Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8789/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 7.4.25
E' presente, per parte appellante, l'avv. Nicola Martinelli.
E' presente, per la parte appellata, l'avv. Umberto Spanò, per delega dell'avv.
Sbrogna, il quale si riporta alle note depositate telematicamente in data 21.2.25.
L'avv. Martinelli dichiara che l'appello è stato notificato due anni dopo la prima notifica, per un errore di notifica. Pertanto, si chiede che l'appello venga dichiara- to tardivo. Con riferimento alla nullità della procura ad litem, fa presente che l'avv. stabilito ha agito d'intesa con avvocato abilitato, come risulta dall'intesa depositata in atti. Si tratta in ogni caso di vizio sanabile. Evidenzia che la richiesta di risarcimento danni presenta tutti gli elementi richiesti dalla legge, unitamente a tutti gli allegati. Infine, fa presente che dalle prove acquisite non emerge alcun concorso di colpa. Infine, fa presente che la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado risulta esaustiva e corretta. Ci si riporta infine, in via subordinata, all'appello incidentale.
L'avv. Spanò impugna tutto quanto dedotto dalla controparte, evidenziando in particolare che in questa fase del giudizio non sono state formulate domande o eccezioni nuove. Si riporta alla memorie ex art. 281 sexies c.p.c. depositata tele- maticamente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. (lettura del disposi- tivo e delle motivazioni della decisione), che deposita telematicamente.
Il Giudice dott.ssa Maria DE TE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria DE TE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8789/2021 R.G., avente ad oggetto: appello sen- tenza giudice di pace – risarcimento del danno,vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Fernando Brogna con studio in Capua (Ce) alla Via
Villa Vella n. 36 e domiciliata c/o lo studio di quest'ultimo, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, rapp.te e difese dall'abogado Enrico Martinelli, che agi- C.F._2 sce d'intesa con l'Avv. Ida Bianco, e dall'avv. Nicola Martinelli, elett.te domici- liate presso lo studio di quest'ultimo in Casal di Principe alla Via Petrarca n°23, in virtù di procura in atti;
-Appellate-
e
, Controparte_3
-Appellata contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e verbale odierno.
Per le appellate: come da comparsa di costituzione e verbale odierno.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che, con atto di appello ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
337/2021 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca, pronunciata in data 28 Aprile
2020, con la quale il giudice di primo grado ha accolto la domanda di risarcimen- to danni avanzata da e nei confronti di Controparte_1 CP_2 CP_4
e , per le lesioni personali subite in occasione del
[...] Controparte_5
sinistro stradale occorso il giorno 03 agosto 2019 alle ore 20.00 circa in Sessa
Aurunca.
Nella sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, più precisamente, co- sì si legge: “nel merito la domanda è fondata e pertanto va accolta. Il teste escusso, indifferente, su cui deposizioni non vi sono dubbi di mendacità ha con- fermato la dinamica del sinistro così come posta in citazione dichiarando che verso la fine del mese di agosto dell'anno 2019 alle 20:00 circa, mentre si trova- va a piedi nei pressi del Comune di Sessa aurunca località Baia Domitia, di aver visto due signore che nell'attraversare in maniera perpendicolare sulle strisce pedonali in viale dei pini venivano investite dal motociclo ELM STAR che per- correva la suddetta via a velocità sostenuta e non riusciva ad arrestare la pro- pria marcia. Ha precisato i danni lamentati dal pedone e che aveva la propria vi- suale libera. La presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 al comma due deve ritenersi superata in quanto dall'istruttoria è emersa la condotta imprudente del conducente del veicolo che avvedendosi non avvedendosi dei pe- doni sulle strisce pedonali investiva provocando il sinistro.”
Orbene, la si duole dell'invalidità della procura alle liti confe- Controparte_5
rita, deducendo che la stessa risulta priva di sottoscrizione da parte dell'avvocato con cui l'avv. stabilito avrebbe agito d'intesa, nonché si duole dell'erronea inter- pretazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Si sono costituite nel presente giudizio le appellate e Controparte_1 CP_2
chiedendo:
1) Preliminarmente la decadenza dell'atto d'appello in rinnovazione per deca- denza per decorso del termine per la proposizione dello stesso con condanna alle
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spese, diritti e compensi professionali anche ex art 96 c.p.c.in favore dei difensori antistatari;
2) Pregiudizialmente l'inammissibilità del proposto gravame ai sensi e nei modi di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c con condanna anche ex art. 96 c.p.c., in favore del difensore antistatario;
3) In subordine e nel merito, senza che ciò costituisca rinuncia all'eccezione pre- liminare di cui al capo 1 rigettare il gravame formulato, con conferma integrale della sentenza n. 337/21;
4) Vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali, con attribuzione al sottoscrit- to difensore anche ex art. 96 c.p.c.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valu- tazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivol- ta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostru- zione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
In primo luogo, va detto che correttamente parte appellante ha rilevato l'invalidità della procura alle liti conferita, con conseguente nullità degli atti difensivi, risul- tando detta procura priva della dichiarazione di intesa sulla quale il libello intro- duttivo si fonda o comunque non ossequiosa dei requisiti di cui all'articolo 8 comma 1 dlgs 96/2001.
Difatti, dall'analisi della documentazione esibita dalle attrici di primo grado
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(odierne appellate), è evincibile che il procuratore nominato dalle stesse, avv. En- rico Martinelli, tanto dalla carta intestata, quanto dal corpo dell'atto ed infine dal- la sottoscrizione all'epoca della notifica dell'atto di citazione, era avvocato stabili- to, che a proprio dire avrebbe agito di intesa con l'avv. Ida Bianco.
Orbene, in primo luogo va evidenziato che nulla risulta riportato nella procura ad litem prodotta, in cui addirittura l'avvocato si dichiara “Avv. P”.
Pertanto, la procura depositata in giudizio dall'avvocato stabilito Enrico Martinel- li è nulla, considerato che il professionista delegato è privo di ius postulandi.
Infatti, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente, e nei con- fronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposte dalle norme vigenti e difensori.
L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adìto o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero nel primo atto di difesa dell'assistito (art.8
d.l.g.s. n.96\2011).
Inoltre, tale intesa dovrà avere data anteriore alla data riportata in tali atti non po- tendo connesse coincidere (Trib.Verona , ordinanza 13.12.2012).
Al riguardo, con i propri pareri n.32\2012,53\2013, 68\2014 il C.N.F. ha chiarito che l'obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano impli- ca che non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abili- tato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola pro- cedura;
di conseguenza, l'avvocato affiancate non può e non deve essere indicato con efficacia generale ma in relazione alla singola controversia trattata, analoga- mente a quanto accade per la procura speciale ex articolo 83 del codice di proce- dura civile.
In altre parole, non è possibile allegare l'intesa per il tramite di una scrittura priva- ta a valere indifferentemente per una serie indeterminata di processi, poiché signi- ficherebbe dare piena e definitiva abilitazione di fatto all'avvocato stabilito af- fiancato sottraendolo al controllo dell'avvocato italiano, ma l'intesa dovrà quindi sempre contenere l'indicazione del contenzioso al quale si riferisce oltre ad essere indirizzata ad una specifica autorità giudiziaria.
Dunque, l'inosservanza di tali prescrizioni comporta la nullità dell'atto giudiziario sottoscritto dal solo avvocato stabilito e comunque degli atti processuali da questi
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compiuti.
Nel caso di specie, non solo manca l'intesa dell'avvocato stabilito Enrico Marti- nelli con l'avvocato Ida Bianco per la gestione del giudizio, ma addirittura l'avvo- cato stabilito Martinelli omette di informare il cliente del suo status di avvocato stabilito, raccogliendo la procura nelle vesti di avvocato praticante.
Va infine considerato che l'intesa depositata in atti risulta relativa alla fase esecu- tiva, richiamando espressamente atto di precetto e pignoramento ed, in ogni caso, non reca data precedente all'introduzione del giudizio di primo grado.
Dunque, non risulta sanato il difetto di procura, alla luce della documentazione prodotta in atti che parte appallata vuole ricondurre all'intesa relativa al giudizio di primo grado (cfr. anche verbale odierno).
Pertanto l'atto introduttivo deve essere considerato nullo.
Orbene, la nullità dell'atto introduttivo comporta conseguenze anche sul valore giuridico di ogni altro successivo atto del giudizio ed attività processuali compiu- te dall'avvocato stabilito Enrico Martinelli.
Infatti, l'articolo 8 del decreto legislativo numero 96/2001 statuisce:” l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato”.
Orbene, la dichiarazione di intesa tra l'avvocato o l'abogado stabilito, sottoscritta da entrambi, deve essere anteriore alla costituzione della parte rappresentata.
Ciò si dice alla luce della considerazione che la necessità dell'intesa in questione
è volta a garantire una congiunta attività tra l'avvocato e l'abogato stabilito, sin dall'inizio del conferimento della procura, per l'intero giudizio e fino al termine dello stesso.
Si tratta infatti di una norma che prevede, a carico dei procuratori, un onere che non assume mero carattere formale, avendo lo stesso natura sostanziale, in quanto volto a garantire la effettiva partecipazione di un avvocato, unitamente all'abogato stabilito, al processo, sin dal momento del conferimento della procu- ra.
Non può pertanto ritenersi sanabile l'assenza della dichiarazione di intesa con sot- toscrizione di entrambi i procuratori, riconducibile ad un momento precedente all'introduzione del giudizio e relativa allo specifico giudizio che viene in rilievo, essendo soltanto un'intesa con tali caratteristiche unico elemento idoneo a garan- tire che l'attività sia stata effettivamente svolta congiuntamente dai due procura- tori.
Dunque, in assenza della preventiva intesa, il professionista non può ritenersi abi-
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litato a proporre domanda giudiziale, che per tale ragione deve considerarsi inammissibile.
In definitiva, pur volendo applicare lo strumento offerto dall' 182 c.p.c., nel caso di specie non risulta sanato il vizio, per le ragioni sopra esposte in merito alle ca- ratteristiche che deve possedere l'intesa, di cui risulta priva la documentazione prodotta dalla parte appellata con l'intenzione di sanare il vizio.
Per completezza, va evidenziato che si è rivelato fondato anche l'ulteriore motivo di appello proposto dalla compagnia, non risultando infatti adeguatamente prova- ta la domanda, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta nel primo grado del giudizio.
In primo luogo, va considerato che le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico te- ste escusso risultano essere inattendibili, oltre che generiche. Testimone_1
Il teste, infatti, come si evince dalla dichiarazione resa, risulta essere a conoscen- za dell'ora e luogo dell'accaduto “ricordo di aver assistito a quell'incidente ver- so la fine del mese di agosto verso le 20” dopo ben due anni, ma rilascia poi di- chiarazioni generiche in merito alla dinamica del sinistro.
Infatti, dall'escussione dello stesso, nulla è emerso circa gli eventuali punti di im- patto, i danni derivati dal sinistro occorso, le condizioni metereologiche, la velo- cità del motociclo presunto investitore, né è emersa la posizione specifica dei pe- doni;
non sono infine emerse le ragioni per cui la conducente del veicolo investi- tore non si sia avveduta della presenza dei pedoni.
Va aggiunto che il comune di Sessa Aurunca il giorno 30.08.2019 (data del sini- stro), come emerge dalla documentazione prodotta dalla compagnia di assicura- zione, era interessato da precipitazioni piovose, circostanza che non è stata evi- denziata dal teste, pur assumendo carattere rilevante.
In definitiva, le dichiarazioni rese dal teste sono estremamente Testimone_1
generiche e dalle stesse non è possibile comprendere come si siano svolti i fatti relativi al sinistro e quale sia l'effettiva responsabilità imputabile al conducente del veicolo coinvolto.
D'altronde, la testimonianza deve essere valutata con particolare rigore anche in ragione del fatto che è stato escusso un unico testimone e che non vi siano ele- menti documentali di supporto (verbale di autorità intervenute o di ambulanza), nonostante il sinistro abbia coinvolto ben due pedoni ed abbia determinato il veri- ficarsi di lesioni di una certa rilevanza (cfr. ammontare del risarcimento ricono- sciuto e delle lesioni accertate).
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Tra l'altro, pur essendo stati i pedoni investiti in Baia Domitia (loc. Sessa Aurun- ca), dalla documentazione prodotta emerge che gli stessi si siano recati all'ospedale di Caserta e non al più vicino presidio ospedaliero di Sessa Aurunca.
Quest'ultima circostanza, in assenza di specifiche e rilevanti deduzioni, risulta al- quanto anomala.
In definitiva, deve affermarsi che, da una complessiva valutazione degli elementi probatori acquisiti, emerge un fumoso quadro probatorio sia in merito alla verifi- cazione del sinistro, sia in merito alle modalità dello stesso, sia infine in merito alla sussistenza del nesso causale tra danni posti per i quali si chiede il risarci- mento e il sinistro oggetto di causa.
Tali considerazioni, valutate alla luce del principio relativo all'onere della prova, inducono a ritenere fondato l'appello, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta nel primo grado del giudizio.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
In particolare va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata svolta attività istruttoria.
Le spese occorse per la consulenza medico-legale vanno poste a carico degli odierne appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande avanzate nel primo grado del giudizio da e;
Controparte_1 Controparte_2
- condanna le appellate al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00, oltre IVA e CPA come per
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legge;
- condanna le appellate al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per onorari ed in € 382,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU a carico degli odierni appellati.
Santa Maria Capua Vetere, 7.4.25
Il Giudice dott.ssa Maria DE TE
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