Accoglimento
Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 25/06/2025, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05528/2025REG.PROV.COLL.
N. 03887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3887 del 2025, proposto da KU Ajay, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 1337/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Ezio Fedullo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellante ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Toscana il decreto prot. nr P-GR/L/Q/2023/100303 del 3 settembre 2024, con il quale il Prefetto di Grosseto ha disposto la revoca del nulla-osta lavorativo rilasciato in suo favore su richiesta del rappresentante legale della ditta Zeus s.r.l.s..
Deduceva il ricorrente che:
- una volta giunto in Italia non era stato possibile stipulare il contratto di lavoro perché la ditta datrice di lavoro era stata sottoposta a liquidazione giudiziale per decisione del Tribunale di Grosseto del 28 giugno 2024;
- in data 3 settembre 2024 sopravveniva l’impugnato provvedimento di revoca, motivato nel senso che “ Il modello di asseverazione ai sensi dell'art. 44 DL 73/2022 non risulta compilato da un professionista all’uopo abilitato, così come previsto nella Circolare interministeriale 5969 del 27 ottobre 2023 nonché ex art. 24 bis del TUI e art. 1 L. 12/1979 ”;
- alla luce della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, in caso di impossibilità sopravvenuta del datore di lavoro a formalizzare il rapporto di lavoro, lo straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio nazionale può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- nel caso di specie, pur avendo il datore di lavoro trasmesso la prescritta asseverazione in data 3 settembre 2024, andrebbe considerata la sostanziale impossibilità di quest’ultimo ad assumere.
Il T.A.R. adito ha definito il giudizio con la sentenza (in forma semplificata) n. 1337 del 22 novembre 2024, in parte reiettiva ed in parte dichiarativa della inammissibilità del ricorso, sulla scorta dei seguenti argomenti motivazionali:
“ - a) il provvedimento impugnato si fonda sulla mancata trasmissione dell’asseverazione conforme ai canoni di legge e parte ricorrente si limita ad affermare (v. pag. 4 ricorso) che l’asseverazione sarebbe stata trasmessa (peraltro nella stessa data della revoca e non prima di essa), senza fornire alcuna prova al riguardo, con la conseguenza che il ricorso, per tale parte, è infondato;
- b) tutta la restante parte del ricorso è incentrata sulla dedotta sopravvenuta impossibilità del datore di lavoro ad assumere il ricorrente, con la connessa domanda di intimare alla P.A. il rilascio di un permesso per attesa occupazione, ma non risulta dagli atti che l’Amministrazione sia stata edotta di tale circostanza né, soprattutto, che la P.A. si sia pronunciata al riguardo, con la conseguenza che il gravame, per tale restante parte, è inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., perché, con la stessa, si chiede al G.A. un sindacato su poteri amministrativi non ancora esercitati ”.
La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto, in vista della sua riforma, dall’originario ricorrente.
Egli deduce che la richiesta asseverazione non avrebbe potuto che essere rilasciata su richiesta del datore di lavoro, per cui il T.A.R., considerato lo stato di messa in liquidazione della società che aveva fatto istanza di nulla-osta, avrebbe dovuto fare applicazione del principio secondo cui, in caso di impossibilità di sottoscrizione del contratto di lavoro per cause imputabili al datore di lavoro, l’Amministrazione deve rilasciare allo straniero un permesso per attesa occupazione.
Deduce altresì la parte appellante che, nel quadro del principio di leale collaborazione, l’Amministrazione, preso atto del venir meno del datore di lavoro, avrebbe dovuto effettuare i controlli tramite l’I.T.L..
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, il Collegio ha ritenuto di introitare la decisione con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti di legge, come riportato anche nel verbale di udienza. Nessuno era presente per le parti.
Come ritenuto da pacifica giurisprudenza, nel processo amministrativo, la mancata presenza alla camera di consiglio dei difensori delle parti costituite non è di ostacolo alla decisione della causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010, stante la ratio acceleratoria della disposizione, che rimette la valutazione dell'esigenza e dell'opportunità della sollecita decisione del merito della causa al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuto il diritto di essere avvertite di siffatto intendimento se presenti, diversamente risultando la tutela del loro interesse eventualmente contrario sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare.
L’avviso di fissazione dell’udienza camerale risulta correttamente consegnato alle parti.
L’appello, ad avviso del Collegio, merita di essere accolto.
L’impugnato provvedimento di revoca si fonda sul rilievo secondo cui il modello di asseverazione ex art. 44 d.l. 21 giugno 2023, n. 73, così modificato dall’art. 9, comma 2, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14, non risulta rilasciato da un professionista abilitato ed il T.A.R. ha respinto la relativa domanda di annullamento osservando che il ricorrente non aveva dato prova della circostanza allegata, secondo cui la suddetta asseverazione sarebbe stata trasmessa all’Ufficio procedente.
Tuttavia, con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente, oltre ad affermare che la suddetta asseverazione sarebbe stata trasmessa a mezzo pec in data 3 settembre 2024 (circostanza che, come si è detto, il T.A.R. ha ritenuto indimostrata) e ad allegare che la società datrice di lavoro, Zeus s.r.l.s., era stata messa in liquidazione giudiziale con provvedimento in data 1° luglio 2024, deduceva che “ la minorata capacità di tale soggetto, a seguito della intervenuta sentenza che lo ha esautorato di qualsiasi potere, non gli consentiva alcuna ulteriore attività ”, invocando conseguentemente il principio secondo cui, in caso di impossibilità di conclusione positiva della procedura di assunzione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, deve essere valutata la possibilità di assentire il rilascio allo straniero di un permesso per attesa occupazione.
Ebbene, deve ritenersi che tale profilo deduttivo non sia stato adeguatamente valorizzato dal T.A.R., nell’insieme delle sue implicazioni difensive, avendo esso ritenuto che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisse oggetto di un potere non ancora esercitato, ex art. 34, comma 2, c.p.a., laddove, come si è detto, secondo la stessa impostazione del ricorso introduttivo esso doveva costituire l’esito, consequenziale alla presa d’atto della impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno, del procedimento, anche in mancanza di una espressa domanda in tal senso da parte dello straniero, sussistendone gli altri presupposti di legge.
Del resto, che la messa in liquidazione giudiziale della suddetta società - che, come si evince dalla visura camerale depositata agli atti del presente giudizio, è stata disposta senza autorizzare la prosecuzione dell’attività di impresa - costituisse un evento impeditivo della regolarizzazione della suddetta asseverazione e, quindi, una causa di mancato perfezionamento del contratto di soggiorno imputabile esclusivamente al datore di lavoro (giustificativo, secondo la stessa circolare del Ministero dell’interno del 20 agosto 2007, richiamata dalla parte ricorrente, del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione), si evince dal fatto che lo stesso atto di convocazione del SUI pone il relativo onere a carico del datore di lavoro.
Infine, quanto all’affermazione del T.A.R. secondo cui l’Amministrazione non sarebbe stata resa edotta dello stato di liquidazione della società suindicata, deve rilevarsi che la difesa erariale non ha replicato all’affermazione dell’appellante secondo cui “ agli atti del SUI di Grosseto era stata depositata dalle parti convocate la visura camerale aggiornata attestante lo stato della società del sig. Calabrese di messa in liquidazione ”.
L’appello, in conclusione, deve essere accolto e conseguentemente annullato, in accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO