Sentenza 2 maggio 2022
Improcedibile
Sentenza 1 agosto 2023
Parere definitivo 4 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2025REG.PROV.COLL.
N. 07468/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7468 del 2022, proposto da DI Giardino Verde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Della Corte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 01224/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto:
a) la domanda di annullamento dei seguenti atti:
- provvedimento prot. n. 15344 del 14 luglio 2020, con il quale il Comune di Melito di Napoli, in riferimento alla richiesta di permesso di costruire presentata dalla società DI Giardino Verde s.r.l., assunta al protocollo dell’ente n. 28654 del 23 ottobre 2018, ha comunicato: “il diniego definitivo dell’autorizzazione richiesta per i motivi già citati nella precedente comunicazione ai sensi dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990 e che restano confermati”;
- nota ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 prot. n. 11477, datata 11 giugno 2019, con la quale il Comune di Melito di Napoli ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della predetta richiesta di permesso di costruire, pratica n. 39/2018;
b) la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla società istante per effetto dell’illegittimo diniego.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
a) la società appellante è proprietaria di terreni nel Comune di Melito di Napoli, ricadenti parte in zona A) e parte in zona B) del piano regolatore del Comune appellato;
b) con decreto n. 297 del 9 maggio 2018 assunto dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, è stata adottata dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino “ai sensi dell'art.12, comma 7, del d.m. n. 294 del 25 ottobre 2016, la Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico relativamente ai settori di territorio dei comuni di … Melito di Napoli …”;
c) in data 23 ottobre 2018, la società istante inoltrava al Comune di Melito di Napoli, richiesta di permesso di costruire prot.n. 26654-pratica n. 39/2018 per la realizzazione di due corpi di fabbrica, corpo A e corpo B a destinazione esclusivamente residenziale per un totale di n.10 unità abitative;
d) con nota prot. n. 11477, data 11 giugno 2019, il Comune inoltrava alla Società il preavviso di rigetto ex art.10- bis della legge n. 241/1990, indicando due motivi ostativi edilizi all’accoglimento dell’istanza: a) dalla documentazione prodotta si riscontra che l’immobile previsto in progetto dista dalla proprietà MA ed altri ad una distanza inferiore da come previsto dalle Norme di Attuazione, in quanto detta proprietà presenta un’altezza massima pari a 13 mt, mentre la distanza considerata tra gli edifici è pari a 10,00 mt (distanza minima dagli edifici in rapporto ad h= 1,25); b) dagli stralci presentati, non si riesce ad appurare o almeno non risulta in modo chiaro la disponibilità dei lotti oggetti di intervento;
e) in data 21/06/2019, la Società ricorrente presentava osservazioni a mezzo delle quali documentava che: i) con riguardo al primo motivo ostativo, “la distanza minima da rispettare prevista dalle Norme di Attuazione del PRG del Comune di Melito di Napoli è quella riportata nella colonna “Distanze minime dai confini” ovvero, in rapporto ad h 0.522 ed in termini assoluti 5 metri (…) essendo il corpo di fabbrica di proprietà MA ed altri già costruito sul confine, la nuova edificazione potrà essere costruita o in aderenza oppure ad una distanza minima di 10 m. (…); con riguardo al secondo motivo ostativo, trasmetteva “la tavola A/12 da cui si evince lo stato di fatto di tutto il lotto oggetto d’intervento”;
f) a fronte del silenzio serbato dal Comune, la società DI Giardino Verde presentava ricorso al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli (nrg 4096/2019), nel corso del quale il Comune di Melito depositava la nota prot. n. 5246 del 6 marzo 2020 recante la comunicazione della sospensione del procedimento fino alla pubblicazione del DPCM di adozione della “Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” (di cui al decreto n. 297/2018, secondo cui l’area in questione non rientra più nella zona di rispetto idrogeologico);
g) il T.a.r., con sentenza n. 02458/2020, ordinava al Comune di Melito di Napoli di concludere il procedimento di cui alla richiesta di permesso di costruire del 23 ottobre 2018;
h) successivamente, il Comune di Melito di Napoli, con provvedimento prot. n. 15344 del 14 luglio 2020, inviato in data 15 luglio 2020, denegava definitivamente l’autorizzazione richiesta: i) “per i motivi già citati nella precedente comunicazione” in quanto “le osservazioni non argomentavano in modo esaustivo”; ii) in ragione di un ulteriore motivo ostativo, così argomentato: “l’intervento in parola è previsto in zona di inedificabilità ai sensi del vigente Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico”.
2.1. In pratica ai già comunicati profili della violazione della normativa sulle distanze e della non chiara disponibilità dei lotti si è aggiunto, nell’ambito del definitivo diniego pluri-motivato il profilo dell’intervento in zona di inedificabilità causa vigenza, allo stato, di piano stralcio di assetto idrogeologico con prescrizioni stringenti e impeditive.
3. Avverso il provvedimento di diniego, la società DI Giardino Verde proponeva ricorso al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli (nrg 4353/2020).
3.1. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 10 e 10- bis della legge 7/8/1990 n. 241 - violazione delle norme tecniche di attuazione al p.r.g - violazione del regolamento edilizio - violazione degli artt. 5 e 6 del decreto 297/2018 di approvazione della variante al PSAI - difetto di istruttoria - contraddittorietà - sviamento di potere - eccesso di potere per inesistenza dei presupposti ed erroneità della motivazione - violazione del giusto procedimento:
a) la distanza dai confini, come disciplinata nella Tabella degli indici allegata alle norme di attuazione del p.r.g. del Comune di Melito di Napoli, prevede, per la zona B) di completamento, ove è posto il terreno della Società istante, la distanza minima in rapporto all’altezza H pari a H=0.522 ed in termini assoluti 5 m. Nel caso, atteso che la nuova edificazione della Società è posta a 10 metri, come da progetto, è evidente che un’attenta istruttoria avrebbe potuto confermare quanto già dimostrato e graficizzato evitando il provvedimento illegittimo;
b) dalla documentazione allegata alla richiesta di permesso di costruire e, nella specie, dagli atti di proprietà/compravendita dei terreni, si evinceva la disponibilità intesa come proprietà e/o possesso dei terreni, a tale fine è stata depositata una Tavola aggiuntiva, A12, che dimostra la piena disponibilità dei terreni;
c) un pieno coinvolgimento partecipativo avrebbe potuto consentire di confermare la legittimità della richiesta di permesso;
d) a seguito della Variante al PSAI adottata dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, di cui al decreto n. 297 del 29 maggio 2018, i terreni della Società erano esclusi da qualsivoglia vincolo;
e) lo stesso decreto recava compiutamente, negli artt. 5 e 6, la disciplina da applicare laddove stabilisce che (i) “L’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla delibera di adozione n. 42 del 31.05.2016 del C.I. dell’ex AdB Campania Centrale della proposta di riperimetrazione, decadono dal giorno successivo alla pubblicazione di cui all’art. 4”, (ii) sia l’Autorità di Bacino Distrettuale che gli Enti di competenza dovranno tener conto della variante stessa, quantomeno, questi ultimi, al fine di richiedere indicazioni in caso di dubbi sulla coerenza di pianificazione.
II) Stessa censura sub I), sotto diverso profilo:
a) nel provvedimento di diniego non si tiene conto né si motiva in ordine alle osservazioni inoltrate, limitandosi l’Ente a respingerle solo poiché “non contro-argomentavano, in modo esaustivo, le esposte motivazioni ostative al rilascio del p.d.c. richiesto”, senza però giustificare sul punto.
III) Violazione del dpr 380/2001 - Violazione degli strumenti urbanistici del comune di Melito di Napoli:
a) il Comune non ha correttamente preso in considerazione quanto allegato alla richiesta di permesso ed ulteriormente depositato in sede di osservazioni dalla ricorrente.
3.2. Solo con memoria depositata il 7 dicembre 2021 (nel giudizio di primo grado), la Società deduceva un ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, in relazione al mancato preavviso del motivo ostativo aggiuntivo consistente nella detta opposta inedificabilità del terreno ai sensi del vigente Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico adottato con le delibere del Comitato Istituzionale n. 30 del 28/07/2014 e n. 1 del 23/2/2015.
3.3. Il T.a.r. per la Campania, con sentenza n. 1224 del 23 febbraio 2022:
- respingeva il primo motivo di ricorso sul rilievo principale che “La variante … non poteva ritenersi vigente, in quanto non ancora adottata né tantomeno approvata” e riteneva superati gli ulteriori profili di censura stante la struttura plurimotivata del provvedimento;
- respingeva il secondo motivo, sul rilievo che la ricorrente aveva controdedotto ai motivi ostativi a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto;
- respingeva il terzo motivo “alla luce di quanto detto sopra in relazione al primo motivo di ricorso”;
- non esaminava, perché irrituale, il motivo dedotto con semplice memoria;
- compensava le spese.
4. Ha appellato dunque la società DI Giardino Verde, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Error in iudicando sul primo motivo di ricorso lettera b) - violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 10 e 10-bis della legge 7/8/1990 n. 241 - violazione delle norme tecniche di attuazione al p.r.g - violazione del regolamento edilizio –violazione degli artt. 5 e 6 del decreto 297/2018 di approvazione della variante al PSAI - difetto di istruttoria – contraddittorietà - sviamento di potere - eccesso di potere per inesistenza dei presupposti ed erroneità della motivazione - violazione del giusto procedimento:
a) i giudici di prime cure hanno erroneamente ritenuto che il decreto n. 297 del 9 maggio 2018, con cui è stata adottata la "Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" e del tutto escluso il suolo della ricorrente dall’area a pericolosità rischio idraulico, reca compiutamente la disciplina territoriale da applicare sul territorio;
b) poiché la Società ha inoltrato la richiesta di permesso di costruire in data 23 ottobre 2018, ed essendo la stessa richiesta territorialmente coerente e conforme alla variante al PSAI di cui al decreto n. 297 del 29 maggio 2018, la cui efficacia dal punto di vista del territorio era ed è tutt’ora vigente, sussistono tutte le condizioni e gli elementi per assentire l’intervento edilizio richiesto;
c) la statuizione di improcedibilità dell’altra censura dedotta col primo motivo di ricorso di primo grado è frutto della erronea valutazione, come evidenziata al punto a) di cui al presente paragrafo, in ordine alla disciplina territoriale applicabile in forza dell’adozione del decreto n.297/2018 dell’Autorità di Bacino.
d) l’immobile in progetto rispetta pienamente la distanza tra edifici, come definita dal Regolamento edilizio e prevista dalle n.t.a. annesse al p.r.g., ed alcun dubbio sussiste circa la disponibilità dei terreni, ragion per cui la sentenza è erronea nella parte in cui viene dichiarata la carenza di interesse alla censura del difetto di istruttoria.
II) Error in iudicando sul secondo motivo di ricorso – travisamento dei fatti - omessa pronuncia - violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della legge 7/8/1990 n. 241:
a) la ricorrente non ha mai eccepito la mancata possibilità di produrre osservazioni al preavviso di diniego (come erroneamente avrebbe ritenuto il Tar), bensì ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della legge 7/8/1990 n. 241, laddove, nel provvedimento di diniego, non si tiene conto né si motiva minimamente in ordine alle puntuali osservazioni inoltrate, senza nulla giustificare e/o motivare.
b) il provvedimento di diniego ha del tutto ignorato le osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 241/1990, laddove non ha dato riscontro (i) ai rilievi fondati sull’art. 3, commi 16 e 17 (distanze minime dai confini) del Regolamento edilizio del Comune di Melito di Napoli; (ii) alla documentazione con distanza tra la proprietà MA ed altre e l’edificio di progetto pari a 33,60 m. e la tavola A/12 da cui si evince lo stato di fatto con disponibilità di tutto il lotto oggetto d’intervento;
c) il motivo ostativo introdotto nel provvedimento di diniego (secondo cui il terreno ricade in zona di inedificabilità ai sensi del vigente Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico adottato con le delibere del Comitato Istituzionale n. 30 del 28/07/2014 e n. 1 del 23/02/2015) non è stato preceduto dal preavviso di diniego.
III) Error in iudicando - Violazione del dpr n. 380/2001 - Violazione degli strumenti urbanistici del comune di Melito di Napoli:
a) la statuizione dei giudici di prime cure è frutto della erronea valutazione (sopra par. I) “le cui considerazioni, già dedotte in primo grado e del tutto erroneamente non esaminate dal TAR Campano vanno qui riproposte”;
b) l’intervento è del tutto legittimo anche a termini di rispetto della variante/riperimetrazione del PSAI vigente.
IV) Error in iudicando sulla dichiarata irritualità del motivo di doglianza relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 10 e 10- bis della legge 7/8/1990 n. 241 - omessa pronuncia:
a) la società, nel ricorso introduttivo, dopo aver premesso che il diniego recava “quale motivo in aggiunta” la inedificabilità della zona, ha espressamente eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
4.1. Si è costituito, per resistere, il Comune di Melito di Napoli, che ha depositato memoria in data 23 settembre 2024.
5. All’udienza del 24 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il punto centrale della controversia da dirimere si incentra sulla portata applicativa del decreto n. 297 del 9 maggio 2018.
6.1. La Società appellante (con il primo motivo: sopra par. 4-I-lett. a.b.c.) sostiene che la variante/riperimetrazione del PSAI previgente, secondo cui il suolo di proprietà della ricorrente risulta del tutto escluso dall’area a rischio idraulico, era ed è oggi ancora pienamente valida ed efficace, in forza del decreto n. 297 del 9 maggio 2018, del Segretario Generale, il cui decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020 è stato pubblicato in G.U. n. 284 del 14 novembre 2020.
6.2. Ad avviso dell’appellante, l’originario PSAI, adottato con le delibere del Comitato Istituzionale n. 30 del 28 luglio 2014 e n. 1 del 23 febbraio 2015 dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale (ora Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), non poteva, alla data di presentazione della richiesta di permesso di costruire né tampoco alla data del diniego, ritenersi vigente in quanto le misure di salvaguardia da applicare, intese e finalizzate a tutelare l’ambiente ovvero le aree perimetrate a rischio idrogeologico, e più restrittive, sarebbero decadute con la pubblicazione sul BURC n. 46 del 2 luglio 2018 del predetto decreto n. 297/2018 (cfr. artt. 5 e 6).
7. Il motivo è infondato.
8. Rileva il contenuto dispositivo dello stesso decreto n. 297/2018 che, dopo avere dato atto in premessa della riperimetrazione del territorio in ragione della quale viene adottato il decreto in parola, al punto 3 così dispone “di proporre, alla Conferenza Istituzionale Permanente l’adozione della Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 152/2006”.
9. Il decreto n. 297/2018 va correttamente qualificato, dunque, come progetto di adozione di variante al piano stralcio, cui fa seguito, per l’adozione effettiva della medesima, un successivo iter procedimentale cadenzato negli artt. 66 e seguenti del d.lgs n. 152 del 2006.
10. Il decreto adottato dal Segretario generale dell’Autorità di Bacino altro non è, pertanto, che un atto endo-procedimentale, piuttosto di impulso del procedimento volto alla adozione della successiva variante.
11. In particolare, per quanto qui di interesse, l’art. 68 del d.lgs n. 152/2006 così recita:
“I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all’articolo 66 … Omissis … Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro àmbito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche”.
12. Il combinato disposto degli articoli 66 e 68 del d.lgs n. 152 del 2006 conferma la natura complessa del procedimento propedeutico all’adozione-approvazione della variante al piano.
12.1. L’articolo 66, richiamato dall’articolo 68, così dispone: “… Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce: a) i termini per l’adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti; b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui al comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza …”.
13. La scansione procedimentale conferma, dunque, la portata applicativa del decreto n. 297/2018, quale atto non già di adozione formale della variante al piano stralcio bensì come proposta di progetto di variante cui deve far seguito l’iter scandito dalla legislazione nazionale.
13.1. Ed è, appunto, quanto correttamente posto in essere dal Segretario generale dell’Autorità di Bacino laddove, al punto 3 del dispositivo del citato decreto, è stata proposta alla Conferenza istituzionale permanente l’adozione della variante al piano stralcio per l’assetto idrogeologico.
Riprova ne è, in sede di iter complesso per l’adozione la successiva approvazione del piano e delle sue varianti, che, in caso di inerzia in ordine agli adempimenti, “il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario " ad acta ", per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano” (art. 66, comma 4).
14. Orbene, al decreto n. 297/2018 ha fatto seguito la delibera n. 3 del 2018 ad opera della Conferenza Istituzionale Permanente che ha scandito l’ulteriore passaggio endo-procedimentale in vista della conclusione dell’iter di adozione-approvazione della variante al piano.
15. Parte appellante ritiene che il decreto n. 297/2018 sia immediatamente efficace in ragione altresì di quanto disposto al punto 5 del suo dispositivo, laddove è stabilito che “L’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla delibera di adozione n. 42 del 31.05.2016 del C.I. dell’ex AdB Campania Centrale della proposta di riperimetrazione decade dal giorno successivo alla pubblicazione di cui all’art. 4”.
16. Il Collegio osserva che sino all’approvazione definitiva della variante al Piano, le misure di salvaguardia devono trovare applicazione assolvendo esse ad una funzione cautelativa, di protezione del territorio, specie poi se si tratta di misure che impattano sull’assetto idrogeologico dei suoli.
17. Ed in ogni caso, come ha già osservato in tema la Sezione, ne consegue l’impossibilità di far valere “ in bonam partem” le previsioni della variante al PSAI per ora eventualmente solo adottata (in base al decreto n. 297/2018) e non ancora definitivamente approvata, operando, allo stato, l’immediata efficacia delle disposizioni del Piano solo per le misure di salvaguardia, che hanno però esclusivamente le finalità descritte, e non per le norme ampliative delle facoltà dei privati o per quelle volte alla riperimetrazione delle aree considerate a rischio con esclusione dei terreni de quibus (cfr. precedente in termini Cons. Stato, IV, 30 agosto 2023, n. 8047).
18. La decadenza delle misure di salvaguardia, infatti, non comporta di per sé e in automatico l’entrata in vigore della variante al piano stralcio, per cui l’attività edificatoria comunque deve intendersi regolata, nelle more, dal previgente piano stralcio adottato con delibera n. 30 del 28 luglio 2014, approvato con delibera n. 1 del 23 febbraio 2015.
19. Il Collegio condivide, inoltre, sul punto l’assunto del Comune secondo cui la variante in corso di approvazione ha ad oggetto una riperimetrazione del territorio comunale assoggettata alla normativa del PSAI in termini di riduzione dell’estensione originariamente prevista.
20. Pertanto, in vigenza del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico, di maggior contenuto vincolistico, in termini quantitativi, rispetto all’approvanda variante, l’attività edificatoria dell’Ente non potrà mai comportare una compromissione dell’assetto idrogeologico del territorio.
21. Va aggiunto che le disposizioni dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico, in quanto assimilati questi ex lege ai piani di bacino, prevalgono sugli strumenti urbanistici ed assumono, pertanto, un carattere vincolante per il Comune che deve, in sede di rilascio del titolo edilizio, conformarsi alla superiore pianificazione.
22. Parte appellante sostiene poi che il Comune non avrebbe assicurato la partecipazione procedimentale sul motivo di ricorso appena esaminato, che sarebbe stato invece introdotto nel provvedimento finale come motivo in aggiunta rispetto ai profili ostativi originariamente comunicati.
23. Il motivo, pur pertinente in punto di fatto (in effetti, il Comune non ha fornito sul punto il dovuto preavviso), non può comunque avere seguito. Correttamente infatti il T.a.r. non lo ha esaminato perché irritualmente introdotto solo con la memoria conclusiva.
24. Il motivo deve ritenersi, dunque, sotto questo profilo irricevibile, anche per tardività, e comunque inammissibile.
25. È vero che nel ricorso introduttivo la Società aveva dedotto la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, tuttavia la sottostante censura era stata calibrata e circoscritta alla circostanza che nel provvedimento di diniego non si era motivato in ordine alle osservazioni inoltrate, non tenute in debito conto; osservazioni che, a loro volta, riscontravano i due motivi ostativi originari, articolati nel preavviso di rigetto, mentre restava carente l’impianto argomentativo censorio circa la mancata partecipazione procedimentale quanto al profilo ostativo aggiuntivo di cui si è fino adesso discusso.
26. Acclarata l’infondatezza dei motivi appena esaminati, nessun interesse concreto la società conserva in ordine alla trattazione delle restanti censure, attesa la struttura pluri-motivata del provvedimento, essendo quest’ultimo in grado dunque di reggersi sull’autonomo motivo di diniego sopra scrutinato e riscontrato come non illegittimo.
27. L’appello, in conclusione, deve essere rigettato.
28. Le spese relative al presente giudizio d’appello possono essere compensate fra le parti in ragione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO