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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 648/2023 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 P.IVA_1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. SQUILLACI FEDORA;
contro
( ) Controparte_1 C.F._1
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. CATALANO GIULIO.
*
Conclusioni per l'opponente – : Parte_1
“previa revoca del D.I. n. 157/2023, emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria, in data 16/01/2023, in favore dell'Avv.
pagina 1 di 8 venga dichiarata cessata la materia del Controparte_1
contendere per sopraggiunto accordo tra le parti”.
Conclusioni per l'opposto – Controparte_1
“si chiede di volere dichiarare la cessaziine della materia
del contendere conncompensazione delle spese”
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.1.2024 il
[...]
proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 157/2023, emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria, in data 16.1.2023, in favore di Controparte_1
con cui veniva intimato al il Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 6.296,8 oltre interessi e spese.
A fondamento del decreto il ricorrente esponeva di aver svolto incarichi difensivi in favore del e lamentava Pt_1
il mancato integrale pagamento delle somme liquidate giudizialmente in sentenza nell'ambito dei seguenti procedimenti:
- Tribunale penale di Reggio Calabria n. 5515/2009
R.G.N.R. - differenza richiesta complessivi € 1.119,83;
pagina 2 di 8 - Tribunale civile di Reggio Calabria n. 254/2011 R.G,
sentenza n. 967/2017 - differenza richiesta complessivi
€ 3.648,72;
- Tribunale civile di Reggio Calabria n. 4681/2009 R.G.,
sentenza n. 296/2016 - differenza richiesta € 1.530,27.
A fondamento dell'opposizione il eccepiva di aver Pt_1
pattuito autonomamente il compenso spettante al legale,
allegando di averlo integralmente versato e rilevando che per la differenza il creditore andava individuato nella parte soccombente nei relativi giudizi. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
31.8.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando i motivi di opposizione esposti dal e Pt_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaura il contraddittorio all'udienza del
12.9.2023, la causa veniva istruita documentalmente.
Con nota depositata sul canale telematico il 10.9.2024 il legale di parte opposta dava atto della sopravvenienza di un accordo transattivo tra le parti processuali che determinava una “definizione bonaria della controversia oggetto del
presente giudizio, giusta proposta del Parte_1
(allegata comunicazione via pec), accettata
[...]
pagina 3 di 8 dall'Avv. (allegata nota di accettazione) a Controparte_1
quietanza definitiva e sancita con l'avvenuta liquidazione
dell'importo pari ad € 4.476,74, incassato in data 12 luglio
2024 dal professionista”, allegava documentazione contente l'accettazione della proposta transattiva avanzata dal Comune
e concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata l'8.1.2025 il nuovo legale di parte opponente il legale di parte opponente confermava l'intervenuta transazione della lite e precisava le conclusioni in conformità chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'integrale compensazione delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
27.1.2025 sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note citate.
*
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
È noto che la cessazione della materia del contendere va dichiarata allorché nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno,
pagina 4 di 8 oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice
(Cass. 14775/2004).
Ne consegue che ove risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò
non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006).
La cessazione della materia del contendere, invero, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia e la relativa questione, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità
dell'ulteriore corso del processo, viene ad assumere rilievo pregiudiziale (S.U. 18956/2003).
Con particolare riguardo alla controversia oggetto del presente giudizio va osservato che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza della Suprema
Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (Cass. 1950/2003), eliminando la pagina 5 di 8 posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (Cass.
3598/2015).
Orbene va preso atto che entrambe le parti in causa hanno documentato il raggiungimento di un accordo transattivo avente ad oggetto il titolo e il credito sottesi all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. documenti denominati “accettazione transazione” e “riscontro proposta transattiva” – dep. avv. Catalano del 10.9.2024; doc. 2
denominato “mandato di pagamento” - dep. avv. Squillaci del
8.1.2025).
Il tenore della transazione documenta pertanto il venir meno di ogni ragione sottesa alla pretesa creditoria dell'opposto e al giudizio di opposizione.
Ed invero entrambi i legali hanno dato atto di non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione attesa la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e ciò alla luce dell'accordo transattivo.
Va pertanto riscontrata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e resistere nel presente giudizio di opposizione in capo ad entrambe le parti.
pagina 6 di 8 Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Per l'effetto va disposta la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Sul punto va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato,
senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità
dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cass. 13085/2008).
Atteso il tenore delle conclusioni rassegnate dalle parti,
cove entrambe hanno chiesto la compensazione delle spese di lite (cfr. altresì sul punto le conclusioni rassegnate all'udienza del 27.1.2025 dal legale dell'opponente),
sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2023 (n. 3144/2022
R.G.);
3. compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 648/2023 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 P.IVA_1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. SQUILLACI FEDORA;
contro
( ) Controparte_1 C.F._1
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. CATALANO GIULIO.
*
Conclusioni per l'opponente – : Parte_1
“previa revoca del D.I. n. 157/2023, emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria, in data 16/01/2023, in favore dell'Avv.
pagina 1 di 8 venga dichiarata cessata la materia del Controparte_1
contendere per sopraggiunto accordo tra le parti”.
Conclusioni per l'opposto – Controparte_1
“si chiede di volere dichiarare la cessaziine della materia
del contendere conncompensazione delle spese”
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.1.2024 il
[...]
proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 157/2023, emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria, in data 16.1.2023, in favore di Controparte_1
con cui veniva intimato al il Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 6.296,8 oltre interessi e spese.
A fondamento del decreto il ricorrente esponeva di aver svolto incarichi difensivi in favore del e lamentava Pt_1
il mancato integrale pagamento delle somme liquidate giudizialmente in sentenza nell'ambito dei seguenti procedimenti:
- Tribunale penale di Reggio Calabria n. 5515/2009
R.G.N.R. - differenza richiesta complessivi € 1.119,83;
pagina 2 di 8 - Tribunale civile di Reggio Calabria n. 254/2011 R.G,
sentenza n. 967/2017 - differenza richiesta complessivi
€ 3.648,72;
- Tribunale civile di Reggio Calabria n. 4681/2009 R.G.,
sentenza n. 296/2016 - differenza richiesta € 1.530,27.
A fondamento dell'opposizione il eccepiva di aver Pt_1
pattuito autonomamente il compenso spettante al legale,
allegando di averlo integralmente versato e rilevando che per la differenza il creditore andava individuato nella parte soccombente nei relativi giudizi. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
31.8.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando i motivi di opposizione esposti dal e Pt_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaura il contraddittorio all'udienza del
12.9.2023, la causa veniva istruita documentalmente.
Con nota depositata sul canale telematico il 10.9.2024 il legale di parte opposta dava atto della sopravvenienza di un accordo transattivo tra le parti processuali che determinava una “definizione bonaria della controversia oggetto del
presente giudizio, giusta proposta del Parte_1
(allegata comunicazione via pec), accettata
[...]
pagina 3 di 8 dall'Avv. (allegata nota di accettazione) a Controparte_1
quietanza definitiva e sancita con l'avvenuta liquidazione
dell'importo pari ad € 4.476,74, incassato in data 12 luglio
2024 dal professionista”, allegava documentazione contente l'accettazione della proposta transattiva avanzata dal Comune
e concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata l'8.1.2025 il nuovo legale di parte opponente il legale di parte opponente confermava l'intervenuta transazione della lite e precisava le conclusioni in conformità chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'integrale compensazione delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
27.1.2025 sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note citate.
*
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
È noto che la cessazione della materia del contendere va dichiarata allorché nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno,
pagina 4 di 8 oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice
(Cass. 14775/2004).
Ne consegue che ove risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò
non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006).
La cessazione della materia del contendere, invero, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia e la relativa questione, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità
dell'ulteriore corso del processo, viene ad assumere rilievo pregiudiziale (S.U. 18956/2003).
Con particolare riguardo alla controversia oggetto del presente giudizio va osservato che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza della Suprema
Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (Cass. 1950/2003), eliminando la pagina 5 di 8 posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (Cass.
3598/2015).
Orbene va preso atto che entrambe le parti in causa hanno documentato il raggiungimento di un accordo transattivo avente ad oggetto il titolo e il credito sottesi all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. documenti denominati “accettazione transazione” e “riscontro proposta transattiva” – dep. avv. Catalano del 10.9.2024; doc. 2
denominato “mandato di pagamento” - dep. avv. Squillaci del
8.1.2025).
Il tenore della transazione documenta pertanto il venir meno di ogni ragione sottesa alla pretesa creditoria dell'opposto e al giudizio di opposizione.
Ed invero entrambi i legali hanno dato atto di non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione attesa la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e ciò alla luce dell'accordo transattivo.
Va pertanto riscontrata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e resistere nel presente giudizio di opposizione in capo ad entrambe le parti.
pagina 6 di 8 Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Per l'effetto va disposta la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Sul punto va osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato,
senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità
dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cass. 13085/2008).
Atteso il tenore delle conclusioni rassegnate dalle parti,
cove entrambe hanno chiesto la compensazione delle spese di lite (cfr. altresì sul punto le conclusioni rassegnate all'udienza del 27.1.2025 dal legale dell'opponente),
sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2023 (n. 3144/2022
R.G.);
3. compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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