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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6772 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 6073/2021 del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 28/6/2021, iscritto al n. 3590/2021 r.g.a.c.c. pendente
TRA
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Di Bartolo (C.F.
; C.F._1
APPELLANTE
E con sede in Pagani (SA) alla via Barbazzano,10 ( Controparte_1
C.F.n. in persona del legale rappresentante p.t. e con sede legale in P.IVA_2 CP_2
CE RE (Sa) alla Via Barbarulo n. 71 (C.F. ) rappresentati e difesi P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv Salvatore CE ( C.F. ) C.F._2
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.7.2020 la proponeva Parte_1 azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione della del Controparte_1
4.10.2016 per Notaio repertorio n. 77853 raccolta n. 35059 deducendo: di Persona_1 essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Sulmona con sentenza del 19.9.2017; di aver avuto
1 notizia della pendenza di un giudizio instaurato dalla nei confronti della Controparte_1 avente ad oggetto la contestazione dei vizi delle opere eseguite da quest'ultima, Controparte_3 quale subappaltatrice, presso l'immobile di proprietà dell'attrice; di essere creditrice della
[...] dell'importo di euro 1.620.547,00 per danni ex art. 1669 c.c.; di aver notiziato la Controparte_1 curatela fallimentare della esistenza del suddetto credito chiedendo di agire nei confronti della
[...] per il risarcimento danni ex art. 1669 c.c.; di aver intrapreso, stante l'inerzia Controparte_1 della curatela, il giudizio nei confronti della pendente dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Salerno;
che l'atto di scissione della aveva comportato il Controparte_1 trasferimento, in favore della di quasi tutti gli immobili della CP_2 Controparte_1
tranne uno di infimo valore;
che il suddetto atto era dolosamente preordinato ad arrecare
[...] pregiudizio alle ragioni creditorie della considerato che era stato Parte_1 predisposto quando la già intrapreso l'azione di risarcimento danni Controparte_4 ex art. 1669 c.c. nei confronti della subappaltatrice, che era stato trasferito l'intero patrimonio immobiliare della società scissa alla quale società beneficiaria della scissione, che CP_2 la aveva gli stessi soci della CP_2 Controparte_1
Tanto premesso, ritenuta la sussistenza della propria legittimazione attiva, stante l'inerzia della curatela, e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., conveniva in giudizio la
[...]
e la chiedendo “revocare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 Controparte_1 CP_2
c.c.e segg., l'atto di scissione parziale per Notaio repertorio Numero.77853 Persona_1 raccolta Numero 35059 con cui la De AI Costruzioni s.r.l…. ha assegnato alla società beneficiaria della scissione, gli immobili descritti in narrativa e, per l'effetto, CP_2 dichiarare inefficace il predetto atto di trasferimento compiuto, nei confronti del creditore istante, relativamente a tutti i beni interessati dall'operazione; emettersi ogni altro provvedimento utile e necessario ai fini della esecuzione della emananda sentenza, con ordine alla Conservatoria dei
RR.II. di Salerno di trascrizione della stessa e con esonero di responsabilità per il Conservatore”, vinte le spese con distrazione.
Si costituivano la e la che eccepivano il difetto di Controparte_1 CP_2 legittimazione attiva della società fallita in quanto la curatela non era stata notiziata ed in ogni caso aveva valutato negativamente la convenienza della controversia, essendo stato approvato in data
12.9.2019 dal giudice delegato al fallimento il piano di liquidazione depositato dalla curatrice in cui era previsto l'abbandono del giudizio iscritto al Tribunale di Salerno e relativo alla richiesta di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. promosso dalla Parte_1 contro la che nel merito non vi erano i presupposti dell'azione Controparte_1
2 revocatoria ex art. 2901 c.c. in quanto il presunto credito era inesistente anche come aspettativa e che il credito prospettato dall'attrice era pretestuoso;
che non vi era alcuna scientia damni della e che non vi era l'eventus damni in quanto la aveva a sua CP_2 Controparte_1 volta un credito nei confronti della per cui era stata Parte_1 ammessa al passivo;
che in ogni caso nel giudizio intrapreso dalla Parte_2
ex art.1669 c.c. era stata eccepita la decadenza, in quanto l'azione non era stata
[...] promossa nel termine di 8 giorni dalla scoperta dei vizi, avvenuta nel settembre 2017, la prescrizione e la corretta esecuzione dei lavori.
Concludevano chiedendo dichiararsi l'improcedibilità o inammissibilità della domanda e nel merito per il rigetto, vinte le spese con distrazione.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, con sentenza n.6073/2021 pubblicata il 28.6.2021 dichiarava improcedibile la domanda, ritenendo insussistente la legittimazione attiva della società fallita non sussistendo le fattispecie di cui all'art. 43 L.F. ed avendo il curatore valutato negativamente il prosieguo del giudizio connesso, pendente dinanzi al
Tribunale di Salerno.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la , con Parte_1 atto di citazione notificato il 27.7.2021,lamentando la violazione del contraddittorio in quanto il giudice di primo grado non aveva concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. pur in presenza della richiesta di parte attrice, ed aveva ritenuto tardiva la documentazione allegata alla comparsa conclusionale e volta a comprovare la sussistenza della propria capacità processuale;
il travisamento dei fatti e la violazione dell'art. 43 L.F. in quanto il curatore aveva depositato un programma di liquidazione, il 4.9.2019, in cui proponeva l'abbandono di varie controversie tra le quali la domanda di risarcimento danni ex art. 1669 c.c.proposta nei confronti della
[...] ma a seguito delle osservazioni della società fallita, in persona del liquidatore, il Controparte_1 giudice delegato con provvedimento dell'11.10.2019 aveva invitato il curatore a relazionare su ogni osservazione mossa dalla società fallita, autorizzando la nomina di un avvocato per verificare causa per causa se vi fossero utilità da ritrarre, riservando ogni decisione all'esito delle nuove determinazioni del curatore fallimentare, ma nessuna relazione era stata depositata dal curatore in
22 mesi, pertanto sussisteva l'inerzia degli organi della procedura fallimentare;
la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto non vi era prova della circostanza dedotta dalle convenute e relativa all'esercizio, da parte della curatela, dei suoi diritti ex art. 42 L.F.; nel merito ribadiva la fondatezza della domanda, sussistendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
3 Concludeva chiedendo “in riforma della sentenza n.6073/2021 del Tribunale di Napoli, accertata e dichiarata la capacità processuale e la legittimazione attiva della Parte_1
in persona del liquidatore p.t., stante l'inerzia della curatela fallimentare per i fatti e
[...] le ragioni in diritto sopra esposte, rispetto alla domanda di revocazione ordinaria spiegata nei confronti della De AI Costruzioni s.r.l…. e la ., con atto di citazione notificato il CP_5
31 luglio 2020 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, revocare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e segg., l'atto pubblico di scissione parziale per Notaio Persona_1 repertorio Numero 77853 raccolta Numero 35059, con cui la ….ha Controparte_1 assegnato alla società beneficiaria della scissione, gli immobili descritti nell'atto CP_2 introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare inefficace il predetto atto di trasferimento compiuto, nei confronti del creditore istante, relativamente a tutti i beni interessati dall'operazione; emettersi ogni altro provvedimento utile e necessario ai fini della esecuzione della emananda sentenza, con alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno di trascrizione della stessa e con esonero di responsabilità per il Conservatore”, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione.
Si costituivano le società appellate che eccepivano nuovamente il difetto di legittimazione attiva della società fallita e deducevano l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; veniva rimessa sul ruolo per trasferimento del Consigliere relatore ed all'udienza del 10.6.2025 era nuovamente riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo di appello la lamenta che il giudice Parte_1 di primo grado non abbia concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., pur se richiesti ed abbia poi ritenuto inammissibile il deposito di documentazione unitamente alla comparsa conclusionale.
Con il secondo motivo di appello ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha escluso la legittimazione processuale della società già fallita e con il terzo motivo di appello ha contestato la carenza di prova, da parte delle appellate, dell'esercizio, da parte della curatela, dei suoi diritti ex art. 42 L.F.
Quanto al primo motivo di appello, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n.
4727/2016, Cass. civ. n 7474/2017 e Cass. civ. n. 32577/2023) la richiesta di concessione dei
4 termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. non preclude al giudice di invitare le parti a precisare le conclusioni e di assegnare la causa in decisione, in forza del combinato disposto degli artt. 187 comma 1 c.p.c. e 80-bis disp.att.c.p.c.
Nel giudizio di primo grado il giudice, alla prima udienza del 16.2.2021, considerata l'eccezione di parte convenuta in ordine al difetto di capacità processuale della società fallita invitava la parte più diligente al deposito della sentenza di fallimento e rinviava all'udienza dell'1.4.2021. Alla suddetta udienza, ritenuto che occorreva rimettere al collegio la decisione sulla questione preliminare della procedibilità del giudizio, invitava le parti a precisare le conclusioni e riservava la causa in decisione.
L'appellante si duole della mancata valutazione dei mezzi di prova richiesti nella comparsa conclusionale e della documentazione depositata in sede di decisione, essendo stati negati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Sul punto ritiene la Corte di dover esaminare la documentazione depositata tenuto conto dei principi sanciti dalla Suprema Corte (cfr. sentenza del 30.9.2016 n.19568) che ha ritenuto ammissibile in appello la doglianza relativa alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti, purchè sia indicata la rilevanza e decisività delle prove non ammesse.
Pur accogliendo il primo motivo di appello va però ritenuta insussistente la legittimazione processuale suppletiva della società fallita.
Infatti, pur esaminando la documentazione depositata dall'appellante con le comparse conclusionali
( supplemento del programma di liquidazione depositato dal curatore fallimentare- in cui viene dato parere negativo alla costituzione nel giudizio n.325/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Salerno avente ad oggetto l'azione di risarcimento danni nei confronti della in Controparte_6 assenza di prova del danno e della sua entità- e le osservazioni al programma di liquidazione nonché il decreto del giudice delegato dell'11.10.2019 con cui veniva chiesta al curatore fallimentare una relazione su ciascuna delle cause pendenti) la decisione della Corte non può discostarsi da quella del Tribunale.
In punto di diritto si osserva che un principio costantemente affermato è che “il fallito è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali
o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali” (Cass. civ 11.10.2025 n.27208, nello stesso senso Cass.civ., 01.12.2023, n.33546,
Cass.civ. 15.12.2022, n.36780).
Perché, dunque, sorga la legittimazione processuale del fallito è necessario poter presumere il disinteresse del curatore, ma questo a sua volta presuppone che egli sia stato informato
5 dell'esistenza della pretesa creditoria;
in mancanza di questa non è predicabile l'inerzia del curatore, né di conseguenza può riconoscersi al fallito la capacità processuale, il cui difetto anzi, in tal caso, è assoluto e rilevabile anche d'ufficio. Ad opinare diversamente si perverrebbe alla conseguenza, evidentemente contraria alla ratio che ispira l'intero sistema dell'esecuzione concorsuale, di incentivare condotte tese a nascondere pretese creditorie, anche dotate di apprezzabile valore di realizzo, per sottrarle alla massa dei creditori (Cass.civ. 11.10.2025, n.27208).
Nel caso di specie la curatela ha valutato l'azione proposta dalla ed ha Parte_1 ritenuto di dare un parere sfavorevole, motivato dalla assenza di prove certe del danno e della sua entità, alla costituzione in giudizio. Sul punto non è chiaro se sia o meno intervenuto un provvedimento del Giudice Delegato considerato che la pec del 3.8.2020 riporta una mera affermazione del curatore fallimentare della approvazione del piano di liquidazione da parte del
Giudice Delegato che non è risultata però dimostrata. In ogni caso, la posizione della curatela riguarda la sola azione relativa al credito che la società fallita ritiene sussistere nei confronti della società scissa, non risultando invece documentata la comunicazione alla curatela, da parte della società fallita, della sussistenza di un atto di scissione lesivo della pretesa creditoria di quest'ultima.
La società fallita non ha, infatti, documentato di aver comunicato alla curatela l'esistenza dell'atto di scissione, né la necessità di intraprendere l'azione revocatoria, che è oggetto dell'odierno giudizio.
Va, dunque, esclusa la legittimazione processuale della società con conseguente rigetto dell'appello.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della al Parte_1 pagamento, in favore delle società appellate delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate applicando i parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) per i giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, e dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, in complessivi € 6500,00 per compenso professionale ed euro 975,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti.
Va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore delle appellate per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..
Occorre, inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli,Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
6 sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa n.
6073/2021,pubblicata il 28 giugno 2021:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di e Controparte_1 CP_2 delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida in € 6500,00 per compenso
[...] professionale e € 975,00 per spese generali di rappresentanza e difesa con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore CE dichiaratosi anticipatario;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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