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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2210/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 27.5.2024 da:
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della legale rappresentante pro tempore , nata a [...] il Parte_2
01/09/1968, c.f. , residente in [...]
Crosara n.40, con sede in 36010 - NT ON TO (VI), Via A. Volta n.7, P. IVA e c.f. , elettivamente domiciliata in 36100 - VI, Strada P.IVA_2
Postumia n.234 presso l'avv. FRANCESCA COMACCHIO (c.f.
) C.F._2
attrice opponente
CONTRO PA
, (C.F.: ),
[...] P.IVA_3 con sede in VI Strada Cà Balbi n. 274, in persona del Liquidatore Unico e legale rappresentante nato a [...] il 1° novembre 1957, CP_2 rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA RONZANI del foro di VI, con studio in VI, Via Ariosto, 13 - Cod. Fisc. - pec CodiceFiscale_3
e UC OB del Foro di Email_1
VI, con studio in VI, Contrà delle Canove n. 23 – Cod. Fisc.
[...]
– pec con domicilio eletto C.F._4 Email_2 presso lo studio dell'avv. Andrea Ronzani, in VI, Via Ariosto n. 13
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE Parte_1
- In via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Tribunale di VI n.512/2024 del 04.04.2024 (n.1387/2024 R.G.), notificato il 09.04.2024, per i motivi esposti in atti;
- Nel merito, accogliere l'opposizione per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Tribunale di VI n.512/2024 del 04.04.2024 (n.1387/2024 R.G.), notificato il 09.04.2024;
- Sempre nel merito, dichiarare l'estinzione del giudizio, stante la cessazione della materia del contendere;
- In via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art.171 ter n.
1-2 c.p.c.;
- Con vittoria di spese e competenze legali.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 512/2024 del Tribunale di VI, confermandolo;
- condannare c.f. , con sede in NT ON TO Parte_1 P.IVA_1
(VI), Via Volta n. 7, alla rifusione delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre CPA come per legge, sia del procedimento monitorio che del presente procedimento di opposizione, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e distrattari.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.512/2024 col quale il Tribunale di VI le aveva ingiunto di consegnare alla società PA [...]
la documentazione PA contabile e fiscale richiesta (bilanci societari, libro cespiti, libro giornale, libro mastri) , e di pagare alla parte ricorrente le spese della procedura di ingiunzione. L'attrice opponente esponeva :
- che con contratto del 04.01.2010 la società la aveva PA incaricata dell'elaborazione dei dati contabili e fiscali, con la previsione del compenso annuo di €.2.600,00, da versarsi in 4 rate bimestrali da €.650,00 + iva l'una, e del tacito rinnovo di anno in anno, salvo recesso a mezzo racc. a/r, con preavviso di almeno 3 mesi;
- che aveva sempre regolarmente adempiuto al contratto, mentre Pt_1 [...] pagava in ritardo i compensi tanto che dopo avere CP_1 accumulato un debito di euro €.6.867,71 , nonostante i numerosi solleciti di
2 pagamento, comunicava in data 14.06.2022 di essere in liquidazione e chiedeva l'ammontare del dovuto;
- che dopo la risposta dell'attrice, con pec 21.06.2022, di essere creditrice per un totale di €.6.867,71 , con e-mail dell'8.02.2023 la convenuta, tramite l'associazione “ con sede a Schio , chiedeva Controparte_3 all'attrice “l'immediata restituzione di tutto il materiale contabile ad oggi depositato presso il Vs. Studio”;
- che l'attrice, con pec 27.02.2023, rispondeva all'associazione che “i documenti della Vs. assistita sono sempre stati a disposizione per il ritiro presso il nostro studio” e ricordava il saldo del dovuto entro 7 giorni;
- che il mese seguente, con pec 07.03.2023 , la convenuta, tramite il proprio legale, proponeva all'attrice il pagamento del 20,38% a saldo e stralcio della somma dovuta, e quindi €.1.400,00, a rate e comunicava che il sig.
[...]
era stato delegato al ritiro dei documenti;
Pt_3
- che l'attrice con pec 11.04.2023 controproponeva il 50% del dovuto in unica soluzione , ma la convenuta, con pec 03.05.2023 ribadiva la propria offerta del 20% a rate e comunicava che la settimana seguente il liquidatore sarebbe passato in studio per ritirare i documenti;
- che l'attrice, con pec 08.05.2023, rispondeva che “in merito alla consegna al liquidatore comunicheremo noi la data, in quanto siamo impegnate con appuntamenti e non possiamo seguirlo” e ribadiva che l'offerta del pagamento del 20% a rate non era congrua con il lavoro svolto;
- che con pec 29.06.2023 la convenuta, tramite il proprio legale, intimava all'attrice la restituzione dei documenti, e in data 12.07.2023 l'attrice rispondeva che “come già detto in precedenza i documenti sono pronti. Attendiamo il liquidatore per il ritiro con la copia del bonifico con le nostre competenze” ;
- che con pec 19.07.2023 , il difensore avversario comunicava all'attrice che “il liquidatore mi riferisce che la prossima settimana un suo incaricato passerà a ritirare i documenti. Naturalmente viste le condizioni in cui si trova la società non è possibile eseguire alcun pagamento della somma dovuta se non alle condizioni che erano già state proposte. Qualora vi fosse un ulteriore Vostro rifiuto nella consegna della documentazione il liquidatore sarà costretto ad agire giudizialmente nei Vostri confronti.”, e l'attrice replicava via pec che
“Come già detto in precedenza i documenti sono pronti. Attendiamo il liquidatore o un suo delegato con delega scritta per il ritiro con la copia del bonifico con le nostre competenze.”;
- che , tuttavia, la settimana seguente nessuno si presentava in studio a ritirare i documenti . Tutto ciò premesso, l'attrice affermava che la documentazione della convenuta era tuttora disponibile per il ritiro e veniva offerta alla convenuta contestualmente all'atto di citazione;
nel merito affermava di non avere mai subordinato la restituzione dei documenti al pagamento delle proprie competenze, ma di essere sempre stata pronta
3 e disponibile a riconsegnare i documenti alla convenuta e che “nel corso della corrispondenza, comprensibilmente l'attrice ha cercato anche di portare avanti la trattativa per il pagamento delle proprie competenze (ad oggi mai saldate) ma, si ribadisce, ciò non è mai stato imposto quale condizione per la restituzione dei documenti contabili alla convenuta.” Pertanto l'attrice opponente eccepiva la “Insussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo”, di cui chiedeva la revoca.
Parte convenuta- opposta PA
, costituitasi, dava atto che dopo la
[...] notifica del decreto ingiuntivo la parte opponente aveva provveduto alla restituzione dei documenti richiesti in data 31 maggio 2024, ma replicava che , prima della notifica del decreto ingiuntivo, la restituzione dei documenti contabili e fiscali della società opposta era sempre stata subordinata, da parte dell'opponente, al pagamento delle proprie competenze professionali, e ciò in violazione dell'articolo 2235 del codice civile Pertanto chiedeva condannare la società alla rifusione delle spese legali Parte_1
e di tutte quelle necessarie ed occorrende per l'instaurazione del procedimento monitorio e del presente giudizio.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 10.6.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue essendo la causa documentalmente istruita. Avendo il decreto ingiuntivo raggiunto il suo scopo, mediante riconsegna alla ricorrente della documentazione contabile detenuta dalla odierna attrice opponente (notifica del decreto ingiuntivo: 9.4.2024; notifica dell'atto di citazione in opposizione: 16.5.2024; riconsegna della documentazione: 31.5.2024), il processo continua solo per il regolamento della soccombenza virtuale , ai fini del quale è necessario valutare la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (Cass,Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014 : Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto;
Cfr. anche Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 30857 del 29/11/2018 secondo la quale il giudice deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale”.)
Ai sensi dell'articolo 2235 c.c. il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
4 In base ai documenti prodotti dalla attrice emerge che la convenuta aveva iniziato a non onorare i pagamenti sin dal 2018 (doc. 3 attrice: mail del 10.9.2018), quindi sino alla prima richiesta di restituzione dei documenti (8.2.2023) l'attrice avrebbe avuto la possibilità di agire per la “tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali”. Secondo la Suprema Corte, il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti dall'art. 2235 cod. civ. si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta ( Cass. Sez.U, Sentenza n. 13617 del 31/07/2012). Dall'esame complessivo di tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che tale finalità non era mai stata addotta dalla odierna attrice opponente, la quale si dichiarava pronta alla restituzione ma sempre ricollegando la riconsegna al pagamento delle proprie spettanze. In particolare con mail del 3.5.2023 il legale della convenuta scriveva:
“Spett.le sono perfettamente consapevole che il lavoro fatto deve Parte_1 essere pagato, ho cercato, infatti, unitamente al liquidatore, di convincere le due socie ad arrivare almeno al 50% delle somme dovute. Tuttavia le stesse, trovandosi in forte difficoltà economica e prive di lavoro, hanno ribadito di non riuscire ad effettuare un pagamento del 50% rendendosi disponibili ad arrivare al massimo al 20%, somma che verrebbe corrisposta ratealmente. inoltre, il liquidatore fa presente mio tramite che nella prossima settimana si recherà presso il Vostro studio al fine di ritirare la documentazione contabile.” E l'8.5.2023 rispondeva: “In merito alla consegna al liquidatore Pt_1 comunicheremo noi la data, in quanto siamo impegnate con appuntamenti e non possiamo seguirlo. Per quanto riguarda le nostre spettanze, ribadiamo che il 20%, oltretutto a rate non è congruo con il lavoro svolto per le clienti . Attendiamo il bonifico.” (doc.1 fasc. mon.) Il 19.7.2023 il legale della convenuta scriveva: “il liquidatore mi riferisce che la prossima settimana un suo incaricato passerà a ritirare i documenti. Naturalmente viste le condizioni in cui si trova la società non è possibile eseguire alcun pagamento della somma dovuta se non alle condizioni che erano già state proposte. Qualora vi fosse un ulteriore Vostro rifiuto nella consegna della documentazione il liquidatore sarà costretto ad agire giudizialmente nei Vostri confronti.” E l'attrice così rispondeva: “Come già detto in precedenza i documenti sono pronti . Attendiamo il liquidatore o un suo delegato con delega scritta per il ritiro con la copia del bonifico con le nostre competenze. Purtroppo siamo anche noi in forti difficoltà economiche, dovute a comportamenti di clienti morosi, tra cui le sue assistite che per gli adempimenti si sono rivolte a un numero molteplice di figure che sicuramente non lavorano gratuitamente.” (doc. 3 fasc. mon. e doc.11 parte attrice). Parte attrice afferma che “la convenuta, a fronte della reiterata disponibilità dell'attrice a restituire i documenti, non solo, ha artatamente male interpretato le
5 risposte dell'attrice ma non si è mai neanche concretamente attivata per ritirare i documenti, dal momento che:
- non ha mai telefonato all'attrice per fissare un appuntamento;
- non ha mai richiesto la spedizione dei documenti a mezzo corriere o servizio postale;
- non è più passata in ufficio, nonostante l'avviso inviato via mail in data 19.07.2023, senza nemmeno degnarsi di avvisare l'attrice con una telefonata.”
Tuttavia è da ritenere che eventuali telefonate non avrebbero avuto effetto, atteso che, come sopra visto, nella comunicazione dell'8.5.2023 scriveva che “In Parte_1 merito alla consegna al liquidatore comunicheremo noi la data, in quanto siamo impegnate con appuntamenti e non possiamo seguirlo.”, e che anche una richiesta di spedizione postale o con corriere non sarebbe stata accettata atteso che nella comunicazione del 19.7.2023 ribadiva che la documentazione contabile Parte_1 sarebbe stata restituita a “ il liquidatore o un suo delegato con delega scritta per il ritiro con la copia del bonifico con le nostre competenze”, quindi a maggior ragione non avrebbe sopportato spese di spedizione per restituire i documenti, in mancanza di pagamento. In conclusione, la condotta di , che, senza avere prima agito per la Parte_1 soddisfazione del proprio credito, ha trattenuto la documentazione dall'8.2.2023 (prima richiesta di restituzione) al 28.3.2024 (data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ) senza finalità di dimostrazione dell'opera svolta, ha reso necessario, per il ricorso alla procedura monitoria, e quindi il decreto ingiuntivo CP_1 era stato fondatamente emesso e l'opposizione è infondata. Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, si osserva che, in ogni caso, la parte convenuta non ha mai negato di essere debitrice dell'attrice per l'importo di euro €.6.867,71, né ha mai sollevato contestazioni circa la qualità dell'opera prestata o la quantità del lavoro svolto dall'attrice opponente, per cui si ritiene conforme a giustizia compensare per la metà le spesecon riferimento all'intero giudizio;
la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022 nel minimo per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, conformemente alle attività svolte e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)dato atto dell'avvenuta consegna dei documenti , revoca il decreto ingiuntivo opposto, essendo cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese per la metà e condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta la restante metà delle spese di lite, liquidate per l'intero in euro
6 286,00 per anticipazioni ed euro 5179,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in VI il 1.7.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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