CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 359/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FORTE SIMONE elett. dom.to in Parte_1
GALLERIA SAN LA 4/A 20122 MILANO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GE OL elett.te dom.to in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 2 CP_2 rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna
[...]
FE elett.te dom.to in Ancona via San Martino 23
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugna la sentenza n. 220/2024 del Tribunale di Fermo, sez. lav., del Parte_1
26/09/2024 inerente l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.00820239003113323, ricevuta il
26/07/2023, e del sotteso avviso d'addebito n. 30820160000305251000, il cui ruolo era stato emesso dall' di Ascoli Piceno e derivante da omesso versamento dei contributi I.V.S. per l'annualità CP_2
pagina 1 di 6 2015, asseritamente notificata in data 14 maggio 2016, la cui cifra complessiva ammonta ad € 3.977,05
(così come ridotta la pretesa nel corso del giudizio dall'opponente che inizialmente aveva impugnato anche altri avvisi di addebito sottesi).
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, in merito all'inutilizzabilità ed invalidità delle difese di per non essersi Controparte_3 costituita a mezzo del personale interno in primo grado. nullità; 2) difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. nella parte in cui ha erroneamente ritenuto notificate le cartelle di pagamento nonostante l'omessa prova ad opera della resistente. nullità della notifica per apocrifia ex artt. 214 e 215 c.p.c.. e 2719 c.c.; 3) difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante non Controparte_4 proviene dai pubblici elenchi;
4) difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà
e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per erronea valutazione del
“rateizzo” quale valido atto ricognitivo del debito ed interruttivo della prescrizione. violazione ed errata applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., dell'art. 14 delle “preleggi” e dell'art. 19, co.
1-quater - d.p.r.
n. 602/73. violazione dell'unanime orientamento giurisprudenziale ed altresì degli art. 2697 c.c. e 116
c.p.c. illogica e contraddittoria motivazione sul punto in violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c.; 5) difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per non aver dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto (c.d. “nullità derivata”), in violazione dell'art. 30, co. 1 e 2, d.l. n. 78/2010; 6) difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per non aver rilevato la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione (apparente motivazione), in violazione degli artt. 7 e 17, l. n. 212/2000; art. 3, l. n. 241/1990; art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
7) difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per non aver rilevato la intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co. 9, l. n. 335/1995.
Nel processo di appello si sono costituiti l' e l' eccependo, da CP_2 Controparte_1 un lato, l'inammissibilità dell'appello, dall'altro, contestandone la fondatezza in fatto ed in diritto, e pagina 2 di 6 chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, che pure presenta numerosi profili di inammissibilità, è infondato e va respinto.
1.- Il primo motivo di appello che riguarda la contestata ammissibilità della costituzione in giudizio di tramite avvocato del libero foro è infondato, in quanto, come Controparte_5 riconosciuto dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza 19/11/2019 n. 30008, ai sensi dell'art. 1 co. 8 D.L. 193/2016, tenuto altresì conto della norma di interpretazione autentica dell'art.
4-nonies del
D.L. 34/2019, può avvalersi in ogni tipo di procedimento, senza necessità di formalità alcuna, di CP_6 avvocati del libero foro. Con l'istituzione della , infatti, il legislatore Controparte_1
“ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell anzidetta di farsi CP_1 rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale è consentito all di avvalersi anche di avvocati del Controparte_3 libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli Controparte_3 avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità” (Cass. Civ. 12/11/2020 n. 25505, Cass. Civ. 27/06/2023 n. 18310, Cass. Civ. 12/07/2023 n.
19983). Le Sezioni Unite, peraltro, hanno, poi, precisato che “un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui
l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell che si è CP_1 determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. Civ. S.U.
19/11/2019 n. 30008). D'altro canto, parte appellante non ha prodotto in giudizio l'asserito protocollo di intesa del 22/06/2017 tra e il quale affermerebbe che “l' deve CP_6 Controparte_7 CP_6 avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti l'attività di riscossione”. In ogni pagina 3 di 6 caso, l' nella propria memoria di costituzione, stante la data di costituzione, opportunamente CP_1 fa riferimento al par.
3.3 del successivo protocollo di intesa del 24/09/2020, dal quale risulta chiaramente che la presente controversia non è ricompresa tra quelle riservate alla Avvocatura dello
Stato.
2.- Il secondo motivo di appello riguarda il disconoscimento dell'autenticità della fotocopia prodotta dall' attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito ed il disconoscimento della CP_2 firma ivi apposta. Ebbene, a prescindere dal fatto che la firma che compare nell'avviso di ricevimento appare del tutto identica alle altre del prodotte in atti, si rileva come la circostanza Pt_1 dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito in questione si ricava, comunque, implicitamente dal fatto che il nel marzo 2017, abbia presentato in relazione a tale atto impositivo apposita istanza Pt_1 di rateazione (v. doc. 17 di parte . CP_6
Dunque, quanto meno da tale data, l'avviso in parola deve ritenersi essere stato regolarmente ricevuto dal Pt_1
3.- Il terzo motivo di appello riguarda la dedotta inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento perché l'indirizzo del notificante non Controparte_3 proviene dai pubblici elenchi. Il motivo si appalesa inammissibile atteso che l'appellante si limita a riproporre le argomentazioni già avanzate in primo grado senza confrontarsi con la motivazione addotta dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'eccezione.
Come affermato in sentenza “l'indirizzo p.e.c. del notificante risulta inserito nel predetto registro sin dall'epoca della notifica, come documentato dall'ente della riscossione, dall'altro la notifica consente al contribuente di identificare senza dubbio il mittente e di approntare le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto (cfr. anche Cass. ord. 28 febbraio
2023)”. Quanto affermato dal primo giudice è del tutto corretto ed è dimostrato dal fatto che il contribuente, una volta ricevuta l'intimazione di pagamento, è riuscito a proporre le sue difese, presentando ricorso giudiziale avverso la giusta parte, ossia , in tal modo dimostrando, per CP_6 tabulas, la regolarità della comunicazione, anche per raggiungimento del suo scopo.
4.- Il quarto motivo attiene alla ritenuta efficacia dell'istanza di rateizzazione ai fini della interruzione della prescrizione.
Anche tale motivo si appalesa inammissibile non confrontandosi con la ratio decidendi assunta dal primo giudice.
Si legge, infatti, in sentenza, quanto segue: “Nel caso in esame emerge il mancato rispetto rispetto del termine perentorio di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, sicché alcuna deduzione risulta ammissibile in relazione al periodo antecedente alla notifica dell'atto opposto, mentre nel periodo pagina 4 di 6 susseguente non risulta maturata la prescrizione, peraltro impedita, dopo la notifica dell'avviso
d'addebito del 14 maggio 2016, con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 14 maggio 2019 avente natura ricognitiva del debito”.
Appare evidente, dunque, come il primo giudice non abbia attribuito valore interruttivo all'istanza di rateazione presentata dal nel 2017 quanto alla dichiarazione di definizione Pt_1 agevolata del 14 maggio 2019 (c.d. rottamazione ter). Le argomentazioni di cui all'atto di appello non colgono, dunque, nel segno.
5.- Con il quinto motivo di appello, la parte lamenta la mancata dichiarazione della “nullità derivata” dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto.
In proposito, non può che richiamarsi quanto sopra in merito alla raggiunta prova della notifica dell'avviso di addebito.
D'altronde, è notorio come il giudizio del giudice del lavoro non è un giudizio sull'atto ma sul rapporto sicché alcuna pronuncia di nullità di atti potrebbe adottarsi.
6.- Con il sesto motivo, l'appellante lamenta la “nullità” della sentenza per non aver rilevato la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione (apparente motivazione).
Anche tale motivo è inammissibile, limitandosi l'appellante a riproporre le tesi già sostenute in primo grado senza confrontarsi con la motivazione del giudice posta a base del rigetto dell'eccezione.
In proposito, infatti, si legge in sentenza quanto segue “Quanto alle deduzioni di omessa motivazione dell'atto e di omessa indicazione dei criteri di calcolo delle somme e dei relativi interessi, ne va rilevata la natura formale e la soggezione al termine di venti giorni dalla notifica, cui all'art.
617 c.p.c., termine non rispettato essendo stato il ricorso depositato il 15 settembre 2023 e non trovando applicazione la sospensione feriale trattandosi di controversia soggetta al rito del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742/1969, e riconducibile, quanto all'oggetto, alla materia del lavoro e della previdenza”.
Ebbene, alcuna espressa critica è avanzata avverso tale motivazione sicché il motivo è evidentemente inammissibile.
Ad ogni modo, l'intimazione appare del tutto corretta contenendo l'indicazione, oltre che del numero degli avvisi di addebito e della data di notifica, partitamente per ciascun debito della causale e dell'anno di riferimento, dell'importo dovuto originariamente e di quello residuo, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione. Né può affermarsi che siano omessi i criteri di calcolo degli interessi posto che alla nota 1 di pag. 20 si richiama l'art. 30 del D.P.R. 602/1973, cioè la norma che disciplina appunto gli “interessi di mora” mediante rinvio a decreto ministeriale.
7.- Con il settimo motivo, l'appellante torna a lamentare “la nullità della sentenza per non aver pagina 5 di 6 rilevato la intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co. 9, l. n. 335/1995”.
Si tratta di motivo del tutto generico che, oltre che evidenziare la natura non disponibile della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, insiste sull'assenza di atti interruttivi senza neppure prendere in esame le date della pretesa contributiva in esame. Ad ogni modo, come sopra rilevato, non essendo stata censurata la ritenuta valenza interruttiva della prescrizione della domanda di rottamazione ter del maggio 2019, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del luglio 2023, la pretesa contributiva, seppure riferita all'anno 2015, non poteva dirsi prescritta.
Da quanto sopra esposto, deriva che l'appello non possa che essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, che liquida, per ciascuna parte, in € 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 359/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FORTE SIMONE elett. dom.to in Parte_1
GALLERIA SAN LA 4/A 20122 MILANO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GE OL elett.te dom.to in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 2 CP_2 rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna
[...]
FE elett.te dom.to in Ancona via San Martino 23
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugna la sentenza n. 220/2024 del Tribunale di Fermo, sez. lav., del Parte_1
26/09/2024 inerente l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.00820239003113323, ricevuta il
26/07/2023, e del sotteso avviso d'addebito n. 30820160000305251000, il cui ruolo era stato emesso dall' di Ascoli Piceno e derivante da omesso versamento dei contributi I.V.S. per l'annualità CP_2
pagina 1 di 6 2015, asseritamente notificata in data 14 maggio 2016, la cui cifra complessiva ammonta ad € 3.977,05
(così come ridotta la pretesa nel corso del giudizio dall'opponente che inizialmente aveva impugnato anche altri avvisi di addebito sottesi).
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, in merito all'inutilizzabilità ed invalidità delle difese di per non essersi Controparte_3 costituita a mezzo del personale interno in primo grado. nullità; 2) difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. nella parte in cui ha erroneamente ritenuto notificate le cartelle di pagamento nonostante l'omessa prova ad opera della resistente. nullità della notifica per apocrifia ex artt. 214 e 215 c.p.c.. e 2719 c.c.; 3) difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante non Controparte_4 proviene dai pubblici elenchi;
4) difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà
e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per erronea valutazione del
“rateizzo” quale valido atto ricognitivo del debito ed interruttivo della prescrizione. violazione ed errata applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., dell'art. 14 delle “preleggi” e dell'art. 19, co.
1-quater - d.p.r.
n. 602/73. violazione dell'unanime orientamento giurisprudenziale ed altresì degli art. 2697 c.c. e 116
c.p.c. illogica e contraddittoria motivazione sul punto in violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c.; 5) difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per non aver dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto (c.d. “nullità derivata”), in violazione dell'art. 30, co. 1 e 2, d.l. n. 78/2010; 6) difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per non aver rilevato la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione (apparente motivazione), in violazione degli artt. 7 e 17, l. n. 212/2000; art. 3, l. n. 241/1990; art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
7) difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per non aver rilevato la intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co. 9, l. n. 335/1995.
Nel processo di appello si sono costituiti l' e l' eccependo, da CP_2 Controparte_1 un lato, l'inammissibilità dell'appello, dall'altro, contestandone la fondatezza in fatto ed in diritto, e pagina 2 di 6 chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, che pure presenta numerosi profili di inammissibilità, è infondato e va respinto.
1.- Il primo motivo di appello che riguarda la contestata ammissibilità della costituzione in giudizio di tramite avvocato del libero foro è infondato, in quanto, come Controparte_5 riconosciuto dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza 19/11/2019 n. 30008, ai sensi dell'art. 1 co. 8 D.L. 193/2016, tenuto altresì conto della norma di interpretazione autentica dell'art.
4-nonies del
D.L. 34/2019, può avvalersi in ogni tipo di procedimento, senza necessità di formalità alcuna, di CP_6 avvocati del libero foro. Con l'istituzione della , infatti, il legislatore Controparte_1
“ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell anzidetta di farsi CP_1 rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale è consentito all di avvalersi anche di avvocati del Controparte_3 libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli Controparte_3 avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità” (Cass. Civ. 12/11/2020 n. 25505, Cass. Civ. 27/06/2023 n. 18310, Cass. Civ. 12/07/2023 n.
19983). Le Sezioni Unite, peraltro, hanno, poi, precisato che “un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui
l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell che si è CP_1 determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. Civ. S.U.
19/11/2019 n. 30008). D'altro canto, parte appellante non ha prodotto in giudizio l'asserito protocollo di intesa del 22/06/2017 tra e il quale affermerebbe che “l' deve CP_6 Controparte_7 CP_6 avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti l'attività di riscossione”. In ogni pagina 3 di 6 caso, l' nella propria memoria di costituzione, stante la data di costituzione, opportunamente CP_1 fa riferimento al par.
3.3 del successivo protocollo di intesa del 24/09/2020, dal quale risulta chiaramente che la presente controversia non è ricompresa tra quelle riservate alla Avvocatura dello
Stato.
2.- Il secondo motivo di appello riguarda il disconoscimento dell'autenticità della fotocopia prodotta dall' attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito ed il disconoscimento della CP_2 firma ivi apposta. Ebbene, a prescindere dal fatto che la firma che compare nell'avviso di ricevimento appare del tutto identica alle altre del prodotte in atti, si rileva come la circostanza Pt_1 dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito in questione si ricava, comunque, implicitamente dal fatto che il nel marzo 2017, abbia presentato in relazione a tale atto impositivo apposita istanza Pt_1 di rateazione (v. doc. 17 di parte . CP_6
Dunque, quanto meno da tale data, l'avviso in parola deve ritenersi essere stato regolarmente ricevuto dal Pt_1
3.- Il terzo motivo di appello riguarda la dedotta inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento perché l'indirizzo del notificante non Controparte_3 proviene dai pubblici elenchi. Il motivo si appalesa inammissibile atteso che l'appellante si limita a riproporre le argomentazioni già avanzate in primo grado senza confrontarsi con la motivazione addotta dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'eccezione.
Come affermato in sentenza “l'indirizzo p.e.c. del notificante risulta inserito nel predetto registro sin dall'epoca della notifica, come documentato dall'ente della riscossione, dall'altro la notifica consente al contribuente di identificare senza dubbio il mittente e di approntare le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto (cfr. anche Cass. ord. 28 febbraio
2023)”. Quanto affermato dal primo giudice è del tutto corretto ed è dimostrato dal fatto che il contribuente, una volta ricevuta l'intimazione di pagamento, è riuscito a proporre le sue difese, presentando ricorso giudiziale avverso la giusta parte, ossia , in tal modo dimostrando, per CP_6 tabulas, la regolarità della comunicazione, anche per raggiungimento del suo scopo.
4.- Il quarto motivo attiene alla ritenuta efficacia dell'istanza di rateizzazione ai fini della interruzione della prescrizione.
Anche tale motivo si appalesa inammissibile non confrontandosi con la ratio decidendi assunta dal primo giudice.
Si legge, infatti, in sentenza, quanto segue: “Nel caso in esame emerge il mancato rispetto rispetto del termine perentorio di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, sicché alcuna deduzione risulta ammissibile in relazione al periodo antecedente alla notifica dell'atto opposto, mentre nel periodo pagina 4 di 6 susseguente non risulta maturata la prescrizione, peraltro impedita, dopo la notifica dell'avviso
d'addebito del 14 maggio 2016, con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 14 maggio 2019 avente natura ricognitiva del debito”.
Appare evidente, dunque, come il primo giudice non abbia attribuito valore interruttivo all'istanza di rateazione presentata dal nel 2017 quanto alla dichiarazione di definizione Pt_1 agevolata del 14 maggio 2019 (c.d. rottamazione ter). Le argomentazioni di cui all'atto di appello non colgono, dunque, nel segno.
5.- Con il quinto motivo di appello, la parte lamenta la mancata dichiarazione della “nullità derivata” dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto.
In proposito, non può che richiamarsi quanto sopra in merito alla raggiunta prova della notifica dell'avviso di addebito.
D'altronde, è notorio come il giudizio del giudice del lavoro non è un giudizio sull'atto ma sul rapporto sicché alcuna pronuncia di nullità di atti potrebbe adottarsi.
6.- Con il sesto motivo, l'appellante lamenta la “nullità” della sentenza per non aver rilevato la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione (apparente motivazione).
Anche tale motivo è inammissibile, limitandosi l'appellante a riproporre le tesi già sostenute in primo grado senza confrontarsi con la motivazione del giudice posta a base del rigetto dell'eccezione.
In proposito, infatti, si legge in sentenza quanto segue “Quanto alle deduzioni di omessa motivazione dell'atto e di omessa indicazione dei criteri di calcolo delle somme e dei relativi interessi, ne va rilevata la natura formale e la soggezione al termine di venti giorni dalla notifica, cui all'art.
617 c.p.c., termine non rispettato essendo stato il ricorso depositato il 15 settembre 2023 e non trovando applicazione la sospensione feriale trattandosi di controversia soggetta al rito del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742/1969, e riconducibile, quanto all'oggetto, alla materia del lavoro e della previdenza”.
Ebbene, alcuna espressa critica è avanzata avverso tale motivazione sicché il motivo è evidentemente inammissibile.
Ad ogni modo, l'intimazione appare del tutto corretta contenendo l'indicazione, oltre che del numero degli avvisi di addebito e della data di notifica, partitamente per ciascun debito della causale e dell'anno di riferimento, dell'importo dovuto originariamente e di quello residuo, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione. Né può affermarsi che siano omessi i criteri di calcolo degli interessi posto che alla nota 1 di pag. 20 si richiama l'art. 30 del D.P.R. 602/1973, cioè la norma che disciplina appunto gli “interessi di mora” mediante rinvio a decreto ministeriale.
7.- Con il settimo motivo, l'appellante torna a lamentare “la nullità della sentenza per non aver pagina 5 di 6 rilevato la intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co. 9, l. n. 335/1995”.
Si tratta di motivo del tutto generico che, oltre che evidenziare la natura non disponibile della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, insiste sull'assenza di atti interruttivi senza neppure prendere in esame le date della pretesa contributiva in esame. Ad ogni modo, come sopra rilevato, non essendo stata censurata la ritenuta valenza interruttiva della prescrizione della domanda di rottamazione ter del maggio 2019, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del luglio 2023, la pretesa contributiva, seppure riferita all'anno 2015, non poteva dirsi prescritta.
Da quanto sopra esposto, deriva che l'appello non possa che essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, che liquida, per ciascuna parte, in € 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6