Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco
Aragona, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 493 del ruolo generale per l'anno 2023, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...], difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Gigliotti;
ricorrente e denominata (P. IVA: ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del dott. quale suo procuratore, difesa dagli avv.ti prof. Controparte_3
Marco Marazza e Domenico De Feo;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, dipendente della a decorrere dal 30.01.2020, ha CP_2 presentato ricorso di urgenza, ex art. 700 c.p.c., chiedendo l'avvicinamento, previo riconoscimento del diritto alla precedenza, ex art. 33 L. n. 104/92, ad una sede lavorativa prossima al Comune di Catanzaro, al fine di poter prestare assistenza al proprio padre disabile, con ordine alla di disporre il suo trasferimento CP_2
verso la sede aziendale di Catanzaro, o in una sede vicina a detto Comune. A fondamento della domanda, deduceva: di essere stato assunto, con inquadramento al
4° livello del CCNL di categoria e mansioni di specialista di attività tecniche, alle dipendenze della in data 30.01.2020, con assegnazione presso la sede di CP_2
Con Catanzaro, mediante cessione alla del contratto di lavoro in essere con la di essere stato trasferito alla sede di Castrovillari, dopo un Controparte_4
1
che il silenzio/rifiuto datoriale di dare seguito alla richiesta di trasferimento/avvicinamento lo aveva costretto a domandare, proprio al fine di assistere il genitore affetto da disabilità grave, un congedo temporaneo che gli veniva concesso in data 02.11.2021; che tale condizione di aspettativa, se pure in parte retribuita, rappresentava una soluzione momentanea dettata dalla necessità di far fronte all'assistenza familiare, essendo comunque sua intenzione di rientrare in servizio, sulla scorta, sia degli aspetti economici che il congedo comportava, sia di quelli professionali legati al suo rientro in servizio;
tanto premesso, ha chiesto:
“accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere trasferito in una sede Parte_1
più vicina al comune di Catanzaro, domicilio del padre sig. e Parte_2
comunque trasferito in una sede più vicina a quella del proprio padre, con le mansioni dallo stesso svolte o comunque alle stesse riconducibili ex art 2013 cc;
per
l'effetto ordinare a in persona del l.r.p.t. il trasferimento del sig. CP_2 Pt_1
presso la sede di Catanzaro, ovvero in subordine, presso la sede più
[...] CP_2
prossima al Comune di Catanzaro. Con riserva di richiedere il risarcimento di tutti
i danni, subiti e subendi, dall' per tale rifiuto che lo sta costringendo tra l'altro, Pt_1
suo malgrado, ad usufruire di un congedo straordinario. Si evidenzia che la domanda di merito che comunque si intende proporre ha ad oggetto il diritto dell'Albi ad essere trasferito in Catanzaro ex art 33 l. 104/1992, per i motivi sopradetti. Con condanna del datore di lavoro, in persona del legale CP_2
rappresentante, al pagamento delle spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Si costituiva la società deducendo la mancanza dei presupposti del fumus CP_2
e del periculum a fondamento del ricorso di urgenza e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
2 Con ordinanza cautelare n. 6454 del 03.11.2023, il giudice rigettava la domanda cautelare ed il successivo reclamo proposto dal lavoratore avverso detta ordinanza veniva parimenti respinto dal Collegio, con ordinanza n. 1198 del 23.02.2024.
Giova inoltre rilevare che il suddetto giudizio cautelare è stato preceduto dalla proposizione ad opera del ricorrente di un ulteriore ricorso d'urgenza ex art. 700
c.p.c., iscritto al R.G. n. 238/2022, definito con ordinanza di rigetto n. 2696 del
22.04.2022, non reclamata.
All'udienza del 17.01.2025, fissata per la fase a cognizione piena, il giudice ha riservato la decisione.
La domanda è infondata.
La vicenda può essere riassunta nei termini seguenti.
Il ricorrente è stato assunto da in data 30.01.2020, a seguito di cessione CP_2
concordata del suo contratto di lavoro con la - società del Controparte_4
Con gruppo avente come unica sede Catanzaro - con il ruolo di “specialista di attività tecniche”, ovvero “tecnico esterno”, da espletarsi presso la struttura denominata
“Field Force Calabria Nord”, operativa prevalentemente sulla Provincia di
ZA, ma con patto inziale di assegnazione effettiva presso la sede di
Castrovillari.
Il lavoratore, in data 29.06.2021, ha presentato all'azienda richiesta di trasferimento, previo riconoscimento del diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 33 L. n. 104/92, presso una sede di lavoro prossima al Comune di Catanzaro, al fine di poter prestare assistenza al proprio padre disabile.
Con A fronte della suddetta richiesta, la ha rappresentato al dipendente, eccezionalmente, la possibilità di un suo rientro su domanda presso la sede di
Catanzaro alle dipendenze della società di provenienza dello Controparte_4
stesso lavoratore, sul presupposto che il fabbisogno aziendale di tecnici esterni della fosse localizzato in sedi diverse da quella di Catanzaro. CP_2
Successivamente, in accoglimento della richiesta avanzata dal ricorrente il
25.09.2023, la , in data 24.01.2024, ne ha disposto il trasferimento dalla sede CP_1
di Castrovillari a quella di ZA (che costituiva la sede aziendale più vicina alla città di Catanzaro, domicilio del genitore disabile), dove il ricorrente avrebbe potuto continuare ad esercitare le sue mansioni di Tecnico on field.
3 Alla luce di tanto, si ritiene che alcuna responsabilità di natura risarcitoria sia imputabile alla società datoriale. Con E' pacifico che il ricorrente abbia domandato il passaggio in previa partecipazione al bando di reclutamento di tecnici on field che doveva coprire il
Con fabbisogno di tecnici esterni presso le sedi regionali diverse da quella sita nella città di Catanzaro dove l'istante aveva fino ad allora prestato l'attività lavorativa alle dipendenze della società del Gruppo Telecom con Controparte_4 CP_5
unico azionista la quale nell'ambito della Regione Calabria ha sede CP_2
soltanto a Catanzaro. Con La , a seguito di esigenze personali manifestate dal ricorrente, consistenti nella necessità di prestare assistenza al proprio genitore disabile residente a [...], si
Cont è mostrata disponibile a favorire il suo ritorno presso la società avente (unica) sede proprio nella città di Catanzaro, ma tale soluzione, che avrebbe consentito di coniugare le esigenze organizzative dell'azienda con la cura da parte del lavoratore al genitore disabile, non è stata accettata dal medesimo il quale è rimasto silente rispetto alla proposta formalmente avanzata dall'azienda.
Come ha statuito il Collegio in sede di reclamo nella citata ordinanza cautelare n.
1198 del 23.02.2024, “… Al netto delle motivazioni che possano avere indotto il lavoratore a non accettare la proposta datoriale, è evidente che la possibilità Cont concreta del suo ritorno alle dipendenze della , con lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la sede (unica di quest'ultima) sita nel Comune di Catanzaro, avrebbe consentito al medesimo di fornire assistenza e cura al genitore disabile ivi residente. Pertanto, indipendentemente dalla scadenza più o meno prossima del periodo di congedo straordinario, resta il fatto che il pericolo denunciato al diritto all'assistenza di cui è portatore il genitore disabile del lavoratore poteva essere evitato attraverso l'accettazione, ad opera di quest'ultimo, del proprio Co Cont ritrasferimento dalla alla società , con la conseguenza che, essendo nella sua disponibilità, il periculum in mora non può dirsi come non altrimenti evitabile
… Infine, giova segnalare che non influisce sulla ricorrenza o meno del requisito del pericolo la circostanza che il periodo di congedo si sia ulteriormente ridotto durante la pendenza delle trattative di bonario componimento intercorse tra le parti che hanno determinato il differimento della odierna decisione ad oltre un anno rispetto
4 al momento del deposito del ricorso, in data 04.11.2022: trattative, va precisato, che non hanno sortito esito positivo poiché l'azienda ha formalizzato la sua disponibilità al trasferimento del ricorrente presso il reparto ASA di Catanzaro con le mansioni di tecnico on line con turni (come già prospettato con la proposta conciliativa di giugno 2022) a condizione della rinuncia da parte del medesimo alla pretesa risarcitoria fatta valere in sede di merito, laddove quest'ultimo ha dichiarato di accettare la proposta di trasferimento, rinunciando alla domanda cautelare (come ribadito, sia a giugno, che, da ultimo, il 25.10.2023, con comunicazione inviata allo studio legale di parte resistente, rimasta priva di riscontro), ma non a quella di merito risarcitoria… Le tesi proposte dalla parte reclamante, tuttavia, non si confrontano con la complessiva ratio decidendi sottesa al provvedimento avversato
e, in particolare, con la circostanza – pacifica, incontestata e documentalmente
Co provata – per la quale la ha più volte offerto al dipendente la possibilità di rientrare in servizio su Catanzaro, mediante reinserimento del ricorrente nella
Co società di provenienza, ossia la facente parte del gruppo e Controparte_4
Tes l' non ha mai inteso esplicitare una sua adesione o meno alla suddetta proposta.
Il mancato trasferimento del lavoratore presso la sede di Catanzaro, dunque, trae fondamento dal contegno silente dallo stesso manifestato alla soluzione alternativa
Co proposta dalla , senza, peraltro, una puntuale esplicitazione, anche nella presente fase, delle motivazioni per le quali il passaggio a Controparte_4
Tes (precedente datrice di lavoro dell' ) avrebbe eventualmente potuto comportare condizioni di lavoro peggiorative (ad esempio, in termini retributivi, di inquadramento contrattuale, di orario di lavoro), tale da legittimare il rifiuto del dipendente alla proposta. I pregiudizi connessi al mancato accoglimento della richiesta di trasferimento su Catanzaro, così come esposti nel ricorso ex art. 700
c.p.c. e ribaditi nell'atto di reclamo, non possiedono, pertanto, il requisito dell'involontarietà, necessario ai fini della configurazione del periculum in mora e non consentono, in definitiva, l'accesso alla invocata tutela cautelare…”.
Con Poiché, dunque, è comprovato, da un lato, che la – la quale con il bando di reclutamento di tecnici on field, cui ha partecipato il ricorrente, aveva necessità di
Con coprire il fabbisogno di tecnici esterni presso le sedi regionali diverse dalla sede di Catanzaro - abbia offerto al dipendente la possibilità di espletare le sue prestazioni
5 di tecnico on field nella città di Catanzaro, mercé il suo rientro presso la società di
Con provenienza facente parte del gruppo , con sede a Catanzaro Controparte_4
e, dall'altro, che l'interessato sia rimasto volontariamente silente rispetto a detta proposta, così rifiutando implicitamente il proposto trasferimento, non appare imputabile all'azienda un comportamento illegittimo che possa aver prodotto un danno al proprio dipendente.
Si aggiunga che, come ha osservato il Collegio in sede di reclamo, il mancato trasferimento del lavoratore presso la sede di Catanzaro, riconducibile, per quanto si
è detto, al contegno silente da lui serbato rispetto alla soluzione alternativa proposta Con dalla , non è sorretto da alcuna esplicitazione dei motivi per le quali il passaggio a avrebbe potuto eventualmente comportare condizioni di lavoro Controparte_4
peggiorative (ad esempio, in termini retributivi, di inquadramento contrattuale, di orario di lavoro), tali da legittimarne il rifiuto.
In conclusione, se si considera che il fabbisogno aziendale di tecnici esterni della era localizzato in sedi diverse da quella di Catanzaro - come è provato CP_2
dal fatto che il ricorrente aveva partecipato al bando di reclutamento di tecnici on
Con field presso le sedi regionali diverse dalla sede di Catanzaro - e che la stessa società, in data 24.01.2024, ha disposto il trasferimento del lavoratore dalla sede di
Castrovillari a quella di ZA, su domanda di quest'ultimo e fermo l'espletamento delle sue mansioni di Tecnico on field presso la sede di destinazione, va affermato
Con che alcun rimprovero può muoversi alla la quale è venuta incontro alle esigenze personali del lavoratore nei limiti della compatibilità con le necessità aziendali.
Pertanto, i pregiudizi connessi al mancato accoglimento della domanda di Con trasferimento presso la sede di Catanzaro che il ricorrente ha lamentato nell'odierno ricorso, ove pure fossero in astratto configurabili, non sarebbero Con comunque risarcibili poiché, per un verso, la non ha perpetrato alcuna condotta illecita nei confronti del proprio dipendente e, per altro vero, quest'ultimo avrebbe potuto evitare l'asserito danno, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, accettando la proposta, formulata dal datore, di passaggio alla avente sede a Catanzaro. Controparte_4
La peculiarità della vicenda induce a compensare tra le parti le spese di lite, sia del procedimento cautelare, che del presente giudizio di merito.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara compensate le spese di lite del procedimento cautelare e del presente giudizio di merito.
Catanzaro, lì 17.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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