Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 1622/2021
CORTE DI APPELLO DI OL
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1622/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1450/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 9/10/2020 e vertente
TRA
(C.F. ) ed Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., difesi, P.IVA_2
rispettivamente, ex lege quanto al primo, ed ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 22/6/2017 fra Avvocatura dello Stato ed Parte_2
, quanto a quest'ultima, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...]
AP (C.F. , presso cui ope legis domiciliano C.F._1
APPELLANTI
E
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Venditto (C.F. ) C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 5/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
R.G. n. 1622/2021
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, avverso una cartella di pagamento per spese relative ad un processo penale ed alla multa comminatagli, dell'importo complessivo di € 12.561,02, deducendo:
- che in data 7/5/2019, al fine di verificare la propria posizione debitoria nei confronti della P.A., si recava presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Riscossione;
- che in tale occasione richiedeva ed otteneva la stampa degli estratti di ruolo relativi a tutte le sue pendenze;
- di aver così rilevato che tali pendenze erano relative, tra l'altro, ad una cartella di pagamento per spese e multa, per un importo complessivo di € 12.561,02, la quale riportava una presunta notificazione della cartella in data 13/2/2016.
Pertanto, formulava due motivi di opposizione:
1) l'ente impositore, a norma della disciplina del TU spese di giustizia (art. 212
DPR n. 115/2002), prima della formazione del ruolo, avrebbe dovuto notificargli il prescritto invito bonario di pagamento della somma indicata;
2) il credito si era prescritto perché, dal 2004, “anno di formazione del credito”, non vi era stata alcuna notificazione di atti, mentre quella indicata come eseguita in data 13/2/2016 sarebbe stata in ogni caso tardiva;
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, sia per il che per Parte_1
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo:
- l'incompetenza per territorio, perché, trattandosi di azione di accertamento negativo, trovava applicazione il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., con competenza del Tribunale di AP, Roma o Ancona, ove era stata pronunciata la sentenza penale di condanna;
- l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sulla base dei principi affermati dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione in tema di opposizione averso il ruolo (Cass. sez. un. n. 19704/2015), secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di cui sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo unicamente laddove la notifica della cartella sia stata omessa (o non validamente eseguita), giacché allorquando l'atto risultasse ritualmente notificato, non sarebbe consentito al destinatario “riaprire” i 3
R.G. n. 1622/2021 termini di cui all'art. 21 D. Lgs. 546/92, stante “il diritto e l'onere dell'impugnazione con decorrenza dal momento della relativa notificazione”;
- che, nella specie, essendo stata ritualmente notificata la cartella, l'opposizione doveva dichiararsi inammissibile;
- che non trovava più applicazione, perché abrogata, la disciplina relativa alla notificazione dell'avviso bonario di pagamento;
- che, poiché la sentenza penale di condanna era passata in giudicato in data
5/7/2014, la notificazione della cartella in data 26/1/2016 era stata eseguita prima del decorso del termine annuale di prescrizione.
Il Tribunale, all'esito della trattazione, così decideva la causa:
“- dichiara la contumacia degli Opposti;
- accoglie la opposizione e, per l'effetto annulla la cartella di pagamento n.
07120150142536016 dell'anno 2015 emessa nei confronti dell'opponente per intervenuta prescrizione;
- condanna gli Opposti in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opponente delle competenze di giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre IVA, CpA e rimborso forfettario, e con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Venditto, dichiaratosi antistatario”.
Proponeva appello l'Avvocatura, la quale conveniva in giudizio, dinanzi a questa
Corte, il e deduceva, quali motivi di impugnazione: CP_1
- che il Tribunale aveva errato nel dichiarare la contumacia delle parti opposte, non essendosi avveduto dell'avvenuta costituzione in giudizio delle stesse;
- che il primo Giudice aveva illegittimamente disatteso la proposta eccezione d'incompetenza per territorio, formulata in relazione alla disciplina dell'art. 25
c.p.c., in tema di foro erariale, essendo competente, alternativamente, il Tribunale di Roma, quello di AP o quello di Ancona;
- che il Giudice di primo grado aveva errato nell'entrare nel merito dell'opposizione, stante l'inammissibilità della stessa per difetto di interesse;
- che, infatti, essendo l'appellato venuto a conoscenza della cartella attraverso l'estratto del ruolo e non ravvisandosi un'ipotesi di omessa o invalida notificazione della cartella stessa, non v'era interesse all'opposizione, “poiché
l'azione esecutiva doveva essere contestata con lo strumento dell'opposizione a cartella esattoriale ritualmente e tempestivamente proposto dal contribuente; 4
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- che il primo Giudice aveva altresì errato nell'aver accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente;
- che, infatti, l' aveva ritualmente notificato al Controparte_2
la cartella di pagamento, interrompendo il termine di prescrizione. CP_1
Costituitosi in giudizio, l'appellato chiedeva rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve, pertanto essere accolto.
Quanto al primo motivo, ha ragione l'Avvocatura a dolersi che il primo Giudice, nonostante la rituale costituzione in giudizio di entrambe le parti pubbliche, ne abbia dichiarato la contumacia.
In proposito, secondo l'orientamento della Suprema Corte, ove una parte, ancorché regolarmente costituita, sia stata dichiarata per errore contumace, non si configura alcun vizio della sentenza, allorché l'erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva (cfr. Cass.
3/8/2018, n. 20493). Ora, nella vicenda in oggetto, il Tribunale di Torre
Annunziata, non avvedendosi dell'avvenuta effettiva costituzione in giudizio del e dell' , non ha avuto Parte_1 Controparte_2
modo di esaminare la documentazione prodotta da tali parti processuali, tra cui, per quel che qui interessa, quella relativa alla notificazione al della CP_1
cartella di pagamento in questione, la sussistenza della quale è elemento fondamentale ai fini della valutazione dell'interesse del predetto all'azione, così come si avrà modo di esporre più diffusamente infra.
E' infondato, inoltre, il secondo motivo di gravame, occorrendo considerare che, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, nei giudizi, come quello di specie, di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trova applicazione il foro erariale.
Invero, le cause di opposizione all'esecuzione proposte nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione, restando esclusa l'operatività del foro erariale, ai sensi dell'art. 7, R.D. n. 1611/1933 (cfr. Cass.
3/4/2018, n. 8096). 5
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Ed è appena il caso di notare come nella vicenda in esame si tratti di opposizione all'esecuzione e non di azione di accertamento negativo, posto che l'opponente, a seguito dell'estratto del ruolo, ha comunque avuto notizia della formazione del ruolo, il quale costituisce titolo esecutivo, e ciò a monte della questione, che sarà esaminata oltre, dell'ammissibilità dell'azione.
Ciò posto, è invece fondata la doglianza degli appellanti concernente l'evidenziato difetto d'interesse all'opposizione.
Occorre al riguardo premettere che con l'art. 3-bis, DL n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, novellando l'art. 12, DPR n. 602/73, intitolato
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, il legislatore ha stabilito non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Sul punto, la Corte regolatrice in composizione allargata ha affermato che la suindicata disciplina, concernente la riscossione delle entrate pubbliche anche non tributarie – applicabile quindi nella specie, ove si controverte del mancato pagamento di somme pretese dall'erario a titolo di pene pecuniarie penali e spese di giustizia – pur non essendo retroattiva, “si applica … ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”, in quanto con essa “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione <
l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire” (così Cass. sez. un.
6/9/2022, n. 26283). In particolare, le sezioni unite, nel precedente ora richiamato, hanno chiarito che, in base alla novella legislativa in esame, “Quel che s'impugna 6
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è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata”.
Ebbene, nella vicenda oggetto di causa la cartella risulta ritualmente notificata al
, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 26/1/2016, con successiva CP_1
raccomandata informativa recapitata in data 13/2/2016.
Inoltre, in base alla seconda disposizione introdotta dalla novella del 2021, la
“tutela” in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base
(fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), “riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.
Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, inoltre, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo per l'impugnazione: questa ricerca, che ha senso soltanto se il termine sia da ritenere perentorio, è volta a ricavare la certezza della definitività dell'atto dall'omessa impugnazione entro quel termine. La definitività è, tuttavia, predicato degli effetti dell'atto, laddove gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottisi, mai a maggior ragione possono divenire definitivi ...” (cfr., ancora, Cass. sez. un. cit.; v., altresì, Cass.
Sez. un. 7/5/2024, n. 12459).
Siccome, nella specie, con la citazione di primo grado, l'opponente aveva, appunto, dedotto di essere venuto a conoscenza, a seguito di richiesta di un estratto di ruolo, dell'esistenza a proprio nome della cartella di pagamento n.
07120150142536016000, asseritamente notificatagli dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, e che, tuttavia, a suo dire, non gli era mai stata notificata, ricorre proprio la situazione contemplata dalla novella legislativa del 2021, che, come chiarito dalle sezioni unite, concerne atti invalidamente notificati o non notificati o che si assumere essere tali.
Pertanto, trovando applicazione la previsione introdotta con l'art. 3-bis del DL n.
146/21, il avrebbe dovuto, anche nel presente grado di appello, previa CP_1
istanza di rimessione in termini, allegare e provare il sussistere di una delle 7
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situazioni residuali, contemplate dalla nuova norma, nelle quali soltanto deve ritenersi possibile l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo al cospetto di una cartella di pagamento di cui si assuma l'invalida notificazione (sulla possibilità per l'interessato di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, anche nei giudizi di impugnazione, v., ancora, Cass. sez. un. 6/9/2022, n. 26283).
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata decisione, la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal e dall' Parte_1 Parte_2
, con atto di citazione notificato in data 8/4/2021, nei confronti di
[...]
, avverso la sentenza n. 1450/2020 del Tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata pubblicata in data 9/10/2020, così provvede;
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal
; CP_1
b) condanna il al pagamento, in favore del CP_1 Parte_1
e dall' , al pagamento, delle spese Parte_2
di lite del doppio grado, che liquida:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- quanto al presente giudizio di appello, in € 382,50 per esborsi, € 3.000,00 per compensi professionali ed € 450,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in AP il giorno 11/3/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese) 8
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.