TRIB
Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3885/2018
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1
Giovanni Cuozzo;
Ricorrente
e
CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Mariagrazia Carnovale;
Resistente
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe adiva il
Tribunale di Castrovillari affinché accertasse il suo diritto al TFR a carico del Fondo di garanzia istituito presso l' CP_1, ex art. 2 della l. 29.5.1982 n. 297, oltre accessori di
Si costituiva la resistente che domandavano il rigetto della domanda con vittoria legge, con vittoria di spese.
di spese.
Orbene, all'udienza fissata con la modalità della trattazione scritta, la parte ricorrente proponeva la domanda di dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese, poiché la Curatela del Fallimento Controparte_2 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli con il N. 149/2016 RGF, aveva provveduto a liquidare al ricorrente la somma di € 38.128,16, ammessa in privilegio al passivo fallimentare, per TFR ed indennità ex art. 18 L. n. 300/1970, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed € 3.197,85 in chirografo per spese e competenze legali liquidate nei vari giudizi.
Essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della. cosiddetta soccombenza virtuale. Purtuttavia, in ragione della congiunta richiesta delle parti di compensazione delle stesse, le spese processuali si intendono reciprocamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 5.1.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito