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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 13.10.2025, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 651/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra (c.f. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 CodiceFiscale_1
stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in San Gregorio
Magno (SA) alla Via E. Berlinguer, 10;
.salerno.it; appellante Email_1 CP_1
e
Controparte_2
appellata
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO – CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 873/2023 pubblicata il 25.5.2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione formulata da
[...]
(di seguito, “ ) Controparte_2 Controparte_2
all'atto di precetto notificatogli da e, per l'effetto, ha: Parte_1
- dichiarato l'insussistenza del diritto di quest'ultimo ad agire esecutivamente nei confronti della società opponente sulla base della sentenza n. 1768/2021 emessa dal Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro;
1 - condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00, oltre agli accessori di legge.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che potevano ritenersi condivisibili e, dunque, richiamabili ex art. 118 disp. att.
c.p.c. le argomentazioni svolte dal Tribunale di Salerno nella sentenza n.
120/2023, resa all'esito del giudizio di opposizione, promosso dalla
[...]
nei confronti di un altro creditore, avverso un atto di precetto fondato CP_2
sul medesimo titolo esecutivo (sentenza n. 1768/2021 del Tribunale di Salerno) del caso de quo;
• che, sulla base della richiamata sentenza n. 120/2023 del Tribunale di Salerno:
· il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la era cessato, per dimissioni CP_2
per giusta causa, il 24.9.2015;
· con scrittura privata autenticata rubricata “affitto di ramo di azienda” stipulata il
20.12.2016, veniva concesso in affitto alla un ramo dell Controparte_2 CP_2
per la durata di 365 giorni;
[...]
· pertanto, non poteva applicarsi il disposto di cui all'art. 2112 c.c., atteso che il contratto di fitto tra la società opponente e la era stato stipulato CP_2
soltanto in data 20.12.2016, in un momento in cui il lavoratore non era più alle dipendenze della società cedente e, pertanto, nessun credito del medesimo poteva essersi trasferito in capo alla società cessionaria;
· inapplicabile era anche l'art. 2560 c.c., in quanto dai libri contabili obbligatori della cedente non risultava il debito nei confronti del lavoratore, né di fatto poteva essere data tale prova, dato che il debito in questione era sorto dopo la cessione, per effetto della sentenza n. 1768/2021;
· era esclusa altresì l'applicabilità sia dell'art. 2558 c.c. - poiché il debito in questione non derivava da un contratto ancora in essere nel quale era subentrata la bensì da un contratto di lavoro con il lavoratore già cessato Controparte_2
2 alla data del fitto di ramo di azienda - sia dell'art. 111 c.p.c., non potendosi parlare di “successione nel diritto controverso”.
• che, pertanto, come nella fattispecie richiamata, il credito del non Pt_1
risultava riportato nei libri contabili obbligatori ed era, comunque sorto addirittura successivamente alla cessazione del contratto di fitto del ramo di azienda.
° 3. Avverso tale sentenza l'Avv. ha proposto appello il 24.11.2023, Pt_1
dolendosi dell'accoglimento dell'opposizione avanzata dalla Controparte_2
e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi, che il giudice di prime cure aveva erroneamente escluso:
• la responsabilità della cessionaria, odierna appellata, per il credito maturato e riconosciuto nella sentenza n. 1768/2021, stante l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2112 c.c. e, dunque, la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda.
• la continuità nello svolgimento dell'impresa tra le due società, confermata dalla nomina ad amministratore unico della del sig. , Controparte_2 Persona_1
già amministratore della società cedente, ed attuale liquidatore della
[...]
; Controparte_3
• l'applicabilità dell'art. 2560 c.c., poiché la prova dell'assenza nei libri contabili obbligatori del TFR spettava alla cessionaria;
• l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.
° 4. L'appellante non ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza alla società appellata che, conseguentemente, non si è costituita.
° 5. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. essendo stata sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte.
3 ° 6. L'appello è improcedibile, stante l'omessa notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435, comma 2 c.p.c.
Con specifico riferimento al difetto di notificazione, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio: “nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass. n. 20613/2013).
Quanto alle conseguenze dell'omessa notifica, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (ex multis: Cass. ordinanza n. 453/2020; Cass. Sez. Unite n. 20604 /2008).
Nel caso di specie, l'appellante non solo non ha dato prova di aver notificato l'atto di appello, ma non è neppure comparso all'udienza di discussione, non avendo depositato note scritte.
In difetto di notificazione dell'appello va dichiarata l'improcedibilità del medesimo, non essendo possibile applicare l'art. 291 c.p.c.
4 ° 7. Con riferimento alle spese processuali, la Corte nulla dispone, non essendosi costituita la Controparte_2
Trattandosi di pronunzia di improcedibilità dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13comma 1-quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione lavoro e previdenza n.
873/2023, pubblicata il 25/05/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara improcedibile l'appello;
II. nulla per le spese del presente grado;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 13/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
5
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in data 13.10.2025, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 651/2023 R. G. sezione lavoro, vertente tra (c.f. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 CodiceFiscale_1
stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in San Gregorio
Magno (SA) alla Via E. Berlinguer, 10;
.salerno.it; appellante Email_1 CP_1
e
Controparte_2
appellata
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO – CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 873/2023 pubblicata il 25.5.2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione formulata da
[...]
(di seguito, “ ) Controparte_2 Controparte_2
all'atto di precetto notificatogli da e, per l'effetto, ha: Parte_1
- dichiarato l'insussistenza del diritto di quest'ultimo ad agire esecutivamente nei confronti della società opponente sulla base della sentenza n. 1768/2021 emessa dal Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro;
1 - condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00, oltre agli accessori di legge.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
• che potevano ritenersi condivisibili e, dunque, richiamabili ex art. 118 disp. att.
c.p.c. le argomentazioni svolte dal Tribunale di Salerno nella sentenza n.
120/2023, resa all'esito del giudizio di opposizione, promosso dalla
[...]
nei confronti di un altro creditore, avverso un atto di precetto fondato CP_2
sul medesimo titolo esecutivo (sentenza n. 1768/2021 del Tribunale di Salerno) del caso de quo;
• che, sulla base della richiamata sentenza n. 120/2023 del Tribunale di Salerno:
· il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la era cessato, per dimissioni CP_2
per giusta causa, il 24.9.2015;
· con scrittura privata autenticata rubricata “affitto di ramo di azienda” stipulata il
20.12.2016, veniva concesso in affitto alla un ramo dell Controparte_2 CP_2
per la durata di 365 giorni;
[...]
· pertanto, non poteva applicarsi il disposto di cui all'art. 2112 c.c., atteso che il contratto di fitto tra la società opponente e la era stato stipulato CP_2
soltanto in data 20.12.2016, in un momento in cui il lavoratore non era più alle dipendenze della società cedente e, pertanto, nessun credito del medesimo poteva essersi trasferito in capo alla società cessionaria;
· inapplicabile era anche l'art. 2560 c.c., in quanto dai libri contabili obbligatori della cedente non risultava il debito nei confronti del lavoratore, né di fatto poteva essere data tale prova, dato che il debito in questione era sorto dopo la cessione, per effetto della sentenza n. 1768/2021;
· era esclusa altresì l'applicabilità sia dell'art. 2558 c.c. - poiché il debito in questione non derivava da un contratto ancora in essere nel quale era subentrata la bensì da un contratto di lavoro con il lavoratore già cessato Controparte_2
2 alla data del fitto di ramo di azienda - sia dell'art. 111 c.p.c., non potendosi parlare di “successione nel diritto controverso”.
• che, pertanto, come nella fattispecie richiamata, il credito del non Pt_1
risultava riportato nei libri contabili obbligatori ed era, comunque sorto addirittura successivamente alla cessazione del contratto di fitto del ramo di azienda.
° 3. Avverso tale sentenza l'Avv. ha proposto appello il 24.11.2023, Pt_1
dolendosi dell'accoglimento dell'opposizione avanzata dalla Controparte_2
e concludendo per la riforma della sentenza, con vittoria di spese del doppio grado.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi, che il giudice di prime cure aveva erroneamente escluso:
• la responsabilità della cessionaria, odierna appellata, per il credito maturato e riconosciuto nella sentenza n. 1768/2021, stante l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2112 c.c. e, dunque, la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda.
• la continuità nello svolgimento dell'impresa tra le due società, confermata dalla nomina ad amministratore unico della del sig. , Controparte_2 Persona_1
già amministratore della società cedente, ed attuale liquidatore della
[...]
; Controparte_3
• l'applicabilità dell'art. 2560 c.c., poiché la prova dell'assenza nei libri contabili obbligatori del TFR spettava alla cessionaria;
• l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.
° 4. L'appellante non ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza alla società appellata che, conseguentemente, non si è costituita.
° 5. La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. essendo stata sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte.
3 ° 6. L'appello è improcedibile, stante l'omessa notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435, comma 2 c.p.c.
Con specifico riferimento al difetto di notificazione, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio: “nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente” (Cass. n. 20613/2013).
Quanto alle conseguenze dell'omessa notifica, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (ex multis: Cass. ordinanza n. 453/2020; Cass. Sez. Unite n. 20604 /2008).
Nel caso di specie, l'appellante non solo non ha dato prova di aver notificato l'atto di appello, ma non è neppure comparso all'udienza di discussione, non avendo depositato note scritte.
In difetto di notificazione dell'appello va dichiarata l'improcedibilità del medesimo, non essendo possibile applicare l'art. 291 c.p.c.
4 ° 7. Con riferimento alle spese processuali, la Corte nulla dispone, non essendosi costituita la Controparte_2
Trattandosi di pronunzia di improcedibilità dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13comma 1-quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione lavoro e previdenza n.
873/2023, pubblicata il 25/05/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. dichiara improcedibile l'appello;
II. nulla per le spese del presente grado;
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 13/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
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