Articolo 6 della Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 novembre 1977
Art. 6. Snellimento delle procedure

Su richiesta dei competenti rettori delle universita', dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, nonche' dei direttori degli osservatori astronomici e vesuviano, trasmessa per il tramite delle ragionerie regionali dello Stato, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie e definitive di spesa fissa relative al personale docente e non docente delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, al fine di corrispondere al personale stesso gli assegni conseguenti a provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei rettori e direttori, concernenti nomine e variazioni di stato aventi effetti giuridici ed economici.
I rettori e, direttori, di cui al comma precedente, avanzeranno detta richiesta quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di propria competenza ovvero quando avranno ricevuto comunicazione delle variazioni da apportare con provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale.
Entrata in vigore il 23 novembre 1977