Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 79
TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, dal Giudice del Lavoro Francesco Aragona. La controversia riguarda un lavoratore che ha richiesto un trasferimento presso una sede più vicina al Comune di Catanzaro per assistere il padre disabile, invocando il diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992. Il ricorrente ha sostenuto di aver subito un trasferimento forzato e di aver chiesto, senza risposta, il trasferimento desiderato, costringendolo a richiedere un congedo straordinario.

La società resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, evidenziando che il lavoratore aveva rifiutato una proposta di rientro presso la sede di Catanzaro, che avrebbe soddisfatto le sue esigenze personali. Il Giudice ha rigettato la domanda, argomentando che il lavoratore non ha dimostrato il periculum in mora, poiché la possibilità di rientro era stata offerta e non accettata. Inoltre, ha sottolineato che il comportamento silente del ricorrente non giustificava un risarcimento, in quanto non vi era stata condotta illecita da parte del datore di lavoro. La sentenza ha quindi dichiarato compensate le spese di lite, evidenziando la mancanza di responsabilità della società.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 79
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 79
    Data del deposito : 20 gennaio 2025

    Testo completo