la pretesa dell'attore di ottenere un risarcimento dal prospettato sinistro, nonostante i tentativi della difesa di ridimensionare il dato letterale appena descritto ed emergente dalla documentazione sanitaria,
facente fede fino a querela di falso, adducendo una cattiva interpretazione e raccolta effettuata “dal medico di turno che mal interpretava e mal
raccoglieva le parole del danneggiato al momento Parte_1
dell'entrata in pronto soccorso” e che lo portava a denunciare
“tempestivamente la circostanza al dirigente medico di turno della medesima
struttura ospedaliera “S. Paolo”, il quale procedeva alla correzione della
nota specificando la corretta dinamica dell'accaduto…” (cfr. memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. depositata il 10.11.2021), induce il giudicante ad un attento esame delle altre risultanze probatorie partendo innanzitutto dalle dichiarazioni rese dall'unica teste ascoltata, , all'udienza Testimone_1
del 2.03.2023, avendo l'attore rinunciato all'escussione dell'altra testimone addotta, sua figlia . Testimone_2
Ora le dichiarazioni rese dal al medico del triage avrebbero Pt_1
reso inammissibile la prova testimoniale perché occorreva proporre querela di falso per contrastare le stesse. Tuttavia, la prova è stata raccolta e solo per completezza si osserva che la circostanza che i testimoni indicati sono la figlia ed un'amica della stessa (solo quest'ultima è stata escusso avendo l'attore rinunciato all'escussione della prima) appare già di per sé inverosimile.
Pag. 18 Sarebbe stato onere dell'attore fornire convincenti argomentazioni con la relativa prova in ordine al motivo per il quale il a bordo del suo CP_4
motociclo fosse seguito proprio da un'auto con a bordo la figlia ed un'amica di quest'ultima.
Pertanto, anche se le dichiarazioni rese dalla teste appaiono Tes_1
prive di contraddizioni pur non chiarendo perché si trovava sull'auto della figlia dell'attore che seguiva il motociclo condotto da quest'ultimo, si deve rilevare che è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione un'argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex
plurimis, cfr. Cass. 8/08/2019, n. 21187).
Sono infatti riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass.
23/01/2014, n. 1359).
Pertanto, in un contesto in cui il paziente dichiara di avere avuto un
Pag. 19 malore prima dell'incidente stradale e poi cambia versione dopo un mese chiedendo di poter rettificare le dichiarazioni raccolte e presenta la denuncia/querela contro ignoti solo tre mesi dopo (l'emergenza Covid,
accampata a giustificazione, non gli aveva, comunque, impedito di inoltrare al
San Paolo la richiesta di rettifica), così vanificando ogni possibilità di procedere all'identificazione del pirata della strada, la circostanza che la prova testimoniale della dinamica offerta in citazione è stata richiesta attraverso le dichiarazioni di familiari ed amici non può che essere considerata negativamente.
In conclusione, si propende alla luce di questo contesto appena descritto per l'inattendibilità della teste escussa, la quale ha, comunque, reso dichiarazioni laconiche e prive di dettagli dalle quali poter ritenere la sua effettiva presenza sul posto.
Passando ad esaminare la C.T.U. espletata e depositata in data
1707.2023, dalla stessa nessun elemento probatorio a sostegno della ricostruzione della precisa dinamica del sinistro e della sua ascrivibilità alla condotta di guida del conducente di una motocicletta “pirata” si può trarre,
atteso che la stessa doveva precipuamente esprimersi sulla compatibilità delle lesioni con il verificarsi del sinistro stradale per cui è causa e anche in relazione a tale specifico quesito la perizia non sorregge quanto invocato dall'attore.
L'ausiliario dott. , specialista in Ortopedia, che pure ha Persona_3
adeguatamente descritto le fratture riportate dall'istante e riconosciuto un danno biologico nella misura del 21%, una ITT, due ITP di diversa durata e percentuale, ha rinvenuto forti difficoltà nell'appurare l'esistenza del nesso di
Pag. 20 causalità efficiente tra le lesioni patite dall'attore e il sinistro in esame: invero,
mentre a pag. 2 della perizia illustra che “Nell'analisi del rapporto causale,
emerge una certa concordanza tra la dinamica dell'evento traumatico
acquisito e riportato agli atti e le lesioni subite dall'attore con una sufficiente
e dimostrabile attendibilità nella sussistenza del danno biologico”, a pag. 7 ha cura di specificare che la dichiarazione di rettifica del certificato di P.S. mette in discussione l'assunto “… un certificato - presente nella documentazione del
fascicolo - redatto su carta intestata del P.O. in Controparte_5
data 13.03.2020 recante una dichiarazione espressa dal periziando che
recita: “Si rettifica il referto n° 6008 del 17.02.2020 … alla voce parametri
vitali delle ore 13:28 (note). A tal riguardo il paziente rettifica la dinamica
dell'accaduto riferendo di essere stato urtato da altro motociclo mentre si
trovava alla guida del proprio motociclo cadendo rovinosamente a terra
all'interno della galleria laziale. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge”
Tale dichiarazione di rettifica contrasta con quanto dichiarato nel capitolo
citato della cartella clinica cui fa riferimento la rettifica e questo può essere
un elemento di rivalutazione del nesso causale”.
Si aggiunga anche che appare fin troppo anomalo e inconsueto, se non sospetto, il fatto che non sussiste agli atti alcun rilievo fotografico dei danni riportati dal motociclo condotto dall'attore (a dire della teste colpito sul lato sinistro da una moto che andava a forte velocità e secondo la comune esperienza scaraventato al suolo sul lato destro insieme all'attore) che, in assenza di rilievi da parte delle Autorità non invocate, possa agevolare nella ricostruzione della dinamica, cosa della quale si avverte particolarmente la mancanza atteso che la dinamica del sinistro, e la sua effettiva veridicità, non
Pag. 21 è emersa in maniera chiara e univoca e sconoscendosi altre circostanze rilevanti che sarebbero state d'ausilio.
In definitiva, ciò che è certo è che l'attore il giorno 17.02.2020 ha riportato le lesioni di cui alla documentazione clinica allegata, ma non che queste siano state causate dal sinistro descritto in citazione, in quanto le risultanze processuali hanno evidenziato forti elementi di criticità per una serena ricostruzione dei fatti posti a fondamento della domanda, impedendo la formazione di un quadro probatorio lineare e tranquillizzante – risultato invece carente ed incongruo - idoneo a fondare il convincimento del giudicante sulla bontà delle pretese attoree, con la conseguenza finale che risulta mancare in radice una prova piena, stringente e convincente in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto storico produttivo delle lesioni nella versione dal medesimo fornita. Carenze e incongruenze di cui, come sopra evidenziato, si è reso in primis protagonista egli stesso per le dichiarazioni rilasciate al personale sanitario.
Per tutti questi motivi, si ritiene la domanda non provata e deve essere,
quindi, rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento in favore della F.G.V.S. delle spese di lite che si liquidano Controparte_1
in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori prossimi al minimo dello scaglione del valore della domanda (fino a €
260.000,00) considerando che la vicenda si è incentrata su questioni di mero fatto.
L'acconto per le spese di C.T.U. (non avendo questi chiesto anche la liquidazione del saldo) si pone definitivamente a carico dell'attore come da
Pag. 22 ordinanza del 20 marzo 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della - F.G.V.S., così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
F.G.V.S. delle spese di giudizio che qui si liquidano in € CP_1
8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge;
3) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso in Napoli, il 15 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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