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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2306/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gioiosa Jonica, alla Via Condercuri n. 63/d, presso lo studio dell'Avv. GRECO
LUIGI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Corso Margherita di Savoia n. 54;
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente della con la qualifica di impiantista- liv.
3 - CCNL Edilizia CP_2
Industria, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, dal 22.8.2011 al
18.7.2019; dedotto che in data 17.4.2018, mentre prestava la propria attività lavorativa presso il cantiere di Roma, sito in Via Sannio (lavori per la metro, linea C), durante il turno di lavoro pomeridiano (14.00 – 22.00), intorno alle ore 20.30, scendendo dalla piantina dell'impianto di iniezioni scivolava con il piede e, per attutire la caduta, si aggrappava con la mano sinistra alla tubazione, accusando subito forti dolori alla spalla sinistra;
allegato che in Pronto Soccorso gli veniva diagnosticata una “distorsione spalla sinistra” e che in data 20.4.2018 la RM della spalla sinistra evidenziava “lesione completa delle cuffia dei rotatori in sindrome da conflitto. Lesione sub-totale del t. sottoscapolare. Tendinosi del CLB”; allegato che in data 14.6.2018 si sottoponeva ad intervento chirurgico di “artroscopia spalla SN”, presso il reparto ortopedia della Casa di Cura “Cappellani Giomi Spa Messina” con la seguente diagnosi: “lesione massiva ed irreparabile cuffia dei rotatori sn”; dedotto che l riconosceva “la menomazione accertata è: alterazione tendinea spalla CP_1 sx;
limitazione della s/o di ¼ . Grado accertato 7% grado complessivo 7%”; dedotto che in data 11.2.2019, dal referto ECO spalla sinistra, emergeva che “non si evidenzia la cuffia dei rotatori di sinistra, sede di pregresso intervento chirurgico, nella sua sede anatomica”; lamentato che a seguito di opposizione del 24.7.2019 in cui veniva invocato il riconoscimento di una percentuale maggiore di danno, pari al 13% in luogo del 7% riconosciuto dall'istituto, non riceveva risposta alcuna, concludeva chiedendo “a) accertare e dichiarare che al ricorrente, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento una invalidità permanete in misura pari alla percentuale del 13% per l'infortunio sul lavoro;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
c) condannare l'
, al Controparte_1 riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia”, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per CP_1 indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Istruito il giudizio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ad esito dell'udienza di discussione del 10.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il ricorrente ha specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda oggetto del ricorso, avendo agito lo stesso per il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in rendita/capitale in ragione della menomazione della propria integrità psico-fisica ad esito di infortunio subito sul lavoro.
2. Il ricorso nel merito risulta parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. Incontestato tra le parti è il fatto storico relativo all'infortunio; oggetto di contestazione, invece, è l'indennizzo riconosciuto. Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica è stato riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che, congruenti con l'evento traumatico occorso nell'espletamento della sua attività lavorativa, hanno determinato una riduzione della sua integrità psico-fisica valutabile nella misura dell'8% (otto%) dalla data dell'infortunio.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha osservato che, l'infortunio occorso “ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica che si configura nella limitazione funzionale dei movimenti e soprattutto una limitazione di grado medio-severo dell'articolazione della spalla sinistra”, concludendo appunto per una menomazione dell'integrità psico-fisica pari a quella sopra evidenziata.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. A seguito delle risultanze dell'esperita consulenza tecnica, d'altronde, nessuna delle parti ha svolto specifiche contestazioni.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta, pertanto, l' deve essere condannato al pagamento delle conseguenti differenze dovute CP_1 tra l'importo dell'indennizzo in capitale spettante in relazione ad una menomazione dell'8% e l'indennizzo di fatto liquidato.
Sui relativi importi ai sensi dell'art.16 comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n. 412, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese di giudizio, che si liquidano nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, vengono poste a carico dell'istituto convenuto per la metà, considerato l'accoglimento parziale della domanda. La residua metà si compensa integralmente tra le parti. Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell e CP_1 liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura dell'8% in ragione dell'infortunio oggetto di causa dal 17.4.2018 (data dell'infortunio); b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle conseguenti differenze dovute tra l'importo dell'indennizzo in capitale spettante in relazione ad una menomazione dell'8% e quello di fatto liquidato, oltre accessori per come in parte motiva;
c) compensa le spese di lite per la metà e, per la restante parte, condanna l' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
1.348,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1 liquida come da separato decreto emesso in pari data. Locri, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2306/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gioiosa Jonica, alla Via Condercuri n. 63/d, presso lo studio dell'Avv. GRECO
LUIGI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Corso Margherita di Savoia n. 54;
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente della con la qualifica di impiantista- liv.
3 - CCNL Edilizia CP_2
Industria, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, dal 22.8.2011 al
18.7.2019; dedotto che in data 17.4.2018, mentre prestava la propria attività lavorativa presso il cantiere di Roma, sito in Via Sannio (lavori per la metro, linea C), durante il turno di lavoro pomeridiano (14.00 – 22.00), intorno alle ore 20.30, scendendo dalla piantina dell'impianto di iniezioni scivolava con il piede e, per attutire la caduta, si aggrappava con la mano sinistra alla tubazione, accusando subito forti dolori alla spalla sinistra;
allegato che in Pronto Soccorso gli veniva diagnosticata una “distorsione spalla sinistra” e che in data 20.4.2018 la RM della spalla sinistra evidenziava “lesione completa delle cuffia dei rotatori in sindrome da conflitto. Lesione sub-totale del t. sottoscapolare. Tendinosi del CLB”; allegato che in data 14.6.2018 si sottoponeva ad intervento chirurgico di “artroscopia spalla SN”, presso il reparto ortopedia della Casa di Cura “Cappellani Giomi Spa Messina” con la seguente diagnosi: “lesione massiva ed irreparabile cuffia dei rotatori sn”; dedotto che l riconosceva “la menomazione accertata è: alterazione tendinea spalla CP_1 sx;
limitazione della s/o di ¼ . Grado accertato 7% grado complessivo 7%”; dedotto che in data 11.2.2019, dal referto ECO spalla sinistra, emergeva che “non si evidenzia la cuffia dei rotatori di sinistra, sede di pregresso intervento chirurgico, nella sua sede anatomica”; lamentato che a seguito di opposizione del 24.7.2019 in cui veniva invocato il riconoscimento di una percentuale maggiore di danno, pari al 13% in luogo del 7% riconosciuto dall'istituto, non riceveva risposta alcuna, concludeva chiedendo “a) accertare e dichiarare che al ricorrente, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento una invalidità permanete in misura pari alla percentuale del 13% per l'infortunio sul lavoro;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
c) condannare l'
, al Controparte_1 riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia”, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per CP_1 indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Istruito il giudizio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ad esito dell'udienza di discussione del 10.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il ricorrente ha specificato tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda oggetto del ricorso, avendo agito lo stesso per il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo in rendita/capitale in ragione della menomazione della propria integrità psico-fisica ad esito di infortunio subito sul lavoro.
2. Il ricorso nel merito risulta parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. Incontestato tra le parti è il fatto storico relativo all'infortunio; oggetto di contestazione, invece, è l'indennizzo riconosciuto. Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica è stato riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che, congruenti con l'evento traumatico occorso nell'espletamento della sua attività lavorativa, hanno determinato una riduzione della sua integrità psico-fisica valutabile nella misura dell'8% (otto%) dalla data dell'infortunio.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha osservato che, l'infortunio occorso “ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica che si configura nella limitazione funzionale dei movimenti e soprattutto una limitazione di grado medio-severo dell'articolazione della spalla sinistra”, concludendo appunto per una menomazione dell'integrità psico-fisica pari a quella sopra evidenziata.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. A seguito delle risultanze dell'esperita consulenza tecnica, d'altronde, nessuna delle parti ha svolto specifiche contestazioni.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta, pertanto, l' deve essere condannato al pagamento delle conseguenti differenze dovute CP_1 tra l'importo dell'indennizzo in capitale spettante in relazione ad una menomazione dell'8% e l'indennizzo di fatto liquidato.
Sui relativi importi ai sensi dell'art.16 comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n. 412, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese di giudizio, che si liquidano nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, vengono poste a carico dell'istituto convenuto per la metà, considerato l'accoglimento parziale della domanda. La residua metà si compensa integralmente tra le parti. Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell e CP_1 liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura dell'8% in ragione dell'infortunio oggetto di causa dal 17.4.2018 (data dell'infortunio); b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle conseguenti differenze dovute tra l'importo dell'indennizzo in capitale spettante in relazione ad una menomazione dell'8% e quello di fatto liquidato, oltre accessori per come in parte motiva;
c) compensa le spese di lite per la metà e, per la restante parte, condanna l' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
1.348,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1 liquida come da separato decreto emesso in pari data. Locri, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi