Art. 3.
E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile .
L'affittuario puo' ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'art. 2.
E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile .
L'affittuario puo' ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'art. 2.